Codice Rosso: verso l’introduzione dello psicologo forense e l’accertamento sanitario temporaneo obbligatorio

Il c.d. Codice Rosso continua ad essere percorso da una perenne metamorfosi che spinge a rafforzare gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza nei confronti delle donne.

Perseguire l'uguaglianza di genere, contrastare la violenza di genere e promuovere le pari opportunità, sono invero parte dell'obiettivo 5 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite. Così, il tentativo di dare una risposta a ogni domanda sorta nella dottrina e giurisprudenza attorno alla violenza di genere pare si sia concretizzata, ancora una volta, nell'intenzione dell'attuale legislatore di presentare una nuova proposta di legge, finalizzata ad introdurre la figura dello psichiatra ovvero psicologo forense nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere. E ancora una volta, tra il vento caldo dell'estate, pare emergere il volto attuale del diritto penale disegnato per la tutela delle vittime vulnerabili da un legislatore moderno in bilico fra principi costituzionali vittimali, come quello di eguaglianza  di tutela della salute, della parità fra coniugi, quello di protezione dei minori e di rispetto della dignità della persona, e principi garantistici relativi all'autore del reato (in dottrina F. Palazzo, La nuova frontiera della tutela penale dell'uguaglianza, 2001 ). Ma quali i tratti fondamentali (ed in breve) del progetto (Atto Senato n. 1517) della XIX Legislatura? Il progetto d'iniziativa parlamentare (Ancorotti e altri) di introduzione della figura dello psicologo forense e altre risorse per il contrasto alla violenza contro le donne presentato ed annunciato al Senato nella seduta n. 312 del 4 giugno 2025 è in corso di esame in Commissione II permanete giustizia . Il progetto, invero è volto a rafforzare in modo strutturale ed efficace la prevenzione ed il contrasto dei reati riconducibili alla violenza contro le donne, in continuità con le disposizioni e le finalità del Codice Rosso (in dottrina volendo v. A. Panetta, La tutela penale delle vittime vulnerabili a connotazione sessuale nella c.d. realtà virtuale , in Diritto e Giustizia online 29.09.2024; A. Panetta, F. Panetta, C.G. Paci, Connessi e vulnerabili: l'impatto dell'Intelligenza Artificiale e del Deepnude sui reati da Codice Rosso , in Diritto e Giustizia online, 18.03.2025) . L'intervento normativo mira difatti ad apportare modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, finalizzate all'introduzione di misure precautelari nel contrasto alla violenza contro le donne e alla tempestiva attivazione di strumenti di tutela della persona offesa, a partire dalle prime fasi del procedimento penale. Tale provvedimento, senza modificare sostanzialmente quanto già disciplinato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 , il c.d. Codice Rosso, intende per tale via tutelare la vittima intervenendo preventivamente sull'aggressore , nella convinzione che non tutte le devianze possono essere rilevate come patologia, ma possono anche avere esito omicidiario. E così viene introdotto anche un meccanismo di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio , nei casi in cui, anche in assenza di flagranza, emergano fondati motivi per ritenere che sussista un concreto ed attuale rischio per la vita o l'integrità fisica e psichica della vittima. Sotto tale profilo e nello specifico il disegno di legge è composto di otto articoli. Mentre l'articolo 1 indica le finalità dell'intervento normativo, l ' articolo 2 modifica il codice di procedura penale introducendo l'articolo 384- ter c.p.p., prevedendo che nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, possano sottoporre il soggetto denunciato ad un accertamento sanitario temporaneo ed obbligatorio , a seguito del quale il giudice delle indagini preliminari può imporre nei confronti dell'indagato percorsi psicoterapici finalizzati al contenimento delle condotte violente. Tali percorsi possono svolgersi presso i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali , presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per questo genere di reati, presso studi specialistici convenzionati ed accreditati presso le procure ed infine laddove sia necessario altresì un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L' articolo 3 modificando l'articolo 370, comma 2- bis , c.p.p., dispone che la polizia giudiziaria, per assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (attività di cui all'articolo 362, comma 1- ter , c.p.p.), deve avvalersi dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense e procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. L'articolo 4 dispone che per le finalità previste dall'articolo 362, comma 1- ter , c.p.p., 370, comma 2- bis , c.p.p. e 384- ter c.p.p., introdotto dal presente disegno di legge, del codice di procedura penale è possibile effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche; tale modifica incide sull' articolo 220, comma 2, c.p.p. , che pone un generale divieto di porre in essere tali perizie salvo i casi in cui queste siano utili ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza, ma l'articolo 4 del presente disegno di legge autorizza il compimento delle stesse per finalità quali: l'assunzione di informazioni da parte della persona offesa o di chi fa la denuncia o querela (articolo 362, comma 1- ter , c.p.p.), per disporre l'accertamento sanitario temporaneo obbligatorio (articolo 384- ter ) , c.p.p., per il compimento, da parte della polizia giudiziaria, degli atti delegati dal pubblico ministero avvalendosi dell'ausilio di un esperto di psicologia forense (articolo 370, comma 2- bis , c.p.p.) L' articolo 5 modifica l'articolo 362, comma 1- ter , c.p.p. e stabilisce che il pubblico ministero, nell'assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato deve usufruire dell'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense ed inoltre il medesimo articolo aggiunge un ultimo periodo al medesimo comma 1- ter dell' articolo 362 c.p.p. , disponendo che se nel corso dell'assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l'interrogatorio del soggetto denunciato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette. L'articolo 6 modifica l'articolo 67, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , prevedendo esplicitamente l'inserimento della figura dello psicologo forense nell'albo dei periti presso il tribunale. L'articolo 7 istituisce presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del c.d. « codice rosso » (omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, anche di gruppo ed a discapito di minorenni, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con le relative circostanze aggravanti) e prevede la obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell'ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (Centro Elaborazione Dati). Infine, l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Speriamo non sia finita…