Istanza di rinnovo audizione del minore in appello, la Cassazione statuisce la necessità dell’audizione anche se si è proceduto all’ascolto nel primo grado di giudizio

In tema di modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, se sia stata formulata un'istanza di rinnovo dell'audizione nel giudizio di secondo grado , il giudice deve procedere all'ascolto  o, nel caso di rigetto della richiesta, deve fornire idonea motivazione  del rigetto, posto che non è sufficiente che il minore sia già stato ascoltato nel precedente grado di giudizio, in quanto l'ascolto costituisce un adempimento, a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

Il caso Il Tribunale di Pescara nel 2023 rigettava la richiesta di assegno divorzile di Caia, non avendo, la ricorrente “diritto, sia sotto il profilo assistenziale che quello compensativo-perequativo.” Il Collegio di prima istanza riteneva che Caia non versava in una condizione economica di bisogno tale da giustificare l'assegno perché non vi era uno squilibrio economico o comunque una rinuncia a opportunità lavorative. Il Tribunale prendeva questa decisione giacché era emerso dall'istruttoria orale e documentale che la signora Caia svolgeva attività lavorativa professionale e aveva altresì instaurato una stabile convivenza di fatto. Il giudice confermava anche la regolamentazione dei rapporti non patrimoniali tra genitori e figli minori, concordata tra i coniugi, ovvero l'affidamento condiviso e il collocamento presso la madre, con regolare diritto di visita del padre. Per i rapporti patrimoniali, decideva per l'obbligo a carico del padre di versare a favore dell'ex coniuge un assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario, il canone di locazione dell'immobile di abitazione ed il 50% delle spese straordinarie. Il resistente, Tizio, impugnava la sentenza dinanzi la Corte d'Appello. Questo chiedeva la riforma della pronuncia nella parte in cui aveva disposto la collocazione di preferenza dei minori presso la madre e rifiutato, in via subordinata, il collocamento paritetico, nonché la riforma nella parte in cui aveva stabilito, oltre all'obbligo di mantenimento dei figli ed il 50% delle spese straordinarie, l'ulteriore obbligo del canone di locazione e delle utenze. La Corte d'Appello nel 2024 rigettava l'impugnativa e confermava la sentenza di I grado. Più nel dettaglio i giudici di appello osservavano che non vi fossero ragioni per mutare l'assetto del collocamento e confermavano che i figli continuassero a vivere con la madre Caia. La decisione era data dal fatto che i minori non avevano manifestato disagio o sofferenza derivanti dalla relazione della madre e perché tale scelta, la Corte ha sottolineato, sarebbe stata contraria all'interesse dei minori giacchè essi sarebbero stati “costretti a spostamenti continui e alternanza di habitat”. Un cambiamento quindi che avrebbe potuto destabilizzarli. Relativamente al canone di locazione e alle utenze dell'immobile di abitazione, questo risultava sospeso in quanto la ex coniuge si era trasferita con i figli presso un immobile dato in comodato gratuito dal compagno e comunque il pagamento dei suddetti oneri non era per beneficio della ex moglie ma andava ad integrare l'obbligazione di mantenimento. Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso per Cassazione per 5 motivi: Lamentava il non esame dei documenti relativi al trasferimento dei minori insieme alla madre presso l'abitazione del compagno e al disagio manifestato da uno dei due al padre, tramite SMS, che lamentava che la madre lo obbligava a dormire presso questo e che non aveva con il nuovo compagno buoni rapporti; lamentava anche che la Corte territoriale non aveva tenuto conto (e senza motivazione) dell'istanza di una nuova audizione dei figli minori, considerato che erano in discussione i diritti di quest'ultimi; lamentava il rigetto della richiesta di collocamento paritario, considerando che uno dei figli voleva abitare in modo prevalente con il padre; lamentava l'obbligo al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze (in misura non quantificata né quantificabile) anche perché in I grado si era chiarito che la ex coniuge aveva sempre lavorato e la Corte d'Appello non aveva illustrato la stima del fabbisogno e le ragioni per cui la spesa abitativa e delle utenze doveva essere integralmente a suo carico, in aggiunta al mantenimento ordinario, senza quantificazione né valutazione della sua condizione economica personale; lamentava, da ultimo, la condanna al pagamento delle spese di giudizio giacché la Corte d'Appello non aveva considerato la reciproca soccombenza. In riferimento alla richiesta di audizione del minore, Tizio deduceva che non sentire il minore (con capacità di discernimento) rappresentava una violazione del principio del contraddittorio perché il suo ascolto avrebbe potuto fornire degli elementi decisivi per la valutazione del collocamento e per la sua revisione. L'audizione non era una richiesta meramente formale e quindi priva di utilità ma avrebbe potuto offrire elementi decisivi per valutare il suo benessere o disagio nella situazione in cui si trovava e la sua effettiva volontà rispetto al collocamento, in adempimento al suo diritto processuale di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano. Caia, alla quale era stato notificato regolarmente il ricorso, non si era costituita. La questione La questione in esame è la seguente: può il  giudice di II grado , dopo che sia stata formulata istanza di rinnovo di audizione del  minore ,  non procedere  al suo  ascolto , senza violare i principi del contraddittorio e del giusto processo, che è finalizzato alla valutazione dei suoi bisogni? Le soluzioni giuridiche La Corte ha accolto i primi due motivi e assorbito gli altri. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la Corte d'Appello non ha valutato il mutamento sia delle condizioni di fatto che riguardavano i minori, sia dell'opinione del minore che avrebbe potuto incidere sul collocamento, evidenziando anche come l'ascolto del minore non sia una formalità ma un utile strumento necessario per garantire al minore la partecipazione al procedimento che lo riguarda. Ha altresì accolto il secondo motivo relativo alla capacità di discernimento del minore, il cui ascolto è obbligatorio anche in appello, in presenza di fatti nuovi come in questo caso il mutamento di residenza. Il difetto di motivazione e il non tener conto dell'istanza di ascolto costituisce una violazione del diritto fondamentale del minore ad essere ascoltato e del principio del giusto processo, soprattutto nei procedimenti familiari. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dato da sempre continuità al fatto che, nei giudizi che riguardano la  modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, deve tenersi conto anche di fattori sopravvenuti  quali ad es. la modifica della residenza e, laddove il minore sia prossimo alla capacità di discernimento ovvero sia stata presentata al giudice di II grado una istanza di rinnovo per la sua audizione, questo deve procedervi o, nel caso di rifiuto, fornire una giustificazione argomentativa del perché del rigetto, non essendo sufficiente che il minore sia già stato ascoltato nel precedente grado di giudizio. Conformemente poi, a quanto detto sopra, gli Ermellini in tema di affidamento dei figli minori, hanno statuito che l'ascolto del minore con capacità di discernimento (infraquattordicenne) è un  adempimento previsto a pena di nullità a tutela dei principi del contraddittorio  e del giusto processo, in quanto lo stesso procedimento è finalizzato a raccogliere le sue opinioni e i suoi bisogni ed è irrilevante che il minore sia già stato sentito in altri procedimenti riguardo l'affidamento. In passato, la giurisprudenza si è mostrata costantemente attenta a tutelare l'interesse del minore. Ciò risulta confermato dalla sent.  Cass. n. 18538/2013  (Conf.  Cass. civ. sez. I n. 19327/2015 ), dove la Corte ha preso in considerazione per la prima volta l'articolo 315- bis  c.c., come introdotto dalla  l. 219/2012 , per evidenziare che  “   il diritto all'ascolto del minore debba essere sempre previsto per tutte le questioni e i procedimenti che lo riguardano, salvo che quest'ultimo possa essere in contrasto con il suo superiore interesse   ”. Orbene, sotto l'aspetto processuale, il susseguirsi di diverse Convenzioni Internazionali ha portato gli Ermellini a pronunciarsi a Sezioni Unite con la sent. n. 22238/2009. Qui, nel dettare nuovamente il principio del carattere necessario dell'ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano, così come previsto dall'articolo 12 della Convenzione di New York e dall'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo, la Suprema Corte ha stabilito che  “ l'omissione di detto adempimento costituisce violazione del  principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo , salvo che il  mancato ascolto sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione , in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore in sede di affidamento e diritto di visita, e pertanto per tale profilo è qualificabile come parte in senso sostanziale .” Casistica peculiare poi, è quella scrutinata dalla Suprema Corte nella sent.  Cass. n. 6129/2015 , in cui in esame c'era la valutazione delle indicazioni date dal minore in sede di appello. Ebbene , “ Il giudice di II grado, qualora il minore stesso sia stato già sentito nel precedente grado di giudizio,  non è tenuto a reiterarne l'ascolto , né è vincolato dalle indicazioni che il minore aveva dato; qualora intenda disattenderle, tanto già se in riforma del provvedimento di prime cure, deve motivare sul perché da un lato abbia ritenuto non necessaria una nuova audizione, dall'altro perché abbia individuato il genitore affidatario o collocatario in contrasto con la volontà espressa dal minore, dovendo altrimenti disporne nuovamente l'ascolto; peraltro, a prescindere dal fatto che il minore sia stato sentito o meno nella fase del primo grado, ove nella fase di appello il Giudice provveda non può prescindere dal tener conto delle relative risultanze, in quanto tale incombente costituisce una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, anche nel quadro del necessario bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari.” Tornando alla sentenza in commento, questa riporta come la Corte territoriale non si sia neppure pronunciata sull'istanza di ascolto dei minori, né ha motivato al riguardo. Infatti si è limitata al rigetto dell'istanza di collocamento dei minori prevalente, presso il padre, per preservare l'equilibrio familiare che si era venuto a creare e per evitare disagi ai minori (tra l'altro il più piccolo dei figli aveva manifestato al padre il disagio di essersi trasferito nella residenza del compagno della madre). Quindi, non può essere preclusa (né omessa implicitamente) l'audizione del minore, in presenza di un mutamento relativo al luogo di abitazione dei minori e di una possibile condizione sopravvenuta di disagio esposta dal minore al padre con un SMS, stante che l'ascolto consente un più accurato esame della questione del trasferimento nell'interesse del minore. Osservazioni Il punto centrale della sentenza in commento riguarda la tutela dell'interesse del minore, come criterio orientativo e decisivo per la soluzione di questioni familiari. L'ascolto del minore nei procedimenti civili è previsto dal  codice civile, all'articolo 315- bis  il quale stabilisce diritti e doveri dei figli. Si prevede l'obbligo dell'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12, o di età inferiore, in base alla capacità di discernimento in tutte le questioni e procedure che lo riguardano. La giurisprudenza nel corso degli anni (come abbiamo visto nelle sentenze sopra citate  Cass. 18538/2013  –  Cass. 19327/2015  –  Cass. 22238/2009  –  Cass. 6129/2015 ), ha ritenuto che  l'ascolto del minore in appello sia necessario , anche se già effettuato in I grado, per  consentire al giudice una valutazione della situazione e delle esigenze del minore , a meno che  non vi siano ragioni specifiche che lo impediscano . (Più recentemente:  Cass. n. 16410/2020  “il minore ha diritto di essere ascoltato anche nei procedimenti in cui è parte solo in senso sostanziale (…)” -  Cass. civ., sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2981  “Il mancato ascolto del minore determina un vizio della sentenza che si sostanzia in un  error in procedendo ” -  Cass. ord. n. 4561/2025  “Nei procedimenti di affidamento e regolamentazione dei rapporti familiari, il giudice deve valutare attentamente l'interesse del minore, escludendo l'audizione solo se motivata in modo rigoroso.”) La riforma Cartabia (agli articolo 473- bis .4  e  473- bis. 5 c.p.c. ) ha attribuito ampiezza all'ascolto del minore, che dal canto suo vanta un  vero e proprio diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure volte ad incidere nella propria sfera individuale . Ciò è a conferma che l'ascolto del minore non è solo un onere processuale, ma un diritto sostanziale vero e proprio poiché il minore ha diritto ad essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e gli viene consentito dunque di partecipare alle decisioni relative alla sua sfera individuale. Nel dettaglio, l' articolo 473- bis .4 c.p.c. stabilisce il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, ma eventualmente anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato dal giudice all'interno dei procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo concernono, la norma prosegue disponendo l'esclusione motivata dell'ascolto “se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato”, nonché la previsione dell'ascolto solo se necessario “nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli”; mentre il successivo  473- bis. 5 c.p.c.  affida al giudice il compito di  condurre l'ascolto del minore , pur comunque potendo farsi assistere da esperti e ausiliari, nonché potendo parteciparvi, su espressa autorizzazione del giudice stesso, i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, i rispettivi difensori e il curatore speciale, i quali possono altresì proporre argomenti e temi di approfondimento. Entrando più nello specifico, si tratta quindi di un esercizio di un diritto che, in questo caso, era stato sottratto alla disponibilità di una delle parti ovvero del ricorrente e che, deve essere garantito dal giudice. Quest'ultimo è tenuto a rendere una  motivazione puntuale ed argomentativa nel caso di rifiuto della istanza di rinnovo audizione del minore , non potendo essere un rifiuto cd. implicito né di per sé è sufficiente, giustificare od omettere l'esame, se il minore è stato già sentito nel precedente grado di giudizio. Con riferimento al caso di specie, la Cassazione ha rilevato che non solo il minore non era stato ascoltato, ma la Corte territoriale non si è nemmeno pronunciata sull'istanza di rinnovo. Concludendo, il mancato ascolto del minore (anche in II grado e come nel caso di specie) senza una adeguata motivazione che ne possa giustificare l'omissione o addirittura senza nemmeno l'esame dell'istanza, costituisce una violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, in quanto il minore è portatore di interessi e qualificabile quindi come parte sostanziale del procedimento. Fonte:  IUS/Famiglie

Presidente Tricomi - Relatore Caiazzo Rilevato che Con sentenza n. 199/2023 il Tribunale di Pescara, pronunciando nel giudizio divorzile proposto con ricorso depositato il 2.9.2018 da Le.Ly. nei confronti del coniuge Ra.Fr., aveva rigettato la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente - non avendone la stessa diritto, sia sotto il profilo assistenziale che quello compensativo-perequativo , evidenziando che, come emerso in modo inequivoco dall'istruttoria orale e documentale, la stessa, professionista titolata, svolgeva attività lavorativa come operatrice Reiki con lo pseudonimo di (Omissis) sia presso il centro (Omissis) di P, sia presso la propria abitazione, nonché presso il Centro (Omissis) di P e, inoltre, aveva instaurato una stabile convivenza di fatto; aveva confermato la disciplina dei rapporti non patrimoniali tra i genitori e i figli minori (rispettivamente di 17 e 15 anni) all'epoca concordata tra i coniugi (cioè, affido condiviso con collocamento preferenziale presso la madre, nell'abitazione in P alla via (Omissis), con regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la disciplina dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi e i loro figli e cioè l'obbligo, a carico del Ra.Fr., di versare in favore della madre: a) la somma mensile di Euro 600,00 per entrambi i figli a titolo di mantenimento ordinario; b) la somma corrispondente al canone di locazione dell'immobile di Via (Omissis) in P, abitato dalla resistente e dai loro figli (o di altro immobile che i coniugi avessero individuato concordemente, come stabilito in separazione) nonché delle relative utenze domestiche; c) la somma pari al 50% delle spese straordinarie). Il Ra.Fr. impugnava la suddetta sentenza dinanzi la Corte di Appello dell'Aquila, chiedendo la riforma della stessa, laddove aveva disposto la collocazione preferenziale dei minori presso la madre, rigettando sia la domanda di collocamento prevalente che quella proposta in via subordinata, di collocamento paritetico, e aveva stabilito, oltre all'obbligo di contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di Euro 300,00 mensili ed al 50% delle spese straordinarie, l'ulteriore obbligo di pagare il canone di locazione e le utenze della casa in P, abitata dalla Le.Ly. unitamente ai figli, o comunque di altro immobile. Con sentenza n. 312/2024 la Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato l'impugnativa confermando la sentenza impugnata, osservando che: in ordine al primo motivo di appello - relativo alla conferma dell'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, anziché presso il padre, o con collocamento paritetico - i minori, così come emerso dalla loro audizione, espletata nel corso del giudizio di primo grado, non avevano manifestato disagio o sofferenza derivanti dalla relazione sentimentale della madre con tale Pe.Gi., riportando le loro dichiarazioni rese all'udienza del 19 luglio 2022, nel corso del giudizio di primo grado; non vi erano dunque ragioni per immutare l'assetto di collocamento, né in senso favorevole ad un collocamento prevalente presso il padre, né ad un collocamento a settimane alternate, ritenendo, peraltro, tale scelta subordinata contraria all'interesse dei minori se costretti ad uno spostamento continuo e ad una alternanza costante di habitat ; circa il secondo motivo di appello, era da confermare l'obbligo in capo al Ra.Fr. di pagamento del canone di locazione - oltre che delle utenze - della abitazione di P alla Via (Omissis) (modalità in origine concordata dalle parti in sede di modifica consensuale delle condizioni di separazione), o con riferimento ad altro immobile da individuare a cura delle parti e che, allo stato, l'obbligo era solo sospeso in quanto la Le.Ly. si era trasferita con i figli presso un immobile messo nella loro esclusiva disponibilità, con comodato gratuito, dal compagno di quest'ultima; il pagamento del canone e delle utenze non era un beneficio per l'ex moglie (una volta escluso il diritto all'assegno divorzile) ma un' obbligazione integrativa del contributo del mantenimento monetariamente quantificato e partecipe della relativa natura , tenendo conto del tenore di vita goduto dai figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche degli stessi. Avverso detta sentenza Ra.Fr. propone ricorso per la cassazione con cinque motivi. Non si è costituita l'intimata, alla quale il ricorso è stato regolarmente notificato. Ritenuto che Il primo motivo deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ( art 360 n. 4 cpc ), per non aver la Corte territoriale esaminato la documentazione allegata all'appello che comprovava che la Le.Ly. si era trasferita con i figli nell'abitazione del compagno, in F alla Via (Omissis), nonostante il dissenso manifestato dal ricorrente e senza tener conto degli interessi dei minori ed, in particolare, del figlio Ra.Pi., che una volta trasferitosi, aveva manifestato un grande disagio, digitando al padre un messaggio in data 19.12.2022 con il quale lamentava che la mamma lo obbligava a dormire a casa del compagno. Invero, quest'ultimo - il quale per quanto emerso in sede di sua audizione dinanzi al Tribunale, non aveva buoni rapporti con il nuovo compagno della madre. Il secondo motivo denunzia violazione degli   articolo 315 bis ,   336 bis   e   337 octies cod. civ. , introdotti dalla L. 219/2012 e dal   D.Lgs. 154/2013 , 12 della convenzione di New York e 6, convenzione di Strasburgo ( art 360 n. 3 cpc ), per non aver la Corte d'Appello, senza motivare, tenuto conto della richiesta del padre di procedere a nuova audizione dei figli, nonostante un'indagine siffatta ben poteva, ed anzi doveva, essere disposta, considerato che erano in discussione i diritti esistenziali del minore. Il terzo motivo denunzia violazione   art 132 n. 4 cpc   e 118 disp att. cpc in relazione all' art 360 n. 4 cpc , per aver la Corte territoriale rigettato anche la richiesta di collocamento paritario, nonostante fosse pacifico ed incontestato, oltre che provato, che il Ra.Fr. sapesse ben occuparsi dei figli, della loro cura, educazione, istruzione ed assistenza morale, motivando che il collocamento paritetico fosse contrario all'interesse dei minori perché sarebbero costretti ad uno spostamento continuo e ad una alternanza costante di habitat , in maniera solamente apparente, considerando che da P a F sono pochi chilometri - circa 4 - e, peraltro, che i figli ultradodicenni avevano dichiarato in sede di audizione di preferire siffatta collocazione (Ra.Pi. addirittura voleva abitare in modo prevalente con il padre). Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione   articolo 316   e   337 ter comma 4 cc   in relazione all' art 360 comma 1 n. 3 cpc. , per aver la Corte d'Appello, dopo posto l'obbligo del contributo di mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, aggiunto alla misura stabilita (Euro 300,00 per ciascun figlio) l'obbligo di pagamento di canoni di locazione ed utenze, in una misura nemmeno quantificata o quantificabile anche al fine di ritenere la congruità dell'onere, con affermazioni, del tutto generiche, sia sul tenore di vita dei ragazzi, non meglio chiarito, che sui tempi di permanenza presso ciascun genitore (non vi era la minima specificazione dei tempi), ma soprattutto senza chiarire quale fosse la capacità reddituale attuale del ricorrente, limitandosi semplicemente a ritenere verosimile che quest'ultimo avesse continuato l'attività di trading, pur cessata nel 2003, sol perché il fratello aveva svolto numerose , non meglio chiarite, attività finanziarie, dubitando del fatto che lo stesso ricorrente, pur disoccupato, avesse fatto fronte alle obbligazioni di cui al patto del 2017 per sei anni circa, con i risparmi accumulati negli anni e con l'aiuto paterno. Inoltre, il ricorrente lamenta che, nonostante solo all'esito del giudizio di primo grado si era finalmente chiarito che la Le.Ly. (che lo aveva sempre caparbiamente negato come pure statuito in prime cure) aveva sempre lavorato, la Corte di Appello non ha illustrato come sia stato stimato il fabbisogno filiale ordinario e le ragioni per cui la spesa abitativa e le utenze siano state poste integralmente a carico del padre (al di fuori persino dei patti intercorsi tra le parti, confermati dal giudice, e non dalle parti, considerato che il Ra.Fr. si accollava in quel determinato momento storico, 2017, quegli oneri a condizione che i figli permanessero in quell'immobile di Via (Omissis) e non in qualsivoglia altro immobile) in aggiunta al pagamento del contributo ordinario, senza alcuna quantificazione, né valutazione della condizione economica personale di ciascuno dei genitori e senza tener conto, dunque, del principio di proporzionalità dei redditi per la valutazione della misura del contributo. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione   articolo 91   e   92 cpc   in relazione all' art 360 n. 3 cpc. , per aver la Corte d'Appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 6.946,00 oltre iva e cap e spese forfettarie, in quanto soccombente, senza considerare la soccombenza reciproca in quanto la stessa Corte aveva rigettato la domanda della Le.Ly. di porre a carico dello stesso ricorrente l'obbligo di corrisponderle l'ulteriore importo quanto meno di Euro 800,00 mensili, a titolo di contributo alle spese di alloggio per i figli e la madre e per le utenze, ovvero, in ulteriore subordine, aumentandolo quanto meno ad Euro 1.400,00 (600,00 già previsti + 800,00) mensili, di cui Euro 700,00 per ciascun figlio. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Va osservato che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte - cui il collegio intende dare continuità - nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio ( Cass., n. 6503/2023 ). È stato altresì affermato che, in tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento ( Cass., n. 9691/2022 ). Nel caso concreto, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia pronunciato sull'istanza di audizione dei minori, entrambi ultradodicenni (17 e 15 anni) alla data della sentenza impugnata, rilevando, in particolare, che il più piccolo gli aveva riferito (con messaggio il cui esame sarebbe stato omesso) il suo disagio nell'aver la madre trasferito la residenza in F, presso il suo compagno. Invero, la Corte territoriale non si è pronunciata su tale istanza, né ha motivato al riguardo, limitandosi a rigettare l'istanza di collocamento prevalente dei minori presso il padre per preservare l'equilibrio familiare creatosi con l'attuale disciplina del divorzio, onde evitare disagi agli stessi minori. Al riguardo, va rilevato che tale argomentazione non può precludere l'audizione dei minori, né giustificarne implicitamente l'omissione, in presenza di un mutamento sostanziale della situazione di fatto, relativa al luogo di abitazione dei minori, e di una possibile condizione sopravvenuta di disagio esposta dal minore al padre con un messaggio, che avrebbero richiesto una apposita audizione dello stesso al fine di consentire un più accurato esame della questione del suddetto trasferimento nell'ottica del miglior interesse del minore. L'accoglimento dei primi due motivi, in quanto logicamente prioritari, determina l'assorbimento degli altri. Per quanto esposto, in accoglimento dei primi due motivi, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'Appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.