Penalmente rilevante la diffusione di foto senza il consenso anche se utilizzata come immagine profilo Whatsapp

La Cassazione sottolinea che la pubblicazione non autorizzata di una foto privata su piattaforme diverse da quella per cui l’utente ha espresso consenso, in assenza di autorizzazione esplicita, integra di per sé il requisito del “nocumento” richiesto per la configurazione del reato di cui all’articolo 167 d.lgs. 196/2003.

La sentenza in commento trae origine da una discussione tra vari utenti originatosi nell'ambito di un gruppo Facebook dedicato al culturismo. Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato ritenuto responsabile dei reati di accesso abusivo a sistema informatico (articolo 615- ter c.p.), trattamento illecito di dati personali ( articolo 167 d.lgs. 196/2003 ), diffamazione aggravata ( articolo 595, comma 3 c.p. ) e minaccia continuata (articolo 81 e 612, comma 2 c.p. ).  In particolare, l'imputato aveva diffuso su un gruppo Facebook la foto del profilo WhatsApp della persona offesa, che lo ritraeva assieme alla figlia minore, accompagnando l'immagine a messaggi minacciosi e denigratori. La difesa, con ricorso per cassazione, ha sostenuto che la foto, essendo stata usata come profilo WhatsApp e Facebook, fosse “liberamente visibile” e dunque non soggetta alle tutele della privacy. Tuttavia, la Corte di Cassazione, confermando la condanna, ha smentito tale assunto, ribadendo che la foto non risultava affatto diffusa pubblicamente dalla parte offesa su social network, ma era stata utilizzata solo come immagine di profilo su WhatsApp , applicazione che consente la visualizzazione dell'immagine esclusivamente a una selezionata platea di contatti e, comunque, non autorizza la loro divulgazione a terzi. La Suprema Corte, riprendendo quanto asserito dai giudici d'appello, ha evidenziato come  il consenso all'uso dell'immagine come foto profilo WhatsApp non equivale affatto a una diffusione indiscriminata ; la successiva pubblicazione della stessa su un gruppo Facebook, accessibile ad un pubblico molto più ampio e in un contesto denigratorio, integra una condotta di trattamento illecito di dati personali ex articolo 167 d.lgs. 196/2003 , aggravata dalla presenza di una minore nell'immagine. È irrilevante che la foto fosse visibile ai contatti WhatsApp : la sua ulteriore diffusione senza consenso, in particolare in contesti ostili o minacciosi, comporta un autonomo e grave vulnus alla riservatezza della persona ritratta e dei soggetti terzi (minori compresi), così come sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione quindi, sottolinea che la pubblicazione non autorizzata di una foto privata su piattaforme diverse da quella per cui l'utente ha espresso consenso, in assenza di autorizzazione esplicita, integra di per sé il requisito del “nocumento” richiesto per la configurazione del reato di cui all' articolo 167 d.lgs. 196/2003 . Il danno (nocumento) infatti, non deve essere necessariamente patrimoniale, ma si configura nella lesione della privacy e della dignità personale, aggravata dalla presenza di minori e dall'intenzione offensiva e minacciosa del messaggio che accompagna la pubblicazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto «sin troppo evidente il nocumento arrecato con la pubblicazione della foto della figlia minorenne , per giunta in un contesto denigratorio del nucleo familiare, atteso il tenore del messaggio a corredo della foto, in cui l'imputato giungeva a minacciare che, ove non avesse chiesto scusa per le offese, ‘oltre ad arrivarti Angelicamente una caterva di merda addosso, ti giuro che ti rovino la vita'». La Cassazione considera irrilevante che la foto fosse stata rimossa dopo pochi minuti o che la vittima fosse stata protagonista di provocazioni pregresse : il trattamento illecito e la lesione della privacy permangono, così come la responsabilità penale. In conclusione, la sentenza rafforza il principio secondo cui il consenso prestato alla visualizzazione di un'immagine su WhatsApp non può mai estendersi automaticamente alla sua pubblicazione su altre piattaforme o in contesti diversi, specie se accompagnata da intenti minacciosi, offensivi o denigratori.

Presidente Pezzullo - Relatore Cavallone Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 marzo 2023, il Tribunale di Bologna ha dichiarato G.C.M. responsabile dei reati ascrittigli ai capi C (accesso abusivo a sistema informatico di cui all' articolo 615-ter, comma 2, n. 1, cod. pen. ), D (trattamento illecito di dati personali di cui all' articolo 167, d.lgs. 196/2003 ), E (diffamazione aggravata di cui all' articolo 595, comma 3, cod. pen. ) ed F (minaccia di cui agli articolo 81 e 612, comma 2, cod. pen. ). Lo stesso è stato assolto, invece, dai reati contestati ai capi A e B perché il fatto non sussiste. Riuniti i reati in continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il Tribunale ha condannato il G.C.M. alla pena sospesa di un anno e un mese di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Q. A., da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 5.000,00. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 1° ottobre 2024, su appello del G.C.M., ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado. La vicenda ha avuto origine in un gruppo (OMISSIS) denominato “(OMISSIS)”, frequentato da appassionati di culturismo, fra cui l'imputato e la parte civile, che avevano iniziato a battibeccare con espressioni anche pesanti e ingiuriose, inizialmente accettate come parte delle regole implicite del gruppo. Dopo mesi di offese, la situazione è degenerata quando il F.Q. ha pubblicato una fotografia del G.C.M. nudo. A quel punto, il G.C.M., appartenente alla Polizia di Stato, aveva ottenuto da una sua collega, M. V., l'indirizzo del F.Q. per l'invio di una diffida, rinvenuto dalla M.V. nella banca dati dell'ACI. La diffida era stata, poi, effettivamente inviata, ma il F.Q. aveva reagito pubblicamente sul detto gruppo, schernendo il G.C.M. e affermando che avrebbe continuato con le provocazioni. Successivamente, il G.C.M. aveva pubblicato, sempre sul medesimo gruppo, la foto del profilo (OMISSIS) del F.Q., che lo ritraeva con la figlia minore, accompagnandola con espressioni minacciose, foto poi rimossa e ripubblicata con il volto della bambina coperto. In seguito, il F.Q. aveva acquisito illecitamente e diffuso il numero di cellulare della moglie del G.C.M., L.E., contattandola e molestandola, anche minacciando il G.C.M. tramite lei. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, G.C.M., con il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. I motivi di ricorso sono stati articolati come segue. 2.1. Col primo motivo (relativo alla condanna per il delitto ex articolo 615-ter, comma 2, n. 1, cod. pen. ), di cui al capo C), il ricorrente ha censurato l'interpretazione della Corte d'appello circa la sua condotta relativa all'accesso abusivo al sistema informatico, sostenendo di non aver carpito la buona fede di M.V., né di averla istigata a violare il sistema SDI della Questura o quello ACI. Ha dedotto che la sua richiesta, tramite messaggio (OMISSIS), era semplicemente volta a conoscere l'indirizzo di residenza del F.Q. per il dichiarato fine di inviargli una diffida privata tramite avvocato, come da lui chiaramente evidenziato, e non un'iniziativa apparentemente d'ufficio, tale da trarre in inganno un operatore di Polizia. Ha evidenziato che non rivestiva una qualifica superiore a quella della M.V. e non era in servizio al momento dei fatti, elementi che avrebbero dovuto escludere l'abuso di ruolo o l'istigazione, non potendo dirsi tale o esser qualificata quale contributo alla commissione del reato, ai sensi dell' articolo 115 cod. pen. , una semplice richiesta in assenza di un accordo o di una apprezzabile sollecitazione che facesse sorgere o rafforzasse il proposito criminoso nella M.V.. Ha contestato, infine, l'assunto della Corte d'appello secondo cui il grado di coinvolgimento di M.V. fosse indifferente, al fine di valutare la sua condotta. 2.2. Col secondo motivo (relativo ai capi D - articolo 167, d.lgs. 196/2003 - ed E - articolo 595, comma 3, cod. pen. ), il ricorrente ha lamentato l'erronea esclusione della provocazione, sia quale scriminante ex articolo 599 cod. pen. , per il delitto di diffamazione, sia quale attenuante ex articolo 62, n. 2, cod. pen. , per il delitto di cui all' articolo 167, d.lgs. 196/2003 : e ciò nonostante anche il F.Q. avesse riconosciuto la reciprocità delle offese. Ha contestato l'argomento della Corte d'appello secondo cui la distanza temporale di due mesi tra la pubblicazione della sua foto nudo e quella della figlia di Q. A. escluderebbe lo stato d'ira. Ha sostenuto che il F.Q. lo avesse continuato a provocare, mantenendo vivo lo stato d'ira legittimante la reazione ai sensi dell' articolo 599 cod. pen. , anche se non istantanea. Ha dedotto, ancora, che la foto del F.Q. con la figlia, pubblicata dallo stesso G.C.M., e comunque da lui rimossa dopo pochi minuti, fosse quella usata come profilo dal F.Q. su (OMISSIS) e (OMISSIS), quindi liberamente visibile da parte dei terzi, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello. Ha inoltre lamentato la mancata prova del nocumento per il reato di trattamento illecito di dati personali. Ed ancora, ha sostenuto che le condotte ascritte al capo E dovessero essere qualificate come ingiuria, depenalizzata, e non come diffamazione aggravata, in quanto le offese erano state proferite in un contesto di scontri e battibecchi e, dunque, in presenza, seppur virtuale, del F.Q.. 2.3. Col terzo motivo si ribadisce l'ingiusta esclusione della provocazione quale scriminante la diffamazione per mancanza di immediatezza della reazione: laddove, come rimarcato nella sentenza d'appello, lo scontro verbale era continuo. Si invoca la provocazione quale attenuante anche del delitto di minaccia. 2.4. Col quarto motivo (relativo al capo F, ovvero al delitto di minaccia continuata), il ricorrente ha contestato la sussistenza del reato. Sostiene che le espressioni in questione (quali: (OMISSIS) ), fossero meramente sfoghi volgari e rabbiosi, privi di reale idoneità intimidatoria. Ha insistito sulla necessità di contestualizzare tali frasi all'interno del dialogo patologico e incessante di reciproco turpiloquio tra le parti. Ha sottolineato che il F.Q. stesso utilizzava espressioni minacciose simili (es. pioggia di merda ) e non aveva interrotto di comunicare: ciò che dimostrerebbe l'assenza di un effettivo timore in capo alla persona offesa. Ha criticato l'enfasi posta dalla Corte territoriale sulla sua qualifica di poliziotto, intesa quale elemento che avrebbe conferito maggiore efficacia intimidatoria alle minacce, ritenendola irrilevante ai fini della sussistenza del reato e lamentando la mancata considerazione del turbamento subito dalla propria moglie a causa delle condotte del F.Q.. 2.5. Nelle conclusioni, oltre a chiedere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione per tutti i reati, parte ricorrente ha, in subordine, domandato anche la riduzione della pena, la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione, nonché la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Ha proposto, infine, istanza di revoca della condanna risarcitoria. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e, per alcuni profili, inammissibile. 1. Il primo motivo (sull'assenza del concorso nel delitto ex articolo 615-ter cod. pen. ) è infondato. In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui (Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, Rv. 281968-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Rv. 261893-01). Come si legge nella motivazione del primo dei menzionati precedenti, «il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso)». Dunque, anche la mera richiesta, ove pure (come reputa parte ricorrente) non ingannevole e non proveniente da parte di un superiore dell'agente, ha fatto certamente insorgere, istigando, nel senso detto, il proposito criminoso. 2. Quanto ai motivi secondo e terzo – inerenti al riconoscimento della provocazione quale scriminante della diffamazione e attenuante per i delitti di cui agli articolo 612 cod. pen. e 167, d.lgs. 196/2003, l'insussistenza di quest'ultimo delitto, essendo stata utilizzata una foto già “pubblica” e mancando la prova del nocumento e, infine, l'insussistenza della diffamazione, essendosi in presenza di mera ingiuria – gli stessi sono da disattendere per le ragioni di seguito specificate. 2.1 È infondata, anzitutto, la chiesta riqualificazione della diffamazione in termini di ingiuria. Come già più volte chiarito, ai fini della configurabilità dell'ingiuria è necessario che tra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità tali da assicurare una sostanziale parità delle armi (Sez. 5, n. 5982 del 10/11/2022, dep. 2023, Fedeli, Rv. 284220-01 in un caso in cui è stato ritenuto integrare diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale il destinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un sms al conduttore). Dunque, la circostanza che sulla stessa piattaforma “social” vi sia un contraddittorio costante, ma pacificamente differito nel tempo, impedisce quella “parità delle armi” ovvero quella possibilità di immediata reazione da parte dell'offeso che giustifica la qualifica del fatto in termini meno gravi di ingiuria nei riguardi di soggetto presente, piuttosto che di diffamazione di chi non sia in condizione di difendersi immediatamente, ma solo in un secondo momento. Dunque, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui integra il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l'invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una chat condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541-01; confronta, tra le tante negli stessi termini, Sez. 5, n. 20392 del 1/42025, non massimata, secondo che, in una fattispecie identica alla presente, ha evidenziato che: «la pubblicazione di un post offensivo a mezzo (OMISSIS) può essere considerata ingiuria aggravata e non diffamazione solo ove la presenza della vittima risulti con certezza dalla sua contestuale reazione al post»; si veda anche Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Rv. 278742-01, che qualifica in termini di ingiuria l'offesa arrecata a chi sia collegato virtualmente in video-chat nel mentre la stessa viene proferita). 2.2. Pure infondato è il chiesto riconoscimento della provocazione, sia quale attenuante dei reati di minaccia e trattamento illecito di dati personali, che come scriminante della diffamazione. Quanto alla prima, è stato chiarito da questa Corte che non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, Alla, Rv. 286420-01, in un caso di omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l'attenuante della provocazione - sia per accumulo che istantanea - in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l'agente e la vittima; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, Rv. 273556-01; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, Rv. 261037-01). Analogo principio va ribadito in tema di diffamazione. Ed invero, come già altre volte rimarcato, «tanto la provocazione quanto la legittima difesa postulano il presupposto dell'offesa o del fatto ingiusto altrui, che non può certo desumersi dalla contemporaneità e reciprocità delle offese: in questa ipotesi, invero, ognuno dei contendenti versa in re illicita, per cui nessuno di essi può utilmente invocare le disposizioni in parola» (Sez. 5, n. 4965 del 06/12/2006, dep. 2007, Triolo, Rv. 236310-01, in motivazione). Con ricostruzione fattuale neppure oggetto di censura, la Corte d'appello ha evidenziato come le condotte ipoteticamente provocatorie della persona offesa fossero, comunque, susseguenti a quelle ingiuriose e minatorie poste in essere in precedenza dallo stesso imputato: che, in definitiva, aveva causato le successive minacce e contumelie. Secondo la sentenza d'appello, infatti: «Gli screenshot prodotti dalla difesa dell'imputato vanno letti alla luce di quelli complessivamente acquisiti, dai quali si evince che era stato il G.C.M., ben prima del F.Q., ad inviare offese rivolte alla moglie di quest'ultimo (cfr., ad es., il messaggio del 06/02/2017, archiviato, evidentemente con riferimento alla data di pubblicazione, come 20170206 - 11-42-13 in cui G.C.M., con l'account aperto a nome “C. C.” scriveva (OMISSIS)” […] Né erano mancati messaggi offensivi rivolti al F.Q., come quello inviato ii 16/02/2017 in cui scriveva “(OMISSIS)”» (pagine 21-22 sentenza d'appello). Dunque, con accertamento fattuale privo di vizi motivazionali, il giudice d'appello ha acclarato che l'odierno ricorrente non si trovasse in una situazione di iniziale legittimità o, almeno, di non illiceità, avendo per primo ingiuriato e minacciato la persona offesa. 2.3. Quanto alla difesa secondo cui la foto del F.Q. con la figlia, pubblicata dal G.C.M., fosse stata usata come profilo dal F.Q. su (OMISSIS), e fosse, quindi, liberamente visibile da parte dei terzi, la stessa è radicalmente inammissibile, sollecitandosi, in questa sede, un nuovo giudizio fattuale, qui notoriamente precluso. Infatti, con accertamento nuovamente privo di illogicità di sorta e di fatto non censurato da parte ricorrente, la Corte d'appello ha evidenziato che la foto in questione non risultava affatto fosse stata diffusa dalla persona offesa «su social network, essendo, invece, per quanto dedotto dalla medesima persona offesa e rilevabile dai messaggi, a suo tempo utilizzata come foto del proprio profilo sull'applicazione di messaggistica (OMISSIS), come tale accessibile solo ad una selezionata platea di contatti e comunque non certo da questi divulgabile» (p. 22 sentenza d'appello). Dunque, il presupposto fattuale sulla cui base si dipana il ragionamento di parte ricorrente è del tutto inconsistente, trovando smentita nella sentenza d'appello, né è possibile, in questa sede (come detto), operarne uno difforme da quello non manifestamente illogico o altrimenti viziato del giudice del merito. 2.4. Neppure coglie nel segno la censura secondo cui, nel caso in questione, non vi sarebbe stato alcun nocumento, necessario al fine di integrare il delitto di trattamento illecito di dati personali di cui all' articolo 167 d.lgs. 196/2003 . Tale requisito, come già chiarito da questa Corte, si sostanzia anche dalla mera pubblicazione su una chat di un numero di telefono privato, in assenza del consenso dell'interessato, in quanto tale condotta arreca, di per sé, un nocumento a quest'ultimo, che ben può essere di natura non patrimoniale (Sez. 3, n. 46376 del 24/10/2019, Rv. 278276-01). Al riguardo, il giudice d'appello ha, in modo logico, rimarcato che «sin troppo evidente è il nocumento arrecato con la pubblicazione della foto della figlia minorenne del F.Q., per giunta in un contesto denigratorio del nucleo familiare, atteso il tenore del messaggio a corredo della foto, in cui l'imputato giungeva a minacciare che, ove non avesse chiesto scusa per le offese, (OMISSIS) (p. 22 sentenza d'appello). Con motivazione che certamente non può dirsi, anche in questo caso, affetta da manifesta illogicità, il giudice d'appello ha preso atto della grave offesa all'immagine della minore, vistasi accostata a quella del padre, nel mentre questi era, nel modo detto, minacciato e ingiuriato. Ancora una volta, dunque, parte ricorrente chiede, in sostanza, che si riveda un simile giudizio di fatto, privo di vizi motivazionali, in sede di legittimità: ciò che, come detto, è chiaramente inammissibile. 3. Il quarto motivo (con cui si contesta la sussistenza del delitto di minaccia continuata) è in parte inammissibile, laddove sollecita una nuova valutazione di circostanze fattuali già esaminate in sede di merito, in parte infondato, laddove invoca l'erronea applicazione di norme di diritto. La valutazione delle espressioni utilizzate e della loro potenzialità intimidatoria, nonché il rilievo dato, in modo del tutto logico, alla qualifica di appartenente alla Polizia di Stato in capo al ricorrente, rientrano nei giudizi fattuali tipicamente riservati al giudice del merito, laddove congruamente motivati, come nelle specie. Come rimarcato dal giudice d'appello, «la reciprocità delle offese e, in generale, delle espressioni disdicevoli adoperate da entrambi non elide affatto il carattere minaccioso delle frasi pubblicate dal G.C.M. nei confronti del F.Q., consistite nel prospettare, peraltro a corredo della foto in cui compariva la sua figlia minore, l'ulteriore pubblicazione di (OMISSIS)” sulla moglie e sullo stesso F.Q., di cui l'imputato affermava di conoscere “(OMISSIS)”, fino a prospettare aggressioni fisiche e inquietanti allusioni a pratiche mafiose (OMISSIS). I termini adoperati, nella loro triviale eloquenza, per giunta da persona che non aveva mancato di sottolineare, in più occasioni, la propria appartenenza alla Polizia di Sato, non alludevano certo all'intento del G.C.M. di tutelare le proprie ragioni per vie legali» (p. 24 sentenza d'appello). Infondato in diritto, per contro, è l'assunto secondo cui le risposte sulla medesima chat da parte della persona offesa denotavano l'assenza di timore la stessa e, dunque, l'inidoneità della condotta ad integrare il delitto di minaccia contestato. In realtà, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all' articolo 612 cod. pen. , che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819-02; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Rv. 278740-01 e Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Rv. 268289-01). Nella specie, come detto, la Corte d'appello ha ritenuto – per la gravità e reiterazione delle minacce, coinvolgenti anche l'ambito familiare e non solo il F.Q., per l'appartenenza del ricorrente alla Polizia di Stato e per i suoi, evidentemente correlati, ripetuti riferimenti alla possibile conoscenza di dettagli della vita privata dello stesso F.Q. tali da potergli che cagionare del male – che detta capacità intimidatoria fosse sussistente nei fatti oggetto di contestazione: valutazione che risulta conforme a diritto, per quanto detto, oltre che non ulteriormente censurabile in sede di legittimità. 5. Quanto alle richieste inerenti il trattamento sanzionatorio, le stesse sono del tutto inammissibili, non essendo stato articolato alcun motivo di censura, ai sensi degli articolo 581, comma 1, lettera d) e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. : essendosi omessa l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, a sostegno della richiesta. Circa, infine, la chiesta declaratoria di prescrizione dei reati, è appena il caso di evidenziare come anche tale istanza sia manifestamente infondata, ove si considerino i 343 giorni di sospensione della prescrizione, ex articolo 159, comma 1, n. 3, cod. pen. , per i rinvii delle udienze su congiunta richiesta delle parti dal 24/11/2020 al 11/05/2021 e dal 16/11/2021 al 10/05/2022. 3. Ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La materia trattata, inerente anche minori, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex articolo 52, comma 5, d.lgs.196/2003 , in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.