Corriere non in grado trasportare colli aventi un peso superiore a 15 kg: niente licenziamento

Vittoria piena per il lavoratore che ottiene non solo la reintegra ma anche un ristoro economico. Decisiva la constatazione della mancanza di prove in merito ad uno sforzo diligente, da parte dell’azienda, per trovare una soluzione organizzativa appropriata per scongiurare il licenziamento del dipendente.

Contesto della vicenda è un'azienda operativa nel settore della logistica. A sancire l'apertura del fronte giudiziario è il provvedimento con cui un dipendente – un autista con mansioni di consegna, ritiro e trasporto di plichi e colli – viene licenziato per inidoneità fisica all'incarico. Nello specifico, il lavoratore, a seguito di un infortunio, ha subìto un'importante limitazione nell'operatività, non potendo più sostenere colli aventi un peso superiore ai 15 chilogrammi. Questo dettaglio è fondamentale per l'azienda. Dello stesso avviso anche i giudici di primo grado. Di parere opposto, invece, i giudici d'Appello, i quali dichiarano illegittimo ed ingiustificato il licenziamento , ufficializzato nel luglio del 2017, e conseguentemente ordinano all'azienda di «reintegrare il dipendente nel posto di lavoro» e di risarcirlo adeguatamente mediante il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il “TFR” e calcolata dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione in servizio. Accertato che il lavoratore, in seguito ad un infortunio subito nel settembre del 2015, è risultato idoneo alla mansione ma con limitazioni per colli di peso superiore ai 15 chilogrammi, per i giudici d'Appello è lampante l'illegittimità del licenziamento, in quanto «evitabile mediante un accorgimento o un adattamento ragionevole » da parte dell'azienda e «tale da porre il dipendente in condizioni di parità – rispetto al potere di recesso datoriale – rispetto ad un dipendente sano con piena capacità lavorativa». Infruttuose le obiezioni sollevate in Cassazione dall'azienda. Anche per i Giudici, difatti, il licenziamento va catalogato come illegittimo , con conseguente diritto del dipendente ad essere reintegrato e risarcito. Prima di esaminare la specifica vicenda, però, la Cassazione ricorda che «agli oneri di assolvimento del repêchage , oneri che tradizionalmente gravano sul datore di lavoro nell'ipotesi di un licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta» del dipendente si aggiunge «quello distinto relativo all'adempimento dell'obbligo di accomodamento ragionevole , pure esso inteso come condizione di legittimità del licenziamento». Pertanto, «a fronte di un lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione , risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione Europea, quale fonte dell'obbligo datoriale di ricercare soluzioni ragionevoli che possano evitare il licenziamento causato dalla disabilità, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di accomodamento ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa ad esso non imputabile». Ragionando in tale ottica, quindi, «non è certo sufficiente per il datore di lavoro allegare e provare, semplicemente, che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repêchage , così creando una sovrapposizione con la dimostrazione, comunque richiesta, circa l'impossibilità di adibire il disabile a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute» mentre «non spetta al lavoratore, né tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro». Tuttavia, «occorre avere presente il contenuto del comportamento dovuto » dall'azienda, comportamento che «si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di azioni che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto per il suo profilo di azione, in positivo, volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità». Di conseguenza, «l' onere probatorio gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti od operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto». Allo stesso tempo, però, «il datore di lavoro potrà anche dimostrare che eventuali soluzioni alternative , pur possibili, fossero prive di ragionevolezza, magari perché coinvolgenti altri interessi comparativamente preminenti, ovvero fossero sproporzionate o eccessive, a causa dei costi finanziari o di altro tipo ovvero per le dimensioni e le risorse dell'impresa». A fronte di tale quadro, ad inchiodare l'azienda è, nel caso in esame, la mancanza di prove in merito al «compimento di atti od operazioni – come l'affiancamento del lavoratore con un corriere “jolly” – strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, atti cioè tali da indurre il convincimento che il datore di lavoro avesse compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata per scongiurare il licenziamento» del dipendente, che quindi può tornare definitivamente in servizio, nonostante la duratura limitazione fisica nello svolgimento delle proprie mansioni.

Presidente Leone - Relatore Amendola Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato “illegittimo ed ingiustificato il licenziamento del 21/7/2017” intimato a S.G., autista addetto a mansioni di consegna, ritiro e trasporto di plichi o colli, e conseguentemente ha ordinato alla (OMISSIS) Srl di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e ha condannato la società al risarcimento del danno mediante il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il TFR dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assicurativi; 2. la Corte territoriale – in sintesi e per quanto qui rileva – ha premesso, come accertato dal Tribunale, che il S.G., in seguito all'infortunio subito il 18 settembre 2015, “fosse idoneo alla mansione ma con le limitazioni per colli di peso superiore ai 15 kg”; ha quindi ritenuto applicabile ratione temporis l' articolo 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003 ; valutato il materiale istruttorio, ha considerato l'illegittimità del recesso in quanto lo stesso “sarebbe stato ben evitabile mediante un accorgimento o un adattamento <ragionevole>, tale da porre il S.G. in condizioni di parità – rispetto al potere di recesso datoriale – rispetto ad un dipendente sano con piena capacità lavorativa”; dal punto di vista della tutela, la Corte ha ritenuto applicabile l' articolo 2, comma 4, d. lgs. n. 23 del 2015 ; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con cinque motivi; ha resistito con controricorso l'intimato; nell'adunanza camerale del 21 febbraio 2024, acquisita agli atti del giudizio la comunicazione dell'Ufficio Iscrizioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dalla quale risultava che l'Avv. MARINO Concetta Tiziana (unico difensore della società odierna ricorrente) “è stata cancellata dall'Albo degli Avvocati di Roma, a domanda, in data (OMISSIS)”, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 10364 del 2024 è stata rinviata la causa a nuovo ruolo, “mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all'eventuale nomina di un nuovo difensore”;  effettuato l'adempimento a cura della cancelleria per l'adunanza del 30 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che 1. i motivi di impugnazione possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1. con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 116, comma 1, c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze istruttorie, con una motivazione apparente “resa su un dato fattuale (quella della disponibilità quotidiana del cd. corriere jolly) non allegato, non accertato, non provato e neppure implicitamente presupposto dal giudicante”; 1.2. con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 132 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte precisato perché ritenesse, “quale accomodamento ragionevole, l'affidamento esclusivo di un jolly ad ausilio quotidiano del lavoratore, pur a fronte della acclarata indisponibilità del jolly stesso”; 1.3. il terzo mezzo censura ancora un omesso esame di un fatto decisivo, criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato che “l'affiancamento esclusivo sarebbe durato circa un anno, visto il successivo pieno recupero della capacità fisica dell'appellante”; 1.4. il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2 e 3 del d. lgs. n. 216 del 2003 e dell' articolo 41 Cost. per non avere la Corte territoriale proceduto alla “verifica della proporzionalità economica tra costi e benefici, ovvero la sostenibilità economica della misura”; 1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ancora degli articolo 2 e 3 del d. lgs. n. 216 del 2003 , oltre che dell' articolo 2697 c.c. e dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte territoriale non avrebbe proceduto alla verifica preliminare della natura della disabilità del S.G. “al fine di valutare la ricorrenza del suo carattere duraturo” e, quindi, solo in caso positivo dell'accertamento, concludere per la tutela antidiscriminatoria di cui all' articolo 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216/2003 ; 2. il ricorso, nei cinque motivi in cui è articolato scrutinabili congiuntamente per reciproca connessione, non può trovare accoglimento atteso che la sentenza gravata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte formatasi a partire da Cass. n. 6497 del 2021 (successive conf.: Cass. n. 15002 del 2023 ; Cass. n. 31471 del 2023 ; Cass. n. 35850 del 2023 ; Cass. n. 10568 del 2024 ; v. pure Cass. n. 14307 del 2024 ; Cass. n. 30080 del 2024 ; Cass. n. 605 del 2025 ; da ultimo: Cass. n. 12270 del 2025 , alle quali tutte si rinvia per ogni aspetto qui non esaminato, anche ai sensi dell' articolo 118 disp. att. c.p.c. ).; 2.1. secondo tale consolidata giurisprudenza, agli oneri di assolvimento del repêchage che tradizionalmente gravano sul datore di lavoro nell'ipotesi di un licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, nel caso in cui operi l' articolo 3, comma 3 bis, d. lgs. 216 del 2003 , si aggiunge quello distinto relativo all'adempimento dell'obbligo di accomodamento ragionevole, pure esso inteso come condizione di legittimità del recesso; pertanto, a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature secondo il diritto dell'Unione europea, quale fonte dell'obbligo datoriale di ricercare soluzioni ragionevoli che potessero evitare il licenziamento causato dalla disabilità – accertamento che nella specie appare compiuto dalla Corte territoriale in considerazione del fatto che comunque era acclarato che l'infortunio aveva causato nel S.G. una duratura limitazione nell'attività lavorativa - graverà sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di “accomodamento” ovvero che l'inadempimento sia dovuto a causa non imputabile; in tale situazione di riparto non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repêchage, così creando una sovrapposizione con la dimostrazione, comunque richiesta, circa l'impossibilità di adibire il disabile a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute; né spetta al lavoratore, o tanto meno al giudice, individuare in giudizio quali potessero essere le possibili modifiche organizzative appropriate e ragionevoli idonee a salvaguardare il posto di lavoro, sovvertendo l'onere probatorio e richiedendo una collaborazione nella individuazione degli accomodamenti possibili non prevista neanche per il repêchage ordinario in mansioni inferiori, oramai esteso dal recesso per sopravvenuta inidoneità fisica alle ipotesi di soppressione del posto di lavoro per riorganizzazione aziendale (ab imo, Cass. n. 21579 del 2008 ; conf. Cass. n. 23698 del 2015 ; Cass. n. 4509 del 2016 ; Cass. n. 29099 del 2019 ; Cass. n. 31520 del 2019); al fine di non sconfinare in forme di responsabilità oggettiva, per verificare l'adempimento o meno dell'obbligo legislativamente imposto dall' articolo 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003 , occorre avere presente il contenuto del comportamento dovuto e che esso si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto per il suo profilo di azione, in positivo, volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità; in tale prospettiva, l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto; ovviamente il datore di lavoro potrà anche dimostrare che eventuali soluzioni alternative, pur possibili, fossero prive di ragionevolezza, magari perché coinvolgenti altri interessi comparativamente preminenti, ovvero fossero sproporzionate o eccessive, a causa dei costi finanziari o di altro tipo ovvero per le dimensioni e le risorse dell'impresa; 2.2. tanto premesso, nella specie non vi è traccia, neanche di allegazione, da parte datoriale, di compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali potessero indurre nel giudicante il convincimento che il datore avesse compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento; tanto risultava sufficiente ad accogliere la domanda del lavoratore, anche a prescindere dalla successiva valutazione operata dalla Corte territoriale circa misure ragionevoli, sicché le censure proposte perdono di consistenza dal punto di vista della decisività, oltre ad involgere apprezzamenti di fatto, con evocazione reiterata del vizio di cui al n. 5 dell' articolo 360 c.p.c. del tutto al di fuori dei canoni imposto dalle Sezioni unite di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; 3. pertanto, il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre, altresì, dare atto della sussistenza per il ricorrente dei presupposti processuali di cui all'articolo 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall' articolo 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 , per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); va infine disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell' articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 di parte controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  Ai sensi dell 'articolo 52 d. lgs. n. 196 del 200 3, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S.G.