«Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto».
Il caso in esame vede protagonista un avvocato nel ruolo di custode giudiziario, destinatario di procedimento disciplinare avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli per gravi violazioni deontologiche e penali connesse a una procedura esecutiva immobiliare. Secondo gli atti, il professionista avrebbe proposto o accettato, quale pubblico ufficiale, l'alterazione del verbale di aggiudicazione provvisoria a favore di terzi, dietro il versamento di somme illecite. Le condotte contestate sono state accertate sia in sede penale che disciplinare: la sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Napoli, confermata dalla Cassazione ha sancito la sussistenza del fatto , la sua illiceità e la responsabilità dell'avvocato , ai sensi dell' articolo 653, comma 1- bis , c.p.p. Nel ricorso al CNF, la difesa dell'avvocato ha sollevato numerose doglianze: violazione del principio del ne bis in idem per presunta duplicazione di provvedimenti sanzionatori; censura all'esclusione di prove testimoniali e documentali, sostenendo che la legge professionale e il regolamento di procedura non consentono un sindacato preventivo sulle prove dedotte; contestazione dell'appiattimento del CDD sulle risultanze penali e della mancata autonomia ricostruttiva del fatto da parte del giudice disciplinare; richiesta di una più mite sanzione in considerazione della condotta, del contesto e dell'assenza di precedenti. Il CNF ha rigettato tutte le censure, chiarendo che la sentenza penale irrevocabile, per identità di fatti, impone il riconoscimento della responsabilità disciplinare . Inoltre, che l'esclusione delle prove è legittima solo se ritenute ininfluenti, ultronee o già acquisite per altri mezzi, cosa non avvenuta nel caso di specie. Infine, ha affermato che la sanzione adottata è giustificata dalla gravità dell'illecito e dalla funzione di esempio per la categoria. Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito poi, che il giudicato penale vincola il procedimento disciplinare in ordine all'accertamento del fatto e della sua illiceità, lasciando al giudice disciplinare il solo compito di valutare la rilevanza deontologica della condotta. È stato altresì confermato che, i n materia disciplinare, vige il principio del libero convincimento e della piena utilizzabilità delle risultanze probatorie penali , anche in assenza di replica istruttoria in sede forense, purché il diritto di difesa sia stato garantito. Alla luce di tali premesse, per il CNF la sospensione irrogata (15 mesi) risulta proporzionata alla gravità delle violazioni, in particolare degli articolo 1, 4, 9, 12 CDF, e all'impatto lesivo sull'immagine dell'avvocatura, trattandosi di condotta posta in essere da chi rivestiva la funzione di pubblico ufficiale.
CNF, sentenza n. 27/2025