La trasmissione di eventi sportivi criptati in locali pubblici rileva penalmente solo se risulta un effettivo vantaggio economico, come l’attrazione di nuovi clienti. Il giudizio richiede una verifica concreta sui benefici ottenuti, senza basarsi su semplici presunzioni.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di trasmissione di eventi sportivi criptati in locali pubblici , offrendo chiarimenti di particolare rilievo sull'interpretazione del concetto di fine di lucro ai fini della configurabilità del reato di cui all' articolo 171- ter , lett. a), c), e) l. n. 633/1941 . La vicenda riguarda l'esercente di una pizzeria che aveva trasmesso in pubblico , su tre televisori e alla presenza di numerosi avventori, una partita di calcio del campionato di Serie A, utilizzando una scheda Mediaset Premium ad uso domestico. La Corte di Appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale, ritenendo integrato il reato contestato. L'imputato ha, quindi, proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che non fosse stato provato alcun fine di lucro , in quanto la trasmissione dell'evento non era stata pubblicizzata né aveva effettivamente comportato un incremento di clientela . La Suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza ( Cass. n. 7051/2011 e Cass. n. 45567/2010 ), ha ricordato che la semplice fruizione in un locale pubblico di una trasmissione destinata ad uso domestico non integra di per sé il reato, in assenza di un fine di lucro accertato e concreto. In particolare, è stato ritenuto decisivo l'elemento differenziale del vantaggio economico , rappresentato dall'attrarre nuovi clienti grazie alla trasmissione gratuita dell'evento sportivo, quale requisito imprescindibile per la configurazione della condotta illecita. Nel caso in esame, il Procuratore generale aveva concluso per l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata, sostenendo che il fatto non costituisse reato. Tuttavia, la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, evidenziando la carenza motivazionale della sentenza della Corte di Appello, che aveva presunto l'esistenza del fine di lucro senza un accertamento concreto e senza adeguata valutazione delle risultanze processuali. Non sono emersi, secondo i Giudici, elementi tali da escludere in radice il reato, ma la motivazione dell'impugnata pronuncia risulta gravemente insufficiente anche nella ricostruzione delle circostanze fattuali. La Cassazione ha, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio della sentenza alla Corte di Appello di Reggio Calabria, affinché venga nuovamente valutata, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali richiamate, la sussistenza o meno del fine di lucro quale elemento costitutivo del reato , rimanendo assorbite le altre censure proposte dall'imputato.
Presidente Aceto - Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2020 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva condannato D.A. alle pene di legge per il reato dell'articolo 171-ter, lett. a), c), e), legge n. 633 del 1941, perché aveva trasmesso nella sua pizzeria, in pubblico, per uso non personale, all'interno del locale e su tre televisori, alla presenza di più avventori, il servizio criptato della partita di calcio (OMISSIS), ricevuto mediante utilizzo di una smart card e di un decoder contenenti una scheda (OMISSIS), rilasciata esclusivamente per uso domestico. 2. Ricorre l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione perché non era stato provato il fine di lucro, siccome la trasmissione della partita non era stata pubblicizzata e non aveva fatto confluire nel locale più avventori del solito (primo motivo), perché non era stato disposto il proscioglimento ai sensi dell' articolo 131-bis cod. pen. (secondo motivo), perché erano stati negati il beneficio della pena sospesa (terzo motivo) e della non menzione (quarto motivo). Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Sono pacifici i fatti, e cioè la trasmissione di una partita di calcio in locale pubblico con uso della scheda Mediaset Premium a uso domestico. La giurisprudenza ha affermato nella sentenza Dell'Anna (Sez. 3, n. 7051 del 02/12/2011, dep. 2012, Rv. 252011), in conformità al precedente della sentenza Lubrano (Sez. 3, n. 45567 del 24/11/2010, Rv. 248763), che il predetto fatto non integra il reato, per mancanza del fine di lucro, allorché non venga accertato l'intento di far confluire nel locale un maggiore numero di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio, indicando in tale circostanza un elemento differenziale decisivo rispetto all'opposto orientamento favorevole alla configurazione del reato (tra le varie, Sez. 3, n. 13812 del 12/02/2008, Giacometti, Rv. 239686; Sez. 3, n. 8073 del 25/01/2007, Polverino, Rv. 236088; Sez. 3, n. 31579 del 17/05/2002, Martina, Rv. 222308). Nella sua requisitoria, il Procuratore generale, sulla scorta della sentenza Dell'Anna, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo che l'imputato debba essere assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Il Collegio ritiene invece che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio perché è necessario colmare la lacuna della motivazione sul fine di lucro, la cui esistenza è stata data per presunta dalla Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello. E' dunque necessario verificare in concreto se tale fine sussista o meno, alla stregua delle risultanze di causa. A differenza di quanto opinato dal Procuratore generale, non sono emersi elementi che consentano di escludere in radice il reato, siccome la motivazione è gravemente carente anche nella descrizione delle circostanze di fatto. L'accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbite le altre questioni. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria