L’indennità di disoccupazione è irripetibile se manca la retribuzione effettiva

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l’INPS non può chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dal lavoratore nel periodo di effettiva inattività, anche se il contratto a termine è stato successivamente convertito a tempo indeterminato con efficacia retroattiva.

La vicenda fattuale e processuale La controversia​  prende avvio dal rapporto di lavoro di un dipendente con una società che si occupa di benessere, instaurato attraverso una serie di contratti a termine a partire dal 2006. Dopo la cessazione dell'ultimo contratto, avvenuta nel maggio 2010, il lavoratore si trovò privo di occupazione e richiese all'INPS le prestazioni previdenziali spettanti in caso di disoccupazione involontaria. L'Istituto gli erogò l'indennità ordinaria di disoccupazione per un anno, dal 31 maggio 2010 al 31 maggio 2011, per un importo complessivo di 9.493,72 euro. Parallelamente, il dipendente promosse giudizio contro la Società datrice di lavoro, chiedendo la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Con sentenza del 17 ottobre 2014 n. 448, il Tribunale di Perugia dichiarò nullo il termine apposto al primo contratto stipulato il 25 maggio 2006 e ordinò la conversione del rapporto a tempo indeterminato a decorrere da tale data. La Società fu altresì condannata a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria forfetaria prevista dall' articolo 32, l. n. 183/2010 , quantificata in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. La riammissione in servizio avvenne solo nel dicembre 2014, a distanza di quattro anni dalla cessazione dell'ultimo contratto. Sulla base della conversione retroattiva, l'INPS agì per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione, sostenendo che, essendo il rapporto di lavoro dichiarato a tempo indeterminato dal 2006, lo stato di disoccupazione non era mai realmente esistito. Le decisioni di merito Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 2016, accolse la domanda dell'INPS. Secondo il primo giudice, la ricostruzione del rapporto a tempo indeterminato operata con efficacia retroattiva faceva venir meno i presupposti per l'erogazione della disoccupazione. Il lavoratore, ricondotto ex tunc nella qualità di dipendente a tempo indeterminato della Società, non avrebbe potuto considerarsi privo di lavoro e la prestazione previdenziale risultava pertanto indebita. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza 19 dicembre 2018 n. 187, riformò integralmente la decisione di primo grado. I giudici territoriali osservarono che, nonostante la declaratoria di conversione del rapporto, nel periodo compreso fra il 2010 e la reintegra avvenuta nel 2014, il lavoratore non aveva percepito alcuna retribuzione né alcuna contribuzione previdenziale. L'indennità risarcitoria forfettaria prevista dalla legge del 2010, corrisposta in misura di dodici mensilità, non aveva natura retributiva e non poteva sostituire uno stipendio effettivo. Per tale ragione, le somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione avevano svolto la loro funzione di sostegno al reddito e non erano ripetibili . Il ricorso dell'INPS L'INPS propose ricorso per cassazione, formulando censure di violazione di legge. In particolare l'Istituto richiamò: gli articoli 45 e seguenti del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 , relativi alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; l' articolo 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito; l' articolo 32 l.n. 183/2010 , che disciplina l'indennità risarcitoria dovuta nei casi di illegittima apposizione del termine. Secondo l'INPS, la conversione retroattiva del contratto aveva cancellato lo stato di disoccupazione, facendo sì che il lavoratore fosse da considerarsi sempre dipendente della Società. Di conseguenza, l'indennità di disoccupazione percepita nel 2010-2011 risultava indebitamente corrisposta e doveva essere restituita. L'Istituto aggiungeva che il riconoscimento dell'indennità risarcitoria forfetaria determinava un' ingiustificata duplicazione di tutele : da un lato il risarcimento del datore di lavoro, dall'altro la prestazione previdenziale a carico dell'ente pubblico. La rimessione alle Sezioni Unite La Sezione lavoro della Cassazione, con ordinanza interlocutoria Cass. n. 22985/2024 , ritenne la questione di particolare rilevanza nomofilattica e segnalò l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema della ripetibilità delle indennità di disoccupazione in caso di successiva conversione del rapporto di lavoro. Per questo motivo rimise la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. Le motivazioni delle Cassazione Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dell'INPS. La Corte ha ricostruito la disciplina dell'indennità di disoccupazione , ricordando che essa ha funzione di sostegno al reddito nei periodi di inattività involontaria, in attuazione dell' articolo38 Cost. Il presupposto della prestazione è dunque lo stato di disoccupazione effettivo , inteso non come qualificazione meramente giuridica, ma come condizione fattuale di assenza di lavoro, retribuzione e contribuzione. Secondo la Suprema Corte, la conversione giudiziale con efficacia retroattiva del contratto non può cancellare la realtà vissuta dal lavoratore. Tra il 2010 e il 2014, il dipendente non ha percepito alcun salario, non ha beneficiato di contribuzione previdenziale e si è trovato in una situazione di effettivo bisogno. L'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS ha assolto in pieno la funzione solidaristica di garantire un sostegno al lavoratore privo di mezzi, e non può oggi ritenersi indebita. Quanto all'indennità risarcitoria prevista dall' articolo 32 l. n. 183/2010 , la Corte ha ribadito che essa non ha natura retributiva , ma serve a compensare il danno subito dal lavoratore a seguito dell'illegittima apposizione del termine. Non essendo collegata a prestazioni di lavoro svolte, non può essere equiparata a una retribuzione e non vale a escludere il diritto all'indennità previdenziale. Le Sezioni Unite hanno così tracciato una chiara distinzione tra tutela previdenziale e tutela risarcitoria : la prima opera in funzione solidaristica per sopperire alla mancanza di reddito, la seconda ripara l'abuso contrattuale del datore di lavoro. L'una non assorbe né annulla l'altra. Conclusioni e principio di diritto La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto : «L' indennità ordinaria di disoccupazione percepita dal lavoratore a seguito della cessazione di un contratto a termine non è ripetibile dall'INPS qualora, pur essendo intervenuta successivamente la conversione giudiziale del rapporto a tempo indeterminato con effetto retroattivo, il lavoratore non abbia in concreto percepito retribuzione né contribuzione nel periodo di disoccupazione». La decisione in commento segna un punto fermo nella giurisprudenza in materia di prestazioni previdenziali e contratti a termine. La retroattività della conversione non prevale sulla realtà dei fatti: il lavoratore che, pur formalmente considerato dipendente ex tunc , non abbia percepito alcun salario né contribuzione, rimane a tutti gli effetti disoccupato . In tal caso, l'indennità erogata dall'INPS conserva la sua legittimità e non è ripetibile. La pronuncia, oltre a risolvere un contrasto giurisprudenziale, riafferma la funzione solidaristica dell'indennità di disoccupazione e la sua autonomia rispetto alle tutele risarcitorie . In questo modo, viene garantita la protezione effettiva dello stato di bisogno, evitando che la ricostruzione giuridica del rapporto cancelli retroattivamente anni di assenza di reddito.

Presidente D'Ascola - Relatore Mancino FATTI DI CAUSA 1. Il lavoratore attuale intimato, assunto con ripetuti contratti di lavoro a termine dalla Spa Terme di Fontecchio, in città di C, e beneficiario, successivamente alla conclusione dell'ultimo di tali contratti (31 maggio 2010), dell'indennità di disoccupazione ordinaria per il periodo di un anno (dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011), ha chiesto che fosse accertata l'infondatezza della pretesa dell'Inps di ripetizione delle somme erogategli a tale titolo. 2. L'Inps aveva chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione, corrispondente, nella specie, al trattamento riconoscibile agli operai agricoli con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni, all'esito della decisione del Tribunale di Perugia - adito dal lavoratore per la declaratoria della nullità del temine apposto ai plurimi contratti stipulati senza soluzione di continuità - con sentenza del 17 ottobre 2014, divenuta poi definitiva, con la quale il lavoratore aveva ottenuto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto dell'accertata illegittimità del termine apposto al primo dei contratti a termine, e la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennizzo, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell' articolo 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 . 3. Ad avviso dell'Inps, la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 25 maggio 2006, con condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 32, comma 5, della legge n.183 cit., aveva comportato il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria costituente il requisito per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, co. 2, decreto-legge n.181/2000, nel testo applicabile ratione temporis, quale prestazione previdenziale preordinata a garantire un sostegno economico nel periodo ragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro a favore di quanti avessero perso un precedente impiego per ragioni indipendenti dalla propria volontà. 4. Venuti meno i presupposti per il diritto all'ammortizzatore sociale, vale a dire lo stato di disoccupazione del lavoratore e la privazione di una fonte di reddito in grado di coprire i primi dodici mesi di disoccupazione involontaria, ad avviso dell'INPS il trattamento previdenziale, erogato nel periodo dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011 in misura pari ad Euro 9.472,56, era stato percepito dall'assicurato indebitamente, conseguendone la ripetibilità ai sensi dell' articolo 2033 cod. civ. 5. La domanda proposta dal lavoratore - per la declaratoria d'irripetibilità delle somme pretese dall'INPS - era stata rigettata dal giudice di prime cure sulla premessa della ontologica incompatibilità dell'indennità di disoccupazione con la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per effetto del giudicato formatosi sulla declaratoria d'illegittimità del termine apposto al contratto), ritenuta ancor più pregnante, nella specie, stante la natura onnicomprensiva dell'indennità prevista dall'articolo 32 cit., comprensiva anche del periodo di disoccupazione oggetto del giudizio, sia dal punto di vista retributivo sia dal punto di vista contributivo, e per l'ammontare complessivamente riconosciuto al lavoratore, ai sensi dell'articolo 32 cit., Euro 17.913,23 costituente somma di gran lunga superiore a quella originariamente riconosciuta dall'INPS, a titolo d'indennità di disoccupazione, ammontante ad Euro 9.472,56. 6. In definitiva, per il giudice di prime cure, dall'accertamento giudiziale dell'invalidità delle clausole appositive del termine, dalla conversione del rapporto di lavoro di durata in rapporto a tempo indeterminato e dall'avvenuta corresponsione, da parte del datore di lavoro (o comunque dalla possibilità di percezione, si legge nella motivazione del primo giudice), dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 32 cit., il lavoratore aveva ottenuto, in concreto, un vantaggio economico superiore a quello che gli sarebbe spettato qualora la domanda giudiziale fosse stata respinta o egli non l'avesse promossa e, conseguentemente, erano venuti meno, per effetto della pronuncia giudiziale sopravvenuta, i presupposti per il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale. 7. Il lavoratore assicurato avversava, con il gravame, l'opzione interpretativa del primo giudice. Deduceva l'esistenza solo formale del rapporto di lavoro per effetto dell'anzidetto giudicato, al quale, in realtà, non aveva fatto seguito il versamento dei contributi per il periodo compreso fra la cessazione dell'ultimo contratto a termine e la stessa effettiva riammissione in servizio, che era avvenuta soltanto nel dicembre del 2014, in esecuzione della sentenza; quanto alla somma riconosciuta con quel giudicato, ne rimarcava la natura d'indennizzo forfettario del danno cagionato dall'illegittimo ricorso alle assunzioni a tempo determinato. 8. La Corte di appello di Perugia, in accoglimento del gravame, ha ribaltato l'esito e dichiarato irripetibile la prestazione erogata dall'INPS sul presupposto che il lavoratore, al tempo dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione, non avesse in atto un rapporto di lavoro, neppure ricostruibile a posteriori per effetto del citato giudicato di conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall'origine (25 maggio 2006). 9. Per la Corte di merito, nello spazio di tempo trascorso tra la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato e la riammissione in servizio (31 maggio 2010 - dicembre 2014), il lavoratore non aveva percepito alcuna retribuzione né gli erano stati accreditati contributi sulla sua posizione assicurativa (come documentalmente provato), e da tanto derivava l'irripetibilità delle somme pretese dall'INPS, non potendo annettersi alla tutela indennitaria, forfettaria ed onnicomprensiva, riconosciuta con il ridetto giudicato, pari a dodici mensilità di retribuzioni, la natura di corrispettivo del rapporto di lavoro per effetto della ricostituzione, ex tunc, del rapporto di lavoro, come se non si fosse mai interrotto. 10. Per la Corte di merito, l'indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore, dalla quale esulavano profili di corrispettività del rapporto di lavoro, costituiva il risarcimento forfettizzato del danno conseguente all'accertata illegittimità del termine di durata apposto ai contratti, il che poneva il lavoratore nella condizione di non versare in situazione d'incompatibilità in ordine al trattamento previdenziale erogatogli per i dodici mesi successivi alla scadenza dell'ultimo contratto. 11. Per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso il quale Carlo Giampiero Concas non ha svolto attività difensiva. 12. L'INPS ha depositato memoria ai sensi dell' articolo 378 cod. proc. civ. 13. La Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria del 21 agosto 2024, n.22985, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in considerazione della configurabilità di una questione di massima di particolare importanza e del latente contrasto esistente, nella giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoratore assunto con contratto a termine e di restituzione, all'ente previdenziale, dell'indennità di disoccupazione ordinaria. 14. In particolare, la questione e illustrata sollecitando un intervento nomotilattico in ordine ai riflessi, sull'indennità di disoccupazione, dell'applicazione della tutela introdotta dall' articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 , per i contratti di cui sia accertata l'illegittimità del termine di durata, in considerazione del mutato quadro delle tutele apprestato per i contratti a termine da tale legge, oltre che per i licenziamenti, dalla   legge n. 92 del 2012   e poi dal   decreto legislativo n. 23 del 2015 ; del pari si sollecitano le Sezioni Unite a dipanare l'ambito della tutela in questione e l'idoneità ad assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui e preordinata l'indennità anzidetta, di natura previdenziale e funzionale all'attuazione della previsione dell' articolo 38, secondo comma, della Costituzione . 15. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 16. Con il ricorso e denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 45, comma 3, 73, comma 2, 76, comma 3 e 77 del r.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito, con modificazioni, nella   legge 6 aprile 1936 n. 1155 , nel testo vigente ratione temporis, con riferimento all' articolo 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 , e dell' articolo 2033 cod. civ. 17. Ad avviso dell'Istituto previdenziale erroneamente la Corte di merito ha riconosciuto il diritto del lavoratore a trattenere le somme erogate a titolo d'indennità di disoccupazione involontaria sebbene, con la sentenza del   Tribunale di Perugia n. 448 del 2014 , passata in giudicato, fosse stata affermata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra il lavoratore e la Spa Terme di Fontecchio, per effetto dell'accertata illegittimità del termine apposto al primo dei contratti a tempo determinato intercorsi sin dal 2006, con condanna della società al pagamento di dodici mensilità di retribuzione, ai sensi dell' articolo 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 . 18. L'INPS sostiene che l'indennità di disoccupazione involontaria è prestazione previdenziale volta a garantire la percezione di un sostegno economico, per il periodo ragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro, a favore di chi abbia perduto una precedente occupazione; deduce che trattasi d'indennizzo, conseguente alla mancanza di lavoro dipesa dalla involontarietà dello stato di disoccupazione, e non d'integrazione della retribuzione (all'uopo richiama Cass. nn. 8581 e 9326 del 2007; Cass. n.22576 del 2013); assume che, in assenza dello stato di disoccupazione, neppure sussiste un diritto alla prestazione. 19. In particolare, nella prospettazione difensiva dell'ente previdenziale, non sussiste stato di disoccupazione nel caso in cui, seppure per effetto di un successivo accertamento giurisdizionale, venga meno lo stato di non occupazione e, per effetto dell'applicazione dell'articolo 32, comma 5, legge n. 183 cit., con l'erogazione dell'indennità sia ristorato, per intero, il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale sia stata ordinata la ricostituzione del rapporto; si versa, nell'ipotesi anzidetta, nella fattispecie dell'indebito oggettivo (condictio indebiti ob causam finitam). 20. L'ente previdenziale evidenzia, ancora, che la giurisprudenza di legittimità ha escluso, per la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, il diritto all'indennità di disoccupazione e che, diversamente opinando, si autorizzerebbe un inammissibile indebito arricchimento del lavoratore. 21. Deduce, inoltre, che le esigenze di tutela da apprestare, sul piano previdenziale, non possono condurre alla distorsione dei principi cardine in subiecta materia ed eventuali carenze nella tutela del lavoratore costituiscono il riflesso della disciplina risarcitoria per il periodo c.d. intermedio, a seguito della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, introdotta dal legislatore del 2010 nell'ambito della sua discrezionalità, esercitata, tra l'altro, non irragionevolmente, come ritenuto da   Corte Cost. n. 303 del 2011 . 22. Ribadisce l'Ente previdenziale la previsione dell'indennità di disoccupazione solo a favore del lavoratore non più titolare, involontariamente, di un rapporto di lavoro, cessato definitivamente, al quale non può equipararsi il lavoratore che, malgrado l'interruzione del rapporto, rimanga vincolato al datore di lavoro sia pur per effetto di un successivo accertamento giudiziale, come per il licenziamento dichiarato giudizialmente illegittimo; a riprova dell'argomentare adduce che, per costante giurisprudenza di legittimità, le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme che il datore di lavoro sia stato condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno a favore del lavoratore, proprio perché tali indennità non sono acquisite, in via definitiva, dal lavoratore ma sono ripetibili dagli Istituti previdenziali. 23. Osserva, inoltre, che la decisione impugnata non si conforma alla ricostruzione sistematica dell'efficacia dichiarativa, ex tunc, della sentenza che dispone la conversione del rapporto di lavoro a seguito dell'illegittima apposizione di un termine con conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro, né si conforma al carattere onnicomprensivo dell'indennità risarcitoria, di cui all'articolo 32, comma 5, legge n. 183 cit., parametrata alla retribuzione e alla relativa contribuzione previdenziale, il che conferma l'incumulabilità di tale risarcimento con l'indennità ordinaria di disoccupazione. 24. Con la memoria illustrativa Inps invoca decisioni di legittimità più recenti, e ribadisce che il principio previdenziale di divieto di cumulo di contribuzione effettiva e figurativa comporta che, in caso di risarcimento attenuato onnicomprensivo, l'eventuale scopertura assicurativa del lavoratore (all'uopo richiamando   Cass. 10 gennaio 2025, n. 602 ) discende dall'illegittima condotta datoriale e dalla discrezionalità del legislatore lavoristico nel determinare le ricadute sanzionatorie del licenziamento illegittimo, con la conseguenza che eventuali vuoti di tutela, sotto detto profilo, devono, in realtà, essere valutati in sede lavoristica e non possono essere colmati con l'uso, improprio, di istituti previdenziali posti a carico della collettività. 25. Del pari ribadisce che, con l'orientamento di segno diverso espresso anche con la requisitoria scritta del Procuratore Generale, si profilerebbe una disciplina distonica degli effetti della dichiarazione d'illegittimità del licenziamento (e della connessa ricostituzione del rapporto di lavoro, con effetto ex tunc) nel caso di percezione indebita di pensione (all'uopo si richiama la recente   Cass.29 gennaio 2024, n. 2694 , sulla scia di   Cass., Sez. Un., 13 agosto 2002, n. 12194 ) e di percezione d'indennità di disoccupazione, pur presupponendo le dette prestazioni, in entrambi i casi, la cessazione del rapporto di lavoro. 26. Rimarca che, proprio in considerazione del tradizionale principio di autonomia del rapporto previdenziale dal rapporto di lavoro, non può non rilevarsi che il legislatore, nel modificare il sistema risarcitorio/indennitario per il licenziamento illegittimo e la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di apposizione della clausola di durata illegittima ai contratti di lavoro subordinato a termine, non abbia previsto alcun coordinamento della nuova disciplina lavoristica con la disciplina previdenziale a tutela dello stato di bisogno a seguito della perdita del lavoro, confermandone la congruenza ed escludendo modifiche, nella struttura e funzione, dell'indennità di disoccupazione. 27. Ribadisce, conclusivamente, che la prospettata esclusione del trattamento di disoccupazione, in mancanza della cessazione del rapporto lavorativo, consegue all'esigenza, collocata nell'ambito del principio di solidarietà, di assicurare la tutela sociale ai più bisognosi, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo una individuazione dello stato di bisogno giustificativo della prestazione che coincide non già con la mera inattività, bensì con l'estinzione del rapporto di lavoro (testualmente citando   Cass. 5 aprile 2007, n. 8581 ), in coerenza con il disposto dell' articolo 38, secondo comma, Cost. , e che la definizione del presente giudizio non possa che prescindere dalla eventuale difficoltà o meno, nei singoli casi, di soddisfazione, da parte del lavoratore, del credito retributivo o risarcitorio conseguente alla decisione sul licenziamento, fatto rilevante sul piano giuslavoristico, e del corretto adempimento degli obblighi, al quale il lavoratore può reagire con gli strumenti giudiziari approntati dall'ordinamento senza che, per sopperire ad eventuali vuoti di tutela lavoristica, possa essere utilizzato l'istituto previdenziale dell'indennità di disoccupazione, comunque denominata. 28. L'ordinanza interlocutoria di questa Corte, n. 22985/2024, ha preliminarmente richiamato la disciplina normativa in tema d'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria (articolo 45, comma 3, 73, comma 2, 76, comma 3, e 77 r.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella   legge 6 aprile 1936 n. 1155 , nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in discussione), affermando che tale disciplina è volta ad accordare la prestazione a sostegno del reddito in tutti i casi in cui la disoccupazione non sia connessa ad un comportamento comunque volontario dell'assicurato. 29. In tale prospettiva, l'ordinanza interlocutoria ha illustrato il presupposto dell'involontarietà della situazione di disoccupazione, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte, evidenziando che: - anche quando è stato necessario applicare ed interpretare disposizioni concernenti il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall' articolo 8 della L. n. 1115 del 1968 , per i casi di disoccupazione derivante da licenziamenti determinati da situazioni di crisi aziendale, si è chiarito che l'espressione licenziamento ivi adoperata debba essere intesa non in senso formale, ma in senso più ampio, comprensivo, perciò, di tutte le ipotesi in cui l'impossibilità della prestazione non sia imputabile al lavoratore, come in caso di licenziamento orale, cessazione definitiva dell'attività, chiusura o disintegrazione dell'azienda; - si è precisato, altresì, che è l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, proprio dell'atto di recesso, a determinare comunque lo stato di disoccupazione costituente il fatto costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale, sul quale non incide la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento, sicché le statuizioni ivi adottate non possono incidere sull'accertamento del diritto del lavoratore alla prestazione erogata dall'ente; - si è affermato, nel vigore dell' articolo 18 della legge n. 300 del 1970 , nel testo antecedente le modifiche apportate dall' articolo1, comma 42, legge n. 92 del 2012 , il diritto del lavoratore all'indennità di disoccupazione anche nel caso in cui alla pronuncia d'illegittimità del licenziamento non fosse seguita la reintegrazione, pur giudizialmente disposta, nel posto di lavoro, connotandosi, anche in tal caso, lo stato di disoccupazione, della involontarietà, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e conservando, l'erogazione della prestazione previdenziale, la medesima finalità di sostegno al reddito; al ripristino effettivo del rapporto, per effetto dell'esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegrazione, si è fatta seguire la ripetibilità della prestazione previdenziale, da parte dell'Inps, per esserne venuti meno i presupposti, con esclusione della detraibilità dalle somme costituenti la condanna risarcitoria del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 cit. 30. Tali arresti della giurisprudenza, continua l'ordinanza interlocutoria, hanno condizionato il diritto all'indennità per disoccupazione involontaria alla persistenza, per il tempo della sua erogazione, di uno stato di non occupazione suscettibile di venir meno anche per effetto di un accertamento giudiziale sopravvenuto, purché sia stato ripristinato lo status di lavoratore occupato sotto tutti i profili, anche quello economico, in conseguenza dell'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro cessato, non essendo sufficiente la mera sua ricostituzione de iure, sia pure con sentenza esecutiva, ma occorrendo, per garantire l'effettività della tutela, l'effettiva attuazione della reintegrazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege. 31. L'ordinanza interlocutoria ha sottolineato che i medesimi principi sono stati ritenuti applicabili anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro, e quindi la perdita dell'occupazione lavorativa, sia dipesa dalla scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro, del quale sia stata giudizialmente dichiarata la nullità, con la successiva conversione in rapporto a tempo indeterminato ex tunc e alla quale non abbia, però, fatto seguito l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, nei suoi aspetti giuridici ed economici, ancorché tale ricostituzione sia mancata per effetto dell'inerzia del lavoratore, nel dare esecuzione alla sentenza che l'aveva disposta, o per effetto di una transazione conclusa dalle parti successivamente alla stessa (all'uopo viene richiamata   Cass. n. 17793 del 2020). 32. Rileva il Collegio rimettente che, per i citati arresti, il diritto all'indennità di disoccupazione comunque persiste, poiché anche in tal caso il fatto costitutivo è da ricondursi alla cessazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore, qual è l'illegittima apposizione del termine finale da parte del datore di lavoro, e non già alla mancata esecuzione, da parte del lavoratore, del provvedimento giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro con efficacia ex tunc, il quale rappresenta un post factum, in quanto tale eziologicamente ininfluente. 33. L'ordinanza interlocutoria segnala che, nella detta prospettiva, le richiamate decisioni hanno ritenuto ininfluente il sopravvenire dell' articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010   - con la previsione della corresponsione, a favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria forfettaria e onnicomprensiva, liquidabile in misura variabile da un minimo di 2,5 mensilità di retribuzione ad un massimo di 12 per il periodo intercorso tra la cessazione del rapporto e la sentenza che dichiara l'illegittimità del termine - per non avere detta disposizione inciso sulla (in)volontarietà dello stato di disoccupazione, né sulla materiale percezione di retribuzioni in tale periodo, per il quale è mancata l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro in tutti i suoi elementi. 34. Per la diversa portata della modifica normativa introdotta dal legislatore del 2010, l'ordinanza richiama Cass. n. 24645 del 2023 che ha valorizzato l'introduzione del nuovo regime risarcitorio per arrivare a diverse conclusioni, nel senso che, per effetto della ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato derivante dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità del termine, viene meno la condizione di disoccupazione per l'erogazione dell'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall'indennità risarcitoria ex articolo 32 della L. n. 183 cit.), onde la configurabilità dell'indebito previdenziale ripetibile (ai sensi dell' articolo2033 cod. civ. ), entro il limite temporale della prescrizione. 35. L'ordinanza interlocutoria ha, altresì, rilevato che ad analoghe conclusioni sono pervenute altre decisioni della Corte, pronunciatesi con riferimento all'indennità di mobilità soggetta, ove non diversamente disposto, alla stessa disciplina dell'indennità di disoccupazione: le ordinanze nn. 384 e 854 del 2024, hanno ritenuto ripetibile, ai sensi dell' articolo 2033 cod. civ. , l'indennità di mobilità erogata a lavoratori il cui licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 300 cit. nel testo modificato dalla   legge n. 92 del 2012 , per essere venuto meno, per effetto della disposta reintegrazione, il presupposto per la percezione dell'indennità. 36. Le stesse decisioni, prosegue l'ordinanza interlocutoria, hanno inoltre ritenuto irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria (di fatto) sia stato coperto, solo in parte, dall'indennità risarcitoria, sul presupposto della piena debenza della contribuzione previdenziale per effetto della reintegrazione. 37. L'orientamento così manifestato quanto all'indennità di mobilità, non si appalesa del tutto univoco, rimarca l'ordinanza interlocutoria, come dimostrato da   Cass. n. 22850 del 2022   che, rifacendosi espressamente ai principi affermati con le già richiamate decisioni n. 24950 del 2021, n. 17793 del 2020 e n. 28295 del 2019, aveva ritenuto applicabili - in considerazione dell'identità di ratio e del generale richiamo contenuto nell' articolo 7, comma 12, della legge n. 223 del 1991   alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria - i principi regolatori di tale indennità, i cui presupposti vengono meno solo allorquando, dichiarato illegittimo il licenziamento, il rapporto di lavoro sia ripristinato per effetto della reintegrazione, sicché in mancanza dell'effettiva reintegrazione, l'erogazione dell'indennità non diviene indebita. 38. Nell'analizzare la ridetta pronuncia n.22850 del 2022, l'ordinanza interlocutoria ha sottolineato la necessità dell'effettivo ripristino del rapporto in fattispecie alla quale, ratione temporis, trovava applicazione la tutela reintegratoria prevista dall' articolo 18 dello Statuto dei lavoratori   nel testo antecedente alle modifiche apportate prima dalla   legge n. 92 del 2012   e poi dalla   legge n.183 del 2014 , circostanza che ha indotto la stessa ordinanza a domandarsi se il ripristino effettivo - filo conduttore della giurisprudenza formatasi in materia - potesse assumere ancora lo stesso rilievo nel mutato quadro delle tutele avverso il licenziamento illegittimo per effetto dei predetti interventi normativi e, del pari, nel mutato quadro delle tutele apprestato, per i contratti a termine, dalla   legge n. 183 del 2010 . 39. In tale contesto, l'ordinanza interlocutoria si è interrogata sulla tutela accordata dalla   legge n. 183 del 2010   che, oltre a garantire, ex post, la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, prevede la corresponsione di un'indennità risarcitoria considerata dalla legge - soprattutto all'esito dell'interpretazione datane, dapprima, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011 e, successivamente, dallo stesso legislatore, con l' articolo 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012   - idonea a ristorare per intero, anche sotto il profilo contributivo, il pregiudizio subito dal lavoratore nel tempo che intercorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità, ma, s'interroga il Collegio rimettente, se possa dirsi che essa faccia sempre ed effettivamente venir meno lo stato d'involontaria disoccupazione e se possa affermarsi che tale stato di disoccupazione venga meno anche quando la tutela anzidetta non sia tale da assicurare la realizzazione della finalità di sostegno al reddito, cui è finalizzata la prestazione per la disoccupazione nel periodo di mancanza di lavoro, ai lavoratori (e alle loro famiglie), in attuazione della previsione dell' articolo 38 secondo comma della Costituzione . 40. Ebbene, l'ordinanza interlocutoria sollecita, come si è fin qui illustrato, una disamina di queste Sezioni Unite ad ampio spettro delle problematiche investite dai vari profili enucleati. Tuttavia, più semplicemente, occorre focalizzare, nella vicenda all'esame, la tutela che l'ordinamento appresta alla condizione di disoccupazione involontaria del lavoratore - nella specie, illegittimamente assunto a termine - nell'alveo della protezione costituzionalmente rilevante dell'evento protetto, a mente dell' articolo 38, secondo comma, Cost. 41. Occorre delineare in primo luogo la cornice normativa che disciplina la prestazione previdenziale, premettendo, da subito, che le indennità contro la disoccupazione erano (e sono) previste dall'ordinamento previdenziale solo a favore dei lavoratori che non siano più titolari di un rapporto di lavoro, ossia siano privi di lavoro. 42. La protezione nasce per garantire la percezione di un sostegno economico al lavoratore esposto all'alea dell'involontaria disoccupazione, per un periodo ragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro; il principio cardine della tutela assicurativa de qua, come introdotto in origine, presuppone necessariamente che la disoccupazione giuridicamente rilevante discenda dalla mancanza di lavoro connessa alla particolare posizione occupata, dall'assicurato, nel mercato e non da una libera determinazione dello stesso. 43. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45, terzo comma, del r.D.L. n. 1827 del 1935 (convertito, con modificazioni, dalla   legge n. 1155 del 1936), applicabile ratione temporis alla vicenda all'esame, L'assicurazione per la disoccupazione ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro . 44. L'articolo 73 del r.D.L. n.1827 cit. detta le regole per il calcolo dell'0ndennità ed i tempi della sua erogazione (a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro e, qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate). 45. Il periodo di carenza assicurativa di sette giorni è diretta derivazione dell'istituto della franchigia delle assicurazioni private: i benefici della corresponsione di un trattamento per pochi giorni sono stati ritenuti dal legislatore insufficienti a giustificarne i costi. 46. Segue l'articolo 76, comma 3, come modificato dall' articolo 34, comma 5, legge n. 448 del 1998 , per il quale la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione (ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla   legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al   decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla   legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni e integrazioni). 47. L'articolo 77 del r.D.L. n.1827 cit. dispone che si tratta di prestazione che viene erogata a domanda dell'assicurato, da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento con il quale sono fissate anche le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennità, e per la sospensione del diritto medesimo (terzo comma). 48. Al regolamento è demandata, inoltre, l'individuazione dei casi in cui le lavorazioni a turno e saltuarie possono essere considerate come disoccupazione continuata ed anche i casi nei quali hanno rilievo i periodi di disoccupazione che siano interrotti da brevi periodi di lavoro. 49. L'articolo1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181 del 2000, ha definito lo stato di disoccupazione come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti : detta disposizione e stata, poi, abrogata ad opera dell'articolo34, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 150 del 2015 e sostituita dall'articolo 19 del medesimo D.Lgs. n. 150 che recita: Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego . 50. Solo un cenno al   D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 , in materia di riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, qui inapplicabile ratione temporis, che ha finalmente realizzato un sistema organico di definizione dello stato di disoccupazione e della condizionalità valido sia ai fini delle politiche attive del lavoro sia ai fini delle prestazioni di disoccupazione, e ribadito, ai sensi del combinato disposto degli   articolo 1   e   3 del D.Lgs. n. 22 del 2015 , con il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali, la finalità dell'erogazione delle prestazioni di disoccupazione oltre che nel sollievo di natura economica ( avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione   articolo1 D.Lgs. n.22/2015   cit.) anche in funzione di un progetto articolato d'integrazione occupazionale del soggetto attraverso politiche attive del lavoro, in ottemperanza all'articolo 4 della Carta costituzionale. 51. Il fondamento della disciplina ora applicabile ratione temporis è stato enucleato da   Corte cost. n. 103 del 1968   nei termini che seguono: Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, com'è dato desumere dall'articolo 45, comma terzo, del citato r.D.L. n. 1827 del 1935, è l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro . Soggetti del rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (e cioè l'Istituto nazionale della previdenza sociale), il datore di lavoro (obbligato al pagamento dei contributi) che impiega alle proprie dipendenze persone retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera alle dipendenze altrui. L'evento coperto è, infine, la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, ossia quella inattività - conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro - non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni nel mercato di lavoro (così   Corte cost. n. 103 del 1968   cit.). 52. Corte cost. n.160 del 1974 ha, poi, precisato: L' articolo 38, secondo comma, della Costituzione , si estende ad una vastissima e qualificata categoria di cittadini e lavoratori, nei confronti dei quali il costituente ha voluto, a maggiore garanzia e tutela, costituzionalizzare la previdenza e le assicurazioni sociali, attraverso un esplicito e netto riconoscimento del dovere dello Stato a provvedervi e del diritto del lavoratore ad esigere che si provveda con mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Trattasi, come già precisato da questa Corte (sent. n. 80 del 1971), di norma giuridicamente imperante atta a creare veri e propri diritti di prestazione, il cui carattere precettivo non viene meno per il fatto che destinatario della norma sia lo Stato, il quale è vincolato ad operare, con organi ed istituti predisposti o da esso integrati, nel settore della disciplina dei rapporti sociali assicurativi nel senso voluto dalla Costituzione. Ciò necessariamente comporta, anche, la eventuale rielaborazione delle norme relative all'attuale disciplina dell'assistenza sociale -disciplina che, nella sua prevalenza e nei suoi criteri direttivi, ha preceduto nel tempo la Costituzione repubblicana - in modo che l'assistenza sia concretamente garantita a tutte le categorie di lavoratori e sia tale da assicurare a tutti i lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita, senza determinare trattamenti sperequativi tra categoria e categoria, a meno che non sussistano valide e sostanziali ragioni atte a giustificare un diverso trattamento (Corte cost. n. 160 del 1974). 53. Corte Cost., 18 luglio 2014 ,   n. 215   ha chiarito che: l' articolo 38, secondo comma, Cost.   rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (sentenza n. 426 del 2006) (così:   Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 215   cit.). 54. Trattandosi di prestazione previdenziale destinata esclusivamente ai lavoratori che abbiano implementato il sistema attraverso i contributi, vengono in rilievo le decisioni del Giudice delle leggi con le quali si è più volte sottolineato il necessario rispetto del principio di proporzionalità e corrispettività tra contributi versati e prestazioni erogate e il tendenziale riconoscimento al legislatore della possibilità di intervenire con scelte discrezionali, anche peggiorative e retroattive, purché nel rispetto del bilanciamento degli interessi e del principio di ragionevolezza delle scelte legislative (cfr., ex plurimis,   Corte cost. n. 116 del 2023 ,   n. 241 del 2019 ; n. 16 del 2017; 203 del 2016). 55. Il sistema di sicurezza sociale appronta, dunque, misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore privato della retribuzione e il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle esigenze di vita dei lavoratori,   ex articolo 38, secondo comma, Cost.   - sia pur nell'indeterminatezza dei parametri di riferimento, nella polarizzazione e nel bilanciamento tra le esigenze/risorse finanziarie dello Stato e valutazione degli strumenti previdenziali per la salvaguardia del tenore di vita del prestatore e della sua famiglia - non consente, giammai, di dubitare che le scelte discrezionali del legislatore soffrano il limite della tutela della dignità umana e della necessaria garanzia di una vita dignitosa (limite valevole anche per le misure previdenziali), oltre che del necessario rispetto dei principi della ragionevolezza e della gradualità. 56. La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore con interventi diretti a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi che non si è voluto o saputo evitare, si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall' articolo 38, secondo comma, Cost. , che prescrive non solo l'astratta previsione ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione. 57. Il sistema di sicurezza sociale previsto dalla Costituzione, il cui carattere essenziale è l'universalità, è volto a garantire ai lavoratori una tutela di tipo economico e occupazionale: l'una rivolta a sopperire alla mancanza di reddito del lavoratore rimasto privo di occupazione, attenuando le conseguenze dell'evento lesivo; l'altra, presidio dell'effettività della garanzia costituzionale del diritto al lavoro prevista dagli   articolo 4   e   35 Cost. , diretta a incentivare l'impiego dei soggetti beneficiari nel mercato, rimuovendo, per tale via, la causa dello stato di bisogno. 58. Il sistema prefigurato deve fornire prestazioni idonee, nel complesso, a rendere effettiva la garanzia dell'integrazione sociale, ossia il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese enunciato nell' articolo 3, secondo comma, Cost. 59. La Carta fondamentale impone, invero, che non siano soltanto preveduti ma che siano anche assicurati mezzi adeguati e pone, al legislatore, uno stringente vincolo di scopo, che non può non orientare anche l'interpretazione della disciplina vigente al cospetto di quanto è implicito nell'articolato complesso di valori e garanzie compresenti nel testo costituzionale. 60. L'ambito ristretto della tutela sociale nel novero degli eventi contenuto nel secondo comma dell'articolo 38 si dipana, tuttavia, in una materia che la Costituzione colloca tra i rapporti etico-sociali di cui al titolo primo della parte prima, a rappresentare il necessario completamento dello specifico contesto al quale s'informa lo stesso articolo 38: il diritto alla salute (articolo 32), ma anche la tutela della famiglia (articolo 31 e 34, comma 3), l'istruzione (articolo 34), la maternità (articolo 31, co. 2) e, infine, tra i principi fondamentali, ricordati in apertura del testo costituzionale stesso e, fra altri, e con ancor maggior pregnanza (per i significativi riflessi nella materia in riferimento), il diritto al lavoro. 61. In altre parole, come segnalato da autorevole dottrina, è il programma tracciato dalla Costituzione che inequivocabilmente indica come quella promessa di libertà dal bisogno , che costituisce l'essenza delle forme di tutela dei diritti sociali, implichi, non soltanto la garanzia di ristoro rispetto agli effetti pregiudizievoli di un evento dannoso, che non sia stato possibile evitare, ma soprattutto, e prima ancora, la serenità , che di fatto deriva dalla consapevolezza di poter fondatamente confidare su un efficace sistema di prevenzione nei confronti degli stessi eventi generatori di bisogno. 62. Anche in tale prospettiva si colloca, in tema d'indebito previdenziale non pensionistico, l'interpretazione più recente del Giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) che ha orientato la modulazione dell'obbligazione restitutoria in termini più duttili, annettendo rilievo, da quest'angolo visuale, alle condizioni soggettive dell'accipiens e al legittimo affidamento che questi abbia, a giusta ragione, riposto. 63. Invero, le questioni dibattute, in questo come in altro ricorso coevo all'esame delle Sezioni Unite, si pongono al crocevia tra tematiche di capitale importanza che lambiscono le interferenze, da sempre di non agevole soluzione, tra le vicende del rapporto di lavoro, anche in connessione con i relativi esiti contenziosi, e la tutela contro la disoccupazione, garantita dallo Stato sociale, vicende che la prospettazione difensiva dell'INPS racchiude nell'asserto della non auspicabile supplenza della tutela previdenziale ad una incompleta o insoddisfacente tutela lavoristica. 64. L'alternativa espressa dal contrasto latente, per mutuare l'espressione adoperata dall'ordinanza interlocutoria, sottende diverse opzioni assiologiche, tra la sufficienza del dato eminentemente formale della ricostituzione, de iure, del rapporto di lavoro, e la necessità di valorizzare, per contro, una ricostituzione effettiva del rapporto lavorativo e di tenere, comunque, nel debito conto anche il carattere satisfattivo della tutela somministrata che il lavoratore abbia medio tempore conseguito, con la ricaduta, nel contesto di questa seconda scelta ermeneutica, dell'eventuale incidenza del contegno e della diligenza del lavoratore e della rilevanza rivestita dalle altre tutele che l'ordinamento appresta in chiave solidaristica. 65. Ebbene, ad avviso di queste Sezioni Unite, la soluzione interpretativa dev'essere improntata alla diversità e distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto lavorativo - che pur del rapporto previdenziale ne rappresenta il presupposto - e non possono, perciò, predicarsi conseguenze automatiche delle vicende che interessano il rapporto di lavoro sul rapporto previdenziale. 66. L'evento protetto dal trattamento di disoccupazione (sotto forma d'indennità di mobilità come d'indennità di disoccupazione) - si legge in   Cass. n. 28295 del 2019   - è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore; la sua funzione è quella di fornire, in tale situazione, ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno al reddito in attuazione della previsione del secondo comma dell' articolo 38 Cost. 67. Già Cass. n. 5850 del 1998 - resa con riferimento al trattamento speciale di disoccupazione di cui all' articolo 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115   - aveva affermato che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento. 68. Secondo le norme che la disciplinano, la prestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore che versa in stato di disoccupazione involontaria , in presenza di tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi, previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragione di una situazione di fatto - la mancanza di lavoro e di retribuzione, involontaria - cui si connette, per presunzione di legge, una immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare; e questo a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla legittimità del contratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione in mobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v.   articolo 7, comma 1, legge n. 223 del 1991   e articolo   1   e   3,   commi 1, alinea, e 2, D.Lgs. n. 22 del 2015). 69. I diversi piani entro i quali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristica sono già stati evidenziati da   Cass. n. 28295 del 2019   cit. che, in riferimento all'impugnazione giudiziale del licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire un diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettesse d'impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo. 70. Dall'autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato e INPS, nel cui alveo si colloca l'erogazione della prestazione previdenziale, esula ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato - d'impugnazione del licenziamento o di nullità del termine di durata del contratto di lavoro - che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto alla prestazione. 71. Ciò che fonda e giustifica l'erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura; l'ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è rioccupato (cfr. articolo 9, 10 e 11 D.Lgs. n. 22 cit.). 72. Se l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è la disoccupazione involontaria (Cass. n. 28295 del 2019) che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo (Cass. n. 9850 del 1998), l'evento protetto della tutela previdenziale e il relativo fatto costitutivo - la condizione di bisogno - non possono venir meno solo perché per effetto della decisione giudiziale, che accerta, come nella specie, la nullità del termine, deve ritenersi mai estinto il rapporto di lavoro (da ultimo,   Cass. n. 602 del 2025), rapporto diverso e distinto dal rapporto previdenziale tra lavoratore ed Ente previdenziale. 73. In altri termini, se a seguito della declaratoria di nullità del termine finale apposto al contratto e conseguente ripresa del sinallagma contrattuale, prestazione lavorativa e retribuzione, di lì in avanti, lo stato di disoccupazione involontaria viene meno - e viene meno, perciò, la condizione di fatto per l'erogazione dell'indennità - lo stesso non può affermarsi in relazione allo stato di disoccupazione e di bisogno dell'assicurato precedenti all'effettiva ripresa, situazione di fatto che la mera conversione giudiziale del rapporto costituito, ad origine, a tempo determinato, pur fondata sull'assunto del rapporto di lavoro mai estinto per effetto della nullità del termine finale, non può travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettività. 74. Non si verifica, in tal caso, né l'ipotesi della prestazione erroneamente concessa in misura superiore al dovuto, né l'ipotesi in cui l'ente abbia riconosciuto il diritto alle prestazioni nell'erronea convinzione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione o abbia continuato ad erogarla ritenendo erroneamente sussistenti le condizioni di legge. 75. D'altro canto, non si può non rilevare che la declaratoria di nullità del termine finale non ripristina, per il periodo antecedente, in mancanza della prestazione lavorativa l'obbligo retributivo - che viene sostituito dalla prestazione di disoccupazione, ad esso commisurata (articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 22) - ma condanna il datore ad indennizzare il danno cagionato al lavoratore in misura non esorbitante, come nella specie, le dodici mensilità. 76. Il provvedimento giudiziale che dispone la conversione del rapporto di lavoro costituito ab origine a tempo determinato mediante l'apposizione di un termine finale poi dichiarato giudizialmente nullo, si pone nel solco della disciplina comune delle obbligazioni, tranne che per il profilo risarcitorio, regolato, come dianzi detto, dall' articolo 32 L. n. 183 del 2010 , non idoneo, nemmeno sulla carta, a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione che l'indennità di disoccupazione è servita a proteggere e fronteggiare. 77. Né l'indennità onnicomprensiva che viene qui in rilievo, ratione temporis, reca in nuce un'impronta finalistica di protezione del reddito, sì da porre in conflitto la tutela previdenziale e la tutela lavoristica: solo la prima realizza la protezione dal bisogno del lavoratore rimasto privo di reddito, mentre la seconda, nelle forme volute dal Legislatore del 2010 e, in via d'interpretazione autentica, dal Legislatore del 2012 (ambito temporale ristretto in cui va collocato il ricorso all'esame), con disposizioni cogenti nel bilanciamento delle opposte pretese tra lavoratore e datore di lavoro, esprime esclusivamente, per mutuare l'espressione di   Corte cost. n. 226 del 2014 , un criterio uniforme e certo per la quantificazione del danno allo scopo di semplificare il contenzioso. 78. In quel contesto temporale, poi mutato radicalmente, la finalità perseguita con l' articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 , norma d'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, come affermato da Corte cost. n.226 cit., non era quella di recepire ed attuare l'accordo quadro in materia di contratto a tempo determinato, sibbene quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, imponendo un meccanismo semplificato e di più rapida definizione di liquidazione del danno (evitando accertamenti probatori in ordine alla mora accipiendi, all'aliunde perceptum, al percipiendum, ecc.), a fronte della illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro. 79. Che, poi, detto impianto normativo sia stato oggetto di ampia rivisitazione non vale ad incrinarne la portata e sarebbe un fuor d'opera metterne, in questa sede, in discussione la forza cogente, trattandosi di un profilo affatto estraneo al thema decidendum delibare la tenuta della tutela indennitaria, in termini di quanto sia assicurata la protezione del lavoratore rimasto sprovvisto di reddito, rispetto alla tutela assicurata dall'ammortizzatore sociale, qual è l'indennità di disoccupazione. 80. L'indennità forfettaria proporzionata non si limita a forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma va ad integrare la garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato che costituisce la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario e la relativa previsione risponde all'esigenza d'introduzione di un criterio uniforme e certo nella tutela economica dei lavoratori a tempo determinato, più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente ( Corte cost. n.303 del 2011 , richiamata da   Corte cost. n.226 del 2014   cit.). 81. Questi elementi consentono di ravvisare l'obiettivo perseguito dal legislatore, ancora una volta, nell'esigenza di assicurare certezza nella quantificazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore in caso d'illegittima apposizione del termine al contratto, rendendo cogente la soluzione, già prevista, che bilanciava le opposte pretese del lavoratore e del datore di lavoro, nonché nello scoraggiare ulteriore contenzioso. 82. La protezione economica assicurata ad integrazione della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato si muove sul piano della tutela del lavoratore precario nei confronti del datore di lavoro e attiene, dunque, al piano del rapporto di lavoro. 83. La tutela della situazione di bisogno volta a neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti pregiudizievoli di eventi incidenti sul rapporto lavorativo che non si è voluto o saputo evitare, attiene al rapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e le vicende concernenti quest'ultimo ed il suo svolgimento - in particolare, con riferimento alla tutele apprestate per il ripristino del rapporto - non possono riverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, a pena d'infirmare la protezione costituzionale della situazione di bisogno effettivamente prodottasi fino al ripristino del rapporto lavorativo e del sinallagma contrattuale. 84. L'articolo 38, che istituisce la garanzia della somministrazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore , si rapporta necessariamente alla norma di legislazione ordinaria, che, di fatto, quell'articolo rende destinataria del compito di determinare, in concreto, contenuto e sostanza della garanzia che esso enuncia. 85. In altre parole, come pure rimarcato da autorevole dottrina, è il programma tracciato dalla Costituzione che inequivocabilmente indica come quella promessa di libertà dal bisogno , costituente l'essenza delle forme di tutela dei diritti sociali, implichi non soltanto la garanzia di ristoro rispetto agli effetti pregiudizievoli dell'evento dannoso che non sia stato possibile evitare, ma, soprattutto, e ancor prima, la serenità derivante, di fatto, dalla consapevolezza di poter fondatamente confidare su un efficace sistema di prevenzione nei confronti degli stessi eventi generatori di bisogno. 86. Quanto al rischio, paventato dall'ente previdenziale, di ledere il principio della incumulabilità della contribuzione effettiva, dovuta per i periodi di ricostituzione del rapporto di lavoro, con la contribuzione figurativa accreditata per il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione, vale affermare che la contribuzione figurativa cessa nel momento in cui viene erogata quella effettiva e non vi e sovrapposizione tra contribuzione figurativa derivante dalla prestazione previdenziale e contribuzione obbligatoria per effetto del ripristino del rapporto assicurativo sicché la contribuzione figurativa verrebbe cancellata automaticamente ex articolo 10 D.P.R. n. 818 del 26.4.1958. 87. Così tratteggiata la disciplina della prestazione previdenziale dedotta in causa, va in conclusione affermato che la condizione oggetto di protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019;   Cass., Sez. Un., n. 2990/2018 ;   Corte Cost. n. 303/2011 ;   Cass. n. 602 del 2025   cit.); la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore. 88. In conclusione, la sentenza impugnata che si è conformata ai principi fin qui illustrati e immune da censure e il ricorso va rigettato. 89. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. 90. Dispone il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, in quanto ricorrono i presupposti processuali. P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso.