Con l’ordinanza n. 20415/2025, la Corte di Cassazione torna sul binomio autonomia contrattuale-famiglia, riconoscendo piena validità agli accordi economico-patrimoniali stipulati in bonis tra i coniugi, aventi ad oggetto reciproche concessioni di dare-avere, condizionati ad una futura ed eventuale crisi familiare.
Massima Sono validi ed efficaci gli accordi stipulati tra i nubendi, o tra i coniugi, volti a regolamentare i rapporti patrimoniali interni, in caso di futura ed incerta crisi coniugale, per mezzo di reciproche ed eque concessioni, in quanto qualificabili come contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva lecita . Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la piena validità di una scrittura privata sottoscritta tra i coniugi, per mezzo della quale si prevedeva che, in caso di separazione, l'uno si obbligava al pagamento di una somma di denaro a beneficio dell'altro che, a sua volta, rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili. Il caso Parte attrice intestava il Tribunale di Mantova domandando l'accertamento della nullità, per contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative quali gli articolo 143,160 c.c., della scrittura privata stipulata, in costanza di matrimonio, con l'allora coniuge. Il citato accordo regolava aspetti patrimoniali interni, nell'ipotesi di un'incerta e futura crisi coniugale e, in particolare, riconosceva il ruolo attivo della consorte nella formazione, e nel mantenimento, del benessere economico familiare e nel pagamento del mutuo per la ristrutturazione dell'immobile a lui intestato. I mutuali interessi delle parti, come sigillati nella scrittura privata contestata, si concretizzavano nella dichiarata previsione dell'insorgere automatico di un debito a carico del marito, nell'ipotesi di separazione personale, e di un'espressa rinuncia a determinati beni mobili da parte della moglie. Il Giudice del primo grado respingeva la menzionata domanda ed accoglieva quanto richiesto dalla costituita coniuge in via riconvenzionale, condannando, contestualmente, il marito al pagamento della somma, a titolo di obbligazione restitutoria, indicata all'interno della stipulata scrittura privata. L'adita Corte d'appello confermava la decisione del Tribunale, accertando la piena validità della scrittura privata e, quindi, degli accordi patrimoniali ivi contenuti. Avverso la suddetta pronuncia, il coniuge soccombente proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La questione Devono ritenersi validi gli accordi coniugali che regolamentano i rapporti patrimoniali interni in caso di crisi matrimoniale? Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte ha davvero posto un termine all'annosa questione circa la validità, o meno, dei patti pre-matrimoniali all'interno dell'ordinamento italiano? Le soluzioni giuridiche L'ordinanza in analisi si sviluppa, nel suo percorso logico-contenutistico, partendo da una ricapitolazione giurisprudenziale della progressiva apertura che si è registrata, negli anni, nei confronti della “privatizzazione” della famiglia . Sin dall'origine, l'ordinamento italiano ha mantenuto una visione restrittiva e timorosa nei confronti dell'autonomia contrattuale dei coniugi, stante il concetto pubblicistico del matrimonio e il carattere indisponibile dei diritti e delle situazioni giuridiche ricomprese nello stesso. Tale posizione è, altresì, motivata sulla scorta della tutela che viene riconosciuta al coniuge debole, nel timore di prevenire eventuali sopraffazioni a danno dello stesso e al fine di evitare una “mercificazione” dello status . Nel tempo, essendo il diritto sensibile al contesto sociale, naturale è stato, per la giurisprudenza, dover fronteggiare, e regolare, controversie aventi ad oggetto ipotesi di “contrattualizzazione” familiare, al netto, altresì, dei vari riflessi internazionali. Il tema centrale affrontato dagli Ermellini, si inserisce nell'ambito della vexata quaestio circa la validità, o meno, degli accordi conclusi tra i coniugi in previsione di una futura crisi matrimoniale. Preliminarmente, la Suprema Corte pone in evidenza l'avvenuta valorizzazione dell'autonomia negoziale dei coniugi nell'ambito del fallimento matrimoniale, compiutasi mediante la normativizzata possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della stessa, ed in continua crescita. Attualmente, infatti, oltre alle ipotesi di risoluzione consensuale , è opportuno ricordare il ruolo attribuito alla negoziazione assistita in tale contesto, la possibilità di separazione/divorzio dinnanzi all'Ufficiale di stato civile e l'introduzione del ricorso cumulativo che, in ogni caso, prevede accordi globali che incidono sia sulla separazione, che sul futuro divorzio. Il bilanciamento tra il profilo pubblicistico del matrimonio e quello privatistico ha comportato un susseguirsi di pronunce, che hanno tentato di equilibrare i molteplici interessi. Sul punto la Cassazione, recuperando i propri “annales”, ricorda la sentenza n. 8109/2000 che, riconfermando la generale nullità, per illiceità della causa, degli accordi pre-divorzio stipulati tra i coniugi in sede di separazione, che dispongano di diritti inderogabili, dichiarava, contestualmente, la validità di eventuali accordi pre-divorzio aventi, come unica funzione, quella di risolvere insorte controversie patrimoniali, senza riferimenti al futuro assetto economico conseguente all'eventuale pronuncia di divorzio . Continuando la linea evolutiva, la Suprema Corte ricorda la pronuncia di legittimità n. 23713/2012 che, pur ribadendo la generale nullità, per illiceità della causa, degli accordi pre-divorzio assunti prima del matrimonio o in sede di separazione, strizzava l'occhio all'autonomia contrattuale familiare. In tale sentenza, infatti, veniva precisata e riconosciuta la piena validità dell'accordo tra coniugi ordinatore dei rapporti patrimoniali interni , in quanto qualificabile come contratto atipico con condizione sospensiva lecita , in conformità con il disposto dell' articolo 1322 c.c. In particolare, la Corte riconosceva la validità dell'accordo stante la matrice patrimoniale e l'equità delle condizioni e reciproche concessioni. Per quanto possa sembrare contraddittorio, appare visibile il tentativo di equilibrio adoperato dalla Cassazione per, da un lato, proteggere i diritti indisponibili e, dall'altro, riconoscere l'esistenza dell'autonomia privata all'interno del diritto di famiglia. La linea temporale scansionata tramite le ulteriori pronunce menzionate dalla Suprema Corte nell'Ordinanza de qua, riflette l'evoluzione e l'apertura che si sta progressivamente registrando nei confronti di tale argomento, ferma la generale nullità che avvolge, ancora ad oggi, i patti pre-matrimoniali aventi ad oggetto la totalità del futuro assetto economico, nel caso di crisi coniugale. Il descritto avanzamento è frutto della consapevolezza che l'interesse pubblicistico della famiglia, non può qualificarsi come superiore rispetto agli interessi singoli, coordinati e collegati, delle persone che compongono lo stesso nucleo . Deve esservi, necessariamente, un equilibrio . L'Ordinanza n. 20415/2025 presenta il quadro effettivo della situazione attuale, in conformità con la recente giurisprudenza (v. Cass. civ. n. 5065/2021 ; Cass. civ. n. 11012/2021 ; Cass. civ. n. 13366/2024 ; Cass. civ. n. 18843/2024 ). Manifesta è la ratificata apertura verso gli accordi stipulati tra coniugi condizionati alla crisi coniugale , che abbiano un contenuto economico-patrimoniale , ma anche personale , fermo, in questo caso, il doveroso controllo di legittimità del Giudice , nella valorizzazione del principio del superiore interesse del minore. Il riconoscimento di suddetti pattizzi si giustifica grazie all' individuazione della crisi come condizione sospensiva . Difatti, la condizione deve considerarsi lecita, poiché la rottura coniugale non è causa genetica delle rispettive attribuzioni previste dall'accordo, ma mero evento condizionale. Confermata la generale nullità delle pattuizioni pre-matrimoniali intese come “ prenup” , devono, invece, ritenersi valide e meritevoli di tutela le convenzioni di dare-avere sottoscritte tra i nubendi, o tra i coniugi, subordinate alla crisi coniugale , quando prevedano eque condizioni e reciproche concessioni , e non incidano sui diritti indisponibili . I summenzionati patti, infatti, sono espressione dell'autonomia negoziale che si sta gradatamente riconoscendo al nucleo familiare. Come detto, viene rimarcata la liceità della condizione sospensiva della frattura coniugale ; difatti, l'elemento accidentale non può ritenersi né violativo dell'articolo 160, in quanto non dipendente dalla volontà di un unico soggetto e quindi non meramente potestativo, né contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Parallelamente, sulla base di tale inquadramento, viene rispettato anche l' articolo 143 c.c. in quanto, se inconfutabile è il dovere dei coniugi di contribuzione reciproca, in base ai propri mezzi e alle proprie capacità, nessun divieto è posto, nei riguardi degli stessi, circa l'eventuale accertamento di rapporti di dare-avere , sospesi in costanza di matrimonio. Nel caso concreto, la Cassazione respingeva il ricorso, confermando la pronuncia della Corte territoriale che aveva riconosciuto la validità della contestata scrittura privata, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita . In sede di legittimità, l'accordo è stato riconfermato come valido, in quanto lecito ed equo e, nondimeno, rispettoso dei necessari limiti da mantenere nei confronti dei diritti indisponibili; l'importo previsto a titolo di obbligazione restitutoria, non poteva configurarsi come una somma “ una tantum” , che avrebbe, di talché, interferito con la disciplina dell'assegno divorzile (indisponibile), sulla considerazione che non vi era alcuna espressa dicitura, né rinuncia esplicita all'assegno. Parimenti, non risultava integrare adempimento di un'obbligazione naturale, stante l'inesistenza di divieti che inibiscano i coniugi nella riconoscenza di insorti rapporti di dare-avere. Osservazioni La pronuncia in questione, destando un notevole interesse per l'oggetto trattato, richiede una lettura approfondita ed un'attenta analisi, al fine di rifuggire dalle interpretazioni superficiali e semplicistiche. Infatti, è bene precisare che tale decisione non ha introdotto novità di principio, né ha conferito piena legittimità alla figura dei patti pre-matrimoniali che, nel nostro ordinamento, si classificano, tuttora, nulli per i motivi sopra esposti. L'istituto dei patti pre-matrimoniali è realtà applicativa costante in altri e differenti sistemi di diritto; la corretta lettura della realtà giurisprudenziale, semplicemente, dimostra che la Cassazione, tramite il susseguirsi temporale di varie pronunce, ha riconosciuto la validità di situazioni gradualmente vicine ai patti pre-matrimoniali, sebbene, ad oggi, permanga immutata la descritta posizione. I giudici di legittimità inserendosi, con coerenza, nel filone controverso relativo al binomio autonomia negoziale-famiglia, riconfermano il progressivo spiraglio , riaprendo interrogativi irrisolti, o sospesi, di quotidiano interesse. La Suprema Corte testimonia il mutevole e costante cambiamento che permea il diritto di famiglia e sottolinea il graduale “sdoganamento” del ruolo pubblicistico della famiglia, nel legittimo riconoscimento degli interessi e dell'autonomia dei singoli componenti del nucleo, ferme le dovute tutele e protezioni. Tanto detto è, sicuramente, riflesso di una spinta crescente verso la privatizzazione della famiglia e di un'attenzione doverosa al cambiamento evolutivo , anche se il percorso è ancora lungo. Fonte: IUS/Famiglie
Presidente Giusti - Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 500/2024 pubblicata il 15/5/2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, che aveva respinto la domanda proposta da Me.Ma. nei confronti del coniuge separato Be.Ma., volta a sentire accertare la nullità, per contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative di legge, quali gli articolo 143 e 160 c.c. , della scrittura privata 27/11/2011 con cui, dopo aver riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'appartamento solo a lui intestato, e altresì che la somma depositata nel conto corrente n. (Omissis) della B.P.V. proveniva dall'eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti di Be.Ma. della somma di Euro 146.400,00, mentre quest'ultima rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell'appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente). Il Tribunale aveva accolto la domanda, in via riconvenzionale, della Be.Ma. volta a sentire accertare la validità ed efficacia della scrittura privata e, con ordinanza ex articolo186 ter c.p.c. , confermata in sede di decisione, anche quella di condanna del marito al pagamento della somma indicata nella scrittura. La domanda subordinata introdotta, con memoria istruttoria, dall'attore ( respingere l'avversa domanda ex articolo 1460 c.c. e/o accertare la risoluzione e l'inefficacia della scrittura datata 27/11/11 sottoscritta dai sig.ri Me.Ma. e Be.Ma. per inadempimento di quest'ultima ) è stata dichiarata inammissibile. I giudici d'appello hanno sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono pienamente validi gli accordi tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, individuando in tale evento una mera condizione sospensiva apposta al contratto, poiché sono espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex articolo 1322 c.c. ( Cass. n. 23713/2012 ; Cass. n. 19304/2013 ). Nella specie, i coniugi Me.Ma. - Be.Ma., anni prima della separazione intervenuta nel 2019, avevano previsto tale evento come futuro e incerto, con la scrittura privata del 27/11/2011, così intendendo regolamentare i loro rapporti patrimoniali all'avverarsi della condizione sospensiva; il Me.Ma. riconosceva il contributo economico prestato dalla Be.Ma. al benessere della famiglia, al pagamento mantenimento dell'attuale dimora e al pagamento del mutuo, contratto con la filale della Banca Popolare di Verona in C (MN), nel settembre del 2003 e si impegnava, in caso di separazione, alla restituzione della somma di Euro 146.400,00 di cui Euro 61.400,00 per spese ristrutturazione, mutuo e impianto ex novo del sistema di riscaldamento ed Euro 85.000,00 quale contributo al benessere della famiglia, acquisto mobili e vetture , mentre, la moglie, siglando l'accordo, rinunciava al possesso di alcuni beni mobili (imbarcazioni, arredamento e somme di denaro). L'obbligazione restitutoria assunta da Me.Ma. trovava la sua ragion d'essere, una volta verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio. Inoltre, l'inderogabilità dei diritti e doveri non veniva meno per il fatto che uno dei coniugi, avendo ricevuto un prestito dall'altro, si impegnava a restituirlo per il caso della separazione ( Cass. n. 19304/2013 ). Dovevano essere respinti tutti i motivi di gravame del Me.Ma., anche in punto di domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della scrittura privata, in quanto la domanda era tardiva, dovendo essere introdotta con l'atto di citazione non essendo una tale domanda una conseguenza delle domande della convenuta ed essendo nuova. Avverso la suddetta pronuncia, Me.Ma. propone ricorso per cassazione, notificato il 23/7/2024, affidato a due motivi, nei confronti di Be.Ma. (che resiste con controricorso). La controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex articolo 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli articolo 143,160,1343, c.c., anche in relazione agli articolo 158 e 1813 c.c. , 5 , commi 6-8, L. div ., 473 bis.51 c.p.c., 6 D.L. n. 132/2014, conv. L. n. 162/2014 , per aver il giudice erroneamente qualificato l'accordo raggiunto tra le parti e non aver dichiarato il medesimo nullo, poiché contrario alle norme imperative disciplinatrici il rapporto matrimoniale; b) con il secondo motivo, ex articolo 360 n. 3 c.p.c. , la violazione degli articolo 1362 e 1363 c.c. , anche in relazione agli articolo 143,160 e 1813 c.c. per aver il giudice di merito violato i canoni interpretativi contrattuali discostandosi dal chiaro contenuto letterale degli accordi conclusi tra le parti. 2. La prima censura è infondata. Si discute della validità dei patti tra coniugi, in previsione della crisi familiare, volti a stabilire in che modo debbano essere regolati i loro rapporti personali e patrimoniali nel momento in cui dovese sopravvenire una crisi matrimoniale. È stata via via valorizzata l'autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuta ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi stessa ( articolo 4 L. n. 898/1970 e D.L. n. 132/2014 , conv. in L. n. 162/2014 ). In Cass. n. 8109/2000 , pur ribadendosi l'orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, si è precisato che è valido l'accordo oggetto di causa (con il quale i coniugi avevano convenuto che, in caso di divorzio, l'uno avrebbe corrisposto all'altra una somma di danaro mensile), che aveva la funzione di porre fine ad alcune controversie di natura patrimoniale insorte tra i coniugi, senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all'eventuale pronuncia di divorzio . Questa Corte ha, invero, riconosciuto piena validità all'accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell' articolo 1322, secondo comma, cod. civ. , essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale ( Cass. civ. sent. n. 23713/2012 ). Il caso concreto riguardava un accordo assunto dai coniugi successivamente alla separazione e in vista del futuro divorzio. Sempre secondo questa Corte, è valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell' articolo 1354 c.c. , primo comma, cod. civ. ( Cass. civ. sent. n. 19304/2013 ). E ancora si è affermato che in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori ( Cass. civ. sent. n. 18066/2014 ). Si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato ( Cass. 5065/2021 ; Cass. 11012/2021 , in cui si è ritenuto valido un accordo tra i coniugi in forza del quale l'uno si obbliga, in caso di divorzio, a corrispondere all'altra, nell'ambito di una divisione mobiliare e immobiliare, una somma di danaro vita natural durante, integrando un valido contratto di rendita vitalizia sottoposto alla condizione sospensiva del divorzio), anche di recente ribadito dalla ordinanza n. 13366/2024, con la quale questa Corte ha cassato la sentenza di merito per aver erroneamente escluso la vincolatività dell'accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro-quota diseguale delle spese familiari e aver dichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito. Sul punto, si è precisato che in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli articolo 143 e 316-bis, primo comma, c.c. , a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale . In Cass. 18843/2024 , si è affermato che le pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo di divorzio congiunto, strettamente connesse a questo per volontà delle parti e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, non possono essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, ma devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio ex articolo 9 della L. n. 898 del 1970 . Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli. La Corte territoriale ha ritenuto che dovesse prevalere l'autonomia negoziale delle parti e, per l'effetto, ha riconosciuto la convenzione sottoscritta dai coniugi Me.Ma./Be.Ma. quale accordo meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, in quanto contratto atipico, con condizione sospensiva lecita. Quanto all'eccezione relativa all'assenza di un prestito tra le parti, giova precisare che il contratto di mutuo non richiede, in via tassativa, che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, potendosi ritenere soddisfatta l'esigenza del requisito della traditio anche allorquando il risultato pratico raggiunto in sua assenza si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato e, nel caso di specie, il marito ha avuto la disponibilità giuridica dell'importo mutuato in quanto il suo patrimonio è stato evidentemente accresciuto. La scrittura in parola risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e per l'acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un'imbarcazione, un motociclo, l'arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale. Peraltro, l'attribuzione patrimoniale al Me.Ma. non può integrare adempimento di un'obbligazione naturale e nemmeno può essere inquadrata nell'ambito dei principi di solidarietà familiare in quanto non si riferisce all'acquisto di beni primari. A norma dell' articolo 1354 c.c. , comma 1, è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto la condizione sospensiva è certamente lecita. Infatti, pur essendo pacifico che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, non c'è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale (cfr. Cass. sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713 ). Neppure l'importo in questione rappresenta una somma una tantum tale da interferire con la disciplina dell'assegno divorzile, in quanto nella scrittura non si rinviene né la dicitura una tantum , né una rinuncia esplicita all'assegno di mantenimento. 3. La seconda doglianza denuncia violazione dei principi di ermeneutica contrattuale, senza specificare i canoni in concreto violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato. La censura è inammissibile, non potendo i motivi di ricorso per cassazione risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2024, n. 16183Cass., n. 15798/2005; n.25728/2013; n. 9461/2021). Il ricorso in esame contiene nella sostanza censure di puro merito, sostenendo una interpretazione dell'accordo diversa da quella assunta dalla Corte d'Appello, senza individuare in concreto alcuna specifica violazione di norme ermeneutiche da parte di quest'ultima 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell 'articolo13, comma 1 quater del D.P.R. 115/200 2, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 , siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.