La richiesta di partecipazione in appello deve essere presentata con istanza separata e successiva alla fissazione dell’udienza

Nonostante con la riforma Cartabia il rito cartolare non partecipato sia divenuto, nel giudizio di appello, la regola, la Cassazione ribadisce la necessità che la richiesta di rito partecipato, conformemente al dettato legislativo, sia proposta con un’istanza separata dall’atto di appello e dopo la fissazione dell’udienza.

In una causa relativa al reato di porto ingiustificato di coltello (articolo 4, comma 2, legge n. 110/1975), la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla richiesta di trattazione orale in appello, avanzata dal difensore dell’imputato nell’atto di impugnazione. Nello specifico, il ricorrente eccepisce che con l’atto di appello era stata formulata richiesta di trattazione in presenza, richiesta, tuttavia, disattesa dalla Corte d’Appello, in quanto la richiesta formale di rito partecipato deve seguire i requisiti previsti dalla normativa vigente , ovvero essere presentata con istanza separata e successiva alla fissazione dell’udienza, come previsto dagli articolo 23 e 23- bis dl. n. 137/2020 e, attualmente, dall’articolo 598- bis c.p.p. La previsione della formulazione della richiesta con una successiva istanza autonoma risponde alla ratio di consentire la migliore organizzazione delle udienze (Cass. n. 34695/2024), anche se, in realtà, la richiesta di partecipazione antecedente alla fissazione dell’udienza non confligge con la salvaguardia delle esigenze organizzative della Corte d’Appello: tanto è vero che la stessa Relazione illustrativa della riforma c.d. Cartabia , nella parte dedicata al  rito camerale “non partecipato” in appello, afferma espressamente che ‹‹resta invece affidata alle “prassi virtuose” l’eventuale soluzione di far precedere la citazione in giudizio da un “interpello”, ove ritenuto utile ai fini di una più ordinata calendarizzazione delle udienze››. Resta, tuttavia, il fatto che, da un lato, l’auspicio della Relazione illustrativa sopra richiamata non si sia tradotto in una apposita previsione normativa e, dall’altro, che in ogni caso esso era limitato alla fase intercorrente tra l’impugnazione e la fissazione dell’udienza: pertanto, è necessario che la richiesta di rito partecipato , conformemente al dettato legislativo, sia proposta con un’istanza separata dall’atto di appello e dopo la fissazione dell’udienza . Ciò non comporta che di per sé la richiesta avanzata con lo stesso atto di appello sia irricevibile e che la Corte d’Appello non ne possa per ciò solo tenerne eventualmente conto. In conclusione, dunque, la Corte afferma che «l’appellante che, differentemente da quanto previsto dalla legge, chieda il rito partecipato con l’atto di appello si espone al rischio che l’istanza non sia esaminata e assume su di sé l’onere – ove sulla stessa non si sia provveduto, senza che ne derivi alcuna sanzione processuale – di riproporla con atto autonomo nei termini decorrenti dopo la fissazione dell’udienza ».

Presidente Rocchi – Relatore Valiante Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 31.1.2025, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 3.10.2023 di condanna di B.V. per il reato di cui all' articolo 4, comma 2, L. n. 110 del 1975 (commesso l'(OMISSIS)) alla pena di quattro mesi di arresto e 667 euro di ammenda. La sentenza dà atto che con il primo motivo di appello è stata chiesta l'assoluzione per l'insussistenza del fatto, censurando che il giudice di primo grado abbia ritenuto l'assenza di giustificato motivo del porto del coltello; con il secondo motivo è stata chiesta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, già sollecitata in primo grado con una memoria difensiva sulla quale il giudice non si è pronunciato, in quanto il coltello era di modeste dimensioni e la condotta non era abituale, e, in subordine, è stata chiesta la concessione dell'attenuante della lieve entità di cui al comma 3 dell' articolo 4 L. n. 110 del 1975 ; con il terzo motivo è stato chiesto il contenimento della pena nel minimo edittale. Quanto al primo motivo, la Corte d'Appello evidenzia che l'imputato non ha fornito nell'immediatezza alcuna giustificazione del porto. Quanto al secondo motivo, esclude la sussistenza della lieve entità ex articolo 4, comma 3, L. n. 110 del 1975 in ragione delle dimensioni del coltello (12 cm. di lama e 24 cm. Di lunghezza complessiva) e della circostanza che l'imputato lo tenesse a portata di mano nel portaoggetti dello sportello lato guidatore: tanto esclude pure che si possa applicare l' articolo 131-bis cod. pen. Quanto al terzo motivo, i giudici di secondo grado rilevano che la pena è stata già irrogata nel minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione. 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di B., articolando un unico motivo, con il quale preliminarmente eccepisce che con l'atto di appello era stata formulata richiesta di trattazione in presenza: richiesta, tuttavia, disattesa, in quanto la Corte d'Appello ha proceduto con udienza non partecipata. Il ricorso sostiene che è preferibile l'orientamento di legittimità secondo cui la richiesta di trattazione orale, anche se formulata inusualmente nell'atto di appello, non può essere elusa. Quanto al merito, invece, il ricorso lamenta la mancanza di motivazione sulla doglianza d'appello che concerneva la pena e le circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 5.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Sulla richiesta di trattazione partecipata, ha richiamato Sez. 5, n. 34695 dell'11/7/2024, secondo cui è legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in cui il difensore dell'imputato abbia formulato richiesta di trattazione orale con l'atto di appello, senza aver altresì trasmesso, a mezzo PEC, apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha osservato che non emergono ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulle considerazioni poste a fondamento delle conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, va premesso che, sebbene l'atto di appello proposto nell'interesse di B.V. richiamasse l' articolo 598-bis cod. proc. pen. , ciò nondimeno seguitava ad applicarsi la disciplina emergenziale di cui agli articolo 23 e 23-bis D.L. n. 137 del 2020 , per effetto della estensione del loro vigore con diversi provvedimenti legislativi di proroga succedutisi nel tempo. La disciplina in questione prevedeva che la richiesta di discussione orale fosse formulata per iscritto dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e trasmessa alla cancelleria della Corte di appello per via telematica. Di conseguenza, l'istanza di discussione orale presupponeva che fosse stata già fissata la data di udienza (come, del resto, è previsto anche nell' articolo 598-bis cod. proc. pen. ) e che da quella data dovesse calcolarsi a ritroso il termine di quindici giorni liberi prima dei quali quale doveva presentarsi l'istanza (che adesso l' articolo 598-bis cod. proc. pen. individua invece nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione). Il ricorrente sostiene che anche una richiesta di discussione orale presentata ancor prima della fissazione dell'udienza, e segnatamente nello stesso atto di appello, debba essere presa in considerazione dalla Corte d'appello, che non potrebbe esimersi dal disporre che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti. Si tratta, come è evidente, di una conclusione in nulla confortata dal dato testuale delle norme applicabili, che, collocando temporalmente la possibilità di chiedere il rito partecipato ad un momento successivo alla fissazione dell'udienza, evidentemente escludono che la richiesta possa essere contenuta sin dall'inizio nell'atto di impugnazione o quantomeno che, ove presentata in queste forme, debba essere esitata. La previsione della formulazione della richiesta con una successiva istanza autonoma risponde alla ratio di consentire la migliore organizzazione delle udienze (Sez. 5, n. 34695 dell'11/7/2024, Spalluto, Rv. 286932 – 01, in motivazione). Per vero, con tale ratio non confligge irrimediabilmente la presentazione della richiesta di rito partecipato con lo stesso atto di appello. Tanto è vero che la stessa Relazione illustrativa della riforma c.d. Cartabia (p. 168), nella parte dedicata al rito camerale “non partecipato” in appello (che con il d.lgs. n. 150 del 2022 è appunto divenuto la regola nel giudizio di appello, in sostanziale continuità con la normativa emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19 che ne aveva determinato la genesi), afferma espressamente che ‹‹resta invece affidata alle “prassi virtuose” l'eventuale soluzione di far precedere la citazione in giudizio da un “interpello”, ove ritenuto utile ai fini di una più ordinata calendarizzazione delle udienze››. Dunque, richiesta di partecipazione antecedente alla fissazione dell'udienza e salvaguardia delle esigenze organizzative della Corte d'Appello non sono, nella stessa visione del legislatore, tra loro incompatibili. Resta, tuttavia, il fatto che, da un lato, l'auspicio della Relazione illustrativa sopra richiamata non si sia tradotto in una apposita previsione normativa e, dall'altro, che in ogni caso esso era limitato alla fase intercorrente tra l'impugnazione e la fissazione dell'udienza. La ragione per cui il legislatore, nemmeno nella più limitata prospettiva dell'instaurazione di prassi funzionali a una maggiore efficienza della funzione giurisdizionale, abbia preso in considerazione l'inserimento nell'atto di appello della richiesta di trattazione orale può essere probabilmente meglio compresa proprio se si guarda alla vicenda oggetto del ricorso. Dal fascicolo risulta, infatti, che nell'atto di appello depositato nell'interesse di B.V. la richiesta di trattazione orale e di partecipazione all'udienza fosse contenuta in un piccolo riquadro dell'atto stesso, prima dell'esposizione dei motivi di appello, in cui era scritto che il difensore ‹‹chiede, fin d'ora, la discussione in presenza con richiesta di partecipazione personale all'udienza si sensi del comma 2 del citato articolo 598 bis c.p.p. ››. L'istanza in questione non veniva più richiamata nelle richieste finali e, quindi, restava confinata nella premessa dell'atto di appello. Come si vede, una richiesta formulata in tal modo non appare oggettivamente rispondente alla ragione che dovrebbe ispirare una prassi di utile collaborazione tra il giudice e le parti, la quale presuppone la possibilità di una precisa possibilità di confronto su dati resi chiaramente riconoscibili. Resta inalterata, pertanto, la necessità che la richiesta di rito partecipato, conformemente al dettato legislativo, sia proposta con un'istanza separata dall'atto di appello e dopo la fissazione dell'udienza. Questo non comporta che di per sé la richiesta avanzata con lo stesso atto di appello sia irricevibile e che la Corte d'Appello non ne possa per ciò solo tenerne eventualmente conto. Tuttavia, va affermato, al riguardo, il principio secondo cui l'appellante che, differentemente da quanto previsto dalla legge, chieda il rito partecipato con l'atto di appello si espone al rischio che l'istanza non sia esaminata e assume su di sé l'onere – ove sulla stessa non si sia provveduto, senza che ne derivi alcuna sanzione processuale – di riproporla con atto autonomo nei termini decorrenti dopo la fissazione dell'udienza: ciò che, peraltro, nel caso di specie il ricorrente non ha fatto, pur avendo ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza privo della disposizione che si procedesse con la partecipazione delle parti. Il primo motivo, pertanto, è da considerarsi infondato. 2. Il secondo motivo, relativo alla doglianza di omessa motivazione sul motivo d'appello concernente la pena e le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha ragionevolmente osservato che il trattamento sanzionatorio non fosse suscettibile di ulteriore riduzione rispetto al primo grado di giudizio, in quanto la pena era stata già determinata nel minimo edittale ed era stata ancora diminuita per effetto della avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Di conseguenza, il motivo è inammissibile, in quanto, oltre che generico, non sorretto da alcun interesse concreto dell'imputato ad impugnare. 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen. , al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.