Privato cittadino equiparato a un giornalista. Il principio fissato già per i c.d. pezzi giornalistici ritenuti offensivi va applicato anche a fronte di un ‘post’ diffamatorio pubblicato sui social network: necessario, sanciscono i giudici, limitare il ricorso alla pena detentiva come sanzione per l’autore.
Scenario della vicenda è l’immensa piazza virtuale rappresentata da ‘Facebook’. Sul noto social network, difatti, un uomo pubblica un ‘post’ fortemente critico verso un magistrato, sostenendone l’incompatibilità, avendo coniuge e figlia magistrati anch’essi nel medesimo distretto giudiziario. Tutti questi dettagli si rivelano assolutamente falsi: il magistrato non è sposato e non ha né figli né figlie che operano come giudici. Logico, quindi, catalogare il ‘post’ come non veritiero e, soprattutto, fortemente diffamatorio. Consequenziale perciò la condanna dell’autore dello scritto: egli viene ritenuto colpevole di diffamazione e sanzionato con la pena – sospesa – di quattro mesi di reclusione. Per i giudici di merito non ci sono dubbi sui dettagli della vicenda. E su questo fronte concordano anche i magistrati di Cassazione: è corretto parlare di diffamazione aggravata, visto il tenore offensivo, ai danni della reputazione del magistrato oggetto del ‘post’, delle espressioni pubblicate sul social network ‘Facebook’ e vista la loro non corrispondenza al vero. Non trascurabile, poi, anche il riferimento alla diffusività del mezzo usato per propagare le parole denigratorie del ‘post’, tanto che esse sono state riprese da alcune testate giornalistiche on line . Impossibile, infine, secondo i magistrati di Cassazione, ipotizzare il riconoscimento della non punibilità prevista a fronte dell’esercizio del diritto di critica o del diritto di cronaca . Proprio alla luce della condotta incriminata, è possibile però, ridimensionare la pena, escludendo la detenzione. Su questo punto è necessario un nuovo processo d’Appello, ma paiono chiare le osservazioni compiute dai magistrati di Cassazione, i quali mostrano di condividere le obiezioni sollevate dalla difesa, obiezioni secondo cui sarebbe più logica una sanzione pecuniaria, non trovandocisi di fronte ad un episodio di particolare gravità. Riflettori puntati, quindi, sulla scelta della pena detentiva, che, ricordano i giudici, «essa, come risposta sanzionatoria al delitto di diffamazione, a mezzo stampa o non a mezzo stampa, è consentito soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali ». In sostanza, « l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie, via internet), deve essere connessa ad una grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. Laddove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione di diritti fondamentali posti in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, la determinazione della pena come detentiva non è costituzionalmente giustificata». E questo ragionamento vale non solo per la diffamazione a mezzo stampa bensì, per qualsiasi forma di diffamazione. In generale, poi, il reato di diffamazione «è al centro di un delicato e difficile equilibrio tra il diritto alla reputazione personale e il fondamentale diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ». Ciò detto, di norma si fa riferimento alla «proporzione della pena detentiva nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica» alla luce dell’«effetto dissuasivo che» la possibilità del carcere «può determinare sulla libertà di espressione della stampa in generale, considerata il ‘watch -dog’ della democrazia». Tuttavia, è stato «attribuito sistematicamente rilievo anche al rischio di effetto dissuasivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero critico anche in relazione all’esercizio del diritto di critica non connesso con la libertà di stampa». Consequenziale, quindi, «sotto il profilo della natura e della severità della sanzione che fa da contrappeso alla condotta di critica diffamatoria, il monito a limitare la necessità della pena detentiva ai soli casi eccezionali». E «tali considerazioni valgono anche qualora si sia verificata, grazie ai social network, una rapida e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori», chiariscono i giudici di Cassazione. Tirando le somme, « l’irrogazione di una pena detentiva , ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione (nella specie, il social network ‘Facebook’), anche se non commesso nell’ambito dell’attività prettamente giornalistica, può essere compatibile con la libertà di espressione, ma soltanto in circostanze eccezionali, qualora, cioè, siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza». Illogico, quindi, «escludere la pena detentiva – riservandola soltanto ai cosiddetti discorsi d’odio – soltanto nelle ipotesi di diffamazione commessa nell’esercizio dell’attività giornalistica», poiché, così facendo, si concretizzerebbe «un trattamento sanzionatorio sfavorevole (cioè la pena detentiva) per fatti di solito connotati da minore gravità e diffusività, e dunque minore complessiva offensività, rispetto a quelli commessi nell’esercizio dell’attività giornalistica». Di conseguenza, sulla presunta «eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio» deciso nei confronti dell’autore del ‘post’ incriminato, ora è necessario valutare «l’eccezionale gravità della condotta diffamatoria, sola caratteristica capace di fondare la valutazione di meritevolezza della sanzione detentiva per il reato di diffamazione», chiosano i magistrati di Cassazione.
Presidente Pistorelli - Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 7.10.2021 dal Tribunale di Reggio Calabria, con cui P.F. è stato condannato alla pena - sospesa - di quattro mesi di reclusione per il reato di diffamazione ai danni di M.P.L., all'epoca Presidente della Corte d'Assise d'appello di Messina. La diffamazione è contestata in relazione ad un post scritto sul profilo facebook pubblico dell'imputato, in cui si accusava falsamente la persona offesa di trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell' articolo 19 dell'ordinamento giudiziario , avendo il marito e la figlia magistrati nel medesimo distretto giudiziario, e di aver emesso provvedimenti in processi nei quali il presunto marito sarebbe stato rappresentante della pubblica accusa. Le affermazioni erano palesemente non veritiere, in quanto la vittima non era sposata con il sostituto procuratore generale indicato come suo coniuge nel post diffamatorio e, inoltre, non aveva figlie, ma solo figli maschi, nessuno dei quali era appartenente alla magistratura. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura. 2.1. La prima critica mossa alla sentenza impugnata eccepisce violazione di legge e nullità della sentenza in relazione all'articolo 180, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte territoriale si sarebbe limitata a rispondere ai motivi d'appello proposti dall'imputato nel suo atto di impugnazione personale e non anche a quelli contenuti nell'appello formulato invece dal suo difensore, di cui si riportano i tratti essenziali (la richiesta di assoluzione e di rideterminazione della pena, pur dopo la correzione dell'errore materiale da parte del giudice di primo grado, che ha eliminato la sanzione pecuniaria erroneamente inflitta congiuntamente a quella detentiva). 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione carente e comunque insufficiente con riguardo alla scelta di infliggere al ricorrente la pena detentiva piuttosto che quella pecuniaria, alternativamente prevista dall' articolo 595, terzo comma, cod. pen. , nonostante il caso di specie non rientri tra quelli di eccezionale gravità che la Corte costituzionale ritiene meritevoli della più grave sanzione. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il primo motivo muove da un equivoco e, complessivamente, deduce una ragione di ricorso che non ha basi solide. La sentenza impugnata ha evocato genericamente l'appello dell'imputato, con un riferimento lessicale prodromico alla trattazione dei motivi, idoneo a comprendere sia l'atto di impugnazione personale proposto, che l'atto di appello del difensore del ricorrente, di cui la difesa lamenta la totale non considerazione. Ebbene, dal testo del provvedimento impugnato non può desumersi con certezza che la motivazione della Corte di appello sia stata costruita senza il confronto con l'atto di appello proveniente dal difensore, data la sovrapponibilità sostanziale dei motivi che entrambe le impugnazioni dedicano a contestare la configurabilità del reato di diffamazione aggravata. I giudici di secondo grado si sono dilungati sulla sussistenza degli elementi del reato di diffamazione, che è stato ben delineato con riguardo al tenore offensivo della reputazione delle espressioni pubblicate sul profilo P.F. del social network facebook ed alla loro non corrispondenza al vero, nonché con riferimento alla diffusività del mezzo usato per propagare le parole denigratorie, tanto che esse sono state riprese da testate giornalistiche online. In tal modo si è fornita risposta sia all'appello dell'imputato, sia a quello del suo difensore, che, nel proprio atto di impugnazione, aveva proposto la questione, manifestamente infondata alla luce delle evidenze di prova emerse, della capacità di un piccolo blog di diffondere la notizia. Puntuale risulta, poi, ancorchè sintetica, la quota di motivazione dedicata dalla Corte territoriale a far comprendere come, nel caso di specie, difettino i presupposti per qualsiasi ipotizzabilità della scriminante del diritto di critica o del diritto di cronaca. La Corte di merito, dunque, ha tenuto conto anche, per quel che è dato evincere, dell'appello della difesa dell'imputato, sicchè il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la pretermissione dell'esame dell'intero atto di impugnazione, è infondato. 3. Appare fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, che, in qualche modo, completa la censura genericamente formulata nel primo motivo e dedicata a contestare un difetto di esame dell'atto di appello del difensore in quanto tale. Ed infatti, non vi è dubbio che l'atto di impugnazione a firma dell'avvocato difensore contemplasse anche una ragione di critica molto ampia, con cui si rappresentava l'illogicità della scelta sanzionatoria del Tribunale, che ha optato per una pena detentiva da infliggere al ricorrente, piuttosto che, come possibile in virtù dell'alternatività dell'editto di cui all' articolo 595 cod. pen. , per una pena soltanto pecuniaria. A tale secondo motivo di appello la Corte territoriale non ha risposto affatto, nonostante la specificità degli argomenti difensivi con i quali si contestava la scelta della pena detentiva, alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e che vanno in senso opposto. Questa Sezione ha ritenuto che il ricorso alla pena detentiva come risposta sanzionatoria al delitto di diffamazione, a mezzo stampa o non, sia consentito soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/ 2021, Scaffidi, Rv. 281024 - 01). Secondo un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, invero, l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie via internet ), deve essere connessa alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. Ove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione dei diritti fondamentali che l'ordinamento pone in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero ex articolo 21 Costituzione , la determinazione della pena come detentiva non è costituzionalmente giustificata, secondo un'ispirazione ermeneutica che proviene dalle affermazioni anche della giurisprudenza del giudice delle leggi (cfr. ord. n. 131 del 2020 e sent. n. 150 del 2021 Corte cost. ) ed è stata traslata dalla giurisprudenza di legittimità dalla diffamazione a mezzo stampa sino a qualsiasi forma di diffamazione. Il reato di cui all' articolo 595 cod. pen. , infatti, è, tout court, al centro di un delicato e difficile equilibrio tra il diritto alla reputazione personale e il fondamentale diritto alla libertà di manifestazione del pensiero. E' vero che la giurisprudenza della Corte EDU, cui si richiamano le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, è stata elaborata con precipuo riferimento alla proporzione della pena detentiva nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica, per l'effetto dissuasivo (c.d. chilling effect) che può determinare sulla libertà di espressione della stampa in generale, considerato il watch -dog della democrazia. Tuttavia, la giurisprudenza europea ha attribuito sistematicamente rilievo anche al rischio di effetto dissuasivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero critico anche in relazione all'esercizio del diritto di critica non connesso con la libertà di stampa (cfr., proprio per un caso di critica diretta nei confronti degli organi giudiziari, Corte EDU, GC, Morice c. Francia, del 23 aprile 2015 e Corte EDU, L.P. e Carvalho c. Portogallo, del 8 ottobre 2019), che, sotto il profilo della natura e della severità della sanzione che fa da contrappeso alla condotta di critica diffamatoria, si traduce in un monito a limitare la necessità della pena detentiva ai soli casi eccezionali. Tali considerazioni valgono anche qualora si sia verificata una rapida e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks, come nella fattispecie in esame e in quella decisa dalla citata sentenza n. 13993 del 2021. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione (nella specie, il social network facebook ), anche se non commesso nell'ambito dell'attività prettamente giornalistica, possa essere compatibile con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 CEDU soltanto in circostanze eccezionali, qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. Va rilevato che escludere la pena detentiva - riservandola soltanto ai c.d. discorsi d'odio - soltanto nelle ipotesi di diffamazione commessa nell'esercizio dell'attività giornalistica rischierebbe di generare frizioni con il principio di uguaglianza ( articolo 3, comma 1, Cost. ) e con il principio di ragionevolezza ( articolo 3, comma 2, Cost. ), prevedendo un trattamento sanzionatorio sfavorevole (la pena detentiva) per fatti di solito connotati da minore gravità e/o diffusività, e dunque complessiva offensività, rispetto a quelli commessi nell'esercizio dell'attività giornalistica. Pertanto, è fondato il motivo di ricorso riferito alla censura di eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio, con speciale riguardo alla necessità di motivare espressamente e puntualmente l'eccezionale gravità della condotta diffamatoria, sola caratteristica che la Corte costituzionale ritiene capace di fondare la valutazione di meritevolezza della sanzione detentiva per il reato di diffamazione. La Corte di cassazione ha chiarito anche come sia compito del giudice di merito accertare la ricorrenza dell'eccezionale gravità della condotta diffamatoria attributiva di un fatto determinato - che implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio -, cui soltanto si riconnette la possibilità di applicare una pena detentiva, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata (Sez. 5, n. 26509 del 09/07/2020, Carchidi, Rv. 279468) . 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Reggio Calabria, ed il rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.