Risponde del reato di falso materiale l'automobilista che copre la targa per sfuggire all'autovelox

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio rilevante in materia di violazioni stradali e responsabilità penale: coprire la targa dell'auto con del nastro adesivo per eludere i controlli dell'autovelox costituisce reato di falso materiale. Tale decisione rappresenta un importante precedente nell'interpretazione delle condotte fraudolente tese a sottrarsi alle sanzioni amministrative, chiarendo i confini tra illecito amministrativo e reato penale.

Massima Integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall' articolo 100, comma 12, C.d.S. , che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione Il caso Il caso riguarda un automobilista che ha contraffatto la targa della propria auto con il nastro adesivo apponendolo sul tratto orizzontale della lettera ‘H', trasformandola in due lettere ‘I'. Dopo essergli stata rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio della targa, l'automobilista, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il Tribunale aveva attribuito la condotta alla violazione del precetto penale, anziché all'illecito amministrativo previsto dal comma 12 dell' articolo 100 C.d.S. , alla luce del quale «chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046 a Euro 8.186». Si deduce altresì vizio di motivazione apparente, per non avere il collegio del riesame adeguatamente valorizzato la circostanza che l'indagato non si era accorto dell'esistenza di nastro adesivo sulla targa, come dimostrato dal fatto che aveva superato – lampeggiando – l'auto dei carabinieri e si era poi fermato spontaneamente. Il ricorrente, inoltre, ha sostenuto l'innocuità del falso, alla luce del fatto che l'apposizione dell'adesivo sul tratto orizzontale della lettera H della targa aveva trasformato quest'ultima in una doppia I. In tal modo il falso così realizzato era pertanto macroscopicamente percepibile da chiunque , posto che le lettere finali delle targhe automobilistiche alfanumeriche sono due e non tre e che, in ogni caso, la lettera I non viene utilizzata in Italia nella realizzazione delle targhe. Nel caso di specie, sarebbe dunque ravvisabile, la violazione dell' articolo 102, comma 7, C.d.S.  che sanziona chi circola con targa non chiaramente ed integralmente leggibile. I giudici hanno respinto l'appello del ricorrente, sottolineando che l'azione compiuta costituiva un reato di falsità materiale in certificato o autorizzazioni amministrative; in particolare la Corte ha ritenuto che l'alterazione della targa avesse l'obiettivo di sottrarsi all'identificazione, configurando, quindi, un atto di falso materiale con potenziali effetti rilevanti. L'automobilista ha proposto ricorso in Cassazione. La questione Come è punita la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura? Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 5255 del 10/02/25, ha confermato la condanna dell'imputato, ribadendo che «integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative  (articolo 477  e  482 c.p. ), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall' articolo 100, comma 12, C.d.S. , che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione». I giudici evidenziano che in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “ falso innocuo ” nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. Quindi il falso innocuo si verifica quando l'alterazione di un documento è talmente visibile o irrilevante da non compromettere la sua funzione e il suo significato. In sostanza si deve trattare di un falso grossolano, distinguibile ad occhio nudo e con facilità. Le ulteriori considerazioni dedicate alla innocuità del falso, per i Giudici, non convincono, proprio alla luce della finalità emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità. Nel caso specifico l'automobilista aveva sostenuto che il suo era un “falso innocuo”, in quanto l'alterazione della targa era facilmente riconoscibile. La Cassazione ha respinto questa tesi perché: il trasgressore aveva ammesso di aver alterato la targa proprio per evitare l'autovelox. Questo dimostra l'intento di ingannare le autorità, elemento fondamentale del reato di falso materiale. Inoltre, il fatto che l'alterazione fosse “ macroscopicamente percepibile ” non è rilevante, perché l'intento del ricorrente era chiaramente quello di ingannare i sistemi di rilevazione automatica della velocità, nonostante la difesa abbia sostenuto la macroscopica evidenza dell'alterazione, che non avrebbe ingannato un osservatore umano La deduzione proposta dal ricorrente che non si era accorto dell'esistenza di nastro adesivo sulla targa, come dimostrato dal fatto che aveva superato, lampeggiando, l'auto dei carabinieri per poi fermarsi spontaneamente, non assume, per i giudici, alcun rilievo rispetto alle conclusioni univocamente ritraibili dagli elementi sopra riportati. In ordine poi alle considerazioni dedicate alla innocuità del falso non colgono nel segno, proprio alla luce della finalità emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità. Tanto, peraltro, vale ad escludere qualunque dubbio sulla riconducibilità della condotta al ricorrente. Occorre differenziare le  diverse specie di condotte coinvolte nelle fattispecie in questione : mentre la prima rientra nel concetto generale di contraffazione, integrata dalla modifica degli estremi della targa originaria (es. scambiando l'ordine delle cifre), dalla creazione di una targa per imitazione, dalla sostituzione di una targa vera con altra contenente estremi diversi; la seconda condotta, invece, riguarda le ipotesi in cui l'autore non abbia partecipato al reato presupposto consistente nella contraffazione della targa, ma ne abbia fatto uso. La tipicità del  reato di uso di targa contraffatta , peraltro,  può sovrapporsi , in concreto, alla distinta  condotta di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta , previsto dal comma 12 dell' articolo 100 C.d.S.  come illecito amministrativo; la delimitazione dei confini di tipicità dei due illeciti va operata alla stregua, innanzitutto, del bene giuridico tutelato: invero, mentre l'illecito amministrativo della circolazione con targa non propria o contraffatta è posto a tutela della funzione di identificazione del veicolo in circolazione, il reato di contraffazione o di uso di targa falsa è posto a tutela della fede pubblica, e della connessa funzione certificativa della targa, quale documento rilevante non ai fini della mera circolazione, bensì ai fini della regolarità e legittimità dell'immatricolazione.  Pertanto, la condotta di chi adopera una targa contraffatta per far circolare il veicolo può rientrare sia nella fattispecie di cui al comma 12, sia nella fattispecie penale di cui al comma 14, in tal modo integrando un'ipotesi di concorso di illeciti. Osservazioni Nel mondo dell'automobilismo, la tentazione di eludere i controlli di velocità può spingere gli automobilisti ad alterare la leggibilità della targa dell'auto. Il falso materiale, in generale, è la falsificazione o l'alterazione di un documento o di un oggetto che ha valore legale . Nel caso della targa dell'auto, si parla di falso materiale quando la targa viene modificata in modo tale da renderla diversa da quella originale rilasciata dalla Motorizzazione Civile. La targa dell'auto è considerata un certificato amministrativo che attesta l'immatricolazione del veicolo e la sua idoneità a circolare. Alterare la targa significa falsificare questo certificato, con l'intento di ingannare i sistemi di rilevamento della velocità (autovelox) e, di conseguenza, le autorità. Non si tratta solo di “evitare le multe” ma di compiere un atto che lede la fede pubblica, ovvero la fiducia che i cittadini ripongono nei documenti e nei simboli ufficiali dello Stato. Il reato di falso materiale si verifica dunque quando c'è l'intenzione di alterare la targa per ingannare le autorità e trarne un vantaggio (evitare la multa). Trattandosi di un reato scatta pertanto la denuncia e il processo penale. Al contrario l'illecito amministrativo previsto dall' articolo 102, comma 7 C.d.S.  sanziona chiunque circoli con una targa non chiaramente e integralmente leggibile. In questo caso, tuttavia, è previsto non già un reato ma una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. Il tipico caso è quello di chi sporca la targa con fango o altri liquidi o materiali per renderla irriconoscibile alle telecamere. Invece, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. In caso di violazione di tale obbligo scatta una multa amministrativa da 87 a 344 euro. La falsificazione della targa mediante contraffazione o alterazione integra il reato di falsità materiale in certificazione amministrativa commessa da un privato (combinato disposto degli  articoli 477  e  482 c.p. ), punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Tale reato è qualcosa di più, e di diverso, dalla semplice circolazione con targa contraffatta che è punita in via amministrativa dal Codice della strada , perché richiede un accertamento sulla condotta e sulla sua attribuzione al trasgressore dal punto di vista materiale – cioè averla compiuta e realizzata, o soltanto non ostacolata, se commessa da altri – ed anche dal punto di vista soggettivo, cioè del dolo e della volontaria consapevolezza di quanto fatto. Se non è provata la contraffazione da parte dell'imputato, si incorre comunque nel reato di uso di atto falso o in quello di occultamento di atti veri, punito dagli  articoli 489  e  490 del Codice penale  con le pene precedenti ridotte di un terzo, ed è applicabile la non punibilità per particolare tenuità del fatto, se il comportamento risulta occasionale: in sostanza, si può essere prosciolti. Qualora sussistano i rispettivi estremi le due violazioni , quella amministrativa e quella penale,  possono concorrere : l'una non esclude l'altra, e non si applica il principio di specialità. Del resto, è proprio il  Codice della strada, all'articolo 100,  comma 14, a prevedere una clausola al riguardo, disponendo che: «chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate, è punito ai sensi del Codice penale». Fonte: IUS/Penale