Madre con patologia tumorale: niente visita da parte del figlio detenuto

Respinta definitivamente l'istanza avanzata dall'uomo in carcere e mirata all'ottenimento di un permesso per recarsi fisicamente dalla madre che non versa in imminente pericolo di vita.

Concordi già Magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza: niente “permesso di necessità” a fronte della richiesta avanzata nell'agosto del 2023 dal detenuto per «recarsi a far visita alla madre», quasi 70enne, «affetta da gravi patologie e operata, nell'ottobre del 2022, per carcinoma della mammella e tuttora sottoposta a cure». Decisivo l'esito della visita fiscale effettuata dall'Azienda sanitaria locale: «il quadro clinico è stabilizzato e la madre del detenuto non versa in imminente pericolo di vita », si legge nella documentazione. Rilevante, poi, anche la considerazione che «la donna, la quale non può spostarsi se non per brevi tragitti, svolge colloqui video con il figlio, l'ultimo dei quali ad aprile 2024». Escluso, quindi, «un imminente pericolo di vita» per la donna. Questo dettaglio è fondamentale, secondo i giudici, anche tenendo conto del fatto che «il detenuto ha fruito di un permesso di necessità  nel febbraio del 2023». Impossibile, poi, parlare di «evento familiare di particolare gravità» , poiché «le condizioni di salute della madre del detenuto sono stabili, l'intervento chirurgico è risalente nel tempo e», come detto, «il detenuto ha già ottenuto un “permesso” per incontrare la madre». Come chiosa finale, dal Tribunale di sorveglianza precisano che «anche se il “permesso di necessità” risponde ad esigenze di umanizzazione dell'esecuzione penale, ciò tuttavia non implica una concessione indifferenziata di “permessi”, ma solo a fronte di un quadro che possa essere definito di particolare gravità», mentre, in questa vicenda, «la visita medico-legale», datata giugno 2024, «ha dato modo di accertare che la madre del detenuto è vigile e orientata, che le patologie non sono in fase acuta e che non si sono verificati episodi recenti di peggioramento ». Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta il detenuto sostiene vi siano tutti i presupposti per la concessione del “permesso di necessità”, ossia «il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione dell'evento con la vita familiare del detenuto», anche tenendo conto della «idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto, considerata la funzione di umanizzazione della pena che assume il beneficio». Facendo riferimento, in dettaglio, alla vicenda, il legale osserva che «il detenuto ha prospettato un evento familiare di eccezionale gravità, costituito dalla estrema difficoltà della madre» malata «a recarsi in carcere per i colloqui». Nonostante tale circostanza, però, sia in primo che in secondo grado, si è sottolineato che «la donna non è in pericolo di vita» e si è negata «l' eccezionalità dell'evento , in quanto occorso nel 2020, e considerando che comunque il detenuto ha già beneficiato di un “permesso”», ma, obietta il legale, «si è omesso di considerare che la difficoltà dei colloqui è dovuta a impedimenti oggettivi collegabili alle precarie condizioni di salute della madre» del detenuto e non si è tenuto conto che «il precedente permesso è stato concesso in un'epoca significativamente remota, a febbraio 2023». Secondo il legale è evidente la forzatura compiuta dal Tribunale di sorveglianza, poiché «la ratio legis è quella di evitare che all'afflittività della pena si aggiunga anche la sofferenza riconducibile alla lontananza dagli affetti familiari» e «il requisito della particolare gravità ricorre nel caso di evento inusuale, che si caratterizza per la sua incidenza sulla vita del detenuto », senza dimenticare che «l' ordinamento penitenziario prevede, in generale, l'obiettivo di valorizzare i rapporti con la famiglia quali elementi del trattamento penitenziario». Per chiudere il cerchio, infine, il legale sottolinea con forza che «la “Direzione Distrettuale Antimafia” non ha espresso parere contrario, ma ha solo richiesto che, ove concesso, il “permesso” fosse fruito a mezzo scorta». A fronte delle obiezioni difensive, però, i Giudici di Cassazione confermano quanto deciso dal Tribunale di sorveglianza: niente permesso  per il detenuto. Innanzitutto, perché «non ricorre un caso di imminente pericolo di vita di un familiare del detenuto», come certificato dalla relazione redatta all'esito della visita fiscale eseguita dall'Azienda sanitaria locale, che, in sostanza, ha attestato «la stabilità del quadro clinico della madre del detenuto e l'assenza di un imminente pericolo di vita», per l'appunto. Ciò detto, «la concessione del “permesso” deve rivestire carattere straordinario e, a tal fine, può essere preso in considerazione soltanto un evento, il quale, per definizione, è un fatto storico che si verifica in uno spazio temporale ben definito e tendenzialmente delimitato», aggiungono i magistrati, evento non identificabile con «condizioni di salute croniche e non particolarmente gravi», come nella vicenda in esame, poiché ci si trova di fronte ad «una situazione che perdura nel tempo», non in fase acuta e senza segnali di peggioramento della patologia. In definitiva, «si è in presenza di una situazione che si è sostanzialmente stabilizzata , sicché nemmeno potrebbe dirsi che si sia determinata una discontinuità con la situazione pregressa e che ricorra ora una situazione connotata da una maggiore e più significativa intensità dei caratteri già riscontrabili nello status quo ante ». Assume rilievo, in questo contesto, poi, anche una ulteriore circostanza: il detenuto ha già fruito di un “permesso” per incontrare la madre in una situazione di salute sostanzialmente analoga a quella attuale e, comunque, egli svolge video-colloqui con la donna. Ragionando in questa ottica, infine, «il fatto che il detenuto rimarrebbe privato di un elemento essenziale del trattamento penitenziario , giacché la madre, per effetto delle sue patologie, non può effettuare spostamenti e quindi non può incontrarlo personalmente in occasione dei colloqui con i familiari in carcere, non è un argomento che, per ciò solo, possa giustificare la concessione del “permesso”». Anche perché «il “permesso di necessità” è un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena , e non un istituto di natura trattamentale. Pertanto, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuarne l'isolamento attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali». Al contrario, «si tratta di uno strumento attivabile solo in situazioni di carattere imprevedibile, laddove altri sono i benefici penitenziari che attengono all'ordinario trattamento rieducativo del detenuto, come, per esempio, i “permessi premio” che sono destinati ad assolvere alle più generali esigenze familiari e affettive del detenuto », chiosano i Giudici.

Presidente Casa - Relatore Valiante Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12.11.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha provveduto su un reclamo di M.G. avverso un decreto del Magistrato di Sorveglianza di Bologna di rigetto di permesso di necessità ex articolo 30 ord. pen. , richiesto dal detenuto il 4.8.2023 per recarsi a far visita alla madre sessantottenne, affetta da gravi patologie e operata a ottobre 2022 per carcinoma della mammella, tuttora sottoposta a cure. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto l'istanza sulla base della visita fiscale dell'Asl di (OMISSIS), secondo cui il quadro clinico è stabilizzato e la madre del detenuto non versa in imminente pericolo di vita, nonché sulla base della considerazione che la donna, la quale non può spostarsi se non per brevi tragitti, svolge video colloqui con il figlio, l'ultimo dei quali ad aprile 2024. Di conseguenza, il decreto reclamato ha escluso la sussistenza di un imminente pericolo di vita e, dunque, di una situazione qualificabile come evento ai sensi dell' articolo 30, comma secondo, ord. pen. , considerato anche che il detenuto aveva fruito di un permesso di necessità a febbraio 2023. Il Tribunale di Sorveglianza, a sua volta, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento, in quanto nel caso di specie non ricorre né l'imminente pericolo di vita, né un evento familiare di particolare gravità ex articolo 30 ord. pen. Infatti, le condizioni di salute della madre del detenuto sono stabili, l'intervento chirurgico è risalente nel tempo e M.G. ha già ottenuto un permesso per incontrare la madre. Non rileva la difficoltà di mantenere i contatti con i familiari, che non è l'interesse specificamente tutelato dall' articolo 30 ord. pen. , il quale riguarda invece il diritto del detenuto a contatti con i familiari nei casi di particolare gravità . Anche se il permesso di necessità risponde ad esigenze di umanizzazione dell'esecuzione penale, ciò tuttavia non implica - secondo il Tribunale di Sorveglianza - una concessione indifferenziata di permessi, ma solo a fronte di un quadro che possa essere definito di particolare gravità. Sotto questo profilo la visita medico legale del 26.6.2024 ha dato modo di accertare che la madre del detenuto è vigile e orientata, che le patologie non sono in fase di acuzie e che non si sono verificati episodi recenti di ingravescenza. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di M.G., articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell' articolo 30 ord. pen. e vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica. Il ricorso premette che la prevalente giurisprudenza individua tre presupposti per la concessione del permesso di necessità: il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione dell'evento con la vita familiare del detenuto. Il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto della idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto, considerata la funzione di umanizzazione della pena che assume il beneficio. Nel caso in esame, il detenuto aveva prospettato un evento familiare di eccezionale gravità, costituito dalla estrema difficoltà della madre di recarsi in carcere per i colloqui. Il tribunale, pur dando atto di tale circostanza prevista dal comma secondo dell'articolo 30, si è pronunciato sull'applicabilità del comma primo della stessa disposizione di legge, rilevando che la donna non fosse in pericolo di vita; in secondo luogo, ha negato la eccezionalità dell'evento, in quanto occorso nel 2020 e considerando che comunque il ricorrente aveva già beneficiato di un permesso. Il tribunale, però, ha omesso di considerare che la difficoltà dei colloqui è dovuta a impedimenti oggettivi collegabili alle precarie condizioni di salute della madre e non ha tenuto conto che il precedente permesso è stato concesso in un'epoca significativamente remota, a febbraio 2023. La ratio legis è quella di evitare che all'afflittività della pena si aggiunga anche la sofferenza riconducibile alla lontananza dagli affetti familiari. Il requisito della particolare gravità ricorre nel caso di evento inusuale, che si caratterizza per la sua incidenza sulla vita del detenuto. La motivazione dell'ordinanza invece non si è confrontata in modo corretto con questi principi e non ha tenuto conto che l' ordinamento penitenziario prevede, in generale, l'obiettivo di valorizzare i rapporti con la famiglia quali elementi del trattamento penitenziario. Peraltro, la D.D.A. non ha espresso parere contrario, ma ha solo richiesto che, ove concesso, il permesso fosse fruito a mezzo scorta. 3. Con requisitoria scritta trasmessa l'11.4.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni conformi al costante orientamento giurisprudenziale e non superate dal ricorso, ha adeguatamente motivato in merito alla insussistenza dei presupposti indicati dall' articolo 30 L. n. 354 del 1975 . Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Deve innanzitutto precisarsi che il ricorrente circoscrive le proprie doglianze alla asserita violazione del comma secondo dell' articolo 30 ord. pen. Del resto, l'ordinanza impugnata aveva escluso che potesse essere fatta applicazione del comma prima della disposizione di legge in questione, sulla base dell'inoppugnabile rilievo che non ricorresse un caso di imminente pericolo di vita di un familiare del detenuto. La conclusione era stata ricavata in modo ineccepibile dalla relazione redatta all'esito della visita fiscale eseguita dall'ASL di (OMISSIS), che aveva appunto attestato la stabilità del quadro clinico della madre di M.G. e l'assenza di un imminente pericolo di vita. Il ricorso non contesta questa parte della motivazione resa dal Tribunale di Sorveglianza a sostegno del diniego del permesso. 2. Ciò premesso, deve rilevarsi, come evidenziato nel ricorso, che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall' articolo 30, comma secondo, ord. pen. , devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare: il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210 - 01). Questo vuol dire che la concessione del permesso deve rivestire carattere straordinario e che, a tal fine, può essere preso in considerazione soltanto un evento , il quale, per definizione, è un fatto storico che si verifica in uno spazio temporale ben definito e tendenzialmente delimitato. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata ha spiegato in modo adeguato l'insussistenza di tali requisiti, innanzitutto mediante il richiamo alla visita medico-legale, dalla quale si evince che quelle della madre del detenuto siano condizioni di salute croniche (cfr. Sez. 1, n. 41240 del 4/7/2019, Simioli, Rv. 277135 - 01; Sez. 1, n. 17593 del 12/3/2019, Ribisi, Rv. 275250 - 01) e non particolarmente gravi. Si tratta, dunque, di una situazione che perdura nel tempo, tanto è vero che si dà atto nella relazione dell'ASL che le patologie da cui è affetta la donna non si presentano in fase di acuzie e che non si sono verificati episodi recenti di ingravescenza della malattia. Si è in presenza, dunque, di una situazione che si è sostanzialmente stabilizzata, sicché nemmeno potrebbe dirsi che si sia determinata una discontinuità con la situazione pregressa e che ricorra ora una situazione connotata da una maggiore e più significativa intensità dei caratteri già riscontrabili nello status quo ante (cfr., a tal proposito, Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Pg c. Arena, Rv. 274655 - 01). 3. Di conseguenza, assume indubbio rilievo, in questo contesto, anche la circostanza, pure presa in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza, che il detenuto abbia già fruito di un permesso per incontrare la madre in una situazione di salute sostanzialmente analoga a quella attuale e che comunque egli svolga video-colloqui con la donna. Sotto questo profilo, il fatto, enfatizzato nel ricorso, che in questo modo M.G. rimarrebbe privato di un elemento essenziale del trattamento penitenziario giacché la madre, per effetto delle sue patologie, non può effettuare spostamenti e quindi non può incontrarlo personalmente in occasione dei colloqui con i familiari in carcere, non è un argomento che, per ciò solo, possa giustificare la concessione del permesso. Il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena, e non un istituto di natura trattamentale; pertanto, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 4/10/2017, Graviano, Rv. 272400 - 01). Si tratta di uno strumento attivabile solo in situazioni di carattere imprevedibile, laddove altri sono i benefici penitenziari che attengono all'ordinario trattamento rieducativo del detenuto, come, per esempio, i permessi-premio che sono destinati ad assolvere alle più generali esigenze familiari e affettive del detenuto e che sono strumenti a specifica valenza trattamentale. 4. Sulla scorta di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è da considerarsi infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen. , al pagamento delle spese processuali. Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' articolo 52 d.lgs. n. 196/03 , in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.