Affidamento dei minori e violenza domestica: necessaria un’interpretazione delle norme interne conforme alla Convenzione di Istanbul

La Suprema Corte ribadisce la necessità di un’interpretazione delle norme interne conforme alla Convenzione di Istanbul, con l’obiettivo di prevenire la vittimizzazione secondaria e garantire la sicurezza dei minori. Il Giudice chiamato a regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, ove risultino accertati fatti di violenza domestica, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l’eventuale esigenza di evitare, nel caso concreto, situazioni di vittimizzazione secondaria.

La vicenda trae origine dal reclamo proposto da una madre, affidataria esclusiva dei figli, avverso il provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni aveva respinto la richiesta di modificare le modalità di frequentazione del padre , condannato per reati di violenza domestica. Nel 2021 infatti, il Tribunale per i Minorenni aveva affidato e collocato i minori presso la madre e incaricato il Servizio sociale di regolamentare la frequentazione tra i minori e il padre con possibilità di reintrodurre la forma protetta degli incontri o di sospenderli. In sede di reclamo la donna, deducendo l'omessa motivazione del Giudice di primo grado in ordine alla mancata applicazione della Convenzione di Istanbul , chiedeva la modifica del provvedimento del Tribunale con la previsione degli incontri padre-figli solo in modalità protetta . A sostegno della propria richiesta, la madre evidenziava al Giudice di secondo grado una serie di fatti sopravvenuti: una nuova condanna a carico del padre, episodi di violenza economica per il mancato versamento del mantenimento dei figli, la diagnosi in capo all'uomo di disturbi correlati all'uso di sostanze, nonché il coinvolgimento della nonna paterna in condotte minacciose verso la reclamante. Letto il reclamo, la Corte d'Appello di Bologna lo rigettava. Secondo infatti la Corte territoriale, il Tribunale per i Minorenni aveva correttamente esaminato la situazione e tenuto conto degli atteggiamenti violenti del padre tanto che aveva disposto l' affido esclusivo dei minori , il monitoraggio degli incontri e la vigilanza sul percorso presso il Sert dello stesso. Secondo, pertanto, il Giudice di secondo grado, viste anche le relazioni positive del Servizio Sociale, la disciplina in vigore risultava sufficiente a prevenire situazioni critiche o di pregiudizio per i minori affermando inoltre, che non erano emersi fatti nuovi tali da giustificare una diversa regolamentazione. Convenzione di Istanbul e interpretazione conforme delle norme interne Avverso la decisione della Corte d'Appello, la donna proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri motivi di ricorso, l'omessa motivazione del giudice per non aver considerato i fatti nuovi sopravvenuti a carico del padre nonché la nullità della sentenza di secondo grado per la mancata applicazione della Convenzione di Istanbul che impone all'autorità giudiziaria di evitare l'esposizione dei minori al rischio della reiterazione delle condotte violente del genitore. Letto il ricorso della donna, la Suprema Corte affrontava la questione evidenziando in via preliminare che in materia di affidamento e diritto di visita dei minori, la violenza domestica, anche se assistita, costituisce sempre violenza nei confronti del minore. Da questo assunto discende pertanto un obbligo specifico per il giudice italiano, che deve: valutare la compatibilità delle modalità di visita con la tutela dei minori, evitando che il contatto con il genitore violento si traduca in una nuova occasione di pregiudizio o in una forma di vittimizzazione secondaria. Il controllo formale da parte dei servizi sociali, secondo la Corte di Cassazione non è sufficiente, essendo invece necessaria una verifica sostanziale dei rischi; applicare la Convenzione di Istanbul come parametro interpretativo vincolante. La Suprema Corte infatti, ricorda che l'articolo 31 della stessa impone di considerare gli episodi di violenza nella determinazione dei diritti di custodia e visita, mentre l'articolo 51 obbliga a valutare il rischio di reiterazione delle condotte violente.  Tenuto, pertanto, presente che le misure di protezione non possono essere subordinate all'eventuale insorgenza di nuove condotte violente, ma devono essere predisposte per impedirne la verificazione, la Corte evidenziava come il Giudice chiamato a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, ove risultino accertati fatti di violenza domestica, deve valutare la compatibilità delle misure assunte con l'eventuale esigenza di evitare, nel caso concreto, situazioni di vittimizzazione secondaria. La Suprema Corte, inoltre, ribadendo un principio ormai consolidato, evidenziava che trascurare l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevate del Giudice poiché si tratta di fatti che integrano i motivi tali da giustificare la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione degli stessi e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita. La violenza anche se solo assistita, infatti, non può - secondo i Giudici - non incidere sulla titolarità o anche solo sull'esercizio della responsabilità genitoriale di chi pone in essere tali condotte. Precisato quanto sopra, la Corte di Cassazione riteneva fondate le censure concernenti la violazione della Convenzione di Istanbul e la motivazione apparente della decisione d'Appello. La Suprema Corte evidenziava che, nonostante le allegazioni della donna in sede di reclamo, la Corte territoriale si era limitata a constatare l'assenza di fatti nuovi, senza fornire un reale esame delle circostanze sopravvenute dedotte dalla madre. Non aveva inoltre considerato la nuova condanna penale del padre, né valutato il mancato versamento del mantenimento per i figli da parte dello stesso come forma di violenza economica, né apprezzato i rischi derivanti dalla diagnosi di dipendenza da sostanze e dal contesto familiare paterno. I Giudici sottolineavano poi, che la Corte d'Appello, senza nemmeno attendere l'esito della relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale richiesta dalla stessa Corte territoriale, aveva ritenuto che la situazione fosse già tutelata a sufficienza. Tenuto conto che non vi era giustificazione circa la mancata considerazione da parte del Giudice di secondo grado di quanto rilevato dalla donna nonché considerato che la sentenza non consentiva di comprendere le effettive e concrete ragioni per cui i fatti dedotti non erano stati ritenuti idonei a giustificare di richiesta di modifica della disciplina delle visite, i Giudici definivano la decisione impugnata meramente apparente , con conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, affinché rivalutasse la vicenda applicando i principi convenzionali. In tal senso, la Cassazione conferma che l'applicazione della Convenzione di Istanbul non costituisce solo un vincolo internazionale , ma rappresenta un criterio guida imprescindibile per l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno in materia di famiglia e minori.

Presidente Acierno - Relatore Reggiani Svolgimento del processo Di.Bi. proponeva reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva respinto la richiesta di modifica delle disposizioni in precedenza assunte sull'affidamento dei figli minori (Fi., nato a B il (Omissis), Ri., nato a B il (Omissis), e Is., nata a B il (Omissis)) sebbene il padre degli stessi fosse stato condannato per fatti di violenza domestica. In particolare, la ricorrente deduceva l'omessa motivazione del Tribunale per i minorenni in ordine alla mancata applicazione della Convenzione di Istanbul, e segnatamente dell'articolo 31 di detta Convenzione, come pure dell'articolo 473-bis.46 c.p.c., riguardo all'ineludibile obbligo di sicurezza, e dell'articolo 51 della stessa Convenzione, in riferimento alla valutazione e la gestione del rischio di esposizione dei minori a ulteriori condotte violente recidivanti. La Corte d'Appello, in via preliminare, respingeva l'eccezione di inammissibilità per tardività della costituzione del reclamato e dichiarava inutilizzabile la contromemoria della reclamante, depositata il 08/03/2024, in quanto memoria processuale non prevista dal codice di procedura civile né autorizzata dal Collegio. Nel merito, premetteva che, nel 2021, il Tribunale per i minorenni aveva affidato e collocato i figli presso la madre, incaricando il servizio sociale competente per territorio di favorire e garantire la regolare e costante frequentazione tra i minori ed il padre secondo il calendario e le modalità concordate dai genitori con la mediazione del servizio sociale, monitorando le visite tra minori e padre, con facoltà di reintrodurre la forma protetta o di sospendere gli incontri, ove si verifichino condotte inadeguate o disfunzionali del padre , e che la Di.Bi. aveva chiesto la modifica di tale provvedimento, con la previsione degli incontri tra padre e figli da svolgersi esclusivamente in modalità protetta, ma il Tribunale per i minorenni, con il provvedimento reclamato, aveva rigettato la domanda. La stessa Corte premetteva che il reclamo non era di agevole lettura, in ragione delle continue grassettature e sottolineature, ma risultava, comunque, articolarsi in quattro motivi, tra loro intimamente collegati, in quanto tutti sostanzialmente volti a censurare la motivazione della prima decisione, per non avere garantito una idonea protezione ai minori, a fronte di un percorso di vita del Da.On. contraddistinto da fatti di violenza e da condanne penali. Secondo la Corte d'Appello, però, il Tribunale per i minorenni aveva compiutamente esaminato la situazione risultante dagli atti e aveva tenuto conto degli atteggiamenti violenti del padre dei minori, rilevanti anche penalmente, tant'è che aveva disposto l'affido esclusivo e la collocazione della prole presso la madre, la prosecuzione della vigilanza sul percorso del padre presso il SERT, oltre al sostegno a entrambi i genitori nel recupero della funzione genitoriale. In questo quadro, precisava la Corte territoriale, la frequentazione tra i minori ed il padre era stata correttamente prescritta con la mediazione del servizio sociale, chiamato a monitorare le visite tra minori e padre, con facoltà di reintrodurre la forma protetta o di sospendere gli incontri, ove si fossero verificate condotte inadeguate o disfunzionali del padre. La Corte riteneva che la statuizione garantiva la correttezza degli incontri e risultava sufficiente a prevenire situazioni critiche o di pregiudizio per i minori, evidenziando, da una parte, che la reclamante non aveva dedotto l'esistenza di significativi fatti realmente e sostanzialmente nuovi, rispetto a quelli già caduti sotto la percezione del Tribunale per i minorenni, in grado di giustificare una rimodulazione delle modalità di frequentazione tra i minori e padre (non assumeva rilievo, infatti, a tal fine rilievo, il mancato pagamento del contributo al mantenimento dei figli), e, dall'altra, che i servizi sociali, che oramai da tempo seguivano il nucleo familiare, avevano dato atto dell'andamento del tutto positivo degli incontri e della buona relazione instaurata tra i minori e il padre (sia nelle videochiamate protette, allorquando egli era ristretto in carcere, sia negli incontri in presenza presso l'abitazione della nonna materna, allorquando lo stesso era gli arresti domiciliari, sia negli incontri vigilati dopo l'espiazione della pena). Stante l'assenza di rilievi formulati dai Servizi in ordine al comportamento del padre negli incontri, la Corte d'Appello confermava la statuizione del Tribunale per i minorenni in ordine alla non necessità di modifica delle attuali prescrizioni relative alla frequentazione tra padre e minori. Avverso tale decisione la Di.Bi. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di doglianza. L'intimato non si è difeso con controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, in data 13/06/2025 ha depositato una propria memoria, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso e il rigetto degli altri. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , per motivazione apparente, nella parte in cui la Corte d'Appello ha dichiarato inutilizzabile la contromemoria , depositata dalla reclamante l'08/03/2024 (in contrasto con il decreto presidenziale del 16/01/2024, che, anticipando al 19/03/2024 l'udienza già fissata, aveva autorizzato il deposito di contromemoria nel termine di 10 giorni prima dell'udienza), e nella parte in cui la stessa Corte d'Appello ha deciso il reclamo senza attendere la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, che pure aveva richiesto, depositata il 27/08/2024, dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l'omessa motivazione per omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , mancando nel provvedimento impugnato qualsivoglia indicazione relativa alla materia del contendere, nonché ai motivi del reclamo, riportati nel motivo di ricorso per cassazione. In particolare, la ricorrente ha dedotto di avere prospettato con il primo motivo di reclamo l'omessa motivazione dell'eliminazione della protezione dei minori nei rapporti con il genitore violento, poiché nonostante avesse accertato la perpetrazione, da parte del genitore paterno, di atti di violenza di genere e domestica assistiti e, pretermesse le conseguenze che da tale accertamento scaturirebbero, dava carta bianca ai Servizi sociali di disporre, a loro giudizio, incontri col genitore violento, promettendo la reintroduzione della protezione o la sospensione degli incontri, se il genitore paterno si fosse reso nuovamente autore di prevedibili e previste condotte inadeguate o disfunzionali, così nullificando la funzione preventiva delle norme a protezione dei minori. La ricorrente ha riportato il motivo di reclamo, ove, oltre a richiamare le condotte di violenza domestica e di genere del Da.On., assistite dai figli, che avevano portato all'adozione della sentenza n. 169/2020 di applicazione ai sensi dell' articolo 444 c.p.p. della pena di anni tre di reclusione, aveva aggiunto l'intervento di fatti nuovo e in particolare: - una sentenza del Tribunale penale di Bologna, intervenuta il 27/06/2022, con la quale l'intimato era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e al risarcimento del danno e al pagamento delle spese a favore della parte civile per un ulteriore reato (incendio di un altro autoveicolo in occasione dell'incendio dell'autovettura della ricorrente); -i maltrattamenti economici subiti dalla ricorrente, non avendo il Da.On. contribuito al mantenimento dei figli; - la mancata adesione di quest'ultimo al percorso presso il SerD; - la condanna della madre dell'intimato in via definitiva con il decreto penale n. 25/2020 del Tribunale di Bologna per il reato di minacce reiterate nei confronti della madre dei minori; - l'omesso risarcimento del danno cagionato alla ricorrente a seguito dell'incendio doloso della sua autovettura; - il disturbo di cui soffriva il Da.On. da uso pregresso di cocaina e cannabinoidi, risultante da una certificazione del SerD, allegata alla relazione del Servizio sociale del 05/10/2022. La ricorrente ha aggiunto che, nel reclamo aveva dedotto che il riepilogo dei plurimi fatti di violenza logicamente, razionalmente e normativamente richiedeva, da un lato, provvedimenti limitativi della potestà genitoriale paterna, e, dall'altro, la protezione dei minori negli incontri con il genitore violento, mentre invece il Tribunale, nella prospettiva dell'affido condiviso, aveva fatto seguire l'eliminazione della protezione dei minori. In tale ottica, la ricorrente ha dedotto che la Corte d'Appello, affermando che non vi erano fatti nuovi di rilievo, aveva privilegiato il genitore violento, discriminando le sue vittime, con una motivazione che non teneva conto della necessità di protezione dei minori nei confronti del genitore e non dava alcuna spiegazione riguardo all'idoneità degli incontri privi di protezione a garantire la sicurezza e l'incolumità dei minori, ex articolo 31 e 51 Convenzione di Istanbul, né teneva conto che non vi era alcuna emergenza circa la resipiscenza del genitore paterno tale da escludere l'eventualità di condotte recidivanti, ponendo l'attenzione solo sugli inadempimenti economici, a cui non dava rilevanza, e trascurando, da un lato, la nuova sentenza penale di condanna e, dall'altro, l'intervenuta diagnosi di disturbo per uso pregresso di cocaina e cannabinoidi, che rappresentavano fattori di rischio di reiterazione della condotta maltrattante. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , l'omessa motivazione derivata dalla mancata utilizzazione della relazione dei Sevizi sociali di aggiornamento, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , sebbene fosse stata richiesta dalla stessa Corte d'Appello, che tuttavia aveva deciso il reclamo senza attenderne il deposito, intervenuto il 27/08/2024, così valutando la più risalente relazione dei Servizi sociali del 05/10/2022. Dalla relazione aggiornata poteva, invece, desumersi la necessità della protezione dei minori, volta alla salvaguardia del loro interesse superiore, poiché gli operatori avevano evidenziato l'esposizione di questi ultimi a fattori di rischio che mal si conciliavano con la conferma del provvedimento reclamato. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la omessa motivazione per la totale pretermissione del secondo motivo di reclamo (con conseguente nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ), con il quale la ricorrente aveva invocato l'applicazione della Convenzione di Istanbul, e il particolare dell'articolo 31 della Convenzione, che impone all'autorità giudiziaria di evitare l'esposizione dei minori al rischio della reiterazione delle condotte violente, mentre invece la Corte d'Appello ha ricalcato il provvedimento reclamato, mancando di considerare il suo patente contrasto con le norme convenzionali (Convenzione di Istanbul e CEDU ), approdando al giudizio apodittico della sua correttezza, senza considerare che la protezione dei minori nel rapporto con il genitore violento mira a prevenire le condotte inadeguate e disfunzionali e non già a sanzionarle ex post qualora queste si verifichino. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l'omessa disamina del terzo motivo di reclamo, con carenza di motivazione, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , per omessa valutazione del rischio di esposizione dei minori a ulteriori condotte violente, imposta dall'articolo 51 della Convenzione di Istanbul. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta l'omessa disamina del quarto motivo di reclamo, riferito alla valutazione del rischio di esposizione a nuovi atti di violenza con procedure che presentino le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalle cogenti indicazioni della Convenzione di Istanbul, come enucleate dal GREVIO, tenuto conto, nella specie, dei fatti nuovi, rilevanti quali indicatori di rischio secondo il modello S.A.R.A., caldeggiato dal GREVIO (la carcerazione scontata per i fatti di violenza accertati; la nuova sentenza di condanna per un fatto previsto dall' articolo 424 c.p. ; la diagnosi del SerD di uso pregresso di cocaina e cannabinoidi; il maltrattamento economico, per il mancato mantenimento dei minori e per la richiesta e ottenimento del reddito di cittadinanza, causativo della perdita degli emolumenti delle Carte RES e REI; la perdurante totale assenza di consapevolezza e di resipiscenza, congiunta alla minimizzazione degli agiti violenti da parte del padre, dimostrata anche all'esito dell'audizione all'udienza del 05/10/2022; la disgiunzione tra diritti e doveri genitoriali con esaltazione dei primi). La ricorrente ha dedotto che la Corte d'Appello, nel ritenere che la disciplina in atto già garantisce la correttezza degli incontri e risulta sufficiente a prevenire situazioni critiche o di pregiudizio dei minori, ha dimenticato che, nel provvedimento reclamato, il Tribunale aveva previsto il rischio e la sua materializzazione e ciò bastava per introdurre una modifica volta alla salvaguardia del superiore interesse dei minori, aggiungendo che, quando ha affermato che la reclamante non aveva dedotto l'esistenza di significativi fatti realmente e sostanzialmente nuovi, rispetto a quelli già caduti sotto la percezione del Tribunale, non ha dato puntuale applicazione del Modulo SARA, accreditato dalla comunità scientifica internazionale per la necessaria valutazione e gestione del rischio di esposizione a nuovi fatti di violenza, in relazione al quale i fatti nuovi rappresentati nel quarto motivo di reclamo erano significativi quali fattori di rischio tipizzati dal Modulo S.A.R.A. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Com'è noto, in virtù della vigente formulazione dell' articolo 360 c.p.c. non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , ma soltanto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 prel., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). 2.2. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha chiaramente dichiarato inutilizzabile la contromemoria della reclamante, depositata il 08/03/2024, specificando che si è trattato di una memoria processuale non prevista dal codice di procedura civile, né autorizzata dal Collegio. La ricorrente ha dedotto che tale statuizione era in contrasto con quando previsto nel decreto presidenziale del 16/01/2024, con il quale era stata anticipata l'udienza al 19/03/2024, ove era stato autorizzato il deposito di una contromemoria fino a dieci giorni prima dell'udienza. È tuttavia evidente che tale contrasto non sussiste, poiché la menzionata autorizzazione al deposito della contromemoria era indirizzata alla parte reclamata, cui la reclamante, in virtù di quanto previsto nello stesso decreto presidenziale, avrebbe dovuto notificare il ricorso e il menzionato decreto entro il 05/02/2024 (v. decreto del Presidente della Corte d'Appello del 16/01/2024, depositato dalla ricorrente). Né alcun vizio di motivazione è ravvisabile a causa dell'intervenuta decisione della causa senza attendere il deposito della relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, essendo implicita nella scelta di definire la causa nel merito la valutazione di superfluità di ogni ulteriore accertamento. 3. Il secondo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, e risultano fondati sia pure nei termini di seguito evidenziati. 3.1. Occorre precisare che nella specie si tratta di un procedimento promosso davanti al Tribunale per i minorenni per la modifica dei provvedimenti in precedenza adottati ex articolo 333 c.c. , cui partecipa necessariamente il Pubblico Ministero, sicché non opera il limite della cd. doppia conforme, di cui al previgente articolo 348 ter, ultimo comma, ancora applicabile ratione temporis (poi confluito nel vigente articolo 360, comma 4, c.p.c. ). 3.2. Com'è noto, la Corte costituzionale ha precisato che l' articolo 117, comma 1, Cost. non attribuisce rango costituzionale alle norme contenute negli accordi internazionali, poi ratificati con legge ordinaria delle Stato (com'è il caso delle norme della CEDU e di qualsiasi trattato internazionale), ponendo semplicemente l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme. Con l' articolo 117, comma 1, Cost. si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla disposizione convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati dalla Carta costituzionale e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata norma interposta , soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta , egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell' articolo 117, comma 1, Cost. ( Corte cost., Sentenza n. 349 del 24/10/2007 ). In tale ottica, il giudice di legittimità ha più volte affermato che il diritto convenzionale derivante dai trattati internazionali entra a far parte dell'ordinamento nazionale attraverso l' articolo 117, comma 1, Cost. e, conseguentemente, le sue eventuali antinomie con il diritto interno possono essere risolte dal giudice, interpretando le norme interne in senso conforme a quelle convenzionali, salva la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle prime nell'ipotesi in cui l'interpretazione conforme non risulti possibile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 e, con specifico riferimento alla CEDU , Cass., Sez. L, Sentenza n. 2286 del 30/01/2018; Sez. L, Sentenza n. 4049 del 19/02/2013). 3.3. Lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2013 . Solo con la recente riforma del processo civile, introdotta con il D.Lgs. n. 149 del 2022 , sono state previste specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli articolo 473-bis.40 e ss. c.p.c.). Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022, è evidenziato che la diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse. Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022 non sono applicabili ratione temporis alla controversia in esame, introdotta prima dell'entrata in vigore delle stesse. Tuttavia, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, occorre considerare l'intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul, sopra menzionata, ai fini dell'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 ). Si deve, pertanto, menzionare l'articolo 3, ove si precisa che, ai fini di detta Convenzione, l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Fondamentale è anche il successivo articolo 18 della Convenzione, il quale stabilisce, tra gli obblighi generali, che 1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza... omissis . L'articolo 31 della stessa Convenzione prevede, poi, che 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. Infine, l'articolo 51 della menzionata Convenzione stabilisce che 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno... . In tale quadro, assume fondamentale rilievo il compito del giudice chiamato a regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, ove risultino accertati fatti di violenza di domestica, al fine di evitare che le statuizioni relative all'affidamento e all'esercizio del diritti di visita favoriscano occasioni per la perpetrazione delle violenze, nelle diverse forme sopra descritte, di un genitore nei confronti dell'altro o che coinvolgano minori quali destinatari diretti o indiretti di tali condotte. 3.4. Operando una interpretazione delle norme interne in senso conforme a quelle convenzionali appena richiamate, questa Corte ha già affermato che il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 , qualora sia chiamato a adottare i provvedimenti convenienti sulla responsabilità genitoriale a sensi dell'all' articolo 333 c.c. , e venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'articolo 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013 ), se non esclude l'esistenza di tali fatti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'eventuale esigenza di evitare, nel caso concreto, situazioni di vittimizzazione secondaria ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 ). Tale principio è stato successivamente ribadito ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24726 del 16/09/2024 ). Questa Corte ha, inoltre, reiteratamente affermato che trascurare l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, quei motivi tali da giustificare, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9888 del 20/03/2025 ). È oramai consolidato, infatti, il principio secondo il quale la violenza anche solo assistita è violenza nei confronti del minore e, pertanto, non può non incidere sulla la titolarità o anche solo l'esercizio della responsabilità genitoriale di chi tiene siffatte condotte. 3.5. Nel caso di specie la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la modifica delle condizioni di visita e frequentazione in atto che, come ricordato dalla Corte d'Appello, prevedevano l'affidamento e il collocamento dei figli presso la madre, con incarico ai servizi sociali competente per territorio di favorire e garantire la regolare e costante frequentazione tra i minori ed il padre secondo il calendario e le modalità concordate dai genitori con la mediazione del servizio sociale, monitorando le visite tra minori e padre, con facoltà di reintrodurre la forma protetta o di sospendere gli incontri, ove si verifichino condotte inadeguate o disfunzionali del padre . Chiedeva, in particolare che fossero previste visite protette del genitore. La ricorrente ha dedotto di avere prospettato fatti nuovi, che ha elencato, a sostegno della richiesta di modifica delle condizioni in atto, richiamando, tra l'altro, l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, in ordine alla necessità di tenere conto, al momento della determinazione dei diritti di custodia e di vista dei figli degli episodi di violenza, perché non vengano compromessi i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini, essendo il giudice tenuto ad adottare misure finalizzate a prevenire la verificazione di nuovi episodi di violenza diretta o indiretta nei confronti dei minori. 3.6. La Corte d'Appello, senza attendere l'esito della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, pure disposta, ha ritenuto quanto segue: In realtà, come correttamente evidenziato dal Tribunale nel provvedimento qui gravato, il Tribunale stesso ha compiutamente esaminato la situazione risultante dagli atti e tenuto conto degli atteggiamenti violenti e inadeguati, rilevanti anche penalmente, assunti dal padre, tant'è che ha disposto l'affido esclusivo e la collocazione presso la madre, la prosecuzione della vigilanza sul percorso del padre presso il SERT, un sostegno a entrambi i genitori nel recupero della funzione genitoriale. In questo quadro, la frequentazione tra i minori ed il padre è correttamente prescritta con la mediazione del servizio sociale, monitorando le visite tra minori e padre, con facoltà di reintrodurre la forma protetta o di sospendere gli incontri, ove si verifichino condotte inadeguate o disfunzionali del padre . Trattasi in tutta evidenza di una situazione che già ora garantisce la correttezza degli incontri e risulta sufficiente a prevenire situazioni critiche o di pregiudizio per i minori. Invero, per un verso la reclamante non ha dedotto l'esistenza di significativi fatti realmente e sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già caduti sotto la percezione del Tribunale, che giustifichino una rimodulazione delle modalità di frequentazione tra minori e padre: è infatti del tutto evidente che i dedotti inadempimenti rispetto al pagamento del contributo al mantenimento non possono rilevare ai fini della rimodulazione degli incontri tra padre e figli. Per altro verso anzi, i servizi sociali che da tempo seguono i minori danno atto dell'andamento del tutto positivo degli incontri e della buona relazione instaurata tra i minori ed il padre, e ciò sia nelle videochiamate protette allorquando egli era ristretto in carcere, sia negli incontri in presenza presso l'abitazione della nonna materna allorquando era gli arresti domiciliari, sia negli incontri vigilati dopo l'espiazione della pena. Stante quindi l'assenza di rilievi formulati dai Servizi in ordine al comportamento del padre negli incontri, va pienamente confermata la statuizione del Tribunale per i Minorenni in ordine alla non necessità di modifica delle attuali prescrizioni relative alla frequentazione tra padre e minori. 3.7. Come rappresentato nel ricorso per cassazione, la ricorrente, tuttavia, aveva dedotto non solo l'inadempimento agli obblighi economici di mantenimento (l'unico fatto specificamente richiamato dalla Corte d'Appello), ma anche altri fatti e avvenimenti sopravvenuti suscettibili di essere valutati al momento della determinazione delle modalità di visita e di frequentazione, i fini della verifica delle sussistenze delle garanzie di sicurezza della donna e dei bambini nei contatti con l'intimato (v. supra), in relazione ai quali non vi è motivazione che giustifichi le ragioni della loro non considerazione, operando la Corte d'Appello un generico riferimento alla ritenuta assenza di fatti significativi realmente e sostanzialmente nuovi e richiamando valutazioni dei Servizi sociali non meglio collocate temporalmente, ma certo riferite a situazioni pregresse (la carcerazione, la detenzione domiciliare...), dato che non ha ritenuto di dover attendere la relazione di aggiornamento, pure richiesta, pervenuta solo dopo la definizione del procedimento. Peraltro, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere valutato, ai fini della verifica della ricorrenza di quella forma della violenza domestica, che si connota come violenza economica, come precisato dall'articolo 3 della Convenzione di Istambul, sopra richiamato, nella specie neppure considerata senza alcuna motivazione che giustificasse, sulla base degli elementi concreti acquisiti al processo, la mancanza di tale rilievo. La motivazione delle ragioni del mancato accoglimento del reclamo è dunque meramente apparente perché non consente di comprendere le effettive e concrete ragioni per cui i fatti dedotti non sono stati ritenuti in grado di giustificare la richiesta di modifica della disciplina delle visite. 4. L'accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, con conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata, sia pure nei limiti sopra evidenziati, rende superfluo l'esame delle altre censure, che devono ritenersi assorbite. 5. In conclusione, il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere accolti e, respinto il primo e assorbiti gli altri, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 6. In caso di diffusione della presente ordinanza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3. La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. n. 196 del 200 3.