Messa in discussione la posizione assunta da Prefettura e Ministero dell’Interno nei confronti di una cittadina pachistana. A rilevare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, sono solo gravità della patologia e rilevante pregiudizio alla salute per il caso di rimpatrio. Privo di logica, invece, il riferimento ad indifferibilità ed urgenza delle cure.
Riflettori puntati sulla posizione di una cittadina pakistana che vede messa a rischio la propria permanenza in Italia, nonostante la presenza della sua famiglia, cioè marito e figlio entrambi muniti di permesso di soggiorno, e l’assenza di congiunti in patria e nonostante la propria precaria condizione fisica, minata da una grave cirrosi epatica, a fronte di un decreto di espulsione e di una risposta positiva alla sua domanda di rilascio della carta di soggiorno. Per il Giudice di pace è legittima la posizione assunta dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Napoli, soprattutto perché «la patologia lamentata dalla straniera» non pare imporre «l'immediata necessità di ricovero presso strutture sanitarie». Pertanto, «gli interventi medici a cui la cittadina pachistana deve sottoporsi, per quanto indispensabili, non sono considerabili indifferibili ed urgenti , essendo piuttosto da ritenere trattamenti di mantenimento o di controllo che possono comunque essere eseguiti nel suo Paese di origine, dove peraltro l'emergenza COVID-19 risulta superata». Tirando le somme, per il Giudice di pace non può essere messo in discussione il provvedimento di espulsione adottato nei confronti della straniera. A fronte delle obiezioni sollevate dal legale che rappresenta la cittadina pachistana, obiezioni mirate a sostenere che «la tutela ai cittadini stranieri per ragioni di salute comprende non solo le prestazioni di “Pronto Soccorso” e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita», per i Giudici va posta in discussione la legittimità del provvedimento di espulsione. Per il legale, comunque, va tenuto presente anche che «la straniera, nelle cure e nei trattamenti medici cui è costretta, può godere del sostegno dei suoli familiari solo in Italia» mentre «sarebbe di tanto privata in ipotesi di rientro in Pakistan». A parere della Cassazione, ci si trova, almeno sulla carta, di fronte ad una causa di inespellibilità , poiché, come sancito dal “Testo unico sull’immigrazione”, «non è consentita l'espulsione dello straniero che versa in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il “Servizio sanitario nazionale”, e tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello straniero in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza». Privo di fondamento, quindi, il riferimento operato dal Giudice di pace all’assenza di trattamenti sanitari indifferibili e urgenti e utilizzato per escludere il divieto di espulsione della cittadina pachistana. Quel riferimento «non trova alcun fondamento normativo, poiché ciò che rileva è la valutazione di gravità della patologia e di rilevanza del pregiudizio alla salute» dello straniero in caso «di rimpatrio», precisano i Giudici. Riprendono vigore, quindi, le contestazioni mosse dalla cittadina pachistana, contestazioni su cui dovrà nuovamente pronunciarsi il Giudice di pace per valutare l’eventuale illegittimità dell’espulsione, ma tenendo conto delle considerazioni compiute dai Giudici e riassumibili col principio secondo cui «ciò che rileva, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, è la gravità della patologia », da un lato, e «il rilevante pregiudizio alla salute per il caso di rimpatrio», dall’altro, «senza che abbia alcun rilievo l’indifferibilità e l’urgenza delle cure» , dettagli, questi che, assieme alla essenzialità delle cure, «vanno valutati ai diversi fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale».
Presidente Acierno - Relatore Reggiani Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva l'impugnazione proposta da Na.Ni., cittadina pakistana, contro il decreto di espulsione amministrativa, notificato in data 23/02/2023, unitamente al provvedimento di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno. In particolare, per quanto ancora oggetto di giudizio, il Giudice di pace ha statuito come segue Infine, la patologia lamentata dalla ricorrente in ragione del grado della sua gravità non rientra nella ipotesi di cui all'articolo 35 T.U., anche considerato che allo stato non è dimostrata l'immediata necessità di ricovero presso strutture sanitarie. Pertanto, gli interventi medici a cui essa istante deve sottoporsi, per quanto indispensabili, non sono considerabili indifferibili ed urgenti, essendo piuttosto da ritenere trattamenti di mantenimento o di controllo che possono comunque essere eseguiti nel paese di origine, dove peraltro l'emergenza COVID-19 risulta superata. In definitiva, il provvedimento di espulsione, con controllo dei presupposti di fatto e di diritto, è sorretto da una motivazione adeguata, per cui risulta esente da vizi logici o da errori di diritto. Na.Ni. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, affidato a due motivi. Il Ministero e la Prefettura non si sono difesi con controricorso ma hanno depositato un atto di costituzione per partecipare alla discussione per il caso in cui dovesse essere fissata udienza pubblica. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell' articolo 35 CDFUE, dell'articolo 32 Cost. , nonché degli articolo 19, commi 1, 1.1 e 2, lett. d-bis (nel testo vigente al 23/02/2023) e 35 D.Lgs. n. 286 del 1998, oltre che dell' articolo 8, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008 , ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , ove il Giudice di pace, in relazione alle condizioni di salute dalla ricorrente, ha ritenuto che gli interventi medici cui la stessa (affetta da cirrosi epatica) doveva sottoporsi, per quanto indispensabili, non erano indifferibili ed urgenti, ma piuttosto trattamenti di mantenimento o di controllo, che potevano essere eseguiti nel Paese d'origine. Secondo la ricorrente, la tutela ai cittadini stranieri per ragioni di salute comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita, aggiungendo che il Giudice di pace ha ritenuto trattarsi di cure che potevano essere espletate anche nel Paese di origine, senza alcun riferimento alle condizioni del sistema sanitario pakistano, che avrebbe dovuto verificare mediante ricorso al potere-dovere di cooperazione istruttoria. La parte ha aggiunto che la condizione medica della ricorrente era da considerare anche quale elemento di vulnerabilità nell'ambito delle valutazioni a compiersi ai sensi dell' articolo 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998 , nel testo vigente ratione temporis (precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20 del 2023 , conv. con modif. in L. n. 50 del 2023 ), sicché il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare se l'espulsione prefettizia nei confronti della cittadina straniera poteva comportare una lesione del suo diritto alla salute e se la misura fosse proporzionata rispetto al diritto al rispetto della vita privata e familiare, pure tenendo conto nel giudizio - necessariamente comparativo - della circostanza che la ricorrente, nelle cure e nei trattamenti medici cui è costretta, può godere del sostegno dei suoi familiari solo in Italia e che di tanto sarebbe privata in ipotesi di rientro in Pakistan. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, per violazione degli articolo 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La ricorrente ha affermato di avere impugnato il decreto di espulsione facendo valere, oltre alla grave patologia di cui soffriva, anche il diritto all'unità familiare, trovandosi nel territorio italiano tutta la sua famiglia (marito e figlio, entrambi muniti di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE), senza che fosse rimasto nessuno dei suoi cari in Pakistan, con conseguente grave danno nel caso dovesse, da sola, rientrare nel Paese di origine. 2. Occorre subito esaminare il secondo motivo di ricorso, tenuto conto della natura del vizio prospettato, il quale risulta senza dubbio fondato. Sebbene la ricorrente abbia dedotto anche il vizio di motivazione, tuttavia, dall'illustrazione del motivo, risulta evidente che la parte ha fatto valere la mancata pronuncia in ordine al vizio del provvedimento di espulsione dato dalla mancata considerazione della situazione familiare della cittadina straniera. Il ricorrente ha dedotto e dimostrato (v. il ricorso al Giudice di pace, prodotto con il ricorso per cassazione) di avere censurato il decreto di espulsione, facendo valere il diritto all'unità familiare in sé, oltre che in relazione alla sua condizione di vulnerabilità per le sue personali condizioni di salute. In particolare, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di merito si legge E) Annullamento del Decreto di Espulsione per grave patologia della ricorrente, affetta da Cirrosi Epatica - giusta documentazione allegato al presente ricorso (all.ti 11 e 12) e per garantire il suo diritto all'unità familiare, stante la presenza sul territorio italiano di tutta la sua famiglia.... Essendo inoltre la sua famiglia qui in Italia, suo figlio e suo marito e non essendoci più nessuno in Pakistan, grave danno alla stessa deriverebbe nel caso dovesse da sola rientrare in Pakistan. Pertanto, visionati i documenti medici, per garantire il suo diritto alla salute e all'unità familiare si chiede l'annullamento del decreto di espulsione. Su questo punto non vi è stata alcuna statuizione del Giudice di pace. Com'è noto, l' articolo 13, comma 2 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 , nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questa Corte ha precisato che i criteri posti dall' articolo 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007 ), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione ( Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 35653 del 05/12/2022 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023 ). D'altronde, il divieto di espulsione previsto dall' articolo 19, comma 1.1, D.Lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale, con la conseguenza che nel giudizio di opposizione all'espulsione (anche quando disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 5 ter, dello stesso D.Lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis), il Giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22508 del 26/07/2023 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8724 del 28/03/2023 ). L'accertamento omesso, dunque, si rivela decisivo e la decisione impugnata deve essere cassata perché venga effettuato. 3. Anche il primo motivo di ricorso risulta fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati. Come sopra evidenziato, sul punto E) del ricorso introduttivo del giudizio di merito, il Giudice di pace ha statuito nei seguenti termini Infine, la patologia lamentata dalla ricorrente in ragione del grado della sua gravità non rientra nella ipotesi di cui all'articolo 35 T.U., anche considerato che allo stato non è dimostrata l'immediata necessità di ricovero presso strutture sanitarie. Pertanto, gli interventi medici a cui essa istante deve sottoporsi, per quanto indispensabili, non sono considerabili indifferibili ed urgenti, essendo piuttosto da ritenere trattamenti di mantenimento o di controllo che possono comunque essere eseguiti nel paese di origine, dove peraltro l'emergenza COVID-19 risulta superata... Il riferimento all' articolo 35, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 non è affatto pertinente, tenuto conto che detta norma attiene alla disciplina dell'assistenza sanitaria per stranieri non iscritti al SSN, ove al comma 3 è specificato che Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti... In questa sede occorre, invece, accertare l'esistenza di una causa di inespellibilità, assumendo pertanto rilievo il disposto dell'articolo 19, comma 2, lett. d-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, sempre nel testo vigente ratione temporis, ove è stabilito che Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti...d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. È evidente che il riferimento operato dal Giudice di pace all'assenza di trattamenti sanitari indifferibili e urgenti, per escludere il divieto di espulsione non trova alcun fondamento normativo, poiché ciò che rileva è la valutazione di gravità della patologia e di rilevanza del pregiudizio alla salute per il caso di rimpatrio. Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. d-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 20 del 2023 , conv. con modif. dalla L. n. 50 del 2023 ), ciò che rileva è la gravità della patologia e il rilevante pregiudizio alla salute per il caso di rimpatrio, senza che abbia alcun rilievo l'indifferibilità e l'urgenza delle cure, la quale va valuta (come pure l'essenzialità delle stesse) ai diversi fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari, presenti sul territorio nazionale, secondo il disposto dell'articolo 35, comma 3, D.Lgs. cit. 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in persona di un diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in persona di un diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.