Riforma Cartabia: con i lavori di pubblica utilità scatta anche il divieto di espatrio

Con la Riforma Cartabia, laddove la condanna venga sostituita dai lavori di pubblica utilità, si applica automaticamente il divieto di espatrio per tutta la durata della sanzione sostitutiva.

In seguito alla condanna per reati tributari, il Tribunale di Vasto applicava all'imputato la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, sostituita con i lavori di pubblica utilità per pari durata. La difesa impugna la decisione in Cassazione lamentando che il Tribunale, disponendo la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, abbia illegittimamente applicato l'articolo 56- ter l. n. 689/1981 in riferimento al divieto di espatrio , misura che, secondo la giurisprudenza Cedu invocata nel ricorso ( Cedu sent. 20/09/2016), non può essere imposta in modo rigido ed automatico in caso di condanne condizionalmente sospese ex articolo 163 e 165 c.p. Il ricorso non trova accoglimento da parte della Suprema Corte. Infatti, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi , le prescrizioni previste dall'articolo 56- ter l. n. 689/1981, introdotto dall' articolo 71 del d.lgs. n. 150/2022 , c.d. Riforma Cartabia , «non costituiscono pene accessorie dipendenti dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento». Quindi anche il divieto di espatrio, oggetto del ricorso nel caso di specie, fa parte del contenuto della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Fuori luogo invece il richiamo effettuato dal ricorrente al precedente della Corte EDU dove la vicenda era differente dal caso in esame, risultando il divieto di espatrio in contraddizione rispetto al giudizio di non pericolosità degli imputati che era stato formulato in quel caso. In altre parole, le prescrizioni di cui dall'articolo 56- ter in caso di sostituzione della detenzione breve con la semilibertà , la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità sono misure aggiuntive previste in chiave social preventiva e non rispondono ad una ratio di contenimento della pericolosità.

Presidente Andreazza – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 08/01/2025, il Tribunale di Vasto dichiarava Ah.Ma. responsabile dei reati di cui agli articolo 10 d,lgs 74/2000 e 22, comma 12, d,lgs 286/1998 e lo condannava pena di anni due e mesi due di reclusione ed alle correlate pene accessorie; sostituiva la pena detentiva nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di anni due e mesi due da svolgere presso il Tribunale di Vasto con prescrizioni. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli articolo 545 bis, cod. proc. pen. , 20-bis cod. pen., 53, 56 bis e 56 ter I 689/1981 e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale, disponendo la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex articolo 56-bis I. 689/1981, aveva illegittimamente applicato le prescrizioni previste dall'articolo 56-ter della predetta legge e, in particolare, il divieto di espatrio. Espone che la fonte normativa di tale divieto è contenuta nella legge 1185/1967 e che è esso è imposto a chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale; è, poi, pacifico il divieto di espatrio per chi ha subito la misura cautelare di cui all' articolo 281 cod. proc. pen. (con la precisazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 31/3/1994 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 281 comma 2-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva l'applicazione automatica del divieto di espatrio nel caso di applicazioni di altre misure cautelari non rispondendo, tale automatismo, ai principi di proporzionalità e adeguatezza) e per chi ha avuto una condanna condizionalmente sospesa ex articolo 163 e 165 cod. pen. ; in ordine all'ultima ipotesi, la giurisprudenza comunitaria (sentenza del 20/9/2016 dalla Corte E.D.U. nella causa Vlasov e Benyash c. Russia) ha affermato che il divieto di espatrio non può essere imposto in modo rigido ed automatico. Nel caso di specie, non risultano ragioni evidenti in base alle quali deve essere applicato in modo rigido ed automatico il divieto di espatrio; inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il divieto di espatrio possa applicarsi a chi ha ottenuto di essere ammesso al beneficio della messa alla prova, istituto assimilabile a quello della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Questa Corte ha già affermato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall' articolo 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall' articolo 71 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono pene accessorie la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez.6, n. 41487 del 16/10/2024, Rv.287261 - 02; Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, Rv. 284967 - 01, che, in motivazione, ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano. Tale principio è stato ribadito, da ultimo, anche con specifico riferimento alla prescrizione del divieto di espatrio da Sez.3, n. 44347 del 2024, non massimata. 3. Nè coglie nel segno il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza del 20/9/2016 dalla Corte E.D.U. nella causa Vlasov e Benyash c. Russia: la vicenda in valutazione è del tutto differente dal caso esaminato dalla Corte EDU, risultando il divieto di espatrio potenzialmente in conflitto con il giudizio di non pericolosità che aveva permesso a Vlasov e Benyash di usufruire della sospensione condizionale della pena mentre, nel caso in esame, esso è strumentale alla funzione specialpreventiva che la pena sostitutiva è destinata a soddisfare. Del pari non rilevante rispetto alla vicenda in valutazione è il differente caso esaminato dalla sentenza di questa Corte n. 17507/2020, che si è pronunciata in merito alla diversa questione - che qui non rileva - della competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall'articolo 3, lett. d), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 nel caso di soggetti nei cui confronti debba eseguirsi una pronuncia di condanna alla pena pecuniaria. 4. Non sono, pertanto, sussistenti la violazione di legge e il deficit motivazionale denunciati. 5.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'articolo 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 ), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.