Il caso specifico riguarda una ragazza maggiorenne portatrice di disabilità grave. A fronte di tale quadro, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra la prole, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme alla prole, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni.
Ufficializzato il divorzio tra moglie e marito, ulteriore terreno di scontro è la casa adibita per anni a “nido” familiare. Su questo fronte, i giudici di merito dispongono l’assegnazione dell’immobile alla donna, e ciò nell’interesse della figlia maggiorenne disabile. In particolare, per i giudici d’appello «non può ritenersi venuta meno, allo stato, l’esigenza di garantire alla ragazza la continuità dell’ambiente domestico – inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita – in cui è cresciuta e ove ha continuato a vivere in modo stabile, dopo la crisi coniugale dei genitori, insieme alla madre». Su questo fronte viene osservato che «nel corso del giudizio di primo grado, la ragazza, alla quale era stato diagnosticato un disturbo di personalità con turbe comportamentali , era stata inserita, dopo il ricovero nel reparto di Psichiatria di un ospedale, in una struttura residenziale adibita all’assistenza e alla cura di soggetti con disabilità psichiche» e poi «ella aveva cambiato la struttura, ma era ancora ricoverata al momento della decisione». A fronte di ciò, per i giudici d’appello « la struttura residenziale non può essere considerata come un nuovo habitat , idoneo a sostituire quello familiare», anche perché «l’interruzione forzosa della convivenza con la madre, causata dalla necessità del ricovero, non è sufficiente a recidere definitivamente il collegamento stabile e duraturo con l’ambiente in cui ella aveva vissuto sin dalla nascita». Ampliando l’orizzonte, viene prima richiamata «la progettualità relativa al riavvicinamento della ragazza alla sua città natale ed ai familiari» e viene poi osservato che «nessuno degli specialisti intervenuti nella vicenda ha mai previsto (né solo ipotizzato) un ricovero a vita della ragazza». Per i giudici d’appello, quindi, vi è «la necessità di salvaguardare l’interesse della ragazza a conservare la permanenza dell’ambiente domestico in cui è cresciuta , non potendosi, allo stato, escludere - in mancanza di valutazioni mediche atte a considerare irreversibile il ricovero presso una struttura residenziale – la possibilità, all’esito dei percorsi e degli interventi proposti e di quelli terapeutici in atto, di un graduale rientro della ragazza presso l’abitazione familiare, insieme alla madre». Tirando le somme, per i giudici d’appello va confermato « il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla donna , sebbene il suo trasferimento non sia nel presente attuabile, tenuto conto che la ragazza ha lì vissuto ininterrottamente con la madre fino al 2018, anche dopo l’allontanamento del padre, il quale, invece, solo nel giudizio di appello ha manifestato la disponibilità ad accogliere la figlia e non può, quindi, rappresentare», chiosano i giudici d’Appello, «quel punto di riferimento stabile che costituisce la madre». A portare la questione in Cassazione è l’uomo, il quale ritiene illegittima l’assegnazione della casa familiare all’ex moglie . Tale posizione è, almeno sulla carta, legittima, per i magistrati di terzo grado, i quali fissano un importante principio , cui ovviamente dovranno tenersi i giudici d’appello, chiamati nuovamente a prendere in esame la vicenda: «in tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio , provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni». Fondate, nello specifico, le perplessità manifestate dall’uomo, a fronte della decisione d’appello con cui è stata «confermata l’assegnazione della casa coniugale alla donna, pur nel difetto di una stabile convivenza con lei da parte della figlia maggiorenne portatrice di handicap, allo scopo di garantirle una futura disponibilità dell’abitazione». Prima di esaminare i dettagli, i magistrati partono da un dato di fatto: la figlia della coppia, una ragazza maggiorenne con disabilità, si trova in una condizione di handicap grave, che comporta, Codice Civile alla mano, l’applicazione della normativa laddove prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori . Tale visione determina l’operatività per il figlio maggiorenne gravemente disabile non solo delle disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento dei figli minori da parte dei genitori non conviventi, ma anche della disciplina relativa all’assegnazione della casa familiare . Consequenziale, quindi, «la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, tenuto conto che l'assegnazione della casa familiare è tesa, anche in questi casi, a garantire al figlio la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità e tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione». Con riferimento, poi, ai requisiti per l’assegnazione della casa familiare, «la statuizione deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell' interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale », e ciò «per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario». Inoltre, «con riferimento alle ipotesi in cui si tratti di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare implica la stabile dimora del figlio presso quell’immobile, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delle ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari». Tale principio «opera anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia portatore di una disabilità grave», precisano i giudici di Cassazione. Di conseguenza, «il magistrato è tenuto a verificare, con un accertamento da compiersi in concreto e nell’attualità , che la casa familiare rappresenti, per il figlio gravemente disabile, l’habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all’accudimento e alla cura. Deve, in sintesi, risultare l’esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l’assegnazione dell’abitazione» proprio al genitore che convive con la prole. Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è palese l’errore compiuto in appello , laddove «si è confermata, a conclusione del procedimento di divorzio, l’assegnazione della casa familiare alla donna, come disposto dal Tribunale, in conformità a quanto già disposto in sede di separazione, sebbene nel corso del giudizio di primo grado la ragazza sia stata inserita in strutture residenziali adibite alla assistenza e alla cura dei soggetti con disabilità psichiche». Ciò detto, i giudici d’appello hanno escluso che la casa familiare avesse perso la propria funzione di habitat domestico della figlia delle parti, nonostante la ragazza fosse da molti anni ricoverata in strutture residenziali per malati psichici, e hanno invece dato rilievo al fatto che la ragazza non dovesse restare per tutta la vita in dette strutture, mentre i Servizi sociali che l’avevano presa in carico stavano valutando la possibilità di riavvicinarla alla città in cui vivono i genitori. Per i giudici d’appello, «non potendosi escludere che la ragazza potesse, in futuro, tornare nella casa familiare, ma escludendo nell’attualità tale soluzione, è conforme all’interesse della ragazza conservare l’assegnazione della casa familiare alla madre che, da sempre, prima del ricovero, ha vissuto con lei». Tuttavia, «ciò che rileva, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, è la sussistenza, nell’attualità, della funzione di habitat domestico, da custodire nell’interesse del figlio , senza che abbia alcuna rilevanza l’eventuale possibile rientro in tale abitazione in un futuro non meglio determinato», chiosano i magistrati di Cassazione. Anche perché «l’accertamento» non compiuto in appello «avrebbe dovuto riguardare, non la possibilità, in un futuro più o meno prossimo, di un rientro della ragazza nella casa familiare, ma l’esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra la ragazza maggiorenne con grave disabilità, la casa familiare e il genitore a cui viene assegnata la casa, in grado di giustificare, nel caso concreto, l’assegnazione dell’immobile alla madre» della ragazza. Questa valutazione dovrà essere compiuta nell’appello bis , e i giudici di secondo grado dovranno ridimensionare la rilevanza attribuita all’«eventuale rientro della ragazza nella casa familiare in un futuro incerto e solo possibile».
Presidente Tricomi – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con sentenza n. 104/2023, il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n. 1915/2015 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad (OMISSIS) il (OMISSIS) da M.V. e A.S., ha dichiarato inammissibili le domande di affidamento della figlia A., nata nel (OMISSIS), maggiorenne con disabilità, e di mantenimento della stessa (revocando l'ordine posto a carico di M.V. di versare un assegno periodico alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia), pur disponendo la conservazione dell'assegnazione alla A.S. della casa familiare, nell'interesse della figlia, come già disposto in sede di separazione. M.V. ha proposto appello principale, impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha mantenuto l'assegnazione della casa familiare alla controparte. Nel costituirsi, A.S. ha impugnato in via incidentale la stessa sentenza, chiedendo l'adozione di provvedimenti per l'affidamento e il mantenimento della figlia, maggiorenne con disabilità, contemplando le ipotesi alternative del rientro della stessa dalla struttura residenziale presso la quale era ricoverata, ovvero del mancato rientro, richiedendo in tale caso, ove venisse revocata l'assegnazione della casa familiare, l'attribuzione di un assegno divorzile. La Corte d'appello ha respinto sia l'appello principale che l'appello incidentale. Per quanto in questa sede ancora di rilievo, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non poteva ritenersi venuta meno, allo stato, l'esigenza di garantire ad A. la continuità dell'ambiente domestico in cui è cresciuta – inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita – ove aveva continuato a vivere, dopo la crisi coniugale, in modo stabile, insieme alla madre. In particolare, la Corte ha ricordato che, nel 2018, nel corso del giudizio di primo grado, A., alla quale era stato diagnosticato un “disturbo di personalità d'innesto in oligofrenia moderato grave con turbe comportamentali”, dopo il ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Ancona, era stata inserita in una struttura residenziale adibita all'assistenza e alla cura di soggetti con disabilità psichiche, aggiungendo che la stessa aveva, poi, cambiato la struttura, ma era ancora ricoverata al momento della decisione. Secondo la Corte d'appello, la struttura non poteva essere considerata come un nuovo habitat, idoneo a sostituire quello familiare, rilevando anche che l'interruzione forzosa della convivenza con la madre, causata dalla necessità del ricovero, non era sufficiente a recidere definitivamente il collegamento stabile e duraturo con l'ambiente in cui la figlia aveva vissuto sin dalla nascita. Valutate tutte le risultanze di causa, compresa la CTU, le relazioni dei servizi sociali e degli altri servizi coinvolti, la Corte ha ritenuto che le circostanze delineate denotassero una situazione complessa, caratterizzata anche da risultati positivi, che richiedevano un articolato percorso, finalizzato ad individuare la soluzione più idonea, nell'interesse di A. e diretto, come rilevato dal primo giudice, a recuperare un rapporto con ciascuno dei genitori, libero da tensioni. Secondo la Corte di merito, si trattava di una situazione in evoluzione e, quindi, non ancora stabilizzata, come si evinceva anche dal fatto che, nel corso del procedimento relativo alla amministrazione di sostegno, aperto nell'interesse della figlia delle parti, i competenti servizi UMEA e DSM erano stati invitati ad individuare, coordinandosi con l'Amministratore di Sostegno, una struttura idonea ad accogliere A. che permettesse un graduale avvicinamento ad Ancona. La progettualità relativa al riavvicinamento di A. alla sua città natale ed ai familiari, unitamente al fatto che nessuno degli specialisti intervenuti nella vicenda (CTU, DSM, UMEA) aveva mai previsto (né solo ipotizzato) un ricovero a vita di A., hanno indotto la Corte a ritenere sussistente la necessità di salvaguardare l'interesse di A. a conservare la permanenza dell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendosi, allo stato, escludere - in mancanza di valutazioni mediche che ritenevano il ricovero presso una struttura una condizione irreversibile - che, all'esito dei percorsi e degli interventi proposti e di quelli terapeutici in atto, potesse essere valutato un graduale rientro di A. presso l'abitazione familiare, insieme alla madre. La stessa Corte d'appello ha escluso di poter arrivare a diverse conclusioni considerando quanto evidenziato dal padre, in ordine al rapporto conflittuale di A. con la madre, poiché dalle risultanze della CTU era emerso che le difficoltà nelle relazioni familiari erano ricollegabili ad entrambi i genitori e che esse imponevano, nell'ambito del più ampio progetto sopra richiamato, interventi finalizzati a superare le situazioni di criticità. Considerando l'interesse di A., la Corte d'appello, valutate le risultanze istruttorie, compresa la CTU e le relazioni dei servizi sociali, ha conclusivamente ritenuto di dover confermare il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla madre, sebbene il trasferimento della stessa non fosse nel presente attuabile, tenuto conto che A. aveva ivi vissuto ininterrottamente con la A.S. fino al 2018, anche dopo l'allontanamento del padre, il quale, invece, solo nel giudizio di appello aveva manifestato la disponibilità ad accogliere la figlia e non poteva, quindi, rappresentare quel punto di riferimento stabile che la madre ha rappresentato. Avverso tale sentenza, M.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. L'intimata si è difesa con controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Aldo Ceniccola, con memoria depositata il 26/02/2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , degli articolo 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver il giudice di merito confermato l'assegnazione della casa coniugale alla A.S., nel difetto di una stabile convivenza con la madre da parte della figlia maggiorenne portatrice di handicap, allo scopo di garantire alla stessa una futura disponibilità dell'abitazione. Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , degli articolo 337 ter c.c., 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c., per aver il giudice di merito confermato l'assegnazione della casa familiare stabilendo che la figlia sia collocata presso la madre. Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , degli articolo 2909 c.c., 156, comma 7, c.c. (ora articolo 473 bis.29 c.p.c. ), 337 quinquies c.c. e 9 l. n. 898 del 1970 (ora articolo 473 bis. 29 c.p.c. ), anche in riferimento agli articolo 2697 c.c. , 115 e 116 c.p.c., 24, comma 1 e 2, e 111, comma 2, Cost., per aver il giudice di merito confermato l'assegnazione della casa coniugale fondando la propria decisione su un fatto futuro ed incerto. Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , degli articolo 337 sexies, comma 1, c.c. e 337 septies, comma 2, c.c. in relazione agli articolo 3, comma 2, Cost. , 29, comma 1, Cost. e 42 Cost., per aver il giudice confermato l'assegnazione della casa coniugale all'esito di un'interpretazione delle norme indicate contraria ai princìpi costituzionali. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Occorre preliminarmente evidenziare come non sia controverso tra le parti che la figlia A., maggiorenne con disabilità, si trovi in una condizione di handicap grave, che comporta l'applicazione dell' articolo 337 septies c.c. , nella parte in cui, al comma 2, prevede che «Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.» Questa Corte ha chiarito che la norma appena richiamata determina l'operatività per il figlio maggiorenne gravemente disabile non solo delle disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento dei figli minori da parte dei genitori non conviventi, ma anche della disciplina relativa all'assegnazione della casa familiare, escluse solo le norme sull'affidamento, condiviso od esclusivo (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21819 del 29/07/2021 ). Non può essere revocata in dubbio, infatti, la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, tenuto conto che l'assegnazione della casa familiare anche in questi casi è tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023 ). Tale soluzione si conforma all'opinione già espressa da questa Corte prima dell'entrata in vigore dell' articolo 155 quinquies c.c. ( Cass, Sez. 1, Sentenza n. 16027 del 09/12/2001 ) e, poi, nella vigenza di quest'ultima disposizione ( Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12977 del 24/07/2012 ). 2.2. Con riferimento ai requisiti per l'assegnazione della casa familiare, questa Corte ha, in generale, affermato che la relativa statuizione deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32151 del 20/11/2023 ). Questa Corte ha, poi, precisato, con riferimento alle ipotesi in cui si tratti di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex articolo 337 sexies c.c. implica la stabile dimora del figlio presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delle ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari ( Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019 ). Tale principio opera anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia portatore di una disabilità grave. Anche in questa ipotesi il giudice è tenuto a verificare, con un accertamento da compiersi in concreto e nell'attualità, che la casa familiare rappresenti per il figlio gravemente disabile, l'habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all'accudimento e alla cura. Deve, in sintesi, risultare l'esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l'assegnazione dell'abitazione a quest'ultimo. 2.3. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che, a conclusione del procedimento di divorzio, la Corte d'appello ha confermato l'assegnazione della casa familiare alla A.S., disposta dal Tribunale, in conformità a quanto già disposto in sede di separazione, sebbene nel corso del giudizio di primo grado, nel 2018, A. fosse stata inserita in strutture residenziali adibite alla assistenza e cura dei soggetti con disabilità psichiche, ove ancora si trovava, nel 2023, al momento della decisione del gravame. La Corte d'appello ha escluso che la casa familiare avesse perso la propria funzione di habitat domestico della figlia delle parti, nonostante quest'ultima fosse da molti anni ricoverata in strutture residenziali per malati psichici, dando rilievo al fatto che dalle risultanze di causa non emergeva che la figlia dovesse restare per tutta la vita in dette strutture ed, anzi, i servizi che avevano in carico la ragazza stavano valutando la possibilità di riavvicinarla alla città in cui vivevano i genitori. Non potendo escludere che la figlia potesse, in futuro, tornare nella casa familiare, la Corte d'appello, pur escludendo nell'attualità tale soluzione, ha ritenuto conforme all'interesse di quest'ultima conservare l'assegnazione dell'abitazione familiare alla madre che, da sempre, prima del ricovero, aveva vissuto con lei. Tuttavia, come sopra evidenziato, ciò che rileva, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, è la sussistenza, nell'attualità, della funzione di habitat domestico, da custodire nell'interesse del figlio, senza che abbia alcuna rilevanza l'eventuale possibile rientro in tale abitazione in un futuro non meglio determinato. Come sopra evidenziato, l'accertamento avrebbe dovuto riguardare, non la possibilità, in un futuro più o meno prossimo, di un rientro della figlia nella casa familiare, ma l'esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra la figlia maggiorenne con grave disabilità, la casa familiare e il genitore a cui viene assegnata la casa, in grado di giustificare, nel caso concreto, l'assegnazione dell'abitazione alla madre. Tale valutazione, nella specie, è del tutto mancata, avendo la Corte d'appello dato rilevanza all'eventuale rientro della figlia nella casa familiare in un futuro incerto e solo possibile. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, da ritenersi assorbiti. 4. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti di causa in applicazione del seguente principio: «In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell'attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni». La Corte di merito provvederà anche alla statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. 5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell' articolo 52 d.lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell 'articolo 52 d.lgs. n. 196 del 200 3.