Caso Bova: disposta d’urgenza la limitazione del trattamento

Recentemente l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuta rispetto al caso Bova, ingiungendo in via d’urgenza a Fabrizio Corona, quale titolare del trattamento del canale YouTube “Falsissimo” e dei profili social al medesimo riconducibili, la limitazione provvisoria del trattamento da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione on line del file audio o dei contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra l’interessato e un soggetto terzo.

In precedenza, il Garante Privacy aveva già rispettivamente: aperto un' istruttoria per accertare eventuali violazioni della normativa privacy nonché delle regole deontologiche dei giornalisti a seguito del reclamo dell'attore Raoul Bova; emesso un avvertimento  nei confronti di tutti i potenziali utilizzatori dell'audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata dell'attore, ribadendo che la loro ulteriore diffusione potrà comportare l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, anche di carattere sanzionatorio.   Oggetto del reclamo Il caso trae origine dal reclamo presentato dal signor Raoul Bova, attraverso il proprio legale di fiducia, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679 (“ GDPR ”), nel quale lamenta la diffusione non autorizzata , tramite le principali piattaforme social e motori di ricerca, di un file audio estratto da una conversazione privata intercorsa via chat tra il signor Bova e un soggetto terzo . In particolare, l'audio contestato è stato divulgato nel corso della puntata “Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1”, pubblicata dal signor Fabrizio Corona sul canale YouTube a lui riconducibile. Il reclamante ha chiesto al Garante Privacy di: disporre l'immediata rimozione di tutti i contenuti illeciti riferibili al signor Bova dalle piattaforme social (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X), dai profili social personali del signor Corona e da quelli riferibili al format “Falsissimo” (Instagram, TikTok), nonché da Google e dalla società Ryanair, Napoli e Torino; disporre la deindicizzazione globale delle pagine e dei contenuti riferibili al signor Bova dalle stesse piattaforme e motori di ricerca, per far cessare gli effetti pregiudizievoli del trattamento illecito. accertare la violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (specificamente, articolo 1, 5, 6, 17 e 21 del GDPR e articolo 1 e 167, comma I, del Codice Privacy italiano) nonché di disporre sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell' articolo 83 del GDPR a carico dei soggetti responsabili.   La diffusione persistente e l'inottemperanza all'avvertimento precedente Nonostante il precedente avvertimento nei confronti dei potenziali utilizzatori dei dati personali del signor Bova, il Garante Privacy ha rilevato la perdurante diffusione dell'audio . In particolare, la puntata “Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1” continuava a essere disponibile sul canale YouTube, con la  riproduzione dell'audio, raggiungendo oltre 1 milione e 300 mila visualizzazioni.                               Questa situazione ha comprovato il progressivo effetto virale della diffusione e la palese inottemperanza all'avvertimento del 4 agosto 2025, non avendo egli adottato alcuna misura per mitigare gli effetti della diffusione. Analoga violazione è stata rilevata dalla diffusione di un reel su Instagram, riproducente lo stesso audio. Quadro giuridico rilevante Il presente provvedimento si fonda su essenziali principi di protezione dei dati personali e sul bilanciamento con il diritto di cronaca e la libertà d'espressione: l'articolo 137, comma 3, del Codice Privacy stabilisce che, in caso di diffusione o comunicazione di dati personali per finalità di manifestazione del pensiero, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 del medesimo Codice (i.e. dignità, diritti e libertà fondamentali della persona) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; l'articolo 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica chiarisce la portata del principio di essenzialità, disponendo che «la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica» (comma 2).   Il Garante Privacy ha rilevato che i contenuti della conversazione privata del signor Bova attengono esclusivamente alla sua sfera intima e affettiva e non rivestono alcun rilievo sul suo ruolo o sulla sua vita pubblica. Pertanto, la loro diffusione costituisce una chiara violazione delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy. È stata valutata la necessità, nelle more della definizione del procedimento già pendente, di assicurare la riservatezza e tutelare la dignità dell'interessato in relazione ad aspetti di vita privata del tutto estranei alla sua figura di pubblico rilievo. Il provvedimento d'urgenza: limitazione provvisoria del trattamento In considerazione della perdurante diffusione, dell'effetto virale e della mancata ottemperanza al precedente avvertimento, il Garante Privacy ha ritenuto necessario intervenire in via d'urgenza con un provvedimento . Ai sensi dell'articolo 58, par. 2, lett. f) del GDPR , è stata disposta, in via d'urgenza, nei confronti di Fabrizio Corona, in qualità di titolare del trattamento del canale YouTube “Falsissimo” e dei profili social a lui riconducibili, la limitazione provvisoria del trattamento , riferente all'ulteriore diffusione online del file audio o dei contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra il signor Bova e un soggetto terzo. Ai sensi dell' articolo 18 del GDPR , la limitazione del trattamento implica che i dati personali non possano essere in alcun modo trattati salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. Il provvedimento ha imposto le seguenti azioni immediate: eliminazione dell'audio dalla puntata “Falsissimo Episodio 13 - Diavoli E Tentatori Parte 1”, a partire dal minuto 38 e 43 secondi; eliminazione del reel pubblicato dal signor Corona su Instagram; divieto di riproduzione e divulgazione , sotto qualsiasi forma, del medesimo audio.   La misura di limitazione del trattamento ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso. Conseguenze dell'inottemperanza al provvedimento Il Garante Privacy ha avvertito che, in caso di inosservanza della misura disposta e di reiterata inottemperanza, sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, par. 5, lett. e), del GDPR , i.e. fino a 20 .000.000 euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. Conclusioni Questo provvedimento evidenzia l'impegno del Garante Privacy nel tutelare la riservatezza e la dignità degli individui , anche quando si tratta di personaggi pubblici, distinguendo chiaramente tra la sfera pubblica e quella privata. La celerità dell'intervento e l'applicazione della limitazione provvisoria del trattamento dimostrano la prontezza del Garante Privacy nel contrastare le violazioni persistenti e dannose, specialmente in un contesto di diffusione virale nei canali social. Ai sensi dell' articolo 78 del GDPR nonché degli articolo 152 del Codice Privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 , avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria , con ricorso da depositare entro trenta giorni presso il tribunale del luogo di residenza o sede del titolare del trattamento, ovvero presso quello di residenza dell'interessato.

Provvedimento del 20 agosto 2025