Sanzioni quasi raddoppiate per i privati cittadini che abbandonano immondizia: prevista la reclusione in caso di rifiuti pericolosi, di gestione illecita e abbandono in particolari contesti. Restano le sanzioni amministrative solo per le ipotesi minori e per l’errato conferimento in discarica, ma arriva anche la sospensione della patente di guida.
Lo ha evidenziato la Procura di Parma con la direttiva n. 10 del 12 agosto 2025 avente per oggetto il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato sulla GU n. 183 del 08/08/25. Dal 9 agosto 2025 chi viene sorpreso mentre abbandona un sacchetto di rifiuti pagherà una contravvenzione di almeno 4.500 euro. Nel testo originario del Testo Unico Ambientale, il D.Lgs. 152/2006 , il privato cittadino che abbandonava rifiuti non pericolosi veniva sanzionato amministrativamente con una somma di circa 200 euro. Nel 2010, con l'aumento della cornice edittale da 300 a 3.000 euro, la sanzione era pressoché triplicata: 600 euro per il pagamento in misura ridotta. La Legge 137/2023 aveva poi criminalizzato l'illecito. Reato contravvenzionale che a seguito della “procedura deflattiva” poteva essere estinto con il pagamento, nelle casse dello Stato, di una somma di 2.500 euro. La medesima procedura estintiva a seguito degli inasprimenti generali introdotti dal d.l. 116/2025 oggi invece, richiede 4.500 euro. Chi abbandona rifiuti pericolosi, se prima era soggetto a “sanzioni” doppie, ora commette un delitto punito con la reclusione . Le poche residue sanzioni amministrative in materia di rifiuti Abbandonare spazzatura comporta quindi, una severa sanzione penale. Salvo piccolissimi rifiuti ed errato conferimento. La prima modifica amministrativa introdotta dal d.l. 116/2025 riguarda l'articolo 15 del codice stradale, lett fbis che nella nuova formulazione sanziona da 216 a 866 euro il conducente che deposita o getta rifiuti non pericolosi di piccolissime dimensioni facendo uso di veicoli. In pratica, letteralmente, oggetti come fazzoletti, sigarette e piccoli oggetti. Con l'innesto nell'articolo 201 del comma 5quater del codice della strada si legittima poi l' uso dei sistemi di videosorveglianza per questo tipo di controlli, senza obbligo di contestazione immediata, previa adozione di un decreto interministeriale specifico, ma con obbligo di una tempestiva visualizzazione delle infrazioni entro 24 ore dall'accadimento. Più agevole l'impiego dei sistemi di videosorveglianza urbana per il contrasto dell'abbandono dei medesimi rifiuti di piccolissime dimensioni se commesso senza l'impiego di veicoli. Con il nuovo comma 1ter dell' articolo 255, del D.Lgs. 152/2006 viene legittimato l'uso dei sistemi di videosorveglianza, anche in questo caso senza obbligo di contestazione immediata. In questo caso la sanzione prevista sarà da 80 a 320 euro: la competenza è del comune. La stessa direttiva della Procura di Parma richiama poi la sua precedente nota n. 10 del 15 marzo 2024 diramata a seguito della riforma introdotta dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 . In questa circolare la Procura evidenziava che resteranno sottoposti a sanzione amministrativa gli errati conferimenti differenziati dei rifiuti . In buona sostanza per chi “sbaglia” a smaltire i rifiuti nell'isola ecologica o viola le disposizioni locali per l'esposizione dei rifiuti, sarà ancora possibile applicare le sanzioni amministrative dei regolamenti comunali, anche con l'aiuto delle fototrappole. Attenzione infine, alle diverse fattispecie di sospensione della patente di guida correlate alle ipotesi sanzionatorie penali aggravate dal decreto legge Terra dei fuochi. Le indicazioni pratiche della Procura Il d .l. 116/2025 ha portato con sé anche grandi novità in termini operativi e processuali . Se da un lato è chiaro l'intento di contrastare in modo deciso il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, piaga di tutto il paese, dall'altro non è certo che un intervento così netto porti a una più semplice applicazione delle norme processuali e a equi interventi da parte degli organi incaricati della vigilanza. Parma è stata tra le prime Procure della Repubblica a fornire una direttiva alla polizia giudiziaria. La nota si limita a fornire una lettura sistematica della normativa riscritta dal Decreto “Terra dei fuochi”, anche alla luce delle modifiche all'articolo 131bis c.p. e all'articolo 382bis c.p. Il primo oggi, esclude dall'applicabilità della tenuità del fatto i reati che riguardano i rifiuti pericolosi . Il secondo, invece, allarga anche a numerosi delitti in materia di rifiuti la possibilità di arresto in flagranza differita, ossia entro le 48 ore dal fatto, quando emerga inequivocabilmente da documentazione digitale, video o fotografica. Lo stesso Procuratore di Parma, al riguardo, raccomanda cautela nella fase iniziale di applicazione della nuova norma, anche attraverso un confronto con il Pubblico Ministero di turno, ferma restando la facoltà della polizia giudiziaria di procedere alla misura precautelare. Si riduce poi la platea di contravvenzioni per le quali è possibile applicare la “procedura deflattiva” introdotta dalla Legge 68/2015 . Con tale disciplina i reati contravvenzionali previsti dal TUA e puniti con la sola ammenda o alternativa all'arresto, infatti possono essere estinti con l'adempimento di prescrizioni finalizzate alla rimozione delle conseguenze del reato e successivo pagamento, in sede amministrativa, di un quarto del massimo dell'ammenda edittale. In materia di rifiuti, tale ipotesi rimane ora confinata alle ipotesi di abbandono di rifiuti “normali”, non pericolosi previste dall'articolo 255 del TUA. Poco spazio ad interpretazioni alternative La lettura della norma è chiara: se dopo la modifica introdotta dalla Legge 137/2003 erano piovute interpretazioni variegate per mitigare la rigidità portata dalla criminalizzazione dell'abbandono di rifiuti anche da parte del privato cittadino, oggi sembra essere stato eliminato ogni margine di manovra . Gli addetti ai lavori all'epoca della prima stretta penale avevano infatti, cercato di trovare alternative al procedimento penale, attraverso interpretazioni che conducevano all'applicazione “alternativa” di sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali o, secondo alcuni, dal Codice della strada . Oggi il confine che separa tutte le norme in materia – Codice della strada , regolamenti comunali e Testo unico dell'ambiente – è sufficiente marcato per distinguere le ipotesi. Il primo, in materia di rifiuti, dedica il solo comma 1, lettera fbis ) del nuovo articolo 15: presupposti sono l'aver commesso l 'abbandono di piccolissimi rifiuti o prodotti da fumo , sulla strada o sue pertinenze, gettandoli o depositandoli da un veicolo (in sosta o in movimento). Ai regolamenti comunali rimane lo spazio da sempre concesso dalla normativa nazionale: quello previsto dall'articolo 198 del TUA in materia di conferimento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani. E la competenza prevista dal Testo unico degli Enti locali in materia di decoro e contrasto al degrado delle città, eventualmente in concorso con le norme statali. Tutto il resto, come evidente, è sanzionato o punito dal Testo unico dell'ambiente. Via libera alle fototrappole ma con la privacy sotto controllo La videosorveglianza comunale , d'ora in poi, non sarà rilevante solo per l'accertamento delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e dal Testo unico dell'ambiente per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni. Lo sarà anche ed inevitabilmente per l'accertamento dei reati. Le telecamere stradali infatti, risulteranno uno strumento investigativo fondamentale che in molti casi sarà determinante anche per procedere all'arresto degli autori dei fatti più gravi. Va da sé che ciò comporterà una sempre maggiore attenzione nelle prassi operative per l'acquisizione forense di filmati e dati digitali rilevanti, tenendo conto anche della disciplina in materia di protezione dei dati personali. La circolare della Procura di Parma si limita ad evidenziare gli innesti della novella in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle residue ipotesi di violazione amministrativa, ma richiama anche l'uso della documentazione video fotografica in materia di arresto in flagranza differita e di sospensione della patente di guida. Aver finalmente fissato la base giuridica che permette ai comuni di utilizzare le telecamere per il contrasto dell'abbandono dei piccolissimi rifiuti rende possibile allargare di fatto le riprese dei sistemi di videosorveglianza anche ai comportamenti più gravi classificati come reati. Previa regolarizzazione dei device e del corretto trattamento dei dati personali come richiede incessantemente l'Autorità Garante anche agli Enti Locali.