Compensi professionali: come si calcola l’onorario quando la difesa legale riguarda più clienti?

In tema di liquidazione del compenso professionale di un avvocato che assiste più parti, è previsto il riconoscimento di un unico onorario, con possibilità di applicare una maggiorazione percentuale. Tale maggiorazione, tuttavia, rimane discrezionale per le pratiche concluse prima delle ultime modifiche legislative, richiedendo un'attenta valutazione delle circostanze del caso.

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito nuovi chiarimenti in materia di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati nei casi in cui l'attività difensiva venga svolta per più parti , soffermandosi in particolare sull'interpretazione dell' articolo 4, comma 2 d.m. 55/2014 e sulle implicazioni derivanti dalla presenza di più controparti nel processo. Un avvocato, dopo avere assistito due clienti in un giudizio d'Appello volto a ottenere il risarcimento di pretese milionarie, aveva chiesto alla Corte d'Appello di Firenze la liquidazione dei propri compensi, sostenendo che dovessero essere determinati sulla base del parametro medio previsto dal d.m. 55/2014 , pattuito tra le parti, e calcolati in rapporto al valore della lite, distinto per ciascun cliente, con l'ulteriore maggiorazione del 30% ex articolo 4, comma 2, del medesimo decreto. L'avvocato aveva, quindi, domandato la condanna dei propri assistiti al pagamento di oltre 92.000 euro complessivi, detratti gli acconti già corrisposti. Con ordinanza n. 496 del 25 ottobre 2019, la Corte fiorentina aveva invece condannato i due clienti, in solido, a corrispondere all'avvocato la somma di 8.385 euro circa. Avverso tale decisione, il legale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi: erronea valutazione delle prove documentali e conseguente errata determinazione del valore della lite , per non aver considerato le somme richieste dalle parti e aver qualificato la controversia come di valore indeterminabile; violazione e falsa applicazione dell' articolo 5, comma 2, d.m. 55/2014 , relativamente alla determinazione del valore effettivo della controversia ; erronea applicazione dell' articolo 4, comma 2, d.m. 55/2014 , per non aver disposto la liquidazione di compensi separati in relazione a parti con posizioni e pretese distinte; omissione dell'esame della richiesta di maggiorazione per la pluralità delle controparti appellate. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione, ribadendo che nella liquidazione del compenso all'avvocato occorre valutare l'attività concretamente prestata, come previsto dall 'articolo 5, comma 2, d.m. 55/2014 , e che il «valore effettivo della controversia» può discostarsi da quello presunto, in considerazione delle circostanze e degli interessi in gioco . Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva parametrato la causa allo «scaglione indeterminabile» , attribuendole particolare importanza e fissando lo scaglione fino a euro 520.000, senza incorrere in violazioni di legge. In riferimento all' articolo 4, comma 2, d.m. 55/2014 , la Corte ha richiamato la giurisprudenza più recente ( Cass. n. 10367/2024 ), precisando che l'avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale ha diritto ad un solo compenso , salvo la maggiorazione prevista dalla norma. Tale maggiorazione, pari al 30% per i primi dieci clienti, è obbligatoria solo per le prestazioni concluse dopo il 23 ottobre 2023, mentre per le precedenti resta discrezionale . Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva correttamente disposto un unico compenso, maggiorato del 30% per la pluralità delle parti assistite, escludendo la necessità di liquidare compensi separati . La motivazione in ordine all'assenza di autonoma difesa della seconda parte è stata considerata congrua e insindacabile in sede di legittimità. Circa la richiesta di maggiorazione per la seconda controparte, la Corte ha sottolineato che, trattandosi di una liquidazione avvenuta dopo il 27 aprile 2018 ma prima del 23 ottobre 2023, era sufficiente una motivazione specifica sull'applicazione o meno dell'aumento del 30%, onere ritenuto assolto nel caso di specie. Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso , condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, liquidate in euro 5.200 oltre accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Presidente Di Virgilio - Relatore Marcheis  Premesso che 1. L'avvocato D.F., premesso di avere svolto attività professionale in favore di S.D. e G.S. in relazione a un processo d'appello contro la sentenza che aveva negato la pretesa risarcitoria di euro 4.708.442,80 di D.S. e quella di euro 1.815.991,74 di G.S., ha chiesto alla Corte d'appello di Firenze di liquidare il proprio compenso e conseguentemente di condannare D.S. a pagare euro 57.901, detratti gli acconti corrisposti, e G.S. a pagare euro 34.260. Il ricorrente ha precisato che il proprio compenso va calcolato sulla base del parametro medio stabilito dal d.m. 55/2014, espressamente pattuito tra le parti, del valore della lite, stabilito sulla base delle domande proposte in giudizio, da considerarsi autonomamente in conseguenza della diversa posizione processuale di D.S. e G.S., e con la necessaria applicazione dell'ulteriore maggiorazione del compenso ex articolo 4, comma 2 del d.m. 55/2014 a causa della presenza nel processo di due controparti. Con l'ordinanza 25 ottobre 2019, n. 496, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente accolto il ricorso e ha condannato D.S. e G.S., in solido tra loro, al pagamento di euro 8.385,13. 2. Avverso l'ordinanza D.F. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso D.S., che chiede di dichiarare inammissibili e comunque infondati i motivi di ricorso. Memoria è stata depositata dal controricorrente. Il controricorrente, sia nel controricorso che in memoria, osserva che D.F. non ha proposto il ricorso anche nei confronti di G.S. e chiede alla Corte di fissare, ai sensi dell' articolo 331 c.p.c. , un termine al ricorrente per notificare il ricorso nei suoi confronti, così non considerando che il ricorso è stato proposto anche nei confronti di G.S., che è rimasto contumace nel giudizio di merito e non ha proposto difese nel presente giudizio. Va in ogni caso sottolineato che “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione, o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto, il giudizio può proseguire senza dovere integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall' articolo 331 c.p.c. ” (così Cass. n. 2854/2016 ). Considerato che I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo contesta “omesso esame circa la valutazione di prove documentali e circa i fatti da esse provati decisivi nel giudizio, che sono stati oggetto di discussione delle parti, ex articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ”: nel liquidare gli onorari spettanti al ricorrente la Corte d'appello ha correttamente applicato il parametro medio, ma ha erroneamente qualificato come indeterminabile il valore della lite, invece di considerare la somma richiesta da D.S. e G.S. sia nel giudizio d'appello che in quello di primo grado, come emerge dagli atti di tali giudizi, a partire dagli atti introduttivi sino alla sentenza d'appello. b) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell' articolo 5, comma 2 del d.m. 55/2014 ”, riproponendo la medesima contestazione relativa alla individuazione del valore della lite sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione della disposizione richiamata. I motivi non possono essere accolti. Anzitutto non sussiste il denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d'appello ha infatti osservato come l' articolo 5 del d.m. 55/2014 faccia riferimento al “valore corrispondente all'entità della domanda”, ma occorre, in base alla medesima disposizione, avere riguardo “al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” e ha ritenuto, proprio sulla base degli atti del processo presupposto (cfr. le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), che nel caso in esame il valore effettivo della controversia vada parametrato allo “scaglione indeterminabile”, ritenendo la causa “di particolare importanza” e che vada quindi considerato lo scaglione sino ad euro 520.000. Così argomentando, la Corte d'appello non ha violato o falsamente applicato l' articolo 5, comma 2, del d.m. 55/2014 . Come ha precisato questa Corte, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (così, da ultimo, Cass. n. 17090/2022 ). 2. Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell' articolo 4, comma 2, del d.m. 55/2014 ”: la Corte d'appello ha erroneamente applicato il richiamato comma 2 dell'articolo 4, in quanto doveva liquidare due compensi separati, dato che la prestazione professionale nei confronti delle due parti ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Il motivo non può essere accolto. Come ha chiarito questa Corte con la pronuncia n. 10367/2024, in relazione alla questione del compenso dell'avvocato che assiste più parti vanno considerati i seguenti princìpi: a) per “parti aventi la stessa posizione processuale” devono intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore, tanto si desume dall' articolo 4, comma 4, d.m. 55/14 , il quale contempla l'ipotesi dell'avvocato che assista più parti le quali abbiano sì la medesima posizione processuale, ma la cui difesa comporti l'esame di identiche questioni, così che non può condividersi quanto affermato da una parte della dottrina, secondo cui “identità di posizione processuale” vorrebbe dire identità di petitum e di causa petendi; b) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex articolo 4, comma 2, d.m. 55/14 , anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; c) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23 ottobre 2023, facoltativa per quelle concluse prima; d) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall' articolo 4, comma 2, d.m. 55/14 ; e) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (d). Nel caso in esame la Corte d'appello ha quindi correttamente disposto un unico compenso e tale compenso ha aumentato del 30%, così che non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente, il quale sostiene che dovevano appunto essere liquidati due compensi separati. 3. Il quarto motivo contesta “omesso esame circa la valutazione di prove documentali e circa i fatti da esse provate decisivi nel giudizio che sono stati oggetto di discussione delle parti, ex articolo 360, n. 5 c.p.c. ”: la Corte d'appello illegittimamente non ha applicato la maggiorazione del 30% richiesta e dovuta per la seconda controparte appellata. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha ritenuto che “non vi è ragione di procedere agli aumenti relativi alla presenza di due controparti, atteso che la terza chiamata, in fase di gravame, non ha di fatto spiegato alcuna autonoma difesa, tanto che gli onorari liquidati al difensore sono stati ridotti del 50% rispetto al parametro medio”. Tale giudizio, di mancata autonomia “di fatto” della difesa della seconda appellata nel giudizio presupposto, il ricorrente non condivide, essendosi trattato di una difesa autonoma, ma si tratta appunto di valutazione di atti processuali e non di omesso esame di fatti storici, così che la prospettazione del motivo è inammissibile. In ogni caso, va rilevato che nella fattispecie in esame trova applicazione - trattandosi di liquidazione successiva al 27 aprile 2018, ma precedente al 23 ottobre 2023 - la formulazione del comma 2 dell' articolo 4 del d.m. 55/2014 , secondo la quale nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti il compenso “può di regola essere aumentato .. nella misura del 30 per cento” in base alle circostanze del caso, con l'obbligo per il giudice – certamente assolto nell'ipotesi in esame – di motivare al riguardo. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Emilio Mattei e Micòl Tartaglia, che si sono dichiarati antistatari. Sussistono, ex articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.