Il procedimento di impugnazione del trasferimento dello straniero fra semplificazione e rispetto del diritto di difesa

In assenza di norme dell'Unione, l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro deve stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali in tema di diritti dei singoli, a condizione, però, che esse non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nel rispetto del principio di effettività.

La scelta del nostro ordinamento nazionale di adottare il rito camerale comporta l'adozione di un procedimento caratterizzato dalla celerità e semplicità delle forme, cui non si applicano le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria. La concentrazione e la celerità del rito garantiscono comunque la piena tutela del cittadino straniero che, pur dovendo impugnare il decreto di trasferimento in un termine breve, a pena di inammissibilità, può comunque visionare la documentazione che l'Amministrazione deve depositare e all'esito, organizzare in modo completo le proprie difese. Nella sentenza n. 24115 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione si è trovata ad intervenire per chiarire il corretto funzionamento del procedimento camerale, che si instaura a seguito del ricorso avverso il provvedimento di trasferimento del richiedente asilo. La vicenda muove i primi passi dall'emissione, da parte dell'Unità Dublino del Ministero dell'Interno, di un provvedimento di trasferimento in Austria di un richiedente asilo, che aveva presentato la domanda di protezione internazionale all'Italia. Tale provvedimento era stato impugnato innanzi al tribunale competente, che ne aveva rilevato l'infondatezza e lo aveva rigettato, per insussistenza di carenze sistemiche dell'Austria nella protezione dei richiedenti asilo e perché aveva ritenuto inesistente il pericolo che, con il trasferimento, il ricorrente potesse rischiare di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine. Il Tribunale, inoltre aveva ritenuto inammissibile la doglianza del ricorrente, che aveva rilevato la nullità della decisione dell'autorità ministeriale, in quanto notificata quando il termine semestrale per il trasferimento del ricorrente era inutilmente decorso . L'inammissibilità era motivata dal fatto che la detta doglianza non era stata presentata con il ricorso introduttivo del giudizio, ma con le note scritte autorizzate, successive al deposito dei documenti, da parte dell'autorità ministeriale. Avverso tale pronuncia, gli eredi ricorrevano innanzi alla Corte di Cassazione. I giudici della Prima Sezione hanno incentrato il proprio intervento sulla considerazione e spiegazione della peculiare natura del procedimento inerente il ricorso del richiedete asilo avverso il provvedimento di trasferimento. Il rito previsto per la trattazione di questo procedimento è quello camerale, disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del c.p.c. e dall'art 3, comma 3- bis , d.lgs. n. 25/2008 . Esso è concepito come uno strumento semplificato e poco dispendioso di accesso alla giurisdizione, nel quale il giudice regola l'intero svolgimento del processo nel modo che ritiene più opportuno, rispetto alla materia trattata e agli obiettivi di celerità (ordinanza n. 22162/2024). Il Regolamento Dublino III e le pronunce della Corte di giustizia UE hanno stabilito che il richiedente asilo ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, dinanzi a un organo giurisdizionale. In assenza di norme dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali in tema di diritti dei singoli, a condizione tuttavia che esse non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nel rispetto del principio di effettività. La scelta del nostro ordinamento nazionale di adottare il rito camerale comporta l'adozione di un procedimento caratterizzato dalla celerità e semplicità delle forme, cui non trova applicazione il rigido sistema di preclusioni, previsto per il processo di cognizione ordinaria, ad esempio in materia di thema decidendum . Questo procedimento impone al cittadino straniero di presentare il ricorso contro la decisione di trasferimento, entro un termine perentorio dalla sua notifica, a pena di inammissibilità, ma poi, a seguito dell'impugnazione, impone all'Amministrazione di depositare i documenti, da cui risultino gli elementi probatori posti a fondamento del provvedimento di trasferimento. In questo modo, si assicura al contraddittorio la documentazione su cui si fonda l'adozione del provvedimento, anche se ciò avviene solo dopo la presentazione del ricorso, da parte dello straniero. Quest'ultimo, pertanto, ha diritto a depositare una nota difensiva con cui può prendere posizione sugli elementi di prova depositati, ovvero sul mancato deposito di alcuni di essi. La Suprema Corte sottolinea come la concentrazione e la celerità del rito garantiscono comunque la piena tutela del cittadino straniero che, pur dovendo impugnare il decreto di trasferimento in un termine breve, a pena di inammissibilità, può comunque visionare la documentazione che l'Amministrazione deve depositare e all'esito, organizzare in modo completo le proprie difese.

Presidente Acierno – Relatore Reggiani Svolgimento del processo L'Unità Dublino del Ministero dell'Interno, in data 06/02/2023, adottava il provvedimento prot. (OMISSIS), notificato in data 21/02/2023 al ricorrente, che in data 17/07/2022 aveva presentato domanda di protezione internazionale, disponendone il trasferimento in Austria, che aveva accettato la ripresa in carico ai sensi dell' articolo 18 Regolamento (UE) n. 604/2013 (di seguito, Regolamento Dublino III o semplicemente Regolamento). Il richiedente asilo proponeva impugnazione davanti al Tribunale di Roma avverso l'ordine di trasferimento. Costituitosi il Ministero, il Tribunale respingeva il ricorso. In primo luogo, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità per tardività della censura, formulata in corso di causa, nelle note del 09/09/2023, secondo cui al momento della notifica il termine semestrale per il trasferimento del ricorrente era inutilmente decorso. Lo stesso Tribunale riteneva infondato il motivo di ricorso incentrato sulle dedotte carenze sistemiche interessanti l'Austria, tenuto conto del report annuale dell'Asylum Information Database (https //asylumineurope.org/wpcontent/uploads/2022/04/AIDA-AT-2021update.pdf), dal quale non emergevano situazioni che lasciassero desumere la sussistenza di carenze sistemiche in Austria, specialmente con riferimento alla posizione dei richiedenti asilo che rientrano nel Paese a seguito di un trasferimento secondo le procedure di cui all'articolo 18 lettera b) del Regolamento Dublino III, spiegando che Tale report evidenzia in particolare, rispetto a quei richiedenti che, come nel caso di specie, farebbero rientro entro il biennio dalla data di presentazione della domanda ed in pendenza del suo esame, l'insussistenza di problematiche poiché '...in questo caso, la procedura di asilo interrotta sarà riaperta non appena ne faranno richiesta all'Ufficio federale dell'immigrazione e dell'asilo o al Tribunale amministrativo'. Il medesimo report evidenzia ancora che '...coloro che rientrano in Austria in base al Regolamento Dublino non incontrano particolari problemi nell'accesso al sistema di accoglienza'. Con riferimento alle censure riguardanti la dedotta violazione degli obblighi informativi di cui agli articolo 4 e 26 del Regolamento, il Tribunale affermava che le doglianze non erano idonee a condurre alla caducazione del provvedimento impugnato. Riteneva, infatti, il Giudice di merito che la violazione di siffatto obbligo non è tale da condurre sic et simpliciter alla caducazione del provvedimento impugnato ma può al più rilevare al fine di recuperare, in sede giurisdizionale, il momento partecipativo omesso avanti alla PA, permettendo così al ricorrente di presentare elementi di conoscenza che inducano a modificare la decisione assunta dall'Unità Dublino, sicché, nel caso di specie, la doglianza non poteva essere accolta, non avendo il ricorrente addotto alcun ulteriore elemento di conoscenza che potesse indurre a modificare la decisione di trasferimento. Anche il motivo di ricorso relativo al mancato uso corretto della clausola discrezionale di cui all'articolo 17 del Regolamento veniva ritenuto infondato dal Tribunale, escludendo che con il trasferimento in Austria il ricorrente potesse rischiare di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine, in relazione alla situazione dello stesso, e tenuto conto che comunque la domanda di protezione doveva ancora essere decisa dall'Austria. Quest'ultima considerazione conduceva il Tribunale ad escludere l'applicazione dell'articolo 17 del menzionato Regolamento anche in relazione all'allegata integrazione del ricorrente sul territorio italiano, rispetto alla quale lo svolgimento di attività lavorativa soltanto a partire dal dicembre 2022 non veniva ritenuta di per sé rilevante. Avverso la suddetta pronuncia il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Ministero non si è difeso con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di motivazione apparente ai sensi dell' articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , in relazione alla decisione del Tribunale sulla censura con cui era stata fatta valere la confusione operata dall'Unità Dublino, che aveva ritenuto la Germania un Paese sicuro, mentre nella specie si trattava dell'Austria che, secondo il ricorrente così sicuro non era. In particolare, il cittadino straniero ha dedotto che la valutazione del Tribunale di merito, difforme dalle allegazioni di parte ricorrente, si basava su un approfondimento istruttorio del report annuale dell'Asylum Information Database (https //asylumineurope.org/wp-content/upload/2022/04/AIDA-AT-2021update.pdf), così come indicato nel decreto impugnato, rinvenuto su sito internet, che però non era accessibile e quindi non verificabile dalla difesa del ricorrente, in quanto la pagina web relativa risulta irraggiungibile. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o errata applicazione dell' articolo 737 e s.s. c.p.c. , , articolo 3 del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 , e articolo 29 punto 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 , in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. , per aver il Tribunale ritenuto inammissibile per tardività la doglianza di merito di parte ricorrente, secondo la quale la decisione emessa dall'autorità ministeriale Unità Dublino era nulla poiché al momento della notifica il termine semestrale per il trasferimento del ricorrente era inutilmente decorso , contenuta nelle note scritte autorizzate, depositate telematicamente nel fascicolo del procedimento di merito in data 09/09/2023 dalla difesa del ricorrente, e non con il ricorso introduttivo. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Com'è noto, in virtù della vigente formulazione dell' articolo 360 c.p.c. , introdotta con la novella del 2012, non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 5), c.p.c. per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , ma soltanto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 prel., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020 ). A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli articolo 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 ; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 ). Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall' articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture ( Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 ). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 ). 2.2. Nel caso di specie, dalla semplice lettura del provvedimento impugnato si evince chiaramente che il vizio di motivazione è insussistente. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto infondato il motivo di ricorso incentrato sulle dedotte carenze sistemiche interessanti l'Austria, evidenziando che dal report annuale dell'Asylum Information Database (https //asylumineurope.org/wpcontent/uploads/2022/04/AIDA-AT-2021update.pdf) non emergevano situazioni che lasciassero desumere la sussistenza di carenze sistemiche in Austria, specialmente con riferimento alla posizione dei richiedenti asilo che rientrano nel Paese a seguito di un trasferimento secondo le procedure di cui all' articolo 18 lettera b) del Regolamento (CE) n. 604/2013 . In particolare, il menzionato Tribunale ha spiegato che Tale report evidenzia in particolare, rispetto a quei richiedenti che, come nel caso di specie, farebbero rientro entro il biennio dalla data di presentazione della domanda ed in pendenza del suo esame, l'insussistenza di problematiche poiché '...in questo caso, la procedura di asilo interrotta sarà riaperta non appena ne faranno richiesta all'Ufficio federale dell'immigrazione e dell'asilo o al Tribunale amministrativo'. Il medesimo report evidenzia ancora che '...coloro che rientrano in Austria in base al Regolamento Dublino non incontrano particolari problemi nell'accesso al sistema di accoglienza'. A prescindere dalla possibilità di accedere o meno al sito menzionato nel decreto impugnato, dunque, il Giudice di merito ha riportato gli stralci del report ritenuti rilevanti, così adempiendo all'obbligo di motivazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 3.1. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la doglianza di merito di parte ricorrente secondo cui la decisione emessa dall'autorità ministeriale Unità Dublino era nulla, poiché al momento della notifica il termine semestrale per il trasferimento del ricorrente era inutilmente decorso , in quanto contenuta nelle note scritte autorizzate, depositate telematicamente nel fascicolo del procedimento di merito in data 09/09/2023, e non con il ricorso introduttivo del giudizio. Il ricorrente ha, invece, dedotto che il rito previsto per la trattazione del presente procedimento è quello camerale, disciplinato dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. ( art 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 25 del 2008 ), il quale è strutturalmente connotato da requisiti che ne fanno uno strumento di accesso alla giurisdizione, duttile e semplificato, oltre che meno dispendioso per le parti, sottratto a scansioni e limiti ai poteri istruttori del giudice, cui è affidato il compito di regolare l'intero svolgimento del processo nel modo che egli ritiene più opportuno rispetto alla materia trattata e agli obiettivi di celerità sottesi alla stessa scelta del rito. 3.2. Il Collegio ritiene di dover condividere quest'ultima opinione, nei termini di seguito precisati, in conformità ad un orientamento già espresso da questa Corte ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22162 del 06/08/2024 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16860 del 19/06/2024 ). 3.3. Occorre, prima di tutto, tenere conto che l'articolo 27 Regolamento Dublino III prevede ai primi due paragrafi che 1. Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. 2. Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 . I successivi paragrafi contemplano la disciplina del diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato fino alla definizione del ricorso o della revisione, della sospensione dell'efficacia del trasferimento e dell'assistenza legale. Invero, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in mancanza di norme dell'Unione in materia, spetta, in virtù del principio di autonomia processuale, all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, nel rispetto del principio di effettività ( CGUE, 15 aprile 2021, C-194/19 e giurisprudenza ivi citata). 3.4. L'articolo 3 D.Lgs. n. 25 del 2008, nel testo modificato dal D.L. n. 13 del 2017 , conv. con modif. in L. n. 46 del 2017 , stabilisce, al comma 3 bis, che Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile , ove non diversamente disposto dai commi seguenti . I successivi commi regolano il termine di impugnazione, prevedendo che il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento (comma 3 ter) e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (comma 3 quater e comma 3 octies). Il comma 3 quinquies disciplina il contraddittorio con l'autorità che ha adottato il provvedimento, cui il ricorso va notificato a cura della cancelleria ( L'autorità può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva... ) e specifica che, a prescindere dalla costituzione, entro lo stesso termine previsto per il deposito di una propria memoria difensiva, l'autorità ...deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento . Il successivo comma 3 sexies stabilisce che Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 quinquies, secondo periodo . Il comma 3 septies precisa, poi, che L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. 3.5. Il rinvio alla disciplina di cui agli articolo 737 e ss. c.p.c. comporta l'applicazione del principio generale per cui il rito camerale, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria. Si è infatti affermato che, nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio), deve essere assicurato il diritto di difesa e , quindi, realizzato il principio del contraddittorio, tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli articolo 189 (rimessione al collegio) e 190 (comparse conclusionali e memorie) c.p.c. ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007 ; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 ; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29865 del 12/10/2022). Si è poi ritenuto che, in detto rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11319 del 27/05/2005 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007 , secondo cui è ammessa la produzione di documenti anche in fase di reclamo, fermo il rispetto di un pieno e completo contraddittorio; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 13/04/2012 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27234 del 30/11/2020 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 Cass. 17931/2022 ). Nella stessa linea è posta una recente pronuncia di questa Corte, relativa al procedimento disciplinato dall' articolo 35 bis D.Lgs. n. 25 del 2008 , con riguardo all'assenza di preclusioni istruttorie ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37301 del 29/11/2021 ; 37301/2021). Anche con riguardo alla delimitazione del thema decidendum, nel rito camerale, strumento semplice e flessibile nello schema, deve ritenersi che non operi il rigido sistema di preclusioni previsto per il rito ordinario di cognizione, potendo essere legittimamente modificato nel corso del processo, non essendo previsti a tal fine termini perentori, né il correlato maturare di preclusioni o decadenze. 3.6. Nel procedimento in esame, come sopra anticipato, alle regole generali, operanti per il rito camerale, si affiancano le specifiche disposizioni contenute nell' articolo 3 D.Lgs. n. 25 del 2008 . Il giudizio ha inizio con la presentazione del ricorso contro la decisione di trasferimento, da effettuarsi a pena di inammissibilità nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione ( articolo 3, comma 3 ter, D.Lgs. n. 25 del 2008 ), ma, poi, a seguito dell'impugnazione, l'Amministrazione, che è tenuta a provare la fondatezza del provvedimento adottato, oltre ad essere autorizzata a depositare una nota difensiva entro quindici giorni dalla notifica, deve comunque depositare, entro lo stesso termine, i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione (articolo 3, comma 3 quinquies, D.Lgs. cit.. 25 del 2008). Viene, in questo modo, assicurata al contraddittorio la documentazione che ha portato l'Amministrazione a adottare il provvedimento di trasferimento, ma ciò avviene nel corso del giudizio, quando il cittadino straniero ha già presentato il ricorso. È, così, espressamente previsto il diritto di quest'ultimo di depositare una nota difensiva (entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di deposito dei menzionati documenti da parte dell'Amministrazione) che ha - logicamente e sulla scorta del tenore letterale della disposizione normativa - lo scopo di consentire alla parte di prendere posizione su quanto emerso a seguito di detto deposito e sugli elementi di prova versati in atti, ovvero del mancato deposito di alcuni di essi ( articolo 3, comma 3 sexies, D.Lgs. n. 25 del 2008 ). In sintesi, la stessa disciplina normativa, sui generis, del procedimento in esame giustifica la definizione della materia del contendere nel corso del procedimento, tenuto conto del dovere dell'Amministrazione di offrire al contraddittorio, a giudizio già instaurato, gli elementi posti a fondamento della decisione di trasferimento impugnata, cui non può non corrispondere – proprio a tutela del diritto di difesa e in applicazione del principio di effettività sopra richiamato – il potere del cittadino straniero di precisare ed anche integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso. In questo modo, la concentrazione e la celerità del rito non rappresentano un ostacolo alla pienezza della tutela del cittadino straniero che, pur dovendo impugnare il decreto di trasferimento in un termine breve, l'unico previsto a pena di inammissibilità, può comunque visionare la documentazione che l'Amministrazione è tenuta a depositare - o tenere conto del mancato deposito di tale documentazione o dell'assenza di specifici documenti tra quelli depositati - e, all'esito, organizzare in modo completo le proprie difese. Pertanto, la delimitazione del thema decidendum non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, sicché al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall' articolo 3, comma 3 sexies, D.Lgs. n. 25 del 2008 , in qualsiasi nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine. 4. Dall'accoglimento del motivo discende la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa al giudice del merito, perché valuti nel contraddittorio delle parti, la censura sollevata con la memoria del 09/09/2023. 5. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso e respinto il primo, il decreto impugnato deve essere cassato nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che dovrà verificare l'adempimento degli obblighi informativi, provvedendo a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa il provvedimento impugnato nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità.