Maltrattamenti assistiti, per la Cassazione un solo episodio in presenza dei minori non integra l’aggravante

La giurisprudenza, affrontando il tema riguardante la soglia minima di condotte rilevante ai fini della configurabilità dei «maltrattamenti assistiti», ha ritenuto necessario la plurimità degli episodi - fra due indirizzi interpretativi - sul piano della offensività in concreto e della condotta tipica: il minore deve aver presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità e per la ricorrenza nel tempo (abitualità), possano essere di pregiudizio per il sano sviluppo psico-fisico. Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo indirizzo, non bastando che il minore assista ad una sola condotta, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante.

I due fronti giurisprudenziali Cass. pen.,sez. IV, sent. 12/08/2025, n. 29475 (ud. 16/04/2025, Pres. E. Aprile, Rel. M.S. Vigna), dies commisi delicti 6/6/2022, in apertura: la circostanza aggravante ex articolo 572, comma 2 cp., inizialmente corrispondente alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici , è stata abrogata dal d.l. 14/08/2013, n. 93 , conv. con mod. l. 15/10/ 2013, n. 119 (articolo 1, comma 1- bis ) che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui al n. 11- quinquíes dell' articolo 61 cp . L. 19/7/2019, n. 69 ha nuovamente introdotto al comma2 dell' articolo 572 cp . una circostanza aggravante, non più comune però, ma ad effetto speciale. Il Collegio passa ad esporre i due indirizzi : 1) non è richiesto che gli atti di violenza instaurati alla presenza del minore siano abituali: è sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta di reato (Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, G., Rv. 281051;Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Z., Rv. 274924), distinguendosi tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e quella della circostanza aggravante, con la sufficienza anche di una sola condotta (Sez. 6, n. 21998 del 05/05/2023, G., Rv. 285118; Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162); 2) una recente pronuncia, prendendo le distanze da tale soluzione interpretativa, ha statuito che, per configurare la fattispecie aggravata della c.d. violenza assistita, è necessario che la quantità, la qualità e la reiterazione degli episodi cui il minore assiste siano di misura tale da esporlo al rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 47121 del 05/10/2023, M., Rv. 285479), sul presupposto che trattasi di reato di pericolo astratto ( contra , Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271 - 02 e da Sez. 6, n. 27901 del 22/09/2020, S., Rv. 279620, sulla verifica della concreta idoneità delle condotte ad incidere sull'equilibrio psicofisico del minore) Con il suo scrutinio la Corte accredita e sceglie il secondo orientamento, più rigoroso: rifiuta che un solo episodio integri l'aggravante Il Collegio abbraccia questo secondo indirizzo ermeneutico, ritenendo l' insufficienza , ai fini dell'integrazione della circostanza in parola, che il minore assista ad una sola condotta . Conseguentemente, deve intervenire, nella (ristretta) scena del crimine, una pluralità di episodi (“collana” o paratassi potremmo dire). Cita la sentenza del 2025 Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall' articolo 61, comma 1, n. 5, c.p. Sulla c.d. minorata difesa v. Cass., sez. III, sent. 18/11/2021, n. 8169 ; Cass., sez. II, sent. 29/4/2021, n. 18656 ; Cass., sez. II, sent. 17/2/2021, n. 9113 . Secondo Cass., sez. V, sent. 14/4/2021, n. 19372 l'aggravante del fatto commesso in presenza di un minore o di persona in stato di gravidanza, di cui all'articolo 61, comma 1, n. 11- quinquies , c.p. non è applicabile al reato di atti persecutori, essendo prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'articolo 612- bis, c.p. Nel reato di atti persecutori aggravati dall'articolo 61, comma 1, n. 11- quinquies c.p. il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione ( Cass., sez. V, sent. 20/11/2020, n. 74 del 20). La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore nelle ipotesi previste dall'articolo 61, n. 11- quinquies, c.p., è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza (accertata presenza del minore nel soggiorno attiguo e comunicante con il locale ove era avvenuto l'omicidio, nonché dall'effettiva percezione del fatto da parte del medesimo che, oltre a piangere e urlare, aveva riferito alla vicina accorsa in aiuto che il padre aveva sparato alla madre) ( Cass., sez. I, sent. 14/3/2017, n. 12328 ). Da ultimo, secondo Cass., sez. I, sent. 1/8/2025,n. 28329 , l' aggravante della crudeltà è contestabile anche per la crudeltà dell'esecuzione del reato non diretta verso la vittima: per l'aggravante rileva anche l'effetto indiretto e mediato, nei confronti di chi si trovi ad assistervi.