Rapporto fra domanda di divisione e giudizio di opposizione a precetto

La sentenza si sofferma sulla questione concernente i limiti entro i quali può essere esteso l'ambito del giudizio di opposizione a precetto con domande che esorbitano, anche in modo significativo, dall'oggetto tipico di tale giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione.

Massima Deve ritenersi  ammissibile  la proposizione, da parte dell'attore in un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (c.d. opposizione a precetto), di domanda di divisione dell'eredità, anche se non altrimenti connessa con la domanda di accertamento negativo svolta opponendosi alla intimazione contenuta nel precetto, essendo tale cumulo consentito dall' articolo 104 c.p.c. Il caso Il caso sottoposto all'esame della Corte di cassazione nella sentenza in commento presenta diversi profili di interesse, tali da meritare un approfondimento nella presente sede. Stando alla ricostruzione dei fatti di causa riportata in sentenza, all'origine della controversia vi era una  domanda di restituzione  di somme avanzata da un amministratore di sostegno, per conto del proprio amministrato, nei confronti del precedente amministratore di sostegno della persona assistita (precedente amministratore di sostegno che era anche figlio della amministrata) e della di lui moglie, sul presupposto che i medesimi si fossero illegittimamente appropriati di somme della propria congiunta. Tale domanda veniva accolta, con condanna del precedente amministratore di sostegno e della moglie al pagamento, in favore della amministrata, di una somma di denaro. La domanda così  accolta  dal  Tribunale  di Reggio Emilia veniva poi  confermata  dalla  Corte d'Appello  di Bologna. Il ricorso per Cassazione formulato dalle parti soccombenti in appello veniva rigettato. Nelle more, interveniva il  decesso  della  amministrata , con l'effetto che la figlia della stessa, sul presupposto di essere divenuta erede, unitamente al proprio fratello, della defunta madre (già sottoposta ad amministrazione di sostegno), intimava precetto al proprio fratello (destinatario, come detto, della condanna alla restituzione di somme sancita dal Tribunale di Reggio Emilia) per ottenere il pagamento della quota di credito alla medesima spettante  iure hereditatis . L'intimato proponeva  opposizione , deducendo, innanzi tutto, come il credito in questione, stante la propria natura ereditaria, non fosse suscettibile di riscossione fintanto che non fosse stata sciolta la comunione ereditaria. Inoltre, svolgeva domanda di scioglimento della comunione ereditaria tanto con riguardo all'eredità relitta dalla propria madre, quanto dal proprio premorto padre, chiedendo che la sorella che aveva intimato precetto fosse condannata al pagamento di un consistente importo, del quale la medesima sia era indebitamente appropriata. Il  Tribunale  di Reggio Emilia  rigettava l'opposizione , ritenendo che ciascun erede, anche  pro indiviso , fosse sempre abilitato ad agire in sede esecutiva per la riscossione di un credito ereditario e ritenendo, comunque, che nel caso in esame il debito dell'intimato si fosse estinto,  pro quota , per confusione. Reputava, poi, inammissibili le altre domande svolte dall'opponente, ravvisando l'insussistenza di profili di connessione tali da giustificare il cumulo delle domande nel giudizio di opposizione a precetto. La sentenza veniva  appellata  dinanzi allaCorte d'Appellodi Bologna, la quale  ribaltava  la  precedente decisione , ritenendo che i crediti ereditari, fintanto che si protrae la comunione ereditaria, siano insuscettibili di essere azionati in via esecutiva da uno dei coeredi, condividendo poi la valutazione di inammissibilità quanto alle ulteriori domande svolte dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado. La pronuncia d'appello veniva quindi fatta oggetto tanto di ricorso per cassazione da parte della figlia della  de cuius , quanto di ricorso incidentale da parte del figlio della stessa. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello, per quanto di interesse nella presente sede, per non aver tenuto la stessa debitamente conto del giudicato interno formatosi con riguardo ad un importante passaggio della sentenza di primo grado: in particolare, la sentenza di primo grado si era chiaramente pronunciata per il venir meno della comunione ereditaria a seguito della confusione, all'interno del patrimonio del figlio della  de cuius , tra il credito dal medesimo vantato nei confronti della defunta madre e il debito dello stesso, tale da far residuare, rispetto all'originario debito dovuto dal figlio della  de cuius , soltanto la quota parte spettante,  iure hereditatis , alla sorella. Quanto, poi, al ricorso incidentale svolto dal figlio della originaria amministrata, lo stesso, per quanto di interesse nella presente sede, censurava la pronuncia dei giudici di appello in punto di inammissibilità della domanda di divisione svolta dall'intimato con il proprio atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto, trattandosi di domanda certamente connessa con quella svolta in via principale dall'opponente. La questione Diverse le  questioni di interesse  nella sentenza in esame. È sempre interessante la questione concernente la  portata  e l' ambito del giudicato interno , trattandosi di istituto i cui confini non sempre risultano ben definiti e nel quale non è affatto facile districarsi. La sentenza si sofferma anche sulla questione concernente i  limiti  entro i quali può essere  esteso  l' ambito  del  giudizio di opposizione a precetto  con domande che esorbitano, anche in modo significativo, dall'oggetto tipico di tale giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. Le soluzioni giuridiche Nella sentenza che si annota la Cassazione accoglie tanto uno dei motivi di ricorso, quanto uno dei motivi posti a base del ricorso incidentale. Quanto al  motivo di accoglimento  del ricorso per cassazione, i giudici di legittimità ritengono  integrato  il  giudicato interno  formatosi con riguardo ad uno specifico profilo esaminato nella sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva respinto l'opposizione a precetto: visto che il giudice di primo grado aveva ritenuto che la comunione ereditaria era venuta meno per effetto della confusione delle posizioni debitorie e creditorie in capo al figlio della  de cuius  e atteso che tale motivo si atteggiava come un  “ punto di sentenza certamente suscettibile di passare in giudicato, in quanto basato sul triplice elemento del “fatto” (…), della “norma” (l' articolo 1253 c.c. ) e dell'“effetto” (il credito si estingue pro parte e si scioglie la comunione su esso)” (si veda la sentenza in commento), doveva concludersi che non essendo stata in alcun modo censurata tale statuizione in sede di appello, sulla stessa fosse calato il giudicato interno, con l'effetto che restava precluso alla Corte d'Appello porre in discussione una tale statuizione, ritenendo ancora sussistente la comunione ereditaria sul credito posto a base della originaria domanda restitutoria. Quanto al  ricorso incidentale , la Cassazione accoglie il motivo con il quale il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi avevano ritenuto inammissibili le domande svolte dal figlio della  de cuius  finalizzate ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria tanto con riguardo alla posizione della defunta madre, quanto con riferimento alla posizione del defunto padre. Sul punto, viene evidenziato come nel caso in questione  non venga  affatto  in rilievo  una ipotesi di  domanda riconvenzionale , ma venga piuttosto in rilievo  “ una  domanda aggiuntiva e complanare  rispetto a quella - insita in ogni opposizione - di accertamento negativo del diritto di procedere esecutivamente, quand'anche fondata su presupposti di fatto e di diritto (…) parzialmente coincidenti”, con l'effetto che tale pluralità di domande, formulate “da parte dell'attore nei confronti del medesimo convenuto” deve ritenersi consentita ai sensi dell' articolo 104 c.p.c. , stando al quale è permesso il cumulo di più domande anche “non altrimenti connesse”, salva la facoltà del giudice di separarle (si vedano i punto 6.3 e 6.4 della sentenza in commento). In considerazione dei due evidenziati profili di accoglimento, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese. Osservazioni Paiono  condivisibili  entrambi i due  profili di accoglimento  espressi nella motivazione della sentenza che si annota. Quanto al primo, come si accennava in precedenza, occorre osservare come la  verifica  in merito alla  formazione del giudicato interno  in merito a singoli punti della sentenza  non sempre  sia  agevole . La Cassazione, infatti, ritiene ravvisabile la possibilità di formazione del giudicato interno se ed in quanto si sia in presenza di una “statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia”, con l'effetto che qualora risulti contestato in sede di appello anche “uno soltanto degli elementi di quella statuizione”, ciò risulta sufficiente a riaprire “la cognizione sull'intera questione che essa identifica” (si veda  Cass. n. 30728/2022 . Nel medesimo senso anche  Cass. n. 18241/2024 ,  Cass. n. 27246/2024  e  Cass. n. 32563/2024 ). Dalle pronunce appena menzionate si evince pure che non si configura in alcun modo un profilo di giudicato interno laddove non venga in rilievo una statuizione recante gli estremi “di un  decisum  affatto indipendente”, ma piuttosto delle “affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (si veda, in particolare,  Cass. n. 18241/2024 ). Con specifico riguardo al caso ora in esame, la sentenza in commento evidenzia come venisse in rilievo, nella sentenza di primo grado, una statuizione munita dell'anzidetto requisito di “statuizione minima”, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, con la conseguenza che non avendo costituito oggetto di contestazione, in sede di appello, nessuno degli elementi di tale sequenza, sulla relativa statuizione deve ritenersi integrato il giudicato interno. L' altra questione  sottoposta all'esame della Terza Sezione appare, se possibile,  ancor più rilevante  per chi si occupa di opposizione preventiva all'esecuzione. Non è infatti infrequente che all'interno di un giudizio di opposizione a precetto si insinuino, tanto da parte dell'attore/opponente, quanto da parte del convenuto/opposto,  domande di diverso tenore , miranti ad estendere il  thema decidendum . Ora, se è vero che, in considerazione della peculiarità del giudizio di opposizione a precetto, che ordinariamente si incentra nella domanda volta all'accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cumulo delle domande può porre qualche problema e può complicare non poco la gestione di un giudizio che ordinariamente risulta piuttosto piana, è anche vero, però, che un tale cumulo deve ritenersi possibile; ciò, sulla base del richiamo normativo operato nella sentenza in commento, ossia sulla base del fatto che è sempre possibile proporre contro la stessa parte una pluralità di domande, anche se non altrimenti connesse ( articolo 104 c.p.c. ). Non può quindi ritenersi preclusa la proposizione, nel giudizio di opposizione a precetto, anche di domande diverse da quella ordinariamente posta a base di tale giudizio. Nel presente caso, la domanda proposta dall'opponente nel proprio atto introduttivo aveva ad oggetto la  richiesta di scioglimento  della  comunione ereditaria  esistente con l'altra erede della  de cuius . Si tratta, invero, di un cumulo possibile ma che, indubbiamente, pone forse qualche problema aggiuntivo rispetto a quanto avviene in altre ipotesi di cumulo di domande. Intanto, occorre ricordare come il giudizio di scioglimento delle comunioni si atteggi in  modo del tutto peculiare , connotato come esso è dalla esistenza di un litisconsorzio necessario con tutti gli eredi, o condomini, o creditori opponenti, ove vi siano (si veda l' articolo 784 c.p.c. ). Inoltre, occorre tenere conto che si tratta di un giudizio scandito da diverse fasi, in particolare quella finalizzata all'accertamento del diritto alla divisione e alla formazione delle porzioni e quella consistente nelle vere e proprie operazioni divisorie, ivi compresa quella concernente la possibile vendita dei beni oggetto di comunione. Un giudizio che neppure necessariamente viene definito con sentenza, ben potendo definirsi mediante ordinanza resa ai sensi dell' articolo 789 c.p.c. Circostanze, quelle appena evidenziate, che, se valgono a mettere in evidenza la  peculiarità del cumulo  in questione,  non precludono  affatto  l'operatività  dello stesso, come riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza in commento. Fonte: IUS/Processo civile

Presidente De Stefano - Relatore Rossetti Fatti di causa 1. L'antefatto Me.Vi. nel 2006 fu nominato amministratore di sostegno della madre novantunenne Or.Di. non più capace di intendere e di volere. Tre anni dopo fu sostituito nell'incarico da un nuovo amministratore di sostegno, l'avv. Brunella Bertani. 1.1. Brunella Bertani nel 2010, dichiarando di agire in nome e per conto di Or.Di., convenne Me.Vi.e la di lui moglie Ma.As. dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, assumendo che i due si erano appropriati di una somma di denaro prelevata dalle disponibilità di Or.Di., pari ad Euro 59.605. Chiese la condanna dei convenuti alla restituzione in favore di @Or.Di. della suddetta somma. La domanda fu accolta in primo ed in secondo grado. Il ricorso proposto da Me.Vi.e Ma.As. avverso la sentenza d'appello (App. Bologna 17.9.2019 n. 2613) fu rigettato da questa Corte con ordinanza 27.5.2024 n. 14788. 1.2. Nelle more di questo processo Or.Di. venne a mancare l'11 maggio 2015, lasciando quali unici eredi testamentari i due figli 2Me.Il.e Me.Vi. 2. I fatti di causa Con atto spedito il 24.6.2020 2Me.Il. , invocando quale titolo esecutivo giudiziale la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 2613/19, sopra ricordata, intimò precetto al fratello Me.Vi.chiedendo il pagamento della somma di Euro 19.868,33, oltre accessori. A fondamento dell'intimazione dedusse di essere divenuta erede di Or.Di. per la quota di un terzo, e pertanto di avere acquisito jure hereditario, nella suddetta misura, il credito vantato da Or.Di. nei confronti del figlio Me.Vi.in virtù della suddetta sentenza. 2.1. Me.Vi.propose opposizione all'esecuzione, sostenendo che il credito azionato in executivis da 2Me.Il. , in quanto già spettante ad Or.Di. e poi caduto in successione, non era esigibile sino a quando non fosse stata sciolta la comunione ereditaria. Domandò inoltre (qualificando la domanda come riconvenzionale ): -) che fossero divise le eredità di Or.Di. e del premorto marito di questa, Ig.Me.; -) che si ordinasse ad 2Me.Il. di rendere il conto della gestione dei beni della madre Or.Di., e che se fosse emerso un debito di 2Me.Il. verso l'asse ereditario della madre (e quindi un proprio corrispondente credito), questo fosse compensato con il proprio debito; -) che 2Me.Il. fosse condannata comunque a versare alla comunione ereditaria la somma di Euro 226.315.797, che l'opponente assumeva essere stata prelevata dai beni dei due genitori. 3. Le sentenze di merito. Con sentenza 21.2.2022 n. 231 il Tribunale di Reggio Emilia: -) rigettò l'opposizione, ritenendo che ciascun coerede, anche pro indiviso, potesse sempre agire sia in sede di cognizione, sia esecutivamente, per riscuotere la sua quota di un credito spettante al de cuius; -) in ogni caso, poiché Me.Vi.era nello stesso tempo erede e debitore di Or.Di., il suo debito si era estinto per confusione ex articolo 1253 c.c. nella misura di due terzi, pari alla sua quota ereditaria: -) dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali proposte da Me.Vi. perché non hanno alcuna connessione e relazione di dipendenza, ex articolo 36 c.p.c. , con il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, ossia con l'oggetto specifico del presente giudizio di opposizione a precetto ; -) rigettò l'eccezione di compensazione, sul presupposto che il credito messo in esecuzione era ancora sub iudice, a causa dell'impugnazione della sentenza d'appello. La sentenza fu appellata dal soccombente. 3.1. Con sentenza 20.4.2023 n. 876 la Corte d'Appello di Bologna ha accolto il gravame e, con esso, l'opposizione. La Corte d'Appello: -) ha ritenuto che i crediti del de cuius cadono in comunione e non si dividono pro quota fra i coeredi; pertanto sino a che perdura la comunione essi non possono essere messi in esecuzione da uno soltanto dei coeredi; -) ha condiviso il giudizio di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte daMe.Vi. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da 2Me.Il. , rappresentata dal proprio amministratore di sostegno Va.Ro. con ricorso fondato su quattro motivi. Me.Vi.ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Ha anche depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'articolo 380 bis, secondo comma, c.p.c. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo del ricorso di 2Me.Il. . 1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli articolo 112,342,345 e 346 c.p.c. ; nonché dell' articolo 2909 c.c. . L'illustrazione del motivo prospetta una tesi giuridica così riassumibile: a) il Tribunale rigettò l'opposizione proposta da Me.Vi.affermando che il credito vantato da Or.Di. nei confronti del figlio ed erede non fosse mai caduto in comunione; infatti, alla morte di Or.Di., il figlio Me.Vi. cumulò nella propria persona la veste di creditore della quota ereditaria, ma anche quella di debitore verso il de cuius della somma di Euro 59.605; il Tribunale perciò concluse che la quota-parte del credito scaturente dalla condanna spettante a Me.Vi. si estinse per confusione, ex articolo 1253 c.c. , con la conseguenza che la quota restante del suddetto credito divenne titolarità esclusiva dell'altra coerede, 2Me.Il. ; b) questa statuizione del Tribunale non fu impugnata da Me.Vi. c) pertanto sulla ritenuta estinzione pro parte del credito oggetto del titolo esecutivo, e sulla concentrazione della parte restante in capo alla sola 2Me.Il. , si era formato il giudicato; d) ergo, la Corte d'Appello, accogliendo l'opposizione e dichiarando che il credito portato dal titolo esecutivo fosse caduto in comunione (e non potesse perciò essere azionato in executivis), aveva violato il giudicato interno. 1.1. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta la violazione del giudicato interno. Il Tribunale ha motivato il rigetto dell'opposizione proposta da Me.Vi.con due diverse rationes decidendi. Dapprima ha affermato che il coerede può agire esecutivamente nei confronti di altro coerede per riscuotere pro quota un credito del de cuius (p. 3, terzultimo capoverso, della sentenza di primo grado). Poi, però, ha aggiunto che nel caso di specie non è neppure configurabile una comunione del credito tra i coeredi , perché - ad avviso del Tribunale - il credito di Or.Di. nei confronti del figlio si era estinto pro parte ex articolo 1253 c.c. allorché quest'ultimo divenne erede testamentario della madre creditrice. Concluse perciò il Tribunale affermando che 2Me.Il. era titolare esclusiva di un terzo del credito portato dal titolo esecutivo (ibidem, p. 3, ultimo rigo, e p. 4, primo capoverso). 1.2. Il Tribunale dunque, ha ritenuto che il credito di Or.Di. nei confronti del figlio non fosse affatto caduto in comunione, ma si fosse estinto per una parte, e per la parte restante si fosse trasferito in capo a 2Me.Il. in via esclusiva . 1.3. Incurante di questa ratio decidendi, l'appello proposto da Me.Vi.si diffuse per molte pagine a sostenere che il credito messo in esecuzione da 2Me.Il. non fosse né liquido, né certo, né esigibile. Sostenne che il titolo esecutivo messo in esecuzione non era definitivo ed era stato impugnato; che il credito di Or.Di. era caduto in comunione ereditaria; che i crediti ereditari non sono esigibili dal singolo erede sino allo scioglimento della comunione (atto d'appello, pp. 14-20). 1.4. In nessun punto, in nessun passaggio, in nessun accenno, l'appellante investì le due decisive affermazioni compiute dal Tribunale per rigettare l'opposizione, e cioè: a) il credito messo in esecuzione si era estinto pro parte per confusione, e quindi b) non è configurabile una comunione del credito tra i coeredi . In pratica il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'assunto che il credito di Or.Di. si fosse estinto per una parte e, per la parte restante, si fosse concentrato in capo a 2Me.Il. , con esclusione della comunione. L'appellante invece ha motivato l'intero primo motivo d'appello spiegando che i crediti ereditari non sono esigibili sino alla divisione della comunione. L'appello dunque non ha censurato l'affermazione secondo cui il credito di Or.Di. non era (più) oggetto di comunione ereditaria, in virtù dell' articolo 1253 c.c. . E si trattava d'un punto di sentenza certamente suscettibile di passare in giudicato, in quanto basato sul triplice elemento del fatto (era Me.Vi.creditore e debitore di Or.Di.); della norma (l' articolo 1253 c.c. ) e dell' effetto (il credito si estingue pro parte e si scioglie la comunione su esso). 1.5. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, per essersi formato il giudicato sulla statuizione per cui il credito messo in esecuzione da 2Me.Il. non formava più, al momento dell'avvio dell'azione esecutiva, oggetto di comunione ereditaria. È appena il caso di precisare che la correttezza della conclusione cui è pervenuto il primo giudice non può essere vagliata: e tanto in dipendenza del rilevato giudicato, sicché ogni questione al riguardo resta preclusa. 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è prospettata la violazione dell' articolo 1253 c.c. . Deduce la ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che il credito di Or.Di. verso il figlio Me.Vi.i fosse caduto in successione. Sostiene che nel momento in cui Me.Vi.cumulò in sé le qualità di debitore del de cuius ed erede di questi, il suo credito verso la defunta madre si estinse pro quota per confusione, sicché la Corte d'Appello non avrebbe potuto ritenere che quel credito fosse caduto in comunione e nella sua interezza. 2.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo del ricorso di 2Me.Il. . Col terzo motivo si denuncia l'omesso esame del fatto decisivo , individuato nella qualità di erede testamentario in capo a Me.Vi.Il motivo non contiene alcuna reale censura, e sarebbe per questa ragione inammissibile ex articolo 366 n. 4 c.p.c. ; in ogni caso, esso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. Il quarto motivo del ricorso di 2Me.Il. . Col quarto motivo è censurata l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui i crediti caduti in successione non possono essere messi in esecuzione dal singolo coerede. 4.1. Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 5. Il primo motivo del ricorso incidentale di Me.Vi. Col primo motivo di ricorso incidentale è censurata la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibili, perché coperte da giudicato, le domande di restituzione, collazione e rendiconto da lui proposte con riferimento all'eredità paterna. 5.1. Il motivo è fondato. La Corte d'Appello, rilevato che identica domanda era stata dichiarata inammissibile in altro giudizio, ha ritenuto esservi giudicato su essa. L'errore è palese, dal momento che la pronuncia di inammissibilità resa in altro giudizio ha natura meramente processuale e non impedisce la riproposizione della domanda. 6. Il secondo motivo del ricorso incidentale. Col secondo motivo di ricorso incidentale è censurata la statuizione di inammissibilità delle domande riconvenzionali di restituzione, collazione e rendiconto proposte da Me.Vi.con riferimento sia all'eredità materna che all'eredità paterna (per quest'ultima, infatti, la Corte d'Appello ha adottato una doppia motivazione, ritenendo la domanda sia coperta da giudicato, sia inammissibile ex articolo 36 c.p.c. ). Deduce il ricorrente che il diritto azionato esecutivamente da 2Me.Il. trae fonte dal patrimonio ereditario dei suoi genitori; conseguentemente, è intuitivo il legame che intercorre tra la fondatezza o meno del diritto e la ricostruzione dell'asse ereditario con la conseguente divisione delle quote fra gli eredi . 6.1. Il motivo è fondato, ma per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Ciò, tuttavia, non è d'ostacolo all'accoglimento della censura, in virtù del principio già stabilito da questa Corte, secondo cui la Corte di cassazione - in virtù del principio jura novit curia - può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti ( Cass. civ., sez. VI-3, 14.2.2014, n. 3437 ; nello stesso senso, in seguito, Sez. 1, Ordinanza n. 4324 del 19.2.2025; Sez. 3, Ordinanza n. 2522 del 3.2.2025). 6.2. Me.Vi.ha proposto una opposizione a precetto. Con l'atto introduttivo del giudizio da un lato contestò il diritto della sorella di agire esecutivamente, dall'altro chiese al giudice di dividere l'eredità materna. 6.3. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. , l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore ( Cass. civ., sez. lav., 7.3.2003, n. 3477 ; Cass. Sez. 6, 20/01/2011, n. 1328 ; Cass. Sez. 3, 28/06/2019, n. 17441 ). Pertanto, la domanda di divisione dell'eredità proposta da Me.Vi.non era affatto una riconvenzionale , qualificazione inconcepibile rispetto alla domanda attorea. Si trattava, molto più semplicemente, d'una domanda aggiuntiva e complanare rispetto a quella - insita in ogni opposizione - di accertamento negativo del diritto di procedere esecutivamente, quand'anche fondata su presupposti di fatto e di diritto (relativi alla struttura e alla composizione stesse della massa dell'eredità Diacci) parzialmente coincidenti. 6.4. La formulazione di più domande da parte dell'attore nei confronti del medesimo convenuto è consentita dall' articolo 103 c.p.c. , che - come noto - consente il cumulo di più domande anche non altrimenti connesse , salva la facoltà del giudice di separarle. 6.5. Il ricorso è dunque fondato nella parte in cui denuncia la violazione dell' articolo 36 c.p.c. . Non, però, per la ragione giuridica indicata dal ricorrente (vi era connessione tra pretesa esecutiva e domanda di divisione), ma per la diversa ragione che la fattispecie processuale doveva essere decisa in base ai princìpi stabiliti dall' articolo 103 c.p.c. , non dall' articolo 36 c.p.c. . 7. Il terzo motivo del ricorso incidentale. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale . Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo. 8. I motivi quarto, quinto e sesto del ricorso incidentale. I restanti tre motivi del ricorso incidentale - coi quali è denunciato il vizio di omessa pronuncia sulle domande proposte dall'opponente (quarto e quinto motivo), nonché la violazione delle norme sulla compensazione dei crediti (sesto motivo) - restano assorbiti. 9. La fondatezza, sia pure per quanto di rispettiva ragione, dei ricorsi impone la cassazione integrale della qui gravata sentenza e il rinvio alla stessa Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà pure a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti. accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.