Sinistro stradale, il terzo trasportato può testimoniare anche se è parente del conducente?

L’incapacità a testimoniare deve essere eccepita tempestivamente dalla parte e non è rilevabile d’ufficio. L’incapacità resta inoltre distinta dalla valutazione dell’attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto. Il conducente di un'auto citava in giudizio la donna alla guida dell'altra vettura coinvolta nel sinistro e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Secondo la ricostruzione dell'attore, mentre percorreva una rotonda in senso antiorario, veniva travolto dall'auto della convenuta che avrebbe attraversato la rotonda “in linea retta” a velocità sostenuta, tanto da cappottarsi dopo la collisione. Il giudice di pace ha respinto la domanda, attribuendo all'attore la responsabilità per non aver dato precedenza. Anche il Tribunale di secondo grado ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo i testimoni trasportati (uno dei quali parente del danneggiato) incapaci a testimoniare e preferendo la versione dei fatti offerta da un testimone ritenuto “imparziale”. Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione dal soccombente che lamenta, tra l'altro, la dichiarazione di incapacità a testimoniare dei suoi testimoni (che nessuna delle controparti aveva eccepito) e la conseguente inattendibilità che il giudice aveva loro attribuito. La Cassazione ha accolto il ricorso affermando il principio secondo cui «l'incapacità a testimoniare – da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d'ufficio – resta distinta dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi». Infatti, la capacità a testimoniare, ai sensi dell' articolo 246 c.p.c. , riguarda l'esistenza di un interesse giuridicamente qualificato alla partecipazione al giudizio, diverso dal mero interesse di fatto al suo esito. Tale incapacità a testimoniare non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata . In mancanza di tempestiva eccezione, la questione si considera definitivamente preclusa e la prova assunta non può essere dichiarata nulla successivamente. Sussiste dunque una netta distinzione tra il profilo oggettivo della capacità a testimoniare (che dipende dall'interesse giuridico) e quello soggettivo dell' attendibilità della deposizione , che invece attiene al contenuto della testimonianza e alla valutazione discrezionale del giudice. In altre parole, il fatto che un testimone sia parente, amico o abbia un interesse di fatto non comporta, di per sé, incapacità a testimoniare, ma potrà al più influire sull'attendibilità della sua deposizione, che sarà oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice di merito. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione del giudice di secondo grado, che aveva escluso le testimonianze dei terzi trasportati per incapacità a testimoniare, senza che fosse intervenuta una specifica eccezione di parte e senza distinguere correttamente tra incapacità e attendibilità. La Corte rileva che la condizione di “terzo trasportato” o di “parente” non comporta automaticamente incapacità a testimoniare, salvo la prova di un interesse giuridico qualificato e sempre che l'eccezione sia tempestivamente sollevata dalla parte interessata

Presidente Rubino – Relatore Guizzi Fatti di causa 1. P.G. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 680/21, del 13 novembre 2021, del Tribunale di Imperia, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 293/20, del 14 agosto 2020, del Giudice di pace della stessa città – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, dallo stesso proposta contro C.A. e la società (OMISSIS) S.p.a. (oggi (OMISSIS) S.p.a.), in relazione al sinistro stradale occorsogli in Sanremo, il (OMISSIS).  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver adito l'autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell'incidente verificatosi allorché – mentre percorreva con la propria autovettura la rotonda denominata “(OMISSIS)”, avente un unico senso di marcia con direzione antioraria – veniva travolto dall'automobile di proprietà e condotta da C.A. (assicurata per la “RCA” con (OMISSIS)), la quale, secondo la ricostruzione dell'allora attore, immettendosi da un parcheggio sito sul lato mare della rotonda e attraversando la stessa in senso trasversale, procedeva a velocità così sostenuta, tanto da cappottarsi dopo la collisione.  Addebitando, dunque, l'intera responsabilità dell'occorso ad C.A., P.G. chiedeva il risarcimento dei danni subiti, sia di natura materiale che personale, all'uopo convenendola in giudizio unitamente alla società assicuratrice della stessa.  Sebbene la dinamica del sinistro fosse stata confermata – a dire dell'odierno ricorrente – dai testi S. A. e M. P.G. (terzi trasportati a bordo della vettura dell'attore), nonché dalla stessa C.A. all'esito della prova per interpello, il giudice di prime cure non dava corso alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, assegnando la causa a sentenza, con cui respingeva la domanda.  Esperito gravame dal soccombente, il giudice d'appello lo rigettava, confermando le conclusioni raggiunte in prime cure, ovvero che la responsabilità del sinistro andava addebitata all'odierno ricorrente, per aver violato l'obbligo di dare precedenza.  3. Avverso la sentenza del Tribunale imperiese ha proposto ricorso per cassazione P.G., sulla base – come detto – di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell' articolo 246 cod. proc. civ. , censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato incapaci a testimoniare i testi S. A. e M.P. (sul presupposto che, in quanto terzi trasportati, essi fossero portatori di “un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio”), e ciò sebbene nessuna delle convenute avesse, in sede di escussione, eccepito la loro incapacità a testimoniare, eccezione, peraltro, da sollevarsi immediatamente dopo l'assunzione della prova, pena, altrimenti, la sanatoria della nullità della deposizione, trattandosi di nullità relativa.  3.2. Il secondo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell' articolo 2054, comma 2, cod. civ.   Assume il ricorrente che il Tribunale, se avesse tenuto in considerazione le dichiarazioni dei testi ritenuti erroneamente incapaci, avrebbe inevitabilmente concluso per il mancato superamento della presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti di cui alla norma suddetta. E ciò in quanto quelle dichiarazioni – confermative della versione dei fatti proposta dall'attore (e non incompatibili con quanto accertato, in via presuntiva, dai militi accorsi sul luogo del sinistro) – erano in contrasto con quelle del teste A. V., donde, allora, la necessità di fare applicazione della presunzione di cui alla norma suddetta, nell'impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.  3.3. Il terzo motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell' articolo 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., addebitando alla sentenza impugnata di aver reso una “motivazione sotto soglia” (ovvero, al di sotto del “minimo costituzionale”), in merito al raggiungimento della prova idonea a superare la presunzione di corresponsabilità di C.A., e ciò sotto tre concomitanti profili.  Ricorrerebbe, in primo luogo, la fattispecie della “motivazione apparente”.  Nel premettere, infatti, che, in nessun punto della sentenza, si fa riferimento all' articolo 2054, comma 2, cod. civ. , il ricorrente evidenzia che neppure vengono indicati i motivi in forza dei quali concludere che la condotta di guida di C.A. fosse “totalmente conforme alle norme di comportamento del codice della Strada ”, nonché “totalmente esente da imperizia, imprudenza e negligenza di guida”, oltre che “tale da escludere qualsivoglia rapporto di causalità tra detta condotta di guida e l'evento dannoso”.  In secondo luogo, la motivazione sarebbe pure “perplessa”, in quanto il Tribunale, al fine di valutare la condotta di guida di C.A. e il relativo rapporto di causalità con l'evento dannoso, “ha totalmente omesso di tenere in considerazione due circostanze di fatto”, rispettivamente riferite, la prima, dalla stessa interessata in sede di interrogatorio formale e, la seconda, dai testi A. e P.G., oltre che accertata dallo stesso Tribunale. C.A., infatti, ha riconosciuto di essersi “immessa all'interno della rotonda dopo essere ripartita da un parcheggio sito sul lato mare della rotonda”, mentre i testi hanno confermato che la vettura della stessa stava “attraversando la rotonda con direzione da mare verso monte e, quindi, seguendo una «linea retta», senza seguire l'obbligatorio senso di marcia curvilineo ed antiorario imposto dalla rotonda medesima”.  In terzo luogo, si assume che la motivazione risulterebbe “perplessa” (e, comunque, “obiettivamente incomprensibile”), avendo affermato in forma solo “dubitativa” l'inattendibilità dei testi A. e P.G., per il sol fatto che essi fossero trasportati sull'auto dell'odierno ricorrente (e nel secondo caso, anche a lui legati da rapporto di parentela).  3.4. Il quarto motivo denuncia – ex articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio”, vale a dire la circostanza che la vettura di C.A.:  - “negli attimi che precedettero la collisione, si era immessa sulla pubblica via dopo essere uscita da un parcheggio (per il che, ex articolo 154 del Codice della Strada , prima di immettersi all'interno della rotonda avrebbe dovuto attendere che tutti i veicoli ultimassero l'attraversamento della pubblica via ove essa convenuta era intenzionata ad immettersi)”;  - “in violazione della segnaletica stradale orizzontale esistente sul luogo del sinistro (articolo 40 e 146 del Codice della Strada ) stava attraversando la rotonda «in linea retta», con direzione da mare verso monte ed era, quindi, giunta sul punto teatro del sinistro in un momento antecedente rispetto a quello in cui sarebbe giunta se avesse seguito il regolare senso circolare ed antiorario della rotonda”.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Generali Italia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. C.A. è rimasta solo intimata.  6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ.  7. Il ricorrente ha depositato memoria.  8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.  Ragioni della decisione 9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.  9.1. Il primo motivo è fondato.  9.1.1. Il giudice d'appello, infatti, non solo ha rilevato d'ufficio – circostanza non contestata neppure dalla controricorrente (OMISSIS) – l'incapacità a testimoniare di S. A. e M. P. (dando rilievo, per entrambi, alla condizione di terzi trasportati a bordo della vettura di proprietà dell'attore, nonché, per il secondo, al rapporto di parentela che lo legava all'odierno ricorrente), ma ha fatto, poi, discendere da tale incapacità, si ribadisce non tempestivamente eccepita da alcuna delle parti, una sorta di presunzione di inattendibilità di quanto da essi dichiarato.  Si legge, invero, nella sentenza impugnata che la ricostruzione dei fatti, operata – nella loro relazione di servizio – dai militi accorsi sul luogo del sinistro, secondo cui l'odierno ricorrente “ometteva di dare la precedenza” alla vettura condotta dalla C.A., nonché confermata da uno di essi (l'appuntato scelto L. B.) in sede di esame testimoniale, è risultata “sorretta da elementi logici coerenti” (per vero, non meglio precisati in sentenza, aspetto investito dal terzo motivo di ricorso). Orbene, secondo la sentenza impugnata, a fronte di tale ricostruzione “parte attrice e odierna appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente, il che non è stato perché l'elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa (la testimonianza di due persone trasportate, entrambi danneggiati, come dagli stessi affermato nel corso dell'udienza del 7.4.2014, una delle quali fratello convivente del conducente dell'autovettura, della cui attendibilità soggettiva era comunque lecito dubitare) è stato congruamente ritenuto meno solido dell'elemento estraneo che sostiene la ricostruzione degli operanti”, ovvero la “testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell'immediatezza, senza alcun legame con una delle parti, che, peraltro, le confermava in sede di udienza”.  In questo modo, il giudice d'appello ha erroneamente “sovrapposto” profili – l'incapacità a testimoniare ex articolo 246 cod. proc. civ. (peraltro, come detto, non eccepita da alcuno), e l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi – che avrebbe dovuto tenere distinti, finendo, così, per dare prevalenza ad una ricostruzione, non tanto perché “sorretta da elementi logici coerenti”, quanto, piuttosto, perché quella “alternativa” risultava affetta da un vizio inerente alla condizione soggettiva dei due testi.  In questo modo, pertanto, il Tribunale di Imperia ha disatteso il principio secondo cui la “capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell' articolo 246 cod. proc. civ. , dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239 , Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01).  Tale principio impone, dunque, di superare il rilievo della controricorrente, secondo cui “la violazione dell' articolo 246 cod. proc. civ. ” non avrebbe “inficiato il percorso argomentativo” della sentenza impugnata, né “determinato il rigetto dell'appello”, e ciò perché, pur avendo il Tribunale di Imperia “rilevato l'incapacità a testimoniare di entrambi i testi intimati da parte attrice, ha ritenuto, condividendo la valutazione del Giudice di pace, più attendibile la dichiarazione di A. V., testimone imparziale”, a differenza degli altri.  Il rilievo, come detto, non è persuasivo, giacché – nel caso di specie – la maggiore attendibilità del teste V. è stata apprezzata, non sul piano di un confronto della plausibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso e dagli altri testi, bensì (come finisce con il riconoscere la stessa controricorrente), sull'essere costui “imparziale”, diversamente dai testi “incapaci”, A. e P.G..  10. I restanti motivi restano assorbiti dall'accoglimento del primo.  11. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio al Tribunale d'Imperia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:  “l'incapacità a testimoniare – da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d'ufficio – resta distinta dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi”.  12. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell' articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .  P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.  Dispone che, ai sensi dell 'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 19 6, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.