Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre un'importante riflessione sul riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nel settore giornalistico, anche in assenza di un contratto formale e di vincoli tradizionali come l'orario o la presenza in sede.
I fatti e le argomentazioni delle parti La vicenda giudiziaria ha inizio con il ricorso di una giornalista professionista che, dal 2006, ha lavorato per la società convenuta, inizialmente con un contratto di collaborazione e poi, dal 2016, con contratti di cessione di diritti d'autore. Sebbene i contratti non prevedessero orari, turni o una quantità minima di lavoro, la giornalista produceva un numero «rilevantissimo» di articoli con «cadenza quotidiana». La ricorrente chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato , basato sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) giornalistico, e un risarcimento di oltre mezzo milione di euro. La società, dal canto suo, contestava le pretese della giornalista. In primo luogo, eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva per il periodo precedente al 2016, sostenendo che il rapporto fosse stato instaurato con un'altra società, che aveva poi ceduto il ramo d'azienda nel 2016. Inoltre, nel merito, riteneva che la prestazione fosse di natura autonoma , come evidenziato dai contratti di cessione di diritti d'autore, e che i conteggi presentati dalla ricorrente fossero errati e privi di prove sulla quantità di articoli prodotti. Stabilità e inserimento aziendale oltre la forma contrattuale Il giudice ha respinto le eccezioni della società, basando la propria decisione su due punti principali: la legittimazione passiva e la natura del rapporto di lavoro . Sul primo punto, il Tribunale ha stabilito che la società convenuta era pienamente responsabile anche per il periodo precedente al 2016. In virtù dell' articolo 2112 c.c. , che regola la cessione d'azienda, il contratto di lavoro della ricorrente ha seguito le sorti del ramo d'azienda ceduto, rendendo la nuova società responsabile per tutti i diritti del lavoratore , indipendentemente dagli accordi tra le parti. Nel caso di concordato con continuità aziendale, ha spiegato il giudice, l'accordo sindacale non può incidere sulla continuazione del rapporto di lavoro né sulla solidarietà tra cedente e cessionario. Per quanto riguarda la natura del rapporto, la sentenza ha superato il nomen iuris , ovvero la denominazione data al contratto, affermando che è compito del giudice qualificare giuridicamente il rapporto in base alla sua effettiva sostanza . Il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Cassazione per definire i criteri che distinguono il lavoro giornalistico subordinato da quello autonomo. Pur riconoscendo che la subordinazione nel lavoro giornalistico è attenuata, essa si manifesta con l'inserimento continuativo e organico della prestazione nell'organizzazione aziendale. La sentenza ha dato peso a indizi rilevatori di subordinazione quali: la continuità della prestazione : la ricorrente ha scritto un numero elevatissimo di articoli con cadenza quasi quotidiana; la specializzazione : la giornalista si occupava stabilmente di settori specifici come sport, spettacolo e costume, soddisfacendo un'esigenza editoriale non occasionale; la disponibilità : la giornalista rimaneva a disposizione anche tra una prestazione e l'altra, pronta a soddisfare le esigenze e le direttive dei responsabili. Pur notando che la ricorrente non lavorava nei locali aziendali, non aveva orari fissi e non partecipava a riunioni di redazione, il giudice ha ritenuto che queste circostanze non escludessero lo stabile inserimento nell'organizzazione della testata. Le testimonianze raccolte hanno confermato la continuità e non l'occasionalità dell'attività svolta dal 2006. In conclusione, il Tribunale ha accertato la natura di lavoro subordinato della ricorrente, inquadrandola come collaboratore fisso ex articolo 2 del CCNL giornalistico, sottolineando che nel valutare la natura di un rapporto, la sostanza prevale sulla forma, a tutela dei diritti del lavoratore.
Giudice Orru Fatto e Diritto Letto l' articolo 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale; letto l' articolo 132 n. 4 cpc ; letto l'articolo 118 commi 1 e 2 disp att cpc -1Con ricorso in riassunzione depositato il 31.05.2024 conveniva in giudizio difronte al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, (omissis) S.r.l., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro della ricorrente con la società convenuta ai sensi del CCNL (omissis) in via principale con qualifica di collaboratore fisso ex articolo 2 stesso CCNL (omissis) in subordine, di redattore con oltre 30 mesi di anzianità, condannare la convenuta medesima a pagare alla dott.ssa (omissis) via principale la somma di euro 595.049,50 oltre rivalutazione e interessi ex articolo 429 ult. co. c.p.c. o, in subordine, la somma di euro 275.467,53 sempre oltre rivalutazione e interessi ex art 429 ult. co. c.p.c. o, in ulteriore subordine, la diversa somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di stabilire in via parametrica alla stregua del CCNL (omissis) giornalistico; b) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con loro attribuzione ex articolo 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, che a tal fine si dichiarano antistatari. Deduceva di essere giornalista professionista e di aver lavorato dal 2006 in maniera stabile e continuativa alle dipendenze e per conto della società convenuta, che si occupa di editare le testate (omissis) e relativi supplementi e (omissis) : di essersi occupata della redazione di articoli su argomenti vari espressamente commissionatile da direttori o redattori succedutisi nel tempo; di essere stata inizialmente incaricata di redigere articoli di sport (calcio, ippica, automobilismo etc.), a tal fine venendo anche accreditata presso lo stadio S. Paolo di Napoli come giornalista della testata (omissis) per seguire le partite del Napoli e, in trasferta, anche quelle dell'Inter o di altre squadre; di essere stata incaricata di seguire solo eventi sportivi fino all'ottobre 2017, allorquando (omissis) responsabile WEB della società, la incaricava di seguire i settori costume, società e spettacolo, come il Festival di Sanremo e i reality show televisivi (come Il Grande Fratello ); di avere contemporaneamente scritto gli articoli ad esso inerenti pubblicandoli on line. La ricorrente rappresentava inoltre di essere stata assunta in forza di un contratto a collaborazione coordinata e continuativa e che la sua retribuzione era inizialmente a pezzo . Dal 2016 la ricorrente vedeva proseguire il suo rapporto di lavoro in virtù di un contratto di cessione di diritti d'autore, via via rinnovato e con pagamenti a forfait, mensilmente erogati e sempre dello stesso importo. La ricorrente, nel corpo del ricorso, affermava che aveva scritto per conto della società numerosissimi pezzi, molto estesi e richiedenti un prolungato e gravoso impegno quotidiano e lamentava che, ciò nonostante, la retribuzione mensile sia rimasta invariata negli importi, analiticamente indicati nei conteggi depositati ed inferiori ai minimi contrattuali di categoria. In particolare, asseriva di aver scritto: Anno 2016 Gennaio, 6 articoli; Febbraio, 8 articoli; Marzo, 14 articoli; Aprile, 20 articoli; Maggio, 20 articoli; Giugno, 15 articoli; Luglio, 20 articoli; Agosto, 6 articoli; Settembre, 20 articoli; Ottobre, 20 articoli; Novembre, 18 articoli; Dicembre, 13 articoli; Anno 2017 Gennaio, 25 articoli; Febbraio, 23 articoli; Marzo, 25 articoli; Aprile, 27 articoli; Maggio, 30 articoli; Giugno, 41 articoli; Luglio, 27 articoli; Agosto, 25 articoli; Settembre, 38 articoli; Ottobre, 56 articoli; Novembre, 100 articoli; Dicembre, 104 articoli; Anno 2018 Gennaio, 120 articoli; Febbraio, 130 articoli; Marzo, 184 articoli; Aprile, 220 articoli; Maggio, 165 articoli; Giugno, 115 articoli; Luglio, 91 articoli; Agosto, 70 articoli; Settembre, 133 articoli; Ottobre, 166 articoli; Novembre, 180 articoli; Dicembre 153 articoli; Anno 2019 Gennaio, 149 articoli; Febbraio, 147 articoli; Marzo, 193 articoli; Aprile, 184 articoli; Maggio, 182 articoli; Giugno, 88 articoli; Luglio, 53 articoli; Agosto, 40 articoli; Settembre, 93 articoli; Ottobre, 127 articoli; Novembre, 130 articoli; Dicembre, 93 articoli; Anno 2020 Gennaio, 151 articoli; Febbraio, 169 articoli; Marzo, 136 articoli; Aprile, 93 articoli; Maggio, 143 articoli; Giugno, 101 articoli; Luglio, 117 articoli; Agosto, 84 articoli; Settembre, 149 articoli; Ottobre, 144 articoli; Novembre, 109 articoli; Dicembre, 120 articoli; Anno 2021 Gennaio, 154 articoli; Febbraio, 145 articoli; Marzo, 172 articoli; Aprile, 145 articoli; Maggio, 131 articoli; Giugno, 136 articoli; Luglio, 109 articoli; Agosto, 141 articoli; Settembre, 141 articoli; Ottobre, 142 articoli; Novembre, 123 articoli; Dicembre, 83 articoli; Anno 2022 Gennaio, 56 articoli; Febbraio, 100 articoli; Marzo, 121 articoli; Aprile, 150 articoli; Maggio, 140 articoli; Giugno, 102 articoli; Luglio, 96 articoli; Agosto, 77 articoli; Settembre, 100 articoli; Ottobre, 110 articoli; Novembre, 87 articoli; Dicembre, 96 articoli; Anno 2023 Gennaio, 101 articoli; Febbraio, 83 articoli; Marzo, 91 articoli; La società convenuta si costituiva, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. A tal fine deduceva che il rapporto contrattuale con la ricorrente fosse cominciato solo in data 7.07.2016, quando la dott.ssa (omissis) stipulava con la società un contratto di cessione dei diritti d'autore che prevedeva la cessione all'editore [dei] diritti esclusivi per la pubblicazione e la relativa commercializzazione, riproduzione, comunicazione e distribuzione sul quotidiano (omissis) e sui suoi rispettivi supplementi e inserti nonché sulla testata telematica (omissis) .it e su quanto altro costituendo nel futuro , a fronte del pagamento di un compenso fisso e prestabilito. Negli anni successivi, le parti hanno sottoscritto ulteriori analoghi contratti di cessione dei diritti d'autore della durata di 6 mesi. I contratti non prevedevano obblighi per la ricorrente in termini di ore lavoro, turni, quantità minima di lavoro da svolgere. Per il periodo precedente rivendicato dalla ricorrente le collaborazioni erano rese nei confronti di una diversa società, denominata Società Editrice S.r.l. che nel 2015, durante la procedura di concordato preventivo ha ceduto il ramo d'azienda contenente, tra le altre cose, la testata giornalistica congiuntamente ai suoi dipendenti individuati con accordo sindacale, in favore della società Ha quindi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo anteriore al 2016. Nel merito ha sostenuto il difetto di allegazione e prova sulla pretesa subordinazione rivendicando la natura autonoma della prestazione resa dalla ricorrente e ha eccepito in subordine la prescrizione quinquennale dei crediti. In via subordinata ha promosso domanda riconvenzionale deducendo l'erroneità dei conteggi depositati da parte ricorrente nei quali il compenso è stato calcolato in relazione al numero di articoli scritti dalla dott.ssa adoperando a tal fine il compenso minimo previsto dal cit. CCNL, vale a dire il compenso di € 61,62 per ciascun pezzo senza peraltro fornire alcuna prova del numero dei pezzi indicati. Ha quindi chiesto la restituzione di parte del compenso percepito, pari a Euro 5.810,12 oltre interessi e rivalutazione, come evidenziato nei controconteggi depositati. Fissata l'udienza di discussione e falliti i tentativi di conciliazione, la causa è stata istruita con la prova documentale e testimoniale e decisa con la presente sentenza all'esito della discussione orale e previa acquisizione di note conclusive. -2Sul difetto di legittimazione passiva delia società convenuta Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la cessione del ramo di azienda si è perfezionata in data 16.07.2016 allorquando la ricorrente lavorava per la società cedente con un contratto di co.co.co.. È pertanto del tutto evidente che in virtù della disciplina di cui all' articolo 2112 c.c. il suo contratto di lavoro ha seguito le sorti del ramo di azienda ceduto. Restano, infatti, non opponibili ai lavoratori interessati i patti intercorsi tra cedente e cessionario. Solo successivamente, nel settembre del 2016 il contratto della ricorrente è stato trasformato in contratto di cessione diritti d'autore. Occorre altresì precisare sul punto che in caso di concordato con continuità aziendale che preveda la cessione di un ramo d'azienda, l'Accordo con le Organizzazioni Sindacali stipulato ai sensi dell'alt. 47, comma 4 bis b-bis) della Legge n. 428/90, diversamente, dall'accordo sindacale raggiunto ex comma 5 dell'alt. 47, non può incidere in alcun modo sulla continuazione del rapporto di lavoro, né tantomeno sulla solidarietà tra cedente e cessionario previsti dall' articolo 2112 commi 1 e 2 c.c. , le uniche deroghe concesse sono quelle che incidano sulle modalità del rapporto di lavoro. In tal senso la Corte di Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n. 23499 ha così statuito: 4.4. Tanto premesso ritiene il Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare ai principio posto dall' articolo 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di crisi aziendale ex articolo 2, comma 5, lett. C), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad amministrazione straordinaria , ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 . 4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'alt. 47, commi 4 bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'articolo 5 della Direttiva 2001/23/CE, il comma 4 bis appare destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione dell'azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ) il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4 bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4 bis da parte dell' articolo 19 -quater, d.l. n. 135 del 2009 (conv. Con legge n. 166 del 2009 ), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C-561/07 ), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente normativa nazionale con la Direttiva cit. 4.6. Nella sentenza ult. cit., infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli articolo 3 e 4 della Direttiva, la situazione dell'Impresa dì cui sia stato accertato lo stato di crisi , il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'Impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatone, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa , ma senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli articolo 3 e 4 della direttiva 2001/23 . -3Sulla natura subordinata dei rapporto di lavoro Innanzitutto, occorre superare il rilievo di insufficiente indicazione di parte ricorrente degli elementi costitutivi della subordinazione nel caso di specie. Al contrario le allegazioni contenute nel ricorso hanno permesso l'approfondimento in sede di istruttoria orale con conferma del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con la società convenuta fin dal 2006. Sul punto non è dirimente il rilievo del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto (v. lettera contratto di assunzione) in quanto è principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice. La giurisprudenza ha affermato che nel rapporto di lavoro giornalistico ciò che rileva particolarmente ai fini della individuazione del vincolo della subordinazione che è attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività ed autonomiaè l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni stesse nell'organizzazione dell'impresa (in tal senso Cass. 13778/2001 e altre successive conformi). In particolare, la giurisprudenza ha costantemente escluso la sussistenza della subordinazione quando siano convenute e, di fatto rese, singole ancorché continuative prestazioni in una successione di incarichi professionali e allorché la remunerazione sia commisurata alla prestazione singolarmente convenuta (in tal senso Cass. 21.10.2000 n° 13945 e successive conformi). In sostanza il giornalista subordinato, sia esso, redattore o collaboratore fisso o praticante è colui che avendo la responsabilità del servizio affidatogli, assume l'impegno a trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità (ovvero quotidianamente nel caso del redattore) ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra. Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e 5693/98 ), la subordinazione ex articolo 2094 c.c. , intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità quindi di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01 ). Rappresentano, secondo la Cassazione, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività' non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive ( Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute ( Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00)); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'Intervallo fra una prestazione e l'altra ( Cass. 5223/87 ). Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ( Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo gradimento ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari ( Cass. 2890/90 ). Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. -3.1Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere pubblicato per conto della società convenuta e della sua dante causa un numero rilevantissimo di pezzi con cadenza quotidiana. La società convenuta ha contestato genericamente la pubblicazione del numero dei pezzi indicati dalla ricorrente pur senza indicare con precisione quale sarebbero stati i pezzi effettivamente pubblicati dalla ricorrente nel corso degli anni. Circostanza questa facilmente accertabile dalla società con un semplice accesso ai propri archivi. Deve perciò darsi atto che già dal semplice esame documentale vi è la prova dello stabile inserimento della prestazione resa dalla ricorrente nell'organizzazione aziendale della società convenuta, nonostante la stessa non lavorasse nei locali aziendali; non fosse soggetta ad orari e non partecipasse a riunioni redazionali. Dalle narrazioni dei testi escussi emerge come effettivamente l'attività della ricorrente fin dal 2006 si (omissis) svolgeva al difuori dell'azienda, (omissis) che, conseguentemente la dott.ssa (omissis) non era soggetta ad orari predeterminati o a controlli quotidiani sull'operato e che non disponeva degli strumenti del giornale. Tuttavia tali circostanze non possono escludere lo stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione della testata giornalistica. Le deposizioni rese dai testi escussi descrivono, infatti, il rapporto della ricorrente fin dal 2006 in termini di continuità e non di occasionalità e consentono così, innanzitutto, di ritenere dimostrata la circostanza della stabilità dell'inserimento lavorativo nell'organizzazione del giornale. Sul punto, non avendo il ricorrente rivendicato in via principale la qualifica di redattore ordinario, resta del tutto irrilevante la sua non presenza quotidiana nei locali aziendali così come la sua assenza dalle riunioni di redazione. L'istruttoria svolta ha inoltre permesso di dimostrare che la ricorrente fin dal 2006 curava e si occupava di un settore specialistico e così soddisfacendo un'esigenza editoriale non contingente, ma stabilmente inserita nella struttura del giornale. Il teste (omissis) ha ricordato che all'inizio della collaborazione la ricorrente andava allo stadio per seguire le partite del Napoli. Il teste (omissis) ha ricordato che la ricorrente inizialmente, scriveva articoli sullo sport, principalmente calcio e FI. Erano i capo servizio che curavano il contenuto delle pagine del giornale. La frequenza degli articoli era strettamente connessa alla frequenza degli eventi sportivi. Ricordo dunque che erano frequenti. La dott.ssa (omissis) ha successivamente iniziato a collaborare anche con il web e si occupava di (omissis) spettacoli e gossip. Lei proponeva e inviava articoli. Il contenuto del servizio veniva concordato con e poi veniva inviato l'articolo, che veniva impaginato e pubblicato. La ricorrente ha scritto per il web sino al 2023. Principalmente era la dott.ssa (omissis) scrivere di questi temi, talvolta se ne occupavano anche altri. Non ricordo chi fossero questi altri e la frequenza con cui si occuparono del servizio televisione, spettacoli e gossip. Negli ultimi tre o quattro anni la ricorrente ha scritto anche articoli su altri argomenti, oltre a quelli di spettacolo, televisione e gossip. Si è occupata anche di politica e attualità. La frequenza con cui erano pubblicati questi articoli era elevata. La dott.ssa era l'autrice di articoli e basta. Ricordo che la ricorrente non ha mai partecipato a riunioni di redazione. Nel periodo in cui lavorava allo sport c'era un sistema informatico in cui venivano caricati gli articoli poi pubblicati. Quando lavorava al web gli articoli venivano inviati via mail o su what's app a o ai collaboratori in servizio in quel momento . La teste (omissis) dichiarato che la ricorrente nel periodo in cui si occupava dello sport, era una collaboratrice esterna ma sapevo che lavorava per il tempo, leggendo i suoi articoli..... ad ogni collaboratore, veniva assegnato un argomento diverso a scelta del capo servizio ....Io ricordo che lei scriveva di calcio e di Formula 1. Seguiva le partite e mandava i pezzi, non ricordo la squadra ....Successivamente è avvenuta maggior integrazione tra carta e web. A quel punto sono entrata a contatto con la dott.ssa (omissis) decise infatti di dare maggiore visibilità sul web al lavoro dei colleghi che scrivevano su carta. Nelle riunioni di redazione, con i capi servi e redattori, si decise di coinvolgere i collaboratori per scrivere sul web anche per altri settori ...Avevamo notato che la ricorrente era brava a seguire televisione, spettacolo e gossip e le abbiamo chiesto di scrivere articoli per il sito. Quindi abbiamo aumentato il suo lavoro concordando un compenso maggiore perché era aumentato il carico di lavoro. La dott.ssa (omissis) a quel punto non si è più occupata di sport su carta e si è dedicata solo alle pubblicazioni web....Scriveva soprattutto di spettacolo e gossip, i pezzi erano concordati tra me e la ricorrente tutti i giorni al telefono. Ero infatti diventata la referente del sito web. La frequenza di collaborazione era quotidiana. La ricorrente scriveva sempre articoli, alle volte erano più corti rispetto a quelli pubblicati su carta stante la tipologia di lavoro sul web. Potevano essere anche più lunghi ma c'erano pezzi di venti o trenta righe. Dipendeva dal tipo di notizie. Lei produceva più articoli al (omissis) giorno, sicuramente più di uno. So che la ricorrente aveva un contratto con un forfait deciso con direttore, che nel tempo venne aumentato. Io evidenziavo infatti i meriti della ricorrente. Non c'erano dei compensi a pezzo. Era tutto a forfait. La dott.ssa mi inviava i pezzi via mail o via what's app. non aveva l'accesso al servizio editoriale del quale ci occupavamo solo noi redattori. Per decidere contenuti c'era un confronto tra me e la (omissis) volte capitava che eravamo noi a chiederle di scrivere pezzi su determinati argomenti di attualità o di interesse e la dott.ssa ce li inviava.(...) La dott.ssa seguiva alcuni programmi tv quali il grande fratello, amici, ballando con le stelle e poi scriveva i pezzi sulla base di quanto vedeva. A volte era lei che li proponeva, altre volte eravamo noi che chiedevamo. Se ci accorgevamo che c'era un personaggio che riscuoteva successo sul web cercavamo di concentrare le risorse su quell'argomento specifico Le circostanze descritte e provate dal numero dei pezzi pubblicati, dall'inserimento fisso nell'organizzazione aziendale, dalla quotidianità del lavoro prestato e dall'affidamento del giornale sulla copertura da parte della ricorrente inizialmente di uno specifico settore sportivo e successivamente di rubriche e programmi di gossip televisivo integrano perfettamente la previsione contrattuale collettiva contenuta nell'articolo 2 CCNL che, peraltro, non distingue le rubriche in relazione all'oggetto o al contenuto più o meno lungo della pubblicazione, mettendo piuttosto in evidenza la caratteristica della stabilità dell'incarico affidato al giornalista e del conseguente affidamento del giornale sull'opera del collaboratore fisso. Nel caso in esame risulta perciò definitivamente provato un concreto vincolo di stabilità della ricorrente, che era tenuta a mantenere le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro per la cura di un servizio quotidiana e per la redazione di un considerevole numero di articoli. In conclusione, all'esito della prova testimoniale può senz'altro ritenersi raggiunta la dimostrazione che le prestazioni rese dalla ricorrente non erano singolarmente convenute con la redazione del giornale in base ad una successione di incarichi, ma erano svolte in regime di subordinazione in quanto la stessa garantiva con continuità la copertura informativa di aree di specifica competenza ed era perciò stabilmente e funzionalmente inserita nella organizzazione aziendale con diritto alla qualifica di collaboratore fisso. Deve perciò essere accertata la sussistenza in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta con qualifica di collaboratore fisso ex articolo 2 CCNL giornalistico dal 2006 tutt'ora in essere in assenza di un valido atto di risoluzione del rapporto. -4Trattamento economico La ricorrente richiede la corresponsione di un compenso maggiore rispetto a quello percepito per il periodo 2016/marzo 2023 sulla base di conteggi elaborati in via principale alla stregua dell'articolo 2 del CNLG considerando il compenso per ciascun pezzo, in subordine prendendo come riferimento il trattamento economico di un redattore con oltre 30 mesi di anzianità. Con un orientamento costante la Corte di Cassazione si è espressa (cfr per tutte Cass.n.6777/2015) in merito alle modalità di determinazione del compenso spettante al collaboratore fisso alla luce di quanto previsto dall'articolo 2 comma 4° del CCNL che così si esprime: 17 collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alia natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. 117) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese . Secondo la prospettazione attorea avendo la contrattazione collettiva individuato una retribuzione mensile minima sulla base di almeno 8 collaborazioni, significa che le parti collettive hanno ritenuto di determinare il compenso per ogni singola collaborazione nel rapporto esistente tra la retribuzione individuata ed in numero delle collaborazioni, di modo che il compenso unitario deve essere moltiplicato per il numero di tali articoli, cosi dovendosi intendere il termine collaborazione. Tale interpretazione ha portato la ricorrente a quantificare in euro 595.049,50 la retribuzione spettante sulla base del numero dei pezzi pubblicati. Tale interpretazione non rispetta ad avviso del Tribunale la volontà delle parti collettive contraenti per come le stesse si sono chiaramente espresse nella clausola prima riportata, la quale condiziona la determinazione della retribuzione mensile proporzionata a specifici fattori che vanno valutati congiuntamente: frequenza della collaborazione, natura ed importanza delle materie trattate, numero mensile delle collaborazioni. Ed infatti è appena il caso di rilevare che il parametro costituito dal valore unitario della singola collaborazione che si desume dalle tabelle allegate al Cnlg, il quale indica dalle 2 fino alle 8 collaborazioni per individuare la retribuzione proporzionata, è chiaramente finalizzato ad evitare uno sconfinamento inferiore al minimo contrattuale , ma certamente non può ritenersi un'indicazione vincolante per riproporzionare con un criterio meramente matematico la retribuzione spettante nelle ipotesi di collaborazioni ampiamente superiori. Nel caso di specie, in definitiva, il criterio assunto dalla ricorrente a fondamento del suo procedimento valutativo non ha utilizzato tutti i parametri indicati dalla norma di cui all'articolo 2 del contratto collettivo. Il criterio utilizzato risulta in violazione nel quomodo, del canone di proporzionalità e di equa determinazione della retribuzione. La determinazione del compenso, quindi, va operata non solo e non tanto in base al numero delle collaborazioni, che possono essere in realtà classificate sia articoli o servizi ed anche come mere notizie, ma considerando un compenso medio riguardo alla classificazione di tali diverse prestazioni, che vanno pertanto valutate anche nella loro natura ed importanza , come richiede la norma collettiva. Norma che richiede altresì la valutazione dell'impegno di frequenza delle collaborazioni, aspetto che non può che attenere alle modalità di svolgimento delle prestazioni, anche in termini temporali correlati all'importanza dell'argomento oggetto del servizio e dell'articolo trattato. Nel caso in esame nel quale la prestazione effettuata si è discostata notevolmente, anche per l'elevato numero di articoli o rubriche prodotti e pubblicati, da quella pattuita dalle parti contrattuali collettive, è necessario provvedere all'adeguamento della retribuzione ex articolo 36 e 2099, comma 2, c.c. , avuto riguardo all'istruttoria testimoniale espletata per quanto attinente alla valutazione dell'elemento dell'impegno dell'effettiva frequenza della collaborazione. In altri termini il compenso del collaboratore fisso deve quantificarsi tenendo conto dei parametri indicati nell'articolo 2 del c.c.n.l.g. e cioè l'importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità e quantità delle collaborazioni nel senso sopra esposto. L'istruttoria ha dimostrato che la ricorrente dal 2016 aveva un impegno quotidiano che si concretizzava nella scrittura di numerosi pezzi ed in altre attività collaterali quali seguire le trasmissioni, coordinarsi con i redattori, ecc. Si evidenzia infatti che i temi trattati dalla ricorrente richiedevano, come dalla stessa dedotto, una informazione continua per l'aggiornamento delle notizie. Si trattava inoltre di servizi di non marginale importanza per la testata giornalistica. Si tratta in sostanza di un impegno paragonabile quanto alla frequenza della collaborazione con quello del redattore ordinario dal quale si differenziava per l'assenza di frequentazione della redazione. Tale requisito era tuttavia compensato con i colloqui tenuti con i redattori (si veda in particolare quanto riferito dalla teste (omissis). Appare perciò possibile fare riferimento alla retribuzione contrattualmente prevista per la qualifica di redattore ordinario. Secondo i conteggi redatti dalla ricorrente l'ammontare alla stessa spettante avuto riferimento alla qualifica del redattore è pari ad euro 275.467,53 di cui € 201.492,57 per differenze di retribuzione, € 25.801,21 per 13 mensilità, € 12.407,91 per indennità redazionale, € 3.440,16 per indennità sostituiva festività soppresse, € 17.395,88 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 14.929,80 a titolo di indennità sostitutiva di festività non godute. Secondo i conteggi alternativi redatti dalla parte convenuta (doc. 18 all. memoria) la somma spettante alla ricorrente secondo l'equiparazione al redattore ordinario è pari a € 266.061,19. Si tratta di una somma di poco inferiore che, tuttavia in quanto ritenuta formalmente corretta dal debitore debba essere preferita a quella indicata dalla ricorrente che in ogni dovrebbe essere decurtata di quanto richiesto a titolo di indennità sostituiva delle ferie, non essendoci in atti la prova del loro mancato godimento. Su tale somma devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione oltre, al versamento dei contributi obbligatori, calcolati dalla parte convenuta nella somma di € 88,416.07. In conclusione, la società convenuta deve essere condanna al pagamento della somma lorda di € 266.06,19 oltre accessori e contributi di legge. Spese di lite secondo soccombenza. P.Q.M. Definitivamente pronunciando accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro della ricorrente con la società convenuta con qualifica di collaboratore fisso ex articolo 2 stesso CCNL giornalistico dal 2006; condanna la società convenuta al pagamento nei confronti della ricorrente della somma lorda di € 266.06,19 oltre accessori e contributi di legge e alla rifusione delle spese di liquidate in € 7.700,00 oltre 15% per spese forfettarie e oneri accessori.