Concordato preventivo: sospensione o scioglimento ex art. 97 c.c.i.i. di rapporti bancari di finanziamento “pendenti”

Affinché il contratto di finanziamento possa considerarsi pendente, rendendo ammissibile la domanda di scioglimento o sospensione  ex  articolo 97 c.c.i.i., esso deve effettivamente tradursi in un rapporto di durata che preveda una continuativa e quindi attuale concessione del credito, per il cui rimborso il creditore viene abilitato ad agire direttamente nei confronti dei debitori del proprio debitore.

Il caso La Redazione de  IUS Crisi d'impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista  ha già segnalato la decisione in commento il 10 aprile 2025, proponendone una sintesi che può essere in buona parte richiamata. Una società proponeva domanda di accesso al concordato con riserva  ex  articolo 44 c.c.i.i., provvedendo quindi al deposito del piano. Nel corso dell' iter  essa depositava poi istanza di scioglimento/sospensione  ex  articolo 97 c.c.i.i. «del contratto di pegno su c/c e del connesso mandato di canalizzazione». In particolare la proponente dava atto di aver ricevuto dalla banca un mutuo con accensione di garanzia ipotecaria; e che successivamente e per garantire ulteriormente il rientro essa aveva ceduto alla banca i canoni di locazione di una serie di esercizi commerciali insistenti nel centro commerciale edificato, canalizzandoli su un conto corrente il cui saldo veniva costituito in pegno. La società lamentava quindi il fatto che la banca si fosse rifiutata di rendere disponibili gli importi ivi accreditati, a dispetto delle misure protettive confermate dal giudice delegato e prorogate dal Tribunale  ex  articolo 54 c.c.i.i., «in tal modo impedendo ad essa ricorrente di poterne fare impiego nel contesto del concordato». Il Tribunale di Roma rigettava l'istanza sulla base di una serie di passaggi motivazionali che appare utile riprendere. Premette il Tribunale: «la lettera della norma -  articolo 97, comma 1, c.c.i.i.  - è sufficientemente chiara nel prevedere che possano essere soggetti al meccanismo sospensivo e/o risolutivo - che interviene in via di eccezione alla regola generale predicata dal comma 1 dell' articolo 91 c.c.i.i.  affermativa della tendenziale fisiologica prosecuzione dei rapporti contrattuali facenti capo alla debitrice a seguito della presentazione della domanda concordataria - i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ». Con riferimento ai contratti oggetto dell'istanza, secondo il Tribunale « deve escludersi  che possa trattasi di contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti », trattandosi di « contratti unilaterali  comportanti a carico di una sola delle parti, successivamente alla loro conclusione e perfezionamento, l'esecuzione di prestazioni rilevanti ai fini del pertinente adempimento». Ciò vale sia «con riferimento al contratto relativo alla  cessione dei crediti  da parte della proponente in favore della banca mutuante a fronte delle cui cessioni non si individua, ad onere di quest'ultima, prestazione alcuna che possa giuridicamente ricondursi all'adempimento del negozio» che in relazione «al  pegno del saldo del c.d.   conto corrente canoni che registra un obbligo convenzionalmente assunto da parte della sola società debitrice e al quale non si correla prestazione alcuna in capo all'ente beneficiario». Infine, aggiunge il Tribunale: «Non può, poi, riferirsi, al caso di specie, la previsione dell'articolo 97 comma 14 per la quale nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”. Trattasi, invero, di disposizione che, in coerenza con il generale presupposto normativizzato al comma 1 che lo precede, può trovare applicazione laddove la concessione di credito da parte dell'istituto bancario si inserisce nel contesto di  un rapporto di durata  che preveda la  continuativa concessione di credito  per il cui rimborso il creditore viene abilitato ad agire  direttamente  nei confronti dei creditori del proprio debitore, come nel caso delle c.d. linee di credito auto liquidanti. Trattasi, quindi, di  fattispecie radicalmente differenti  da quelle che interessano il presente giudizio nelle quali, come evidenziato, non si riscontra in capo al soggetto creditore prestazione residua alcuna sul piano esecutivo del pertinente sinallagma negoziale consequenziale o causalmente riconducibile al mutuo elargito ovvero ai successivi rapporti contrattuali intervenuti a sua ulteriore garanzia». La questione Prescindendo dal particolare atteggiarsi del caso concreto, dove ad esempio non è chiaro se la canalizzazione destinasse di  default  ogni importo riversato al rientro verso la banca, ovvero consentisse alla società il riuso del flusso di cassa eccedente la rata di ammortamento del mutuo (alla stregua di un conto affidato); prescindendo da ciò, è evidente la delicatezza del tema in diritto e della soluzione offerta, che non appare così scontata ad una sua lettura alla luce del dato normativo, costituito dal comma 14 dell' articolo 97 c.c.i.i. . Ma si vada per gradi, ricordando che da lunga data la definizione di “ pendenza ” riferita ai  rapporti bancari di finanziamento  è assai tribolata, ancorata ad un dibattito che si sforza di investigarne gli indici a favore di una loro  natura unilaterale  e solo a certe condizioni  bilaterale , facendo discendere da ciò la propensione a ritenerli assoggettabili ad istanze di sospensione o di scioglimento in funzione protettiva degli esiti della procedura concordataria. A questo proposito va ricordata la  rassegna giurisprudenziale , a favore dell'una o dell'altra tesi, offerta da G. Rebecca e A. Albè (Crisi di Impresa, 16 febbraio 2015,  Concordato preventivo e contratti bancari con patto di compensazione: sospensione, scioglimento e compensazione . Ma si v. anche  Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza , a cura di F. Di Marzio, Milano, 2022,  sub  articolo 97, par. 9). Si tratta di un percorso assai arduo, dove la difficoltà prende le mosse sin dal piano concettuale, perché è chiaro che, inevitabilmente, la nozione di contratto unilaterale piuttosto che bilaterale è legata alla valorizzazione, nella ricostruzione del sinallagma contrattuale, dell'importanza di certe  prestazioni  spesso successive al finanziamento, così da indicarle come  principali  o, invece, come meramente  accessorie ; e perché è altresì chiaro che tali interpretazioni sono spesso condizionate da parametri socio-economici, con una ripartizione dei sacrifici ritenuta corretta in un certo momento storico. Tale quadro, almeno sino all'avvento del comma 14 dell' articolo 97 c.c.i.i. , è stato in buona misura ricondotto a sistema con la nota decisione  Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11524 , che ha reso i seguenti principi di diritto: «La  L.Fall., articolo 169-bis , che consente al debitore proponente un concordato di chiedere al giudice delegato lo scioglimento dei contratti pendenti, è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso ed annesso patto di compensazione, fino a quando la banca, nell'anticipare al cliente l' importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo nei confronti dei terzi, non abbia ancora raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti. La  L.Fall., articolo 169-bis  è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all' incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione. Il collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione bancaria ed il mandato all' incasso con patto di compensazione, che consente alla banca di incamerare e riversare in conto corrente le somme derivanti dall' incasso dei singoli crediti del proprio cliente nei confronti di terzi, dando luogo ad un unico rapporto negoziale, determina l'applicazione dell' istituto della c.d. compensazione impropria tra i reciproci debiti e crediti della banca con il cliente e la conseguente inoperatività del principio di cristallizzazione dei crediti, rendendo, pertanto, del tutto irrilevante che l'attività di incasso della banca sia svolta in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo». Vale altresì la pena ricordare che il dibattito si è formato attorno ai contratti bancari di finanziamento cd. “ autoliquidanti ”, dove a fronte dell'erogazione da parte della banca (anticipazione) il sovvenuto riconosce alla stessa il diritto di sostituirsi nella riscossione dei crediti presso i propri debitori. La fattispecie prevede quindi un  contratto quadro , che disciplina tempo e modi del finanziamento, ed una  regolamentazione esecutiva , che di norma prevede da parte del cliente lo smobilizzo di crediti commerciali. Non a caso la giurisprudenza ha esaminato situazioni ora connotate da vera e propria cessione dei crediti, ora da un mandato all'incasso a favore della banca con patto di compensazione, il che ha appunto consentito quella divergenza di posizioni cui si è cennato: riconoscendo natura unilaterale alle operazioni di finanziamento seguite da cessione del credito perfezionata e opponibile ai sensi degli  articolo 45  e  169 l. fall .; ovvero bilaterale ove ancora restasse da eseguire, in capo alla banca e dopo il finanziamento, l'esecuzione del mandato all'incasso, qualificando quest'ultima ipotesi come contratto pendente. È in questo contesto che è intervenuto il  correttivo  approvato dal Consiglio dei Ministri del gennaio 2020, che, per un verso, incidendo sull' articolo 99 c.c.i.i. ,  ha consacrato tra i contratti pendenti quelli relativi ad anticipazioni bancarie non ancora erogate al tempo della domanda concordataria, sicché ove non sciolti o sospesi si produrranno gli effetti sopra descritti in ordine alle somme incassate dai terzi ed in presenza di patto di compensazione; per altro verso ha introdotto il comma 14 dell' articolo 97 c.c.i.i. . La novità, come ha osservato la dottrina (si v. in A. Maffei Alberti,  Commentario breve alle leggi su Crisi di Impresa e Insolvenza , Padova, 2023,  sub  articolo 97), ha preteso di portare ad un bilanciamento dell'interesse della banca ad evitare abusi nell'utilizzo del credito e dell'interesse dei creditori e del debitore a non consentire  sine die  il rientro del credito. La norma individua infatti il perimetro di salvaguardia in due direzioni: - da un lato, mediante la definizione di “ prestazione principale ” riferita alla riscossione diretta da parte della banca finanziatrice delle somme dovute dal terzo al debitore sovvenuto; - dall'altro lato, mediante il diritto della banca a trattenere, ma nei limiti delle anticipazioni intervenute in un preciso arco temporale: tra i 120 giorni anteriori alla domanda di concordato e sino alla notifica del provvedimento di scioglimento. Osservazioni Richiamato così il contesto nel quale ci si muove, la decisione in commento appare fautrice di un' interpretazione particolarmente rigorosa  di quest'ultima norma, nel senso che il comma 14 dell' articolo 97 c.c.i.i.  non è evidentemente applicabile a rapporti esauriti, dove la banca ha erogato tutto il credito previsto dall'accordo quadro, ed in fieri vi sia solo l'esecuzione/riscossione del credito dei terzi in forza di un mandato all'incasso e patto di compensazione opponibile; ma che tale disposto si riferisce ai contratti pendenti, come pare deporre anche il  range  temporale preso a riferimento (120 giorni - notificazione  ex  articolo 40, comma 6, c.c.i.i.) per definire la misura del diritto a trattenere in capo alla banca. Particolarmente chiaro è l'inciso, secondo il quale la disposizione trova una sua logica “ laddove la concessione di credito… si inserisce nel contesto di un rapporto di durata che preveda la continuativa concessione di credito… ”. Mentre si fuoriesce da tale logica ove non si riscontri “ in capo al soggetto creditore prestazione residua alcuna sul piano esecutivo del pertinente sinallagma negoziale consequenziale o causalmente riconducibile al mutuo elargito ”. Si tratta ora di verificare se questa interpretazione troverà conferma in altri precedenti o se, al contrario, perduri un'interpretazione che prescinda dal concetto di “ continuità del rapporto ” di erogazione del credito, come sembra rinvenirsi in altra recente decisione della Corte di Appello di Lecce, 13 marzo 2025, di cui la Redazione di questo Portale ha dato conto il 29 aprile 2025. Fonte:  IUS/Crisi d'impresa

Presidente Cardinali Relatore Tedeschi Fatto Il tribunale, come in epigrafe composto, osserva: 1. Con decreto del 10-12.07 .2024, è stato assegnato, su sua richiesta, a (omissis) s.r.l. -in seguito anche proponente ai sensi dell'articolo 44 d. I.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito : CCII ) termine di giorni sessanta -successivamente prorogato, su sua richiesta, con decreto del 25.09.2024di ulteriori giorni sessantaper la proposizione di una proposta definitiva di concordato preventivo, designando commissario giudiziale nella persona dell'avv. (omissis); la proponente in data 12.1 1.2024 ha depositato la domanda di concordato con la documentazione di corredo; il g.d. con  decreto del 17.1 1.2024  ha fissato termini: al 3.12.2024 entro il quale il commissario giudiziale avrebbe inviato il proprio parere alla proponente; al 17.12.2024 entro il quale la proponente avrebbe trasmesso al commissario giudiziale le proprie conseguenti determinazioni; al 3.01.2025 per il deposito del parere finale dell'organo commissariale; la proponente il 17.12.2024 ha depositato versione aggiornata del piano di concordato con la documentazione di corredo e il commissario giudiziale nel prescritto termine del 3.01.2025 ha depositato il proprio parere. con decreto del 29.01.2025 il tribunale ha formulato specifici rilievi sulla domanda concordataria ed ha convocato le parti ai sensi dell' articolo 47 CCII  per l'udienza del 12 marzo 2025; il 20 febbraio 2025 la proponente ha depositato integrazioni alla domanda concordataria; il commissario giudiziale ha espresso il proprio parere depositandolo il 7 marzo 2025; all'udienza del 12 marzo 2025 il collegio ha riservato ogni decisione sull'apertura della procedura concordataria. 2. Il 19.02.2024 la proponente ha depositato ‘istanza per la sospensione/o scioglimento del contratto di pegno su c/c e del connesso mandato di canalizzazione' deducendo che: (omissis) è titolare di credito ipotecario di attuali euro 86.878.160,17 conseguente a finanziamento ‘ ex articolo 38 TUB ', originariamente concesso da (omissis), a cui garanzia sono intervenuti: iscrizione di ipoteca sull'immobile in proprietà della mutuataria ove è attualmente allocato il ‘centro commerciale' (omissis); con atto del 20.09.2013 -stipulato in esecuzione di relativo impegno negozialela cessione all'istituto di credito mutuante de 7 crediti di qualsivoglia natura, anche risarcitoria' attuali e/o futuri in capo ad essa proponente e, tra essi 7 crediti derivanti da contratti di locazione, canalizzati sul c.d. ‘conto corrente canoni in forza di ulteriore scrittura del 20.09.2013 la costituzione in pegno del saldo del ‘conto corrente canoni'; a seguito dell'emergenza pandemica era intervenuto con atto del 17.03.2021 ulteriore accordo quanto alle modalità di rimborso del detto mutuo, prevedendone l'estensione della durata all'anno 2041, la predisposizione di differente ‘piano di ammortamento' e delle modalità estintive oltre che del tasso di interesse; che, nel contempo, era stato convenuto il mantenimento delle dette garanzie, confermando la cessione in favore dell'ente mutuante dei crediti attuali e/o futuri relativi alle polizze assicurative e/o derivanti dai contratti di locazione con gli affittuari dei rami d'azienda all'interno del centro commerciale, prevedendo, quanto a questi ultimi, la delimitazione di importo massimo di euro 5.000.000,00 e individuando a tale fine 72 posizioni contrattuali i cui crediti ad esse inerenti rientravano in tale programma negoziale; che al momento del deposito del ricorso  ex articolo 44 CCII  -23 giugno 2024soltanto 31 di tali contratti risultavano ancora in essere; che (omissis), disattendendo il contenuto delle misure protettive confermate dal g.d. e prorogate dal tribunale, non aveva consentito l'utilizzo, da parte di essa proponente, del ‘conto corrente oggetto del decreto  ex articolo 54 CCII ' per far fronte alla continuità aziendale ma si era limitata a non utilizzare gli importi già su di esso insistenti e gli ulteriori successivamente affluiti, in tal modo ‘trattenendo denaro' che avrebbe dovuto avere utilizzo solutorio nel contesto concordatario e, quindi, finalizzandolo al soddisfo del proprio credito anteriore al concordato, così ‘violando la par condicio'; che la banca aveva perseverato in tale condotta anche dopo il deposito della domanda di concordato e dei relativi allegati, accumulando, su tale conto, dall'iniziale di euro 698.930 l'attuale importo in giacenza di euro 4.957.182,17 e in tal modo impedendo ad essa ricorrente di poterne fare impiego nel contesto del concordato; che la proposta concordataria aveva previsto in favore di (omissis) il pagamento del 39,25 % del suo credito per un totale di euro 34.096.353,00 ‘attraverso l'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi (SFP 1 CCC) nei limiti del valore risultante dalla Relazione  ex articolo 84, co. 5 CCII , a valere sul valore di realizzo dell'Immobile oggetto di ipoteca' e il ‘pagamento del 100% del creditore ipotecario e pignoratizio, per la quota non soddisfatta ... degradata a chirografo, con attribuzione di SFP 2 CCC; che in considerazione di tale trattamento nel contesto del concordato doveva ritenersi ingiustificato il rifiuto opposto dalla banca alle proprie richieste di utilizzo delle somme transitate e giacenti sui detto ‘conto corrente canoni'; che dalla lettura delle ‘clausole 3,4,6,9 e 10 dei contratti di cessione e di pegno del 20.09.2013' che non erano state interessate dalle modifiche apportate dai successivi atti negoziali, si ricavava ‘la permanenza' in capo ad essa deducente ‘della piena disponibilità delle somme dovute dai debitori ceduti'; che, nello specifico: al punto 3 l'istituto di credito aveva espresso consenso al pagamento, da parte degli affittuari, dei canoni e di ogni onere a loro carico -purchè transitanti sul ‘conto corrente canoni'in favore della società cedente che avrebbe potuto farne utilizzo per l'adempimento dei crediti garantiti ovvero per altra delle forme di impiego indicate nel ‘contratto di pegno' ma ciò sino al ‘verificarsi di inadempimento' che avrebbe determinato il venir meno di tale consenso e la conseguente imputazione di tutte le somm e transitanti sul detto conto al pagamento dei crediti garantiti secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento; l'articolo 9 faceva onere, ad essa proponente, di dare impulso alle richieste di pagamento nei confronti degli affittuari e soltanto nel caso di proprio inadempimento all'obbligazione avente ad oggetto il rimborso dei ratei di finanziamento avrebbe potuto procedervi direttamente la banca mutuataria, previa notifica della cessione dei crediti e l'inadempimento non avrebbe potuto ‘collegarsi al mero deposito della proposta di concordato'; che, analogamente, anche il contratto di pegno in pari data aveva previsto simile meccanismo operativo quanto alle facoltà di utilizzo degli importi interessati da parte del costituente sino al verificarsi di inadempimento; che non essendosi verificato inadempimento le somme in giacenza sul conto canoni dovevano ritenersi rientrare nella propria disponibilità; che il creditore pignorante non avrebbe potuto far propri gli importi oggetto di detta garanzia sia perché l' articolo 96 CCII  non opera richiamo all' articolo 152 CCII , sia perché tale ultima norma subordina comunque a preventiva autorizzazione giudiziale il realizzo della garanzia ipotecaria, vietando forme alternative di autotutela; che, inoltre, oggetto delle dette garanzie sono ‘per lo più' crediti futuri ' e ciò escludeva, pertanto, in favore dell' istituto di credito garantito ‘ un effetto traslativo immediato ... delle pretese creditorie nei confronti dei terzi, finché queste non vengano ad esistenza'; che quanto ai ‘contratti di affitto sopravvenuti a quelli scaduti' l'articolo 11 del contratto di cessione aveva previsto in capo alla cedente ‘un ‘mero impegno a stipulare atti di cessione dei nuovi contratti di locazione' sempre, però, che sussistesse inadempimento e, in conseguenza, con riferimento a tali ulteriori rapporti d'affitto, doveva escludersi l'intervento di effetto traslativo in favore del creditore garantito sia perché all'atto del deposito della domanda di concordato non ricorreva inadempimento alcuno nel pagamento delle rate di mutuo, sia perché dette cessioni non erano state formalizzate e, in conseguenza, gli importi che non potevano riferirsi ai 31 degli originari 72 contratti d'affitto non potevamo essere ‘vincolati su quel c/c oppignorato che anche con riferimento alla cifra di euro 698.930 giacente sul detto conto al momento del deposito del ricorso  ex articolo 44 CCII  doveva ritenersi la propria possibilità di disporne perché non aveva avuto verificazione inadempimento alcuno, idoneo ad attivare le concordate garanzie in favore dell'ente mutuante; che, in ogni caso, il deposito della domanda concordataria prenotativa non poteva apprezzarsi quale ‘evento rilevante' utile a configurare inadempimento del debitore, trattandosi di situazione idonea a integrare ‘causa legale di sospensione dell'adempimento delle obbligazioni e a comportare il divieto di ‘pagamento di crediti anteriori' quali quelle affermati dall'istituto di credito garantito; che poiché il ‘contratto di cessione di pegno di conto corrente ...è ancora non definitivamente eseguito da ambo le parti doveva ritenersi percorribile il rimedio previsto dall' articolo 97 CCII ; che il trattenimento da parte di (omissis) di detti importi in assenza di norma di legge o di accordo autorizzativo andava apprezzato come ‘soddisfazione di un credito fuori dai tempi e dalle regole del concorso'; che detto istituto di credito, inoltre, unilateralmente rifiutava di adempiere ‘contratti in corso di esecuzione', che tali condotte precludevano ad essa deducente di fare fronte alla continuità d'impresa ed attuare il programma concordatario; ha conclusivamente chiesto di ‘disporre ai sensi dell' articolo 97, 1° comma, CCII  lo scioglimento o, in subordine, la sospensione del contratto di pegno su conto corrente n. (omissis) e della canalizzazione delle somme derivanti dai canoni, costituiti dalla Società in favore della Banca stessa con atto del 20 settembre 2013 e successivamente confermati con atti dell'8 agosto 2016 e del 17 marzo 2021, da qualificare come contratti strumentali al realizzo del credito principale da restituzione del mutuo erogato nel 2006' di cui ne affermava la superfluità in ragione della concorrenza della garanzia ipotecaria e ne sosteneva la incompatibilità ‘con le regole del concorso' oltre che di pregiudizio per il proprio risanamento, affermandone la non pertinenza con le previsioni del piano di concordato e con la sua esecuzione e indicando, quale emolumento indennitario, l'importo di euro 200.000,00 da collocare in chirografo. 2. Fatta destinataria della notifica di tale ricorso, (omissis) s.p.a. con memoria depositata il 26.02.2025, esposti i contatti intercorsi con la proponente e confutati gli avversi asserti relativi alla convenienza del proposto piano concordatario quanto alla propria posizione creditoria ha chiesto il rigetto dell'avversa istanza, sostenendo: -che la debitrice non aveva diritto alcuno contrattualmente previsto all'utilizzo delle somme ‘giacenti sul conto oppignorato' poiché avevano avuto verificazione plurime situazioni integranti gli ‘eventi rilevanti' contrattualmente previsti nel ‘contratto di finanziamento' per ravvisare ‘inadempimento' della debitrice e si riscontravano sue plurime violazioni di ‘garanzie' stabilite nell' ‘Atto Modificativo 2021' e cioè: il conseguimento di patrimonio netto negativo per euro 32.568.290,00 -risultante dal bilancio per l'esercizio 2023 pubblicato nel registro delle imprese il 19.06.2024che integrava trasgressione della previsione dell'articolo 6 dell'accordo modificativo del finanziamento del 17 marzo 2021 (in tema di ‘garanzie patrimoniali, economiche e finanziarie') oltre che dei ‘parametri finanziari' indicati nel contratto di finanziamento; la mancata comunicazione cui era tenuta ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo modificativo del 2021 di circostanze sopravvenute importanti modifica della propria condizione patrimoniale, finanziaria ed economica e costituita dalla svalutazione dell'immobile utilizzato per il centro commerciale e da cui era insorta situazione rilevante ai sensi dell' articolo 2447 cod. civ.  e la successiva presentazione di ricorso  ex articolo 44 CCII ; la sua decadenza dal beneficio del termine  ex articolo 1186 cod. civ.  secondo quanto stabilito dagli  articolo 96  e  154 comma 2 CCII , in relazione alle previsioni dell'articolo 29.3 del contratto di finanziamento e dell'articolo 6 del successivo atto integrativo del 2021; la sottoposizione a procedura concorsuale che l'articolo 28.6 del contratto di finanziamento stabiliva quale ‘evento rilevante'', che tali situazioni ai sensi degli articolo 4,1 e 6.1 dell' ‘atto di pegno' comportavano il venir meno dalla facoltà concessa alla mutuataria di utilizzare le some transitanti ‘sul conto corrente oppignorante'; che doveva ritenersi non pertinente il richiamo operato dalla proponente all' articolo 152 CCII  atteso che ‘le somme oppignorate risultano cedute alla Banca in virtù del citato contratto di cessione' e che avrebbe dovuto aversi riferimento, ai fini della relativa opponibilità alla procedura di concordato, alle cessioni notificate agli affittuari prima del deposito del ricorso ex articolo 44 CII -23.06.2024in forza del contratto di cessione corroborato di data certa al 20.09.2013 e non avendo rilevanza la canalizzazione degli incassi sul conto destinato anche successivamente, né potendo avere valenza ostativa la circostanza che trattavasi di crediti futuri poiché non avevano carattere eventuale ma era stati identificati nei pertinenti elementi identificativi soggettivi ed oggettivi; che non rientravano nella portata precettiva dell' articolo 97 CCII  -in quanto non annoverabili tra quelli ivi presi a riferimentoné il contratto di pegno che l'ulteriore di mandato all'incasso; che l 'importo indicato quale indennizzo doveva ritenersi del tutto incongruo se rapportato al danno conseguente al mancato adempimento; ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'avversa istanza e per il caso di suo accoglimento di determinare l'indennizzo ‘ nella misura che sarà ritenuta dovuta ad esito delle espletande verifiche istruttorie'. 3. Il commissario giudiziale ha depositato il 26.02.2025 in cui ha sostenuto la ricorrenza dei presupposti per la concessione della richiesta autorizzazione. 4. La proponente il 3.3.2025  ha depositato ‘nota di precisazione all'istanza  ex articolo 97 CCII ' nella quale ha precisato che ‘l'istanza di sciogli mento / sospensione  ex articolo 97 CCII  deve intendersi riferita anche ai contratti di cessione dei crediti depositati in allegato all'istanza stessa'. Il g.d. ha disposto la comunicazione di tale memoria al commissario giudiziale e alla controparte fissando termini per eventuali loro controdeduzioni. 4.1 Il commissario giudiziale ha depositato il 12.03.2025 proprio ulteriore parere. 5. Esaminati gli atti, ritiene il collegio che l'istanza presentata dalla proponente non possa ricevere adesivo riscontro. Mette conto premettere che, poiché non è ancora intervenuto eventuale decreto di apertura della procedura concordataria ai sensi dell' articolo 47 CCII  è il collegio normativamente deputato alla sua giudiziale delibazione atteso che la cognizione del giudice delegato muove successivamente a tale adempimento procedimentale. Ciò premesso, rileva il tribunale che la lettera della norma è sufficientemente chiara nel prevedere che possano essere soggetti al meccanismo sospensivo e/o risolutivo -che interviene in via di eccezione alla regole generale predicata dal comma 1 dell' articolo 91 CCII  affermativa della tendenziale fisiologica prosecuzione dei rapporti contrattuali facenti capo alla debitrice a seguito della presentazione della domanda concordataria‘i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo'. Come riportato nella superiore esposizione narrativa riassuntiva la proponente, con iniziale istanza depositata il 19.02.2024 ha chiesto la ‘ sospensione/o scioglimento del contratto di pegno su c/c e del connesso mandato di canalizzazione'; con successiva nota depositata il 3.3.2025 ha puntualizzato che la propria richiesta deve riferirsi ‘anche ai contratti di cessione dei crediti depositati in allegato all'istanza stessa Oggetto della valutazione demandata al tribunale -e in ordine alla quale sia l'ufficio commissariale che l'istituto di credito interessato (omissis) s.p.a. sono stati messi in grado di interloquire ed hanno, peraltro, compiutamente rassegnato ciascuno le proprie argomentazioni-sono i contratti aventi ad oggetto, a fronte della concessione, da parte della dante causa di (omissis) s.p.a. in favore di (omissis) s.r.l.' di finanziamento garantito da ipoteca, dei contratti con cui la proponente ha disposto la cessione in favore dell'istituto di credito mutuante dei crediti di cui essa risulterà titolare -e, tra essi, anche quelli inerenti ai rapporti contrattuali di affitto relativi ai locali dislocati all'interno del centro commerciale a mezzo del quale essa esercita la propria attività d'impresa-nonché derivanti dalle polizze assicurative in essere per i cui proventi è stata prevista la canalizzazione su relativo apposito conto presso l'istituto di credito mutante (c.d. conto corrente canoni) oltre che dell'ulteriore atto negoziale con cui essa proponente ha costituito in favore dell'istituto creditore pegno sul saldo di tale conto. Così individuate le fattispecie negoziali di riferimento deve escludersi che possa trattasi di contratti ineseguiti o ‘non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti'. Trattasi infatti di c.d. contratti unilaterali comportanti a carico di una sola delle parti, successivamente alla loro conclusione e perfezionamento, l'esecuzione di prestazioni rilevanti ai fini del pertinente adempimento. Ciò può affermarsi con riferimento al contratto relativo alla cessione dei crediti da parte della proponente in favore della banca mutuante a fronte delle cui cessioni non si individua, ad onere di quest'ultima, prestazione alcuna che possa giuridicamente ricondursi all'adempimento del negozio; analogo ordine di rilievi deve intervenire quanto al pegno del saldo del c.d. ‘conto corrente canoni' che registra un obbligo convenzionalmente assunto da parte della sola società debitrice e al quale non si correla prestazione alcuna in capo all'ente beneficiario. Non può condividersi, sul punto l'assunto dell'ufficio commissariale riportato nel primo parere depositato il 26.02.2025 e nel quale ha sostenuto (pag. 7) che ‘non avendo la Banca estinto le proprie ragioni creditorie con l'escussione della garanzia pignoratizia e .. essendo tenuta a consentire l'utilizzo delle somme rinvenienti sul conto il cui saldo è oggetto di pegno, salvo il verificarsi di un inadempimento rilevante' ciò dovrebbe condurre a ritenere il contratto ‘non compiutamente eseguito da entrambe le parti nelle prestazioni principali'. La valutazione che occupa la presente delibazione deve muovere dalla struttura del tipo contrattuale, avuto riferimento al suo contenuto e non può di certo, prendere in utile considerazione tutte le attività necessarie a seguito dell'inadempimento di alcuna delle relative parti per la tutela delle altrui ragioni illecitamente pregiudicate, secondo quanto stabilito dagli  articolo 1563 e seguenti del codice civile . Né poi, la circostanza, pure evidenziata dal commissario giudiziale, che l'ammontare della giacenza sul conto, gravata dalla garanzia pignoratizia, si incrementi nel tempo in corrispondenza delle relative provviste costituite dai crediti oggetto di cessione consente di individuare, ad onere della banca beneficiaria, un'attività apprezzabile in termini di adempimento negozialmente prestabilito e rilevante in termini di contenuto di alcuno dei contratti dedotti in giudizio tale da poter riscontrare una ‘prestazione principale' ancora non attuata dall'istituto di credito. Ciò può, poi, ulteriormente sostenersi considerando la funzione di garanzia che, per espresso assunto della società istante, tale contratto (oltre che gli ulteriori interessati dall'istanza in giudiziale scrutinio) causalmente riveste in relazione alla posta creditoria facente attivamente capo a (omissis) s.p.a. e che, proprio in ragione di tale funzionalizzazione, esclude, nel contempo, che la sua pendenza e/o vigenza possa determinare violazione della par condicio creditorum (in tal senso e con riferimento all'omologa previsione dell'articolo 169 bis I. fall, tribunale di Prato, 30 settembre 2014). Non può, poi, riferirsi, al caso di specie, la previsione dell'articolo 97 comma 14 per la quale ‘nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6. Trattasi, invero, di disposizione previsione che, in coerenza con il generale presupposto normativizzato al comma 1 che lo precede, può trovare applicazione laddove la concessione di credito da parte dell'istituto bancario si inserisce nel contesto di un rapporto di durata che preveda la continuativa concessione di credito per il cui rimborso il creditore viene abilitato ad agire direttamente nei confronti dei creditori del proprio debitore, come nel caso delle c.d. linee di credito auto liquidanti. Trattasi, quindi, di fattispecie radicalmente differenti da quelle che interessano il presente giudizio nelle quali, come evidenziato, non si riscontra in capo al soggetto creditore prestazione residua alcuna sul piano esecutivo del pertinente sinallagma negoziale consequenziale o causalmente riconducibile al mutuo elargito ovvero ai successivi rapporti contrattuali intervenuti a sua ulteriore garanzia. In forza delle riportate e argomentazioni motive la proposta istanza, nella sua duplice declinazione di richiesta di scioglimento e di sospensione, non può ricevere adesivo recepimento. P.Q.M. letto l 'articolo 97 CCI I, rigetta l'istanza di cui in premessa; manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.