«In tema di applicazione dell’articolo 131- bis c.p., il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull’episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo generebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’articolo 301 d.lgs, n. 81 del 2008».
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione nel caso di un datore di lavoro condannato per non aver assicurato un'idonea viabilità in cantiere e per l'omessa installazione di adeguati dispositivi di sicurezza, in presenza di cavi elettrici potenzialmente pericolosi. Il ricorrente, amministratore dell'impresa edile, aveva impugnato la decisione del Tribunale di L'Aquila lamentando, tra l'altro, una valutazione automatica della sua responsabilità penale sulla sola base della qualifica e la mancata considerazione della condotta successiva al fatto ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità . La Suprema Corte, con sentenza 6 giugno 2025, ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla presunta responsabilità oggettiva e alla ripartizione delle funzioni di sicurezza all'interno dell'azienda, osservando come la posizione di garanzia dell'imputato, quale legale rappresentante e datore di lavoro, fosse chiara e non scalfita dai richiami difensivi a deleghe di funzioni non sufficientemente specificate né comprovate. Di particolare rilievo la pronuncia in relazione all'applicazione dell'articolo 131- bis c.p . : i Giudici hanno affermato che, in tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di merito deve tenere conto anche della condotta susseguente al reato , come l'adozione di misure di sicurezza dopo la commissione dell'illecito, senza che ciò comporti automaticamente la non punibilità. È rimarcato che una valutazione “meccanica” rischierebbe di svuotare di contenuto l'istituto estintivo previsto dall' articolo 301 d.lgs. 81/2008 , che richiede oltre all'adozione delle misure anche il pagamento della sanzione amministrativa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva motivato adeguatamente in ordine alla valutazione concreta della condotta successiva tenuta dall'imputato; la Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato la decisione limitatamente all'applicabilità dell' articolo 131-bis c.p. , disponendo il rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame, mentre ha rigettato il ricorso per il resto. Questa pronuncia rafforza l'orientamento secondo cui, in materia di sicurezza sul lavoro, la condotta post factum assume rilievo ai fini della tenuità, ma la sua incidenza va valutata caso per caso, senza automatismi, alla luce delle peculiarità concrete della vicenda processuale.
Presidente Ramacci - Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 maggio 2024, il Tribunale di L'Aquila ha condannato L.L., in relazione al reato di cui agli articolo 108, 159 comma 2, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , per avere, in qualità di datore di lavoro dell'impresa edile (OMISSIS) s.r.l. , omesso di assicurare idonea viabilità nell'area di cantiere, nella quale erano presenti dei cavi elettrici, con rischio di inciampo, su pavimenti e percorsi e per aver omesso di installare ulteriori dispositivi di sicurezza nell'area esterna ad esso. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alla riconducibilità soggettiva dei fatti all'imputato, i quali sarebbero stati attribuiti a quest'ultimo soltanto per via della posizione ricoperta, con ciò configurandosi un caso di responsabilità oggettiva. Il Tribunale - denuncia il difensore - si è limitato a rilevare la qualifica di rappresentante della società, rivestita dall'Imputato, da cui ha ricavato automaticamente la penale responsabilità di quest'ultimo, per le irregolarità accertate nel corso dell'ispezione. Mancherebbero, dunque, le motivazioni in ordine all'elemento soggettivo del reato e al nesso di causalità. 2.2. Con un secondo motivo, si lamentano il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'accertamento del fatto. Al riguardo si evidenzia che la visura societaria e le prove testimoniali assunte in giudizio mostravano: che l'imputato, amministratore della società, seguiva a distanza, attraverso gli atti amministrativi, la vita del cantiere; che il controllo della sicurezza era stato invece delegato, come emergeva dalle disposizioni testimoniali, le quali evidenziavano come le indicazioni fornite agli operai provenissero da figure professionali specializzate; che dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente una ripartizione dei ruoli, che indicava in altri soggetti i titolari del ruolo di garanti per la sicurezza, in base a delle deleghe espresse e valide emanate dall'imputato, in veste di amministratore. 2.3. In terzo luogo, si denuncia l'omessa applicazione dell' articolo 131-bis, cod. pen. , per la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, dell'adozione delle misure di sicurezza in tempo immediatamente successivo al fatto e dell'incensuratezza dell'imputato, avendo valorizzato solamente la pluralità delle violazioni e il mancato pagamento della sanzione. 3. Con successiva memoria, la difesa ribadisce quanto già dedotto, sostenendo l'inesigibilità della condotta doverosa da parte dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente ma non esprime alcuna critica nei confronti della sentenza di appello, limitandosi a prospettare l'assenza di colpa e di causalità, senza indicare in che modo o con che argomentazione il giudice del merito avrebbe dedotto automaticamente la responsabilità dalla posizione di amministratore dell'imputato, e dunque senza indicare le ragioni poste a fondamento della doglianza. D'altra parte, la posizione di garanzia dell'imputato risulta chiara, in forza del suo ruolo di legale rappresentante e il datore di lavoro, mentre - come si vedrà - gli elementi a discarico portati dalla difesa, relativi alla pretesa responsabilità di altri soggetti, risultano del tutto inconsistenti. 1.2. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile per genericità. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il riferimento difensivo alla circostanza che l'imputato seguiva a distanza i lavori del cantiere attraverso atti amministrativi conferma il disinteresse dell'imputato stesso rispetto all'attività ivi svolta, risultando sostanzialmente confessoria della sua responsabilità colposa. Il richiamo alla prospettata delega delle funzioni, inoltre, non ne indica l'esatto oggetto, impedendo di determinare con esattezza di quali mansioni l'imputato si sarebbe effettivamente spogliato; esso risulta, comunque, in parte contraddetto dal fatto che questi si occupasse del cantiere, con i non meglio specificati atti amministrativi . 1.3. Il terzo motivo è, invece, fondato. 1.3.1. Merita rilevare che l'attuale formulazione dell' articolo 131-bis, cod. pen. , permette di tenere conto, ai fini dell'applicazione della disposizione, anche della condotta susseguente al reato . Tale aspetto è importante per tracciare il confine con l'oblazione speciale di cui all' articolo 301 del d.lgs. n. 81, del 2008 , secondo cui il reato si estingue con il pagamento della sanzione, successivo all'adozione delle misure di sicurezza. Con riguardo a quest'ultima disposizione deve osservarsi che l'effetto estintivo si verifica solo una volta verificatesi congiuntamente le due condizioni dell'adozione delle misure e del pagamento della sanzione, restando irrilevante la sola adozione delle misure dovute, senza il pagamento della sanzione, e viceversa. Invece, nel caso dell'articolo 131-bis, l'adozione successiva delle misure inizialmente può essere considerata autonomamente quale indice dal quale dedurre la tenuità del fatto, in quanto qualificabile come condotta susseguente al reato . Ciò, comunque, non significa che l'adozione delle misure di sicurezza sia comunque sufficiente, dovendo il giudice del merito comunque valutare il valore dell'adempimento, e potendo essere apprezzati indici di segno negativo o cause ostative. Altrimenti, se si consentisse un'applicazione automatica della disposizione si finirebbe per abrogare, nella sostanza, il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale. 1.3.2. Deve perciò affermarsi il seguente principio: in tema di applicazione dell' articolo 131-bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell'applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull'episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo generebbe l'abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all' articolo 301 d.lgs. n. 81, del 2008 . 1.3.3. Con riguardo al caso in esame, deve rilevarsi che il giudice del merito non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla concreta valutazione dell'adozione delle misure di sicurezza da parte del ricorrente, limitandosi a stigmatizzare la pluralità delle violazioni delle misure riscontrate in sede di ispezione. La sentenza impugnata deve essere dunque annullato sul punto, con rinvio per nuovo giudizio; mentre il ricorso deve intendersi rigettata nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell 'articolo 131-bis cod. pen ., con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di L'Aquila, in diversa persona fisica.