In caso di impugnazione telematica via PEC al Consiglio Nazionale Forense, la ricevuta di accettazione deve essere generata, al più tardi, entro le 23:59:59 dell’ultimo giorno utile, in quanto, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo, inizia un nuovo giorno, e quindi l’impugnazione è da considerarsi tardiva.
È quanto stabilito dal CNF con la sentenza n. 43/2025 , pubblicata il 30 luglio. Il caso concreto La questione trae origine dal ricorso di un'avvocata contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Napoli, che aveva disposto nei suoi confronti una sospensione di tre mesi per violazioni deontologiche . L'avvocata aveva inviato il ricorso tramite PEC al CDD di Napoli alle ore 00:02 dell'ultimo giorno utile e, successivamente, aveva chiesto al CNF la rimessione in termini , motivando il ritardo di pochi minuti con una patologia (lombosciatalgia) e con la condizione di vittima di reati rientranti nel “Codice Rosso”. La decisione del CNF Prima di entrare nel merito, il CNF ha valutato la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini al fine di sanare l' intempestività del deposito . In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione ( Cass. n. 32091/2023 ), i giudici hanno ribadito che l'atto notificato via PEC è considerato tempestivo solo se la ricevuta di accettazione è generata entro le 23:59:59 dell'ultimo giorno utile (secondo l'orario UTC). Superato anche di un secondo questo limite, l'impugnazione è da considerarsi tardiva. La richiesta dell'avvocata è stata quindi rigettata, in quanto «l'istituto della rimessione in termini previsto dall' articolo articolo 153, comma 2, c.p.c. per la sua connotazione di carattere generale può pacificamente trovare applicazione anche nel procedimento disciplinare avanti il CNF qualora ne siano sussistenti i relativi presupposti e cioè vi sia prova che la decadenza è direttamente attribuibile a forza maggiore o caso fortuito e quindi a causa non imputabile alla parte » ribadiscono i giudici. Nel caso di patologia medica invocata quale forza maggiore, la stessa deve quindi essere « di gravità tale da impedire per tutta la durata del termine qualsiasi attività venendo ad incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato e inibire perciò in modo assoluto il rispetto della scadenza». Nel caso specifico, la patologia dell'avvocata era certificata solo per i tre giorni finali e consisteva in difficoltà motorie, non tali da impedire l'attività lavorativa o la possibilità di affidare la trasmissione del ricorso a un difensore speciale ; inoltre, il secondo motivo addotto (essere vittima di reati da Codice Rosso) non era supportato da alcuna documentazione. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.