Respinte in Cassazione le obiezioni sollevate dal professionista a fronte del drastico provvedimento adottato da una società che gestisce una casa di cura privata.
Scenario della vicenda è una casa di cura privata in Campania dove un medico viene licenziato , a seguito di pesanti accuse: secondo la società titolare della casa di cura, il dipendente ha, in qualità di responsabile di un gruppo ambulatoriale, «effettuato visite intramurarie nell'orario di lavoro e percepito denaro contante da pazienti privati nell'ambito dell'attività intramoenia senza comunicazione né autorizzazione» e, inoltre, «in due occasioni si è allontanato dal luogo di lavoro e, con l'ausilio di terzi, ha provveduto alla falsa timbratura in uscita». Per la società si tratta di condotte gravissime, tali da giustificare il licenziamento. Di diverso parere i giudici di primo grado, i quali ritengono eccessiva la sanzione adottata nei confronti del medico. Ma questa visione viene ribaltata dai giudici di secondo grado, i quali, accertate in concreto le condotte del dipendente e verificatane la palese antigiuridicità , ritengono illogico parlare, come fatto invece in primo grado, di «sproporzione della sanzione». Ciò perché «alla luce del codice disciplinare previsto dal contratto collettivo applicato nel caso specifico (cioè quello per il personale medico dipendente da case di cura) nonché di altra contrattazione collettiva di settori affini, quale l'“Area Sanità” in ambito di pubblico impiego, ciascuna condotta, singolarmente considerata, è di tale gravità da giustificare la sanzione espulsiva ». Inutili le obiezioni ulteriori sollevate in Cassazione dal legale che rappresenta il medico, il quale deve dire addio al proprio impiego nella casa di cura privata. Decisiva è «l'ampia valutazione» compiuta in Appello in merito a «tutte le condotte contestate al medico ed accertate sulla base del quadro probatorio acquisito in giudizio». Nello specifico, «i giudici di secondo grado non si sono limitati a verificare l'aspetto della proporzionalità della sanzione disciplinare» ma hanno compiuto «una nuova approfondita disamina di tutti i fatti e della loro gravità in rapporto alla professionalità e al ruolo svolto dal medico nell'ambito della struttura ospedaliera», e tutto ciò allo scopo di verificare «se dovevano ritenersi espressive di un disvalore così intenso da giustificare la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario tra le parti». Per i Giudici, la valutazione compiuta in Appello è assolutamente corretta, quindi non opinabile, perciò confermata in toto , con buona pace del medico, il quale ha inutilmente sostenuto di «essere inviso alla governance aziendale, essere sottoposto a stringenti controlli sulla sua attività (nonostante ricoprisse il ruolo di responsabile di un raggruppamento ambulatoriale), essere stato destinatario di precedenti contestazioni disciplinari poi annullate o non seguite da sanzione» e, infine, di «avere ricevuto la proposta di trasformazione del rapporto da lavoro dipendente a libero professionale», elementi, questi, che avrebbero impedito, a suo parere, di «configurare la lesione dell'elemento fiduciario» con società datrice di lavoro.
Presidente Leone - Relatore Boghetich Fatti di causa 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha respinto l'impugnazione proposta da R.L. avverso il licenziamento intimato, in data 29.6.2018, dalla (OMISSIS) s.p.a. per aver effettuato, in qualità di medico Responsabile del raggruppamento “cardiopneumologia ambulatori”, visite intramurarie nell'orario di lavoro, aver percepito denaro contante da pazienti privati nell'ambito dell'attività intramoenia senza comunicazione né autorizzazione, essersi allontanato in due occasioni dal luogo di lavoro e, con l'ausilio di terzi, aver provveduto alla falsa timbratura in uscita. 2. La Corte territoriale ha rilevato preliminarmente che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva accertato la sussistenza e l'antigiuridicità delle condotte tenute dal medico e in assenza di appello incidentale del lavoratore, doveva ritenersi definitivo il suddetto accertamento, con formazione di giudicato interno; in ordine alla ritenuta sproporzione della sanzione ritenuta dal giudice di primo grado (ed oggetto dell'appello proposto dalla Casa di cura), i giudici del merito hanno rilevato che – alla luce del codice disciplinare previsto dal CCNL applicato nel caso di specie (personale medico dipendente da case di cura, i.r.c.c.s., presidi e centri di riabilitazione) nonché di altra contrattazione collettiva di settori affini, quale l'Area Sanità in ambito di pubblico impiego - ciascuna condotta, singolarmente considerata, era di tale gravità da giustificare la sanzione espulsiva. 3. Per la cassazione di tale sentenza il medico ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, e la struttura ospedaliera resiste con controricorso. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell' articolo 324 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente affermato la formazione di giudicato interno sui comportamenti imputati al medico, che non poteva ritenersi formato a fronte della proposizione di appello, da parte della società, sulla valutazione dei fatti posti a base del licenziamento ai fini della proporzionalità della sanzione. Il giudice doveva, quindi, riesaminare i comportamenti del medico e formulare una sua valutazione in quanto l'appello concernente il profilo della proporzionalità tra infrazione e sanzione riapriva la cognizione sull'intera questione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell' articolo 2119 c.c. avendo, la Corte territoriale, omesso di considerare che il medico era inviso alla governance aziendale, era sottoposto a stringenti controlli sulla sua attività (nonostante ricoprisse il ruolo di Responsabile del raggruppamento cardiopneumologia ambulatori), era stato destinatario di precedenti contestazioni disciplinari (annullate o non seguite da sanzione), aveva ricevuto la proposta di trasformazione del rapporto da lavoro dipendente a libero professionale, elementi che impedivano di configurare la lesione dell'elemento fiduciario. 3. Il primo motivo non è fondato. 4. Questa Corte ha più volte affermato che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (nella specie, individuazione del regime sanzionatorio da applicare a fronte di un licenziamento disciplinare) riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (nella specie, la sussistenza e l'antigiuridicità dei comportamenti addebitati al lavoratore; cfr. Cass. n. 32563/2024 ). 5. Questa Corte ha, peraltro, altresì, affermato che l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, pur dovendosi includere i punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, direttamente connessi a quelli censurati (cfr. tra le tante, Cass. n. 1377/2016 ; Cass. n. 30129/2024 ) 6. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale – pur richiamando impropriamente la formazione di un “giudicato interno” sulla sussistenza dei comportamenti addebitati al lavoratore – ha, in realtà, svolto un'ampia valutazione di tutte le condotte contestate al medico ed accertate sulla base del quadro probatorio acquisito in giudizio, non limitandosi a verificare l'aspetto della proporzionalità della sanzione disciplinare ma facendo una nuova approfondita disamina di tutti i fatti e della loro gravità in rapporto alla professionalità e al ruolo svolto dal medico nell'ambito della struttura ospedaliera, al fine di verificare se dovevano ritenersi espressive di un disvalore così intenso da giustificare la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario tra le parti. 7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 8. Questa Corte ha affermato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all' articolo 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito - mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie - “è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 13534 del 2019 ; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017 ; Cass. n. 5095 del 2011 ; Cass. n. 9266 del 2005 ), censura non contenuta nel motivo in esame, che si limita a proporre una valutazione meramente contrappositiva che valorizza la ricorrenza di elementi insuscettibili di integrare una giusta causa di licenziamento: tale sindacato opera sul diverso piano del giudizio di fatto, che è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. 9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall' articolo 91 c.p.c. 10. Sussistono le condizioni di cui all' articolo 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.