Omicidio stradale: può rivelarsi eccessivo sospendere per quasi 4 anni la patente

Rimesso in discussione il quantum della sanzione applicata a due conducenti che con le loro condotte hanno causato la morte di una ragazza.

A fronte di un omicidio stradale, il riferimento alla gravità della violazione commessa dall'automobilista e al pericolo di ulteriori eventi lesivi non può bastare per legittimare quasi quattro anni di sospensione della patente. All'origine della vicenda giudiziaria c'è il drammatico episodio verificatosi oltre due anni fa lungo una contrada nella zona di Marsala. In sostanza, come ricostruito dalle forze dell'ordine, una vettura, condotta da una donna, ha effettuato, all'improvviso, una manovra per invertire la marcia, ma, così facendo, ha colpito il motociclo che stava sopraggiungendo ad alta velocità in quell'istante e ha provocato la rovinosa caduta – poi rivelatasi fatale – della ragazza seduta dietro l'uomo alla guida del mezzo a due ruote. Inevitabile, proprio considerando i dettagli dell'episodio, la condanna per l'uomo e la donna, entrambi ritenuti colpevoli di omicidio stradale . Riflettori puntati, ora, in Cassazione sulla sanzione amministrativa accessoria applicata sia all'uomo che alla donna, ossia la sospensione della patente di guida per un periodo di tre anni e undici mesi. Per le due difese non ci sono dubbi: si tratta di una sanzione eccessivamente severa. In sostanza, secondo i legali che difendono la donna e l'uomo, «la misura della sanzione è sproporzionata rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato» con sentenza di patteggiamento , «ampiamente inferiore alla media edittale – dodici mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena –» e alla luce del «riconoscimento della circostanza attenuante» prevista dal Codice Penale quando «l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole» e delle «valutazioni compiute per escludere l'irrogazione della sanzione della revoca della patente di guida». Prima di esaminare da vicino la vicenda, i magistrati di Cassazione richiamano il quadro normativo generale, ricordando che «nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento» e aggiungendo poi che, alla luce del codice della strada , «il periodo di durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è determinato in relazione all' entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare». Tornando allo specifico episodio, secondo il Tribunale si è «in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del colpevole», come conferma il riconoscimento che «il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto, di per sé, cagionare la morte della persona offesa», e, inoltre, «le specifiche inosservanze delle norme del ‘Codice della strada', ascrivibili ai due conducenti, non appaiono espressive di una pericolosità alla guida talmente elevata da rendere necessaria l'adozione della sanzione drastica della revoca della patente», anche perché «non risultano altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte loro». Nonostante queste considerazioni, però, il Tribunale, dopo aver dato atto che la durata massima della sanzione della sospensione della patente è pari a quattro anni e che, in caso di patteggiamento, vi è l'obbligo di ridurre la pena fino ad un terzo, quantifica la misura in «tre anni e undici mesi, tenuto conto della gravità dell'evento lesivo causato (morte di una giovane ragazza), del grado della colpa in relazione all'effettiva gravità delle violazioni del Codice della strada commesse, nonché del pericolo che dall'ulteriore circolazione potrebbe derivare agli utenti della strada». Questi elementi, però, non sono sufficienti, secondo i magistrati della Cassazione, per dare solidità alla durata decisa in Tribunale in merito alla sospensione della patente dei due conducenti. Come detto, il Tribunale ha valorizzato congiuntamente la entità del danno, la gravità della violazione commessa e il pericolo di ulteriori eventi lesivi. «Ora, se incensurabile appare la valorizzazione del profilo concernente l'entità del danno, gravemente contraddittoria o comunque lacunosa è l'attribuzione di rilevanza agli altri due profili, in considerazione di quanto indicato in altre parti della stessa decisione», osservano i magistrati di Cassazione. Invero, «i giudici del Tribunale osservano, in termini generali, che si è in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del colpevole», richiamando anche la circostanza che il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto di per sé cagionare la morte della ragazza, ma queste considerazioni «si pongono in contrasto con l'affermazione della gravità della violazione commessa. E, per quanto concerne il pericolo potenzialmente derivante dall'ulteriore circolazione, alla guida di un mezzo, dell'uomo e della donna, nulla è specificato in concreto e, anzi, laddove si esclude l'applicazione della sanzione della revoca della patente, si evidenzia pure il dato dell' assenza di altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte loro», osservano i magistrati di Cassazione. Infine, priva di solidità logica è anche «la misura della riduzione della durata della sanzione per il patteggiamento . Invero, nulla si precisa in proposito, e però la durata della sospensione è fissata in tre anni e undici mesi, ossia in una misura inferiore di un solo mese rispetto al massimo previsto dalla legge», cioè quattro anni. In particolare, «anche a voler ritenere che la riduzione di un mese sia dovuta interamente all'applicazione della normativa», secondo cui la sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo in caso di patteggiamento in sede penale, la riduzione applicata in questa vicenda «è davvero esigua, poiché la sua misura massima avrebbe potuto essere pari a un anno e quattro mesi. Quindi, era doveroso indicare le ragioni per cui la riduzione della durata della sanzione per il patteggiamento dovesse essere contenuta in misura così modesta», chiosano i magistrati di Cassazione, riaffidando la questione ai giudici del Tribunale.

Presidente Ramacci – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 15 gennaio 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, deliberando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 33136 del 27/08/2024) della sentenza n. 139/2024 del G.u.p. del Tribunale di Marsala, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ha applicato nei confronti di M.T.A. e C.C. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni tre e mesi undici. Con la sentenza oggetto di parziale annullamento, emessa ai sensi degli articolo 444 e ss. cod. proc. pen. , il Tribunale di Marsala aveva applicato sia ad M.T.A., sia a C.C. la pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, con riguardo al reato di cui agli articolo 113 e 589-bis cod. pen. per aver cagionato colposamente, agendo in cooperazione, la morte di S. M., in data 7 aprile 2023, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all' articolo 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Marsala indicata in epigrafe C.C. e M.T.A., con atti sottoscritti, rispettivamente, dall'Avv. Giovanni Galfano e dall'Avv. Annibale Renato Salemi. Hanno presentato memorie le parti civili costituite, con atto a firma dell'Avv. Manlio Lauricella, e la ricorrente M.T.A., con atto a firma dell'Avv. Annibale Renato Salemi. 3. Il ricorso di C.C. è articolato in un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli articolo 218 e 222 cod. strada , avendo riguardo alla quantificazione e alla durata della sospensione della patente di guida. Si deduce che il giudice del rinvio ha erroneamente quantificato la durata della sanzione della sospensione della patente di guida, fissandola in una misura eccessivamente severa, in quanto prossima al massimo edittale. Si rappresenta che la durata della misura della sospensione della patente è in contraddizione con il giudizio di congruità della pena della reclusione di anni uno, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e con il riconoscimento dell'assenza di connotati di elevata gravità della condotta ascritta all'attuale ricorrente, in quanto ritenuta inidonea, da sola, per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' articolo 589-bis, settimo comma, cod. pen. , a determinare la morte della vittima. Si osserva che il G.u.p. avrebbe omesso sia di dar conto delle ragioni poste a fondamento della propria determinazione sulla durata della misura, sia di rapportarsi specificamente con i parametri previsti dall' articolo 218 cod. strada (l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa, il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), relativi alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 4. Il ricorso di M.T.A. è articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'erronea applicazione degli articolo 222, comma 2, terzo periodo, e 218 cod. strada . Si deduce che il G.u.p. del Tribunale di Marsala non ha correttamente applicato i principi di cui all' articolo 218 cod. strada , deputati alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto ha dato rilievo esclusivamente alla gravità dell'evento lesivo causato. Si aggiunge che la condotta ascritta all'imputata è stata ritenuta inidonea, da sola, a cagionare l'evento morte, atteso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' articolo 589-bis, settimo comma, cod. pen. , che tale evento è sempre insito nella fattispecie alla quale si collega la sanzione amministrativa accessoria da quantificare nell'ambito di una forbice edittale, e che la giovane età della vittima è irrilevante, attesa la natura colposa del delitto. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all' articolo 222, comma 2, terzo periodo, cod. strada . Si deduce che il giudice del rinvio ha fornito, in riferimento al quantum di sospensione della patente di guida, motivazione carente e contraddittoria, allorquando ha dato evidenza, soprattutto, al criterio della gravità dell'evento lesivo, nonostante l'evento mortale sia sempre presente nei casi di applicazione della sanzione di cui all' articolo 222, comma 2, terzo periodo, cod. strada , trascurando, invece, gli altri due criteri indicati dall' articolo 218 cod. strada . Si osserva, poi, che il Tribunale, nell'affermare assertivamente la sussistenza dei parametri della gravità della violazione del codice della strada commessa e del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare per gli utenti della strada, è incorso anche in contraddizione con quanto affermato in precedenti punti di motivazione della sentenza impugnata. Si rileva, quindi, che quanto più la determinazione della sanzione si discosta dal minimo edittale, tanto più l'onere motivazionale è intenso. 4.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., rispetto alla riduzione del quantum della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all' articolo 222, comma 2-bis, cod. strada . Si deduce che, anche in relazione alla riduzione della sanzione amministrativa accessoria per il caso di sentenza emessa ai sensi degli articolo 444 e ss. cod. proc. pen. , il giudice del rinvio ha motivato in maniera carente. Si osserva, precisamente, che il G.u.p. ha applicato una riduzione della sanzione di un solo mese rispetto al massimo edittale, pur avendo la possibilità di diminuirne la durata fino a sedici mesi, ex articolo 222, comma 2-bis, cod. strada , e che, quindi, aveva un più marcato onere di motivazione. 5. La memoria presentata nell'interesse delle parti civili, a firma dell'Avv. Lauricella, contesta sia le osservazioni esposte dal Procuratore generale della Corte di cassazione nella sua requisitoria, nella parte relativa alla richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di C.C., sia la fondatezza delle censure formulate nei ricorsi del predetto C.C. e di M.T.A., e chiede il rigetto degli stessi. La memoria, estremamente articolata, evidenzia, in particolare, che: a) la requisitoria del Procuratore generale è affetta da contraddizione interna quando distingue tra le posizioni dei due imputati ed attuali ricorrenti, nonché da manifesta illogicità quando ritiene non connotata da particolare gravità la condotta ascritta a C.C.; b) le censure articolate nei ricorsi degli imputati non si confrontano con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e non tengono conto né dell'obiettiva gravità del danno, integrato dalla giovane età della vittima, né della funzione cautelare-preventiva della misura. 6. La memoria presentata nell'interesse di M.T.A., a firma dell'Avv. Salemi, in particolare, contesta la fondatezza delle osservazioni formulate nella requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione. Si osserva, in particolare, che M.T.A. non ha invaso la corsia opposta, e non vi sono elementi per ritenere più grave la condotta della stessa rispetto a quella di C.C., in relazione al quale il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito precisate. 2. Occorre premettere che la memoria presentata dalle parti civili è inammissibile, perché l'impugnazione attiene esclusivamente al profilo della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, ossia ad un profilo in relazione al quale la parte civile non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile, così come già rilevato da Sez. 4, n. 33136 del 10/07/2024, in occasione del precedente giudizio di legittimità. 3. I ricorsi censurano entrambi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fissato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di tre anni e undici mesi, ossia in prossimità del massimo edittale, pari a quattro anni, deducendo, in particolare, che detta misura della sanzione è sproporzionata rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato, ampiamente inferiore alla media edittale, al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' articolo 589-bis, settimo comma, cod. pen. , all'applicazione della sospensione condizionale, e alle valutazioni compiute per escludere l'irrogazione della sanzione della revoca della patente di guida, ed inoltre vanifica l'obbligo di riduzione per il rito, ed è supportata da una motivazione meramente assertiva. 3.1. Occorre premettere che, come precisato dalle Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell' articolo 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 - 01). Va poi precisato che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall' articolo 222 cod. strada , la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all' articolo 133 cod. proc. pen. , ma in base ai diversi parametri di cui all' articolo 218, comma 2, cod. strada , sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393 - 01, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01). E, a norma dell' articolo 218, comma 2, cod. strada , il periodo di durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida «è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al periodo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare». Inoltre, come già precisato in giurisprudenza, il giudice che intende applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell' articolo 222, comma 2-bis, cod. strada , il quale prevede la diminuzione fino ad un terzo (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490 - 01, relativa a fattispecie di omicidio stradale). 3.2. La sentenza impugnata espone un'articolata motivazione per escludere l'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida e brevi osservazioni per determinare la durata della sanzione della sospensione del medesimo titolo abilitativo. Il Tribunale, in particolare, osserva che si è «in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del reo» e che, come conferma il riconoscimento ad entrambi gli imputati dell'attenuante di cui all' articolo 589-bis, settimo comma, cod. pen. , «il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto di per sé cagionare la morte della povera [persona offesa]». Aggiunge, poi, che le «specifiche inosservanze delle norme del codice della strada » ascrivibili ai due imputati «non appaiono, inoltre, espressive di una pericolosità alla guida talmente elevata da rendere necessaria l'adozione della sanzione drastica della revoca della patente», e che non risultano altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte dei medesimi. Il Tribunale, quindi, dopo aver dato atto che la durata massima della sanzione della sospensione della patente è pari a quattro anni e che, in caso di patteggiamento , vi è l'obbligo di ridurre la pena fino ad un terzo, quantifica la misura in tre anni e undici mesi, «tenuto conto della gravità dell'evento lesivo causato (morte di una giovane ragazza), del grado della colpa in relazione all'effettiva gravità delle violazioni del codice della strada commesse, nonché del pericolo che dall'ulteriore circolazione potrebbe derivare agli utenti della strada». 3.3. In considerazione dei principi giuridici da applicare, la motivazione della sentenza impugnata è viziata nella parte in cui fissa la durata della sanzione della sospensione della patente in tre anni e undici mesi. Il Tribunale ha valorizzato congiuntamente la entità del danno, la gravità della violazione commessa e il pericolo di ulteriori eventi lesivi. Ora, se incensurabile appare la valorizzazione del profilo concernente l'entità del danno, gravemente contraddittoria o comunque lacunosa è l'attribuzione di rilevanza agli altri due profili, in considerazione di quanto indicato in altre parti della stessa decisione. Invero, la sentenza impugnata osserva, in termini generali, che si è «in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del reo» e che, come conferma il riconoscimento ad entrambi gli imputati dell'attenuante di cui all' articolo 589-bis, settimo comma, cod. pen. , «il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto di per sé cagionare la morte della povera [persona offesa]»; e queste enunciazioni si pongono in contrasto con l'affermazione della gravità della violazione commessa. Ancora, per quanto concerne il pericolo potenzialmente derivante dall'ulteriore circolazione, nulla è specificato in concreto e, anzi, laddove si esclude l'applicazione della sanzione della revoca della patente, si evidenzia pure il dato dell'assenza di altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte dei due imputati. Ancora, del tutto assente è la motivazione del Tribunale con riguardo alla misura della riduzione della durata della sanzione per il patteggiamento , a norma dell' articolo 222, comma 2-bis, cod. strada . Invero, nulla si precisa in proposito, e però la durata della sospensione è fissata in tre anni e undici mesi, ossia in una misura inferiore di un solo mese rispetto al massimo edittale. Ora, anche a voler ritenere che la riduzione di un mese sia dovuta interamente all'applicazione della disposizione di cui all' articolo 222, comma 2-bis, cod. strada , la stessa è davvero esigua, perché la sua misura massima avrebbe potuto essere pari a un anno e quattro mesi; era quindi doveroso indicare le ragioni per cui la riduzione della durata della sanzione per il patteggiamento dovesse essere contenuta in misura così modesta. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala. Il Giudice del rinvio determinerà la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida evitando di incorrere nelle contraddizioni e nelle lacune motivazionali rilevate supra nel § 3.3. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala.