La domanda di mediazione deve pur sempre essere presentata presso la sede (anche secondaria) territorialmente competente di un Organismo di mediazione, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica.
Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti finanziari (controversia dunque assoggettata alla disciplina della mediazione c.d. obbligatoria ) l'opponente eccepiva l' improcedibilità della domanda giudiziale per mancato effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria deducendo, per quanto qui rileva, l' incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione presso il quale era stata depositata la domanda di mediazione dalla parte convenuta opposta, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria. A fronte della suddetta eccezione, il convenuto opposto ribadiva la correttezza del procedimento di mediazione asserendo, in particolare, che il detto Organismo avrebbe, oltre alla sede legale (nella specie in Roma), anche altre sedi secondarie, tra le quali quella territorialmente competente (nella specie in Grosseto), presso la quale si sarebbe regolarmente svolta la mediazione, seppure in modalità telematica . Il Giudice adito afferma al riguardo che la condizione di procedibilità non può nella specie ritenersi soddisfatta dalla convenuta opposta, non avendo quest'ultima provato che presso la sede territorialmente competente dell'Organismo di mediazione in questione sia stata depositata la domanda di mediazione . Da ciò discente, prosegue il tribunale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte del creditore opposto a ciò onerato (cfr. Cass. n. 19596 del 2020 ), il che determina l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto opposto (rendendo superfluo l'esame del merito della causa). Per giungere a tale conclusione la pronuncia in commento osserva innanzitutto che, in via generale, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile (il Giudice richiama al riguardo Cass. n. 17480 del 2015 ). Difatti, precisa il tribunale di Grosseto, l'introduzione nel testo di legge sulla mediazione ( articolo 4, d.lgs. n. 28 del 2010 ) della previsione secondo la quale la mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio. Ciò posto, viene precisato che non costituisce valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso l'Organismo di mediazione territorialmente competente il fatto che il procedimento conciliativo sia stato svolto con modalità telematica . Difatti, afferma il Giudicante, la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica è da ritenersi comunque rimessa alla volontà (anche) della parte chiamata in mediazione e non può, invece, essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell' articolo 4, d.lgs. 28/2010 cit., trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza, che deve essere dunque osservata a prescindere dal fatto che l'incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza. Dal punto di vista probatorio, poi, la pronuncia in commento rileva che il convenuto opposto, per dimostrare che il procedimento di mediazione in questione si sarebbe svolto presso la sede secondaria territorialmente competente dell'Organismo di mediazione in questione, si è limitato a produrre la stampa di un sito web raffigurante una mappa delle sedi di tale Organismo di mediazione, nella quale verrebbe evidenziata, tra le altre, anche la sede secondaria territorialmente competente (si trattava della riproduzione in atti di una stampa di un sito internet raffigurante una cartina geografica nella quale erano indicate, con alcune bandierine rosse, le varie sede locali dell'Organismo). A tale stampa, afferma il Giudicante, non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, a fronte delle risultanze della visura camerale prodotta dall'opponente nella quale viene indicata, quale unica sede, quella legale (come detto nella specie territorialmente incompetente). Inoltre, osserva la pronuncia in commento, posto che l'Organismo di mediazione territorialmente competente ben può avvalersi di sedi secondarie attraverso accordi con altri Organismi, parte convenuta opposta neppure ha prodotto alcun accordo in tal senso.
Giudice Frosini Motivi della decisione MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 si è opposto al decreto ingiuntivo n. 185/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 24.03.2022 in favore di Controparte_2 per la somma di euro 50.26.09 oltre oneri ed accessori, quale residuo impagato del contratto di finanziamento n. (omissis) stipulato dallo stesso Controparte_1 con Parte_1 (originaria titolare del credito successivamente ceduto a Controparte_2. I motivi dell'opposizione sono i seguenti: disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale e disconoscimento della sottoscrizione; prescrizione del credito; carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria per mancato perfezionamento della fattispecie di cessione in blocco dei crediti ex articolo 58 T.U.B .; indeterminatezza delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle determinative del saggio degli interessi; usurarietà degli interessi moratori; erronea indicazione del taeg. La convenuta costituendosi in giudizio ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con richiesta di verificazione della sottoscrizione disconosciuta e, in caso di accertata apocrifia, con richiesta di autorizzazione ad evocare in giudizio Controparte_3 , quale socio della società (omissis) -soggetto & incaricato C. snc (cancellata dell'identificazione dal registro dei delle sottoscrittori imprese) del anche contratto quale di finanziamento e quindi responsabile dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto (cfr. citazione testuale della comparsa di costituzione e risposta). Con richiesta di concessione di provvisoria esecuzione. Con ordinanza del 15.03.2023 il giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed ha al contempo onerato il creditore opposto di introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio, vertendosi in materia di contratti bancari. All'udienza del 2.09.2023 l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria e il giudice ha riservato la decisione sul punto, previa concessione alle parti dei termini di cui all' articolo 183 comma 6 c.p.c. Nella prima memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c. l'opponente, ad integrazione dell'eccezione di improcedibilità della domanda, ha dedotto l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito dalla parte convenuta opposta per essere stato il procedimento erroneamente instaurato presso l'istituto Cp_4 -con sede legale a Romaanziché presso l'organismo territorialmente competente in Grosseto (quale luogo di residenza del debitore opponente), con conseguente improcedibilità della domanda monitoria (anche) sotto tale ulteriore profilo. A sostengo dell'eccezione ha prodotto la visura camerale dell'organismo di mediazione (cfr. doc n 6). A fronte della suddetta eccezione la convenuta opposta ha ribadito la correttezza del procedimento di mediazione, deducendo in particolare che l'organismo di mediazione adito Cp_4 ) avrebbe, oltre alla sede di Roma, anche altre sedi secondarie, tra le quali una istituita in Grosseto. A sostengo del proprio assunto ha riprodotto, nel corpus della stessa memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 c.p.c. , la stampa di un sito web raffigurante una mappa delle sedi dell'istituto di mediazione Cp_4 nella quale verrebbe evidenziata, tra le altre, anche la sede secondaria di Grosseto presso la quale si sarebbe regolarmente svolta la mediazione, seppure in modalità telematica. Alla successiva udienza del 21.05.2025 la causa è stata rimessa in decisione per essere definita all'udienza odierna nelle forme di cui all' articolo 281 sexies c.p.c. previa concessione alle parti di termini per note finali. La domanda è improcedibile. Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile (Cass. n.174802015). Ed infatti, l'introduzione, ad opera dell' articolo84 D.L. n. 69 del 2013 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ), della previsione secondo la quale la mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio. Non costituisce, poi, valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso l'organismo di mediazione territorialmente competente il fatto che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica. In merito a tale ultima contestazione è sufficiente rilevare che la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica (che peraltro il regolamento della procedura di mediazione esclude possa essere modalità esclusiva all' articolo 7 comma 4 D.M. n. 180 del 2010 , come modificato D.M. n. 145 del 2011 ), sia da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'articolo4, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza, che deve essere dunque osservata a prescindere dal fatto che l'incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza. Nella specie, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta dalla convenuta opposta, non avendo quest'ultima provato che presso la sede territoriale di Grosseto di Contro territorialmente competente, sia stata depositata-la domanda di mediazione. Ed infatti, seppure l' articolo 7 del D.M. n. 180 del 2010 prevede che l'organismo di mediazione territorialmente competente possa senz'altro avvalersi di sedi secondarie attraverso accordi con altri organismi di mediazione, la domanda deve comunque in questo caso essere presentata presso la sede secondaria territorialmente competente e ciò, giova ribadire, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica, posto che in caso contrario verrebbe aggirata la norma sulla competenza territoriale. Ed in ogni caso parte convenuta opposta neppure ha prodotto l'accordo con l'organismo di mediazione di Grosseto, avendo infatti affidato la relativa prova alla mera stampa di un sito internet raffigurante una cartina geografica nella quale sono indicate (con alcune bandierine rosse), le varie sede locali dell'organismo di mediazione, documento al quale non può essere attribuita alcuna valenza probatoria a fronte delle risultanze della visura camerale prodotta dall'opponente nella quale viene indicata, quale unica sede, quella legale di Roma (cfr. visura camerale in atti). Il logico corollario di tali premesse è il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte del creditore opposto a ciò onerato ( Cass. SS. UU 19596/2020 ), il che determina l'applicazione dell' articolo 5-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 , che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto opposto. La fondatezza di tale questione assorbente rende superfluo l'esame del merito della causa. Ne consegue l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod. e integr, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base considerata la natura della causa e l'attività difensiva concretamente svolta. Le stesse vanno liquidate direttamente in favore del difensore che si è dichiarato antistatario P.Q.M. Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n n.1202/2022, ogni diversa eccezione disattesa così ha deciso: dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna la parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 3.809,00 oltre al rimborso delle spese vive documentate, delle spese generali del 15%, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito direttamente nei confronti del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Grosseto, il 4 giugno 2025.