La Consulta riassume il controllo sulla “punibilità in concreto” e abilita la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 117/2025, ha dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza della tenuità del fatto sulla recidiva reiterata, valorizzando la funzione di riequilibrio sanzionatorio proprio dell’attenuante in parola alla luce dei principi di eguaglianza e individualizzazione della pena che garantiscono proporzionalità e finalità rieducativa della pena soprattutto di fronte a fattispecie astratte, come quella della rapina, connotate da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto.

Irragionevole impedire la prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata In tale ottica, la Consulta accoglie la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 69, comma 4, c.p. , sollevata dai giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali di Sassari e di Cagliari, nonché dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, che avevano lamentato la violazione della finalità rieducativa della pena ( articolo 27 Cost. ) per la impossibilità di individualizzare il trattamento sanzionatorio a causa di un automatismo in contrasto con il principio di proporzione (articolo 3, comma 1, e 25, comma 2, Cost. ). La Corte Costituzionale prosegue nel solco della valorizzazione del principio di offensività D'altra parte, l'attenuante comune introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 Corte Cost. ( tenuità del fatto ) inerisce marcatamente al piano dell'offensività che, nel processo di individualizzazione della pena, non può cedere rispetto al piano soggettivo in cui orbita l'aggravante. Ne consegue che la recidiva reiterata, in cui sono condensati gli aspetti della colpevolezza e della pericolosità , non deve impedire il funzionamento della “valvola di sicurezza” rappresentata dalla circostanza della lieve entità, che assicura il riequilibrio sanzionatorio rispetto al fatto oggettivo. La centralità del fatto oggettivo rispetto alla qualità soggettiva del colpevole è ancora una volta alla base della ragione dell'illegittimità costituzionale parziale dell' articolo 69, comma 4, c.p. Insomma, la Consulta si muove nel solco tracciato dalle precedenti sentenze ( n. 56 del 2025 e n. 141 del 2023 Corte Cost. ) e ne profila le argomentazioni in linea con quanto stabilito nella sua precedente decisione (n. 143 del 2021), offrendo al lettore un compendio delle numerose pronunce di illegittimità che hanno colpito il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti , specificamente individuate, sulla recidiva reiterata di cui all' articolo 99, comma 4, c.p. La Consulta, quindi, esercita il controllo sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene applicabili Le scelte inerenti alla dosimetria sanzionatoria – anche tramite disposizioni che regolano il concorso tra circostanze – rientra senz'altro nelle opzioni di politica criminale appannaggio del legislatore; tuttavia, esse sono suscettibili al controllo di ragionevolezza e proporzionalità da parte della Corte costituzionale nella misura in cui si tratta di disposizioni destinate a incidere sulla libertà personale dei destinatari. Da tale angolazione, la Consulta ha fatto buon governo di una delle tre rationes attraverso cui è stata nel corso degli anni rilevata l'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti, vale a dire: circostanze di un minor disvalore del fato dal punto di vista della sua dimensione offensiva. A tale ragione attengono le questioni che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell' articolo 69, comma 4, c.p. per violazione dei principi di eguaglianza e individualizzazione della pena ( articolo 3 Cost. ), nonché di proporzionalità e finalità rieducativa della pena ( articolo 27 Cost. ). Criteri ermeneutici in grado di riportare il baricentro sanzionatorio sul principio di offensività rispetto a una fattispecie tipica dalla ampia latitudine oggettiva e, dunque, suscettibile di attrarre condotte marcatamente dissimili sul piano del disvalore.