Segnalazione di investimento inadeguato: la ripartizione del carico probatorio

L’ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte Suprema, nel risolvere una controversia tra investitori e intermediario, spiega l’operatività dell’onere probatorio in presenza di una segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione finanziaria.

Spetta all'investitore circostanziare quali informazioni, in presenza di una segnalazione d'inadeguatezza della richiesta operazione finanziaria, non gli sarebbero state fornite dall'intermediario così da consentire a quest'ultimo di provare, con qualsiasi mezzo, di averle invece specificamente rese. Cenni sui fatti di causa Due risparmiatori hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la banca di riferimento chiedendo di accertare la grave responsabilità di quest'ultima per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in merito ad una operazione finanziaria avente ad oggetto titoli obbligazioni Lehman Brothers risalente al 2005. Segnatamente, i risparmiatori hanno domandato la risoluzione del negozio e la restituzione delle somme versate; in subordine, il risarcimento del danno occorso. Il Tribunale di Roma ha respinto siffatte domande degli investitori. Anche il gravame non ha avuto miglior sorte. Di qui il ricorso per Cassazione cui ha resistito la banca. In sede di legittimità il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione del giudizio a norma dell'articolo 380- bis c.p.c. non ravvisando margini di accoglimento del ricorso. A fronte di essa, parte ricorrente ha comunque domandato la decisione della causa. Spetta all'investitore circostanziare le informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare Mediante il primo motivo è denunciata, da parte ricorrente, la violazione o falsa applicazione degli articolo 21 e 23 TUF e degli articolo 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998. Questo motivo è stato ritenuto inammissibile dal Consigliere Delegato nella proposta richiamata nell'ordinanza in commento. La Corte territoriale ha difatti ritenuto assolti gli obblighi informativi in capo all'intermediario. Ciò in allineamento a quanto sostenuto dal primo Giudice in ordine alla mancata prova dell'inadempimento della banca agli obblighi di informazione riguardanti i prodotti finanziari negoziati. Viene quindi ricordato che l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare (cfr. Cass. n. 10111/2018 ). In sede di legittimità i ricorrenti hanno tuttavia omesso di spiegare quali specifiche informazioni avessero allegato come mancanti nel giudizio di merito, così venendo meno all'onere , sugli stessi incombenti, di chiarire i precisi contorni del thema decidendum . Con la precisazione che la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte Suprema (cfr. Cass. n. 37382/2022 ). Onere della prova in presenza della segnalazione d'inadeguatezza dell'investimento Sempre a detta del Consigliere Delegato, la Corte territoriale ha dato atto che l'investitore era stato reso edotto dell'inadeguatezza dell'operazione rispetto agli obiettivi di investimento rilevati. Ragion per cui la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'articolo 29, comma 3, del Reg. Consob n. 11522/1998. Soltanto a fronte della contestazione del cliente il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare , con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese ( Cass. n. 23131/2020 ; Cass. n. 19417/2017 ; Cass. n. 11578/2016 . Lungo questa direttrice i ricorrenti avrebbero dovuto chiarire il contenuto della loro allegazione quanto alle specifiche informazioni non somministrate e da fornirsi (informazioni atte a confermare l'inadeguatezza dell'operazione di investimento), non delineandosi, in mancanza, alcun onere probatorio in capo all'intermediario. Avvertenza d'inadeguatezza e presunzione di assolvimento dell'obbligo informativo Il Collegio condivide l'impostazione assunta dal Consigliere Delegato nella proposta.  Viene al riguardo precisato che, nel quadro di applicazione dell'articolo 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza contemplata al terzo comma, laddove si riferisce ad «esplicito riferimento alle avvertenze ricevute», non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario. In mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto. Sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute (v. Cass. n. 10111/2018 ). Su questa via, precisa il Collegio, è corretto ritenere che gli odierni istanti avrebbero dovuto fornire indicazioni circostanziate quanto al deficit informativo lamentato in sede di merito, atteso che a tal fine non era sufficiente richiamare allegazioni generiche quanto alla mancata rappresentazione del rischio finanziario associato all'operazione. Rischio, questo, peraltro evidenziato dall'intermediario. In altri termini, conclude la Corte, siccome l'onere probatorio dell'intermediario sarebbe scattato in presenza di un'allegazione specifica delle informazioni, attinenti all'inadeguatezza dell'operazione, che avrebbero dovuto essere fornite agli investitori, questi dovevano chiarire in sede di legittimità quali precise notizie avevano lamentato non essergli state somministrate nel giudizio di merito allorquando ricevettero la segnalazione di inadeguatezza. Condanna per aver chiesto la decisione (che ha definito il giudizio in conformità  alla proposta) Il ricorso è stato dunque rigettato, per le ragioni esposte, dalla Corte Suprema che ha ritenuto applicabile anche la condanna di cui all' articolo 96, commi 3 e comma 4, c.p.c.   giusta l'articolo 380- bis , comma 3, c.p.c. Parte ricorrente è stata, cioè, condannata per responsabilità processuale aggravata tanto in favore della controparte quanto in favore della cassa delle ammende; ciò tenuto conto che il ricorso è stato deciso in senso conforme alla proposta. Evidente l'intento del legislatore di disincentivare il procedimento camerale a fronte del filtro negativo effettuato dal Consigliere Delegato. Le rilevanti conseguenze economiche appena ricordate (al netto del pagamento dell'ulteriore contributo unificato) postulano che la prognosi formulata nella proposta, pur sintetica, debba essere comunque articolata in modo tale da permettere al ricorrente di ponderare le ragioni tali da dissuaderlo o meno dal proseguire il giudizio. Si legge nella Relazione illustrativa al d. lgs. n. 149/2022 che la previsione in questione non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio ma è la realistica presa d'atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata (cfr. Cass. S.U. n. 27433/2023 ; Cass. n. 28540/2023 ).

Presidente Relatore Scoditti Fatti di causa 1. - Ca.Al. ed Eg.Or. hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Unicredit Spa, chiedendo accertarsi la grave responsabilità della banca per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, in relazione a un'operazione di investimento conclusa il 21 luglio 2005; gli attori hanno inoltre domandato la risoluzione del negozio concluso e la restituzione delle somme versate o, in subordine, il risarcimento del danno occorso. Le domande attrici sono state disattese dal Giudice di primo grado e la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da Ca.Al. ed Eg.Or. 2. - Questi hanno proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi, cui resiste, con controricorso, Unicredit Spa è stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell'articolo 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie. Ragioni della decisione 1. - La proposta ha il tenore che segue: (C)ol primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli articolo 21 e 23 t.u.f. e degli articolo 28 e 29 del reg. Consob n. 11522/1998; col secondo si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il (primo) motivo è inammissibile; si fa questione dell'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario: obblighi che la Corte territoriale ha ritenuto assolti: si legge infatti nella sentenza impugnata che dalla documentazione prodotta emergeva l'adempimento, da parte della banca, degli obblighi di informazione attiva e di informazione passiva e che dovevano 'tenersi ferme le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della mancata prova dell'inadempimento della banca agli obblighi di informazione riguardanti i prodotti finanziari negoziati su ordine dei clienti'; in primo luogo, gli istanti non possono dolersi dell'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi senza specificare, in questa sede, quale posizione essi avevano assunto, sul punto, nel giudizio di primo grado; infatti, l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare ( Cass. 24 aprile 2018, n. 10111 ); mancando di spiegare quali specifiche informazioni avessero allegato come mancanti nel giudizio di merito, gli odierni istanti sono venuti quindi meno all'onere, sugli stessi incombente in questa sede, di chiarire i precisi contorni del thema decidendum; anche a voler prescindere da tale, pur assorbente, rilievo, è a dirsi che i ricorrenti contestano l'accertamento della Corte distrettuale avendo riguardo al valore probatorio della documentazione prodotta (cfr., in particolare, pagg. 8 s. del ricorso): come è noto, però, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. ( Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382 ); va inoltre considerato che la Corte di appello ha dato atto che l'investitore era stato reso edotto dell'inadeguatezza dell'operazione rispetto agli obiettivi di investimento rilevati (ciò che riconoscono gli stessi ricorrenti): ebbene, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'articolo 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 e solo a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese ( Cass. 22 ottobre 2020, n. 23131 ; Cass. 3 agosto 2017, n. 19417 ; Cass. 6 giugno 2016, n. 11578 ); ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto chiarire il contenuto della loro allegazione quanto alle specifiche informazioni non somministrate, e da fornirsi (informazioni atte a dar ragione dell'inadeguatezza dell'operazione di investimento), non delineandosi, in difetto, alcun onere probatorio in capo all'intermediario; il secondo motivo è infondato; sostengono infatti i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe 'omesso di valutare e rilevare la responsabilità della banca per aver concluso l'operazione non adeguata in assenza delle necessarie avvertenze da fornire all'investitore come previsto dall'articolo 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998': nella fattispecie in esame l'obbligo informativo dove però presumersi assolto, secondo quanto sopra osservato, con conseguente non configurabilità dell'omesso esame di fatto decisivo denunciato col mezzo di censura . 2. - Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria. Nel ricorso per cassazione gli istanti hanno rammentato di aver lamentato, nel giudizio di merito, di non aver ricevuto un'informativa chiara, appropriata e completa sulla natura, sui rischi, sulla tipologia e caratteristiche dell'investimento eseguito ; hanno dedotto, segnatamente, che nessuna informativa sul rischio specifico dell'operazione era stata fornita all'investitore, essendosi la banca limitata a segnalare in modo del tutto generico e fuorviante, attraverso un modulo d'ordine incompleto e scarno, l'inadeguatezza dell'operazione rispetto agli obiettivi di investimento rilevati, concludendo un'operazione che non doveva essere eseguita perché non adeguata al profilo dell'investitore, e perché non risultavano fornite le necessarie avvertenze all'investitore sull'inopportunità di concludere l'investimento . Si legge nella sentenza impugnata che dall'ordine di acquisto del 21 luglio 2005 dei titoli Lehman Brothers si evinceva la conferma che l'investitore era stato pienamente edotto della inadeguatezza dell'operazione di investimento rispetto agli obiettivi perseguiti ; secondo il Giudice di appello, alla stregua della suddetta documentazione, doveva ritenersi assolto sia l'obbligo di informazione passiva che di informazione attiva e sufficientemente rappresentata all'investitore la rischiosità dell'investimento . Secondo questa Corte, nel quadro di applicazione dell'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al terzo comma, laddove si riferisce ad esplicito riferimento alle avvertenze ricevute , non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute ( Cass. 24 aprile 2018, n. 10111 ). È corretto quindi ritenere che gli odierni istanti avrebbero dovuto fornire indicazioni circostanziate quanto al deficit informativo lamentato in sede di merito, essendo del tutto evidente che a tal fine non era sufficiente richiamare allegazioni generiche quanto alla mancata rappresentazione del rischio finanziario associato all'operazione, visto che tale rischio era stato di contro evidenziato dall'intermediario, come si è visto. Detto altrimenti, poiché l'onere probatorio dell'intermediario sarebbe scattato in presenza di un'allegazione specifica delle informazioni, attinenti all'inadeguatezza dell'operazione, che avrebbero dovuto essere fornite agli investitori, questi dovevano chiarire, nella presente sede, quali precise notizie avevano lamentato non essergli state somministrate nel giudizio di merito allorquando ricevettero la segnalazione di inadeguatezza. 3. - Il ricorso è rigettato. 4. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all' articolo96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l'articolo 380-bis, comma 3, c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell'ulteriore somma di Euro 10.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell 'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 200 2, inserito dall 'articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.