Movimento in cella: escluso dalla superficie utile per il detenuto anche lo spazio occupato dal letto singolo

Lo spazio occupato nella cella dal letto singolo deve essere escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento del detenuto. Questo il principio fissato dai Giudici, i quali ridanno vigore all’istanza con cui uno straniero chiede un indennizzo allo Stato italiano per le condizioni di detenzione subite tra il 2017 e il 2023 nel carcere di Pisa.

Concordi Magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza: niente risarcimento per il detenuto – un cittadino straniero – a fronte delle condizioni sopportate nella struttura carceraria di Pisa tra il 2017 e il 2023. In particolare, secondo il Tribunale di sorveglianza, «il condannato ha potuto usufruire » in quegli anni « di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadri », non risultando, poi, rilevanti, ai fini di un presunto trattamento disumano e degradante lamentato dal detenuto, «le denunciate marginali carenze strutturali e di servizio all’interno dell’istituto carcerario, potendo l’uomo usufruire di un letto singolo, da non computare nello spazio disponibile». Col ricorso in Cassazione, però, la difesa sostiene sia stato commesso un grave errore, «non avendo il Tribunale di sorveglianza scomputato lo spazio occupato dal letto singolo» dallo spazio disponibile effettivamente nella cella per il detenuto. Centrale per i magistrati di Cassazione è la questione relativa al calcolo dello spazio occupato dal letto singolo destinato al detenuto . Su questo fronte, ossia nell’ottica della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella, è necessario chiarire se vada detratta – ed eventualmente a quali condizioni – anche la superficie occupata dai letti singoli. In generale, «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo , tra cui rientrano i letti a castello», ricordano i giudici di Cassazione. Tale principio però non fa chiarezza in maniera esplicita sulla questione riguardante i letti singoli. Come porre rimedio a tale lacuna? Provvedono sinteticamente i magistrati di Cassazione, per i quali «è evidente che anche lo spazio occupato dal letto singolo debba essere escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti in cella ». Anche perché «è contrario alla comune quotidiana esperienza che un letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredo suscettibile di facile amozione e trasporto all’interno di una stanza da parte di chi abbia bisogno di muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività. Per non parlare del volume, identico, dallo stesso occupato sia nella posizione originaria, sia in quella in cui viene collocato dopo lo spostamento». Di conseguenza, il principio di diritto riferito testualmente solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello da quella destinata al normale movimento del detenuto all’interno della cella fornisce, chiariscono i Giudici di Cassazione, «un’univoca chiave interpretativa che inevitabilmente conduce all’estensione del medesimo principio di diritto anche ai letti singoli». Tirando le somme, «il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l’umanità della detenzione in rapporto allo spazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella ».

Presidente Rocchi – Relatore Toscani Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da A. B. avverso il provvedimento, in data 28 febbraio 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza, per quanto qui d'interesse, aveva negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all' articolo ex articolo 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 ( Ord. pen. ) in relazione al periodo di detenzione patito, dal 9 ottobre 2017 al 5 giugno 2023, presso l'istituto di pena di (OMISSIS). Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo confermando che il condannato aveva potuto usufruire di uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadri, in piena consonanza quanto stabilito da Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 01, non risultando rilevanti, ai fini del trattamento disumano e degradante, le denunciate marginali carenze strutturali e di servizio all'interno dell'Istituto e potendo lo stesso usufruire di un letto singolo, da non computare nello spazio disponibile. Quanto ai locali adibiti a servizi igienici, ha escluso la lamentata violazione della riservatezza, richiamando la motivazione del Magistrato di sorveglianza secondo cui detti servizi erano allocati in una stanza separata rispetto ai letti e che tanto trovava conferma nella relazione della Casa circondariale che chiariva che, in genere, nelle camere detentive la zona adibita a servizi igienici era divisa quam minime da un muro, non sempre munito di porta; ciò che garantiva una dignitosa riservatezza. 2. Avverso detta ordinanza ricorre B., per mezzo del difensore di fiducia avv. Roberto Nocent, che ne chiede l'annullamento, denunciando la violazione di legge, con riferimento all' articolo 35-ter ord. pen. e all' articolo 3 della Convenzione EDU . Il Tribunale di sorveglianza non ha scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza sia nella parte in cui ha disposto che non fosse scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, sia in quella in cui non ha omesso di considerare la doglianza concernente l'assenza di una separazione tra la camera detentiva e il locale adibito a bagno. 3. Il Sostituto procuratore generale, Antonietta Picardi, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 31 gennaio 2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Va premesso, quanto allo specifico tema della presenza, all'interno della cella di un locale bagno privo di porta, che il Collegio intende dare continuità al principio di diritto espresso da questa Corte (Sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi, non mass.) secondo cui «il periodo detentivo trascorso anche in camera detentiva singola, senza limitazioni di spazio vitale rilevanti, può rappresentare un concreto indicatore di trattamento degradante, da valutarsi nel complessivo contesto delle condizioni detentive» e che l'assenza di un'effettiva e completa separazione tra il locale-bagno e il resto della camera detentiva «è fattore potenzialmente produttivo di un trattamento inumano o degradante – sia in camera detentiva singola (per questioni di decoro e igiene, oltre che per la probabilità di osservazione dall'esterno di quanto accade nello spazio che dovrebbe essere riservato), sia in camera detentiva collettiva – se e in quanto a tale condizione sfavorevole si associno altri aspetti negativi della complessiva condizione vissuta dal soggetto recluso» e che «non può, pertanto, omettersi la verifica del complesso delle condizioni detentive - ai fini di cui all' articolo 35-ter ord. pen. - lì dove risulti accertata l'esistenza del bagno a vista in camera detentiva singola». Nel caso in esame il Tribunale non ha fornito un'adeguata motivazione sia sulla specifica situazione della camera detentiva del ricorrente (limitandosi a richiamare le generiche informazioni riguardanti l'Istituto penitenziario), sia sulle ragioni per le quali, anche ove il locale-bagno fosse stato separato da un muro, ha ritenuto tale elemento non afflittivo alla luce del complesso delle condizioni detentive. 3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto al calcolo dello spazio occupato dal letto singolo. È stato a lungo discusso se, in tema di rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter Ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario rilevante ai sensi dell'articolo 3 CEDU , così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, vada detratta, ed eventualmente a quali condizioni, anche la superficie occupata dai letti singoli. La questione era stata già posta alle Sezioni unite, le quali, in risposta al quesito, hanno enunciato il principio secondo il quale «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall' articolo 3 della Convenzione EDU , così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello» (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 01). Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite non affronta esplicitamente la questione riguardante i letti singoli, sicché la sentenza è stata oggetto di letture divergenti. 2.1. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'articolo 35-ter Ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, di cui all' articolo 3 Convenzione EDU , così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si è affermato che deve essere computato anche lo spazio occupato dai letti singoli, sebbene in uso ad altri detenuti, trattandosi di arredi che non occupano in senso verticale tutta la parete adiacente e [, pertanto, non] producono il medesimo ingombro dei letti a castello, consentendo, almeno in parte, alcuni movimenti ordinari del detenuto (Sez. 1, n. 32581 del 20/04/2023, Milazzo, Rv. 285056 - 01; in senso conforme Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, Talia, Rv. 282850 - 01). 2.2. Vi è un indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi di recente (Sez. 1, Sentenza n. 32412 del 20/06/2024, Parrino, Rv. 286659 - 01Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126-01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701-01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700-01; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv. 284510-01) cui il Collegio aderisce e intende dare continuità, secondo cui, in sede di procedimento attivato ai sensi dell'articolo 35-ter Ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'articolo 3 CEDU , come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno. 3.In questi recenti arresti si è, in estrema sintesi, condivisibilmente osservato: - che Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-02, non si è pronunciata in modo univoco sul punto; - che essa ha tuttavia richiamato l'esigenza che «nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati [...] si [abbia] riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella»; - che tale criterio direttivo le Sezioni Unite enucleano, con chiarezza, dal complesso della giurisprudenza della Corte EDU, opportunamente analizzata; - che, dunque, se la superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'articolo 3 CEDU è solo quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno della cella, la sua nozione coincide con quello di superficie libera, perché non altrimenti occupata e agevolmente calpestabile, del resto ben presente e ripetutamente utilizzata nella giurisprudenza di Strasburgo (floor space) richiamata, alla pagina 19, nella stessa sentenza Commisso; - che, nel caso del letto singolo, come in quello del letto a castello, è viceversa in pari modo compromesso il movimento del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal movimento , il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, lo spazio ordinariamente libero di cui si è detto; - che tale è del resto l'indirizzo pacificamente adottato dalle Sezioni civili di questa Corte, le quali, da tempo e senza eccezioni, interpretano l'articolo 35-ter Ord. pen. nel senso che vada scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini» ( Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022 ; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020, Rv. 656636-01; Sez. 1, n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n. 4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01). 4. E' alla luce di tali complessive considerazioni che – come segnalato nei citati e condivisi arresti – deve essere letta l'affermazione della sentenza Commisso, secondo cui «pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo» e, tra questi, i letti a castello. L'espressa menzione di questi ultimi «costituisce un'esemplificazione [...], dal[la] quale – in questo contesto – non può trarsi la regola, di segno reciproco, della computabilità dei letti singoli» (Sez. 1, n. 18760 del 2023, cit.). Se è vero, poi, che la sentenza Commisso menziona, incidentalmente, i letti singoli tra gli arredi mobili, occorre anche chiarire come le Sezioni Unite guardino non solo alla dicotomia «arredo mobile-arredo fisso», ma anche alla facilità di spostamento del «mobile». In questa prospettiva, indicata dalla stessa sentenza Commisso, è evidente che anche lo spazio occupato dal letto singolo debba essere escluso dalla superficie utile a soddisfare la primaria esigenza di movimento dei soggetti ristretti. È, infatti, contrario alla comune quotidiana esperienza che un letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredo suscettibile di facile amozione e trasporto all'interno di una stanza da parte di chi abbia bisogno di muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività. Per non parlare del volume, identico, dallo stesso occupato sia nella posizione originaria, sia in quella in cui viene collocato dopo lo spostamento. Conclusivamente, pur se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferisce testualmente solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello da quella destinata al normale movimento all'interno della cella, deve ritenersi che il costrutto argomentativo utilizzato per quell'affermazione fornisca un'univoca chiave interpretativa che inevitabilmente conduce all'estensione del medesimo principio di diritto anche ai letti singoli. Il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l'umanità della detenzione in rapporto allo spazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella. 5. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con riferimento alla detenzione dal ricorrente sofferta presso la casa circondariale di Pisa con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la rinnovazione del giudizio sulla base dei principi di diritto qui riaffermati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.