«Il condomino che si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato deve comunque continuare a pagare le spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto. Inoltre, deve contribuire ai costi del c.d. consumo involontario, ossia il consumo conseguente alle dispersioni di calore che sono connesse al processo energetico della fornitura di acqua calda che attraversa le condutture condominiali».
La fattispecie della sentenza fa riferimento alla volontà di una condomina di rinunciare definitivamente all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato, distaccandosi da esso. Ad una iniziale raccomandata A/R per un tentativo di mediazione (obbligatoria), è seguita una citazione avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare nella parte a questo dedicata, a cui era stata allegata anche una perizia tecnica a dimostrazione del fatto che dal distacco, il condominio e gli altri condomini non avrebbero avuto danni, né di costi né di funzionamento. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di parte attrice. Proponeva appello il condominio per due motivi: l'illegittimità ed erroneità della pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile e procedibile una domanda e l'altro, per l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto applicabile, alla delibera contestata, l' articolo 1118 c.c. , così come novellato dal d.lgs n. 102/14 . La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata . Giudizio di primo grado Parte attrice premetteva di essere proprietaria di un appartamento, sito a Napoli, che fino all'ottobre 2014 era servito dall'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale . Con raccomandata A/R questa comunicava al condominio la volontà di rinunciare definitivamente all'utilizzo di questo, allegando la perizia a dimostrazione del fatto che dal distaccamento non sarebbero derivati squilibri al funzionamento dell'impianto né aggravi in termini di costi per gli altri condomini. Parte attrice premetteva anche che dal mese successivo, novembre 2014, il condominio aveva calcolato gli oneri condominiali relativi alla quota millesimale considerando le sole spese cd. ordinarie, non comprensive, cioè di alcuna voce per il riscaldamento. Orbene, una delibera del 2016 stabiliva che tutti condomini, anche se distaccati dall'impianto di riscaldamento centralizzato, avrebbero dovuto continuare a corrispondere le quote condominiali per il riscaldamento per intero . Contro tale delibera l'attrice premetteva che aveva proposto domanda di mediazione, preliminare e obbligatoria, per rendere edotto il condominio della volontà di impugnare la delibera dinanzi al Tribunale, per chiederne l'annullamento (limitatamente a quanto riportato sopra) perché contraria alla legge n. 220/2012 e perché lesiva dei diritti. Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice, per essersi l'amministratore limitato a rendere edotti i condomini degli argomenti che sarebbero stati oggetto di discussione in assemblea, senza adottare alcuna delibera lesiva per la condomina, tale da giustificare il suo interesse ad impugnare. Il giudice istruttore disponeva la consulenza d'ufficio per esaminare, sulla base della documentazione e nel caso con altre opportune indagini, se il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento determinasse squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini , precisando se, a prescindere dall'eventuale variazione del prezzo del combustibile, il distacco potrebbe aver determinato un aumento di costi pro capite (non complessivi) di gestione dell'impianto. Convenuto, in una successiva udienza, riferiva che era stata adottata un'ulteriore delibera assembleare per mezzo della quale veniva disposto il pagamento, a carico dei condomini rinunzianti alla fruizione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, di una quota del 30% della quota complessiva dei consumi e del 100% per i costi di manutenzione dell'impianto. La decisione del giudice di primo grado Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di parte attrice, annullando la delibera condominiale nel limite dell'impugnazione e condannava la parte convenuta alla refusione delle spese processuali. Il giudizio d'appello: i motivi di gravame Il condominio proponeva appello adducendo l'illegittimità ed erroneità della pronuncia di I grado nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto ammissibile e procedibile la domanda di annullamento di una parte della delibera condominiale , priva di contenuto decisorio e quindi non poteva determinare in alcun modo la lesione di alcun diritto. Infatti, affermava il condominio che, se «appare indubbio che una delibera priva di contenuto decisorio non possa comportare la lesione del diritto del singolo» sarebbe altrettanto indubbio il fatto che, a norma dell' articolo 1137 c.c. ogni impugnazione presuppone sempre che l'interesse alla cui tutela essa tende , sia concreto e non astratto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può derivare. Nella pratica il Tribunale (secondo l'appellante) avrebbe erroneamente ritenuto che la frase “continuo a versare le quote condominiali per intero” senza altra specificazione e/o individuazione di importi, contenesse il carattere della novità e che fosse idonea a ledere i diritti della condomina. Con un secondo motivo, il condominio ha lamentato l'erroneità della sentenza stante che il Tribunale aveva ritenuto applicabile alla delibera contestata, l' articolo 1118 c.c. (novellato dal d.lgs. n. 102/2014 ) considerando in modo frammentario la giurisprudenza che si è formata ed applicandola alla fattispecie in esame, soprattutto per l'omessa indagine del contenuto della delibera che rappresenta il punto centrale della questione e che inficia l'intero ragionamento logico adottato. Orbene, il condominio asserisce che la condomina aveva affermato l'illegittimità della delibera solo perché pretesamente assunta in violazione dell' articolo 1118 c.c. che, secondo una personale interpretazione della condomina , consente alla stessa di non corrispondere più nulla. La CTU aveva anche ammesso l'infondatezza di tale tesi, individuando una percentuale di consumi ancora dovuti. In pratica il Tribunale, secondo l'appellante, compiendo una indagine approssimativa e non richiesta, non si è accorto di «travalicare il petitum della domanda» giacché la condomina non ha richiesto l'accertamento della legittimità sull'operato distacco , mai impugnato dal condominio e sostenendo, talaltro, di non dovere nulla. Il condominio chiedeva l'accertamento dell'assenza di contenuto decisorio nella delibera impugnata in I grado e, conseguentemente, sancire la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e pretestuosità della proposta impugnativa e dunque il rigetto, nel merito la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e pretestuosità e l'infondatezza della proposta e la condanna alle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto delle domande dell'appellante e la conferma della sentenza del giudice di prime cure. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello perché infondato . L'impugnazione della delibera condominiale Ai sensi dell' articolo 100 c.p.c. « per poter proporre domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse» e, in ogni giudizio è necessario accertare il presupposto su cui si fonda la domanda stante che deve essere supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto , ovvero a conseguire un vantaggio. Nel caso in esame, di una impugnazione della delibera assembleare, ai sensi dell' articolo 1137 c.c. , l 'interesse ad agire è dato dall'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ad eccezione delle ipotesi in cui la parte contesti un semplice vizio di forma della delibera per il quale l'interesse ad agire può dirsi insito nell'eliminazione dell'atto viziato e, in tutti gli altri casi, la ricerca dell'interesse ad agire va sempre effettuata in concreto. A tal proposito la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, affinché tale ricerca sia svolta correttamente, il giudice deve seguire un percorso logico-giuridico che porti alla verifica della «derivazione della deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale». E dunque, l'interesse ad impugnare la delibera condominiale deve essere concreto e concerne la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può derivare a chi ha proposto l'azione in quanto non sarebbe di alcuna utilità dichiarare invalida una delibera che non potrebbe fornire alcun concreto vantaggio. Il distacco dall'impianto centralizzato condominiale La questione relativa al distacco di un condomino relativamente all'impianto di riscaldamento trova la sua disciplina nell' articolo 1118 co.6 c.c. e, grazie alla legge n. 212/2020 si è espressamente consentito il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento da parte del condomino, purché non siano provocati rilevanti squilibri all'impianto e non siano determinati aggravi di spesa a carico di altri condomini. E allora, il distacco è legittimo se il distaccante dimostra che dallo stesso non derivano squilibri termici pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio e la sicurezza dell'impianto e aggravi di spesa per i restanti condomini, in assenza di ciò, il distacco può essere effettuato solo con l'autorizzazione condominiale. La giurisprudenza ha ammesso che il distacco possa avvenire nel caso di due soluzioni, alternative: essere autorizzato dall'assemblea con delibera adottata a maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio; provvedervi anche senza approvazione, purché l'impianto non subisce disfunzioni. Le condizioni devono essere fornite dal condomino che volesse avvalersi di tale facoltà, dovendo fornire prova che «dal distacco non derivino notevole squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per altri condomini». Orbene, in ogni caso, chi si stacca deve comunque pagare le spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto e deve contribuire ai costi del cd. consumo involontario , ossia il consumo conseguente alle dispersioni di calore che sono connesse al processo energetico della fornitura di acqua calda che attraversa la conduttura condominiale. Nel caso di specie L'attrice in primo grado, prima del distacco, ha compiuto una serie di adempimenti comunicando con lettere A/R la volontà di rinunciare all'utilizza dell'impianti di riscaldamento condominiale centralizzato ed allegava una perizia tecnica nella quale si chiariva che dal distacco non sarebbero derivati notevoli squilibri al funzionamento per l'impianto, né aggravi di costi per gli altri condomini. Nella relazione del geometra si è accertato come il distacco fosse legittimo (in quanto non inficiava le altre 59 unità abitative, pur tuttavia, la condomina doveva comunque contribuire alle spese energetiche di conduzione onde evitare l'insorgere di aggravi di costo a carico dei condomini rimanenti (deve contribuire per il 12,6%). Il distacco, allora, è legittimo? Alla luce di tutto quanto fin qui detto, i condomini possono legittimamente distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato ma, in tal caso, dovranno essere esonerati dal pagamento delle spese di esercizio dell'impianto medesimo , restando, invece, obbligati a contribuire alle spese straordinarie e di conservazione qualora l'impianto conservi, dopo il distacco, la natura di bene di proprietà comune ( Cass. civ. n. 26185 del 08-09-2023 ). Ciò va a presupporre che il condomino distaccandosi non vada a determinare notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il versamento delle quote L'utilizzo di espressioni verbali, semanticamente univoche, nella delibera del 2016, che accennava all'obbligo di “continuare” nel versamento delle “quote condominiali per intero”, anche da parte dei “condomini distaccati”, induce a considerare illegittima la parte del deliberato assembleare, non potendo essere chiamati i condomini distaccati se non a partecipare, come detto, alle spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto, oltre che ai costi del c.d. consumo involontario . Il giudice di prime cure correttamente ha annullato tale parte della delibera, stante la ammissibilità e fondatezza nel merito della impugnativa espletata dalla condomina qui appellata, con rigetto del primo motivo di appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Il secondo motivo Si è ritenuto assorbito dal primo motivo di gravame, essendo la norma di riferimento applicabile al caso concreto, evincibile dall' articolo 1118 c.c. al comma 6 nella parte in cui si dispone che «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini», fermo restando l' obbligo per il condomino rinunziante di continuare a contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto . Pertanto, non si è ravvisato alcun vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata attesa la richiesta dell'attore in primo grado di annullamento del deliberato assembleare.
Svolgimento del processo A. Giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato (omissis) - premettendo: 1) di essere proprietaria di un appartamento sito in Napoli, alla (omissis) n. 30, piano 4, int. 18, Isolato B, facente parte del (omissis) denominato “(omissis)”, immobile servito, fino al mese di ottobre 2014, da un impianto di riscaldamento centralizzato; 2) che con lettera racc. A/R del 18.10.2014 comunicava al (omissis) “(omissis)” la volontà di rinunciare definitivamente all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato, distaccandosi da esso ed allegando all'uopo una perizia tecnica a firma dell'(omissis) nella quale si chiariva come dal menzionato distacco non sarebbero derivati squilibri al funzionamento dell'impianto, né aggravi in termini di costi per gli altri condomini; 3) che a far data dal mese di novembre del 2014, il (omissis) calcolava gli oneri condominiali relativi alla sua quota millesimale considerando le sole spese c.d. ordinarie, non comprensive, cioè, di alcuna voce per il riscaldamento; 4) che con delibera adottata nell'assemblea del 26.9.2016, il condominio “(omissis)”, in conformità con quanto previsto al punto 1 capo B dell'O.d.g., stabiliva che i condomini tutti, anche se già distaccati dall'impianto di riscaldamento centralizzato, avrebbero dovuto continuare “a corrispondere le quote condominiali per il riscaldamento per intero”; 5) che contro tale specifica deliberazione ella attrice proponeva, in data (omissis), domanda di mediazione, preliminare ed obbligatoria per quanto concerne le controversie in materia condominiale, presso l'(omissis) accreditato A.D.R. C.E.L. S.r.l., al fine di rendere edotto il condominio “(omissis)” della volontà di impugnare giudizialmente la menzionata delibera assembleare del 26.9.2016 e di sondare, contestualmente, le possibilità per una conciliazione extragiudiziale; 6) che il predetto procedimento di mediazione aveva esito negativo -, nella sua qualità di condomina del (omissis) “(omissis) ”, impugnava la citata delibera assembleare del 26.9.2016 dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento limitatamente a “quanto deliberato al punto 1. Capo B dell'ordine del giorno, perché contrario alla legge 220/2012, articolo 3 e 20 e perché ingiustificatamente lesiva dei diritti della sig.ra (omissis) alla quale viene imposta la corresponsione di oneri condominiali senza che agli stessi sia sotteso un servizio o una prestazione in favore della sig.ra Marzano”; con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data (omissis), si costituiva in giudizio il (omissis) “(omissis) ”, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice, per essersi l'amministratore limitato, nel contestato punto 1 capo B della delibera assembleare del 26.9.2016, a rendere “i condomini sufficientemente edotti degli argomenti che sarebbero stati oggetto di discussione in sede assembleare”, senza adottare in detta sede alcuna deliberazione potenzialmente lesiva delle prerogative e dei diritti della condomina attrice, tale da giustificare il suo interesse e la sua legittimazione ad impugnare, con vittoria di spese di lite. In sede istruttoria, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominato l'ing. C.P., affinché: “esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine, accerti il CTU se il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini precisando se, a prescindere dall' eventuale variazione del prezzo del combustibile, il distacco possa aver determinato un aumento dei costi pro capite ( e non complessivi) di gestione dell' impianto. Esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti. Riferisca ogni altra circostanza ritenuta utile ai fini di giustizia”. Nel prosieguo del giudizio nel corso dell'udienza del 10.5.2019, il convenuto (omissis) riferiva che in data (omissis) era stata adottata un'ulteriore delibera assembleare per mezzo della quale veniva disposto il pagamento, a carico dei condomini rinunzianti alla fruizione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, di una percentuale forfettaria stabilita nella misura del 30 % della quota complessiva dei consumi e del 100% dei costi di manutenzione dell'impianto. Esaurita la fase di trattazione e quella istruttoria, il G.I., all'udienza del 22.1.2021, ritenendola matura per la decisione, riservava la causa in decisione. Con la sentenza n. 5437/2021, qui gravata, il Tribunale di Napoli, così conclusivamente statuiva: “in totale accoglimento della domanda: 1) annulla la delibera condominiale resa in data 26 settembre 2016, limitatamente al punto 1. Capo B dell'ordine del giorno; 2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 137,93 per esborsi ed euro 2025,00 per onorari, oltre rimborso spese generali iva e cpa, con attribuzione; 3) pone le spese del procedimento preliminare di mediazione a carico della parte convenuta; 4) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta, la quale dovrà rimborsare agli attori quanto da questi versato al ctu in adempimento del decreto di reso da questo Tribunale in data 28 marzo 2019”. B. Giudizio d'appello. Con atto di citazione notificato in data (omissis), il (omissis) “(omissis)” ha proposto appello avverso la menzionata sentenza n. 5437/2021 del Tribunale di Napoli, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'illegittimità e l'erroneità della pronuncia resa in prime cure nella parte in cui quel Giudice aveva ritenuto ammissibile e procedibile una domanda, quella di annullamento del punto 1 capo B della delibera del 26.9.2016 , che era sostanzialmente “volta a porre nel nulla un deliberato assembleare che, privo di contenuto decisorio, non poteva in alcun modo determinare la lesione di alcun diritto”. Se, infatti, “appare indubbio che una delibera priva di contenuto decisorio non possa comportare la lesione del diritto del singolo”, altrettanto indubbio è il fatto che, a norma l' articolo 1137 c.c. ogni impugnazione presuppone sempre che l'interesse alla cui tutela essa tende sia “concreto (non astratto), dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può derivare”. In pratica, il Tribunale avrebbe, a detta del gravante, erroneamente “ritenuto che la frase ‘continuino a versare le quote condominiali per intero', senza altra specificazione e/o individuazione di importi, contenesse il carattere della novità”, e fosse pertanto idonea a ledere concretamente i diritti della (omissis) Con il secondo motivo di gravame, il (omissis) “(omissis) ” ha lamentato, altresì, l'erroneità della sentenza qui gravata per aver il Tribunale ritenuto applicabile, alla delibera contestata, l' articolo 1118 c.c. , così come novellato dal d. lgs n. 102/14 , considerando in modo asseritamente frammentario la giurisprudenza formatasi ed applicandola “al caso che ci occupa anche e soprattutto, per l'omessa indagine del contenuto della delibera di cui si è già riferito al punto che precede e che rappresenta il vero vulnus che inficia l'intero ragionamento logico adottato”. (omissis) appellata, sin dall'atto introduttivo, aveva affermato l'illegittimità della delibera solo perché pretesamente assunta in violazione dell' articolo 1118 c.c. , articolo che, “secondo una sua personalissima interpretazione, consente al condomino distaccato, di non corrispondere più nulla (cfr pag.3 atto di citazione). La stessa CTU ammessa ed espletata, ha invece concluso per l'infondatezza di tale tesi individuando, di contra, una percentuale di “consumi” ancora dovuti come da sempre sostenuto dal condominio”. In pratica, il Tribunale, dopo aver correttamente accertato come la delibera impugnata avesse soltanto contenuto propedeutico, limitandosi al conferimento dell'incarico ad un tecnico che avrebbe dovuto consentire le conoscenze necessarie in vista della deliberazione successiva, questa sì definitiva, non avrebbe poi “ricercato la presenza o meno del carattere della novità, […] [u]nico carattere che, se presente, avrebbe potuto determinare la lesione prospettata dalla Marzano”. Il Tribunale, secondo l'appellante, compiendo una indagine approssimativa ma di certo non richiesta, non si è accorto di travalicare il petitum della domanda della (omissis) Questa, infatti, non ha richiesto accertarsi la legittimità dell'operato distacco, peraltro mai impugnato dal condominio, né quantificarsi l'importo degli oneri da lei ancora dovuti a seguito del distacco sostenendo dappertutto di non dovere nulla. Da tutto quanto sin qui dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare in rito, accertare l'assenza di contenuto decisorio nella delibera impugnata e, conseguentemente, sancire la irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e la pretestuosità della proposta impugnativa e la stessa rigettare, anche per carenza di interesse ad agire della (omissis) 2) in via gradata e nel merito, sempre per tutto quanto esposto innanzi, dichiararsi la irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e la pretestuosità e l'infondatezza della proposta domanda dichiarandosene il rigetto per le motivazioni tutte di cui innanzi; 3) con ogni altra conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con la condanna dell'appellata al ristoro di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione, ed alla restituzione degli importi alla stessa corrisposti per spese di CTU e del procedimento di mediazione come posti nell'appellata sentenza a carico del condominio”. Con una comparsa di costituzione e di risposta del 13.12.2021, l'appellata (omissis) si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto dell'interposto gravame, asseritamente infondato in fatto e in diritto, e la contestuale ed integrale conferma della sentenza resa in prime cure, con vittoria di spese per il giudizio. Con note di trattazione scritta, depositate, ex articolo 127-ter c.p.c. , dalla difesa dell'appellata in data (omissis) e dalla difesa dell'appellante in data (omissis), le stesse parti, nel rifarsi agli scritti difensivi introduttivi del presente giudizio, hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione. Quindi, con ordinanza datata al 20.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in pari data), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell' articolo 190 c.p.c. Motivi della decisione C. Esame dei motivi di appello (omissis) ora alla trattazione nel merito dell'appello, va detto che esso è infondato e va, dunque, rigettato, alla luce delle ragioni di seguito esposte. Come noto, l' articolo 100 c.p.c. dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. In ogni giudizio, occorre accertare il presupposto su cui si fonda la domanda, perché essa deve essere supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio. Nel caso dell'impugnazione di delibera assembleare ai sensi dell' articolo 1137 c.c. , poi, l'interesse ad agire è dato dall'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ad eccezione, infatti, delle sole ipotesi in cui la parte contesti semplicemente un vizio di forma della delibera, per il quale l'interesse ad agire può dirsi insito nell'eliminazione dell'atto viziato (in siffatta ipotesi si dice che l'interesse ad agire è in re ipsa ), in tutti gli altri casi la ricerca dell'interesse ad agire va sempre effettuata in concreto. La Suprema Corte ha all'uopo riconosciuto che affinché questo esame possa essere svolto correttamente, il giudice deve seguire un percorso logico-giuridico che porti a verificare la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr. Cass., n. 6128 del 09.03.2017 ). (omissis) ad impugnare la delibera condominiale, dunque, deve essere concreto e non solo astratto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare a chi ha proposto l'azione in quanto non sarebbe di alcuna utilità dichiarare invalida una delibera che nessun vantaggio in concreo gli potrebbe fornire. Nella fattispecie in esame, l'attrice in prime cure impugnava la delibera adottata dall'assemblea del (omissis) “(omissis) ” in data (omissis), limitatamente a quanto statuito in relazione nel punto 1 capo B dell'O.d.g., essendo stato disposto, in detto punto, che nelle “more della valutazione peritale in tal senso e delle conseguenti decisioni assembleari, l'assemblea delibera che, stante la situazione attuale, i condomini, anche se distaccati, continuino a versare le quote condominiali per intero”. Ora, una simile statuizione, ancorché adottata “a maggioranza, con esclusione del condominio Schiavone”, come riportato nel verbale prodotto, appare in contrasto con quanto previsto proprio dall' articolo 1118 c.c. , oltre che con un filone giurisprudenziale che la Corte nomofilattica ha fatto proprio da epoca risalente. La questione relativa al distacco di un condominio dall'impianto centralizzato condominiale trova infatti la sua specifica disciplina particolare nella norma contemplata nell' articolo 1118 comma IV c.c. . Il legislatore del 2012 (L. n. 212/2020), conformemente a quanto già stabilito dalla giurisprudenza, ha infatti espressamente consentito il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento da parte di un singolo condomino, purché non siano provocati rilevanti squilibri all'impianto e non siano determinati aggravi di spesa a carico degli altri condomini. Pertanto, nel caso in cui un condominio sia dotato di impianto di riscaldamento centralizzato, la rinuncia al servizio del singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto è legittima esclusivamente qualora il distaccante dimostri che da essa non derivino: 1) squilibri termici pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio e la sicurezza dell'impianto; 2) aggravi di spesa per i restanti condomini. In assenza di tali evidenze e in ragione della menzionata previsione codicistica, il distacco unilaterale dall'impianto centralizzato può essere effettuato soltanto se vi sia l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. La giurisprudenza ha, peraltro, sempre ammesso che il distacco dall'impianto condominiale centralizzato possa avvenire a due condizioni alternative: a) essere autorizzato dall'assemblea con delibera adottata dalla maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio; b) provvedervi anche senza approvazione, purché l'impianto non subisse disfunzioni. La sussistenza delle dette condizioni, atte a rendere legittimo il distacco, deve essere fornita, preventivamente, dal condominio che vuole avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 1118 comma IV c.c. . Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. La preventiva informazione dovrà quindi necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica che dia prova dell'assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale. (omissis) della prova così decritto in capo al condomino che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione. In ogni caso, chi si distacca deve comunque continuare a pagare le spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto. Inoltre, deve contribuire ai costi del c.d. consumo involontario, ossia il consumo conseguente alle dispersioni di calore che sono connesse al processo energetico della fornitura di acqua calda che attraversa le condutture condominiali. Ebbene, nel caso de quo, (omissis) attrice in primo grado, prima di operare il distacco tecnico dall'impianto centralizzato, compiva una serie puntuale di adempimenti previ, così come contemplati dalla disciplina vigente in materia, comunicando al (omissis) con una lettera racc. A/R datata al 18.10.2014, la volontà di rinunciare definitamente all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato ed allegando alla detta comunicazione una perizia tecnica a firma dell'(omissis) nella quale si chiariva che dall'effettuando distacco non sarebbero derivati né notevoli squilibri al funzionamento per l'impianto, né tantomeno aggravi di costi per gli altri condomini. Alla richiesta, poi, del (omissis) del 12.12.2014, di offrire chiarimenti di natura tecnica su alcuni punti della detta relazione, la (omissis) rispondeva allegando la certificazione attestante l'avvenuto distacco dall'impianto centralizzato. Infine, lo stesso (omissis) nella relazione fornita in costanza del giudizio di prime cure, espressamente attestava: “Nel caso in esame, si ritiene “non notevole” lo squilibrio introdotto dal distacco di meno del 10% dei condomini ovvero di un raggruppamento di condomini che assommano meno di 100 millesimi di proprietà. Nel caso specifico, occorre evidenziare che l'impianto in oggetto originariamente serviva 59 unità immobiliari (compresa l'ex casa del portiere attualmente utilizzata come sala condominiale), mentre oggi le unità fisicamente connesse sono solo 57, essendosi distaccati la ricorrente (omissis) e la condomina (omissis) Poiché i condomini distaccati sono 2 su 59 (ovvero il 3,4% del totale) ed assommano 35,85 millesimi della tabella G (relativa al riscaldamento), si può concludere che i distacchi complessivamente non superano il 4% del totale” (ivi, p. 16), come tali risultando inidonei ad incidere sul regolare funzionamento dell'impianto centralizzato o sull'entità dei costi di gestione gravanti sui condomini ancora allacciati. E più avanti, commentando il giudizio sostanzialmente identico fornito sul punto dal tecnico incaricato dal (omissis) geometra (omissis) così concludeva: “(omissis) il distacco della ricorrente (omissis) l'impianto ha continuato a funzionare senza evidenziare squilibri di tipo notevoli. Pertanto, la ricorrente poteva legittimamente distaccarsi dall'impianto centralizzato. Pur tuttavia, la ricorrente deve contribuire, seppur in misura ridotta, alle spese energetiche di conduzione onde evitare l'insorgere di aggravi di costo a carico dei condomini rimanenti. In particolare, la ricorrente deve contribuire pro quota (ovvero sulla base dei millesimi condominiali a lei attribuiti della tabella G relativa al riscaldamento) alla copertura del 12,6% delle spese energetiche di conduzione” (ivi, p. 24). Dunque, alla luce di tutto quanto fin qui osservato e di quanto altresì riconosciuto dalla Suprema Corte in materia, i condomini possono legittimamente distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e, in tal caso, dovranno essere esonerati dal pagamento delle spese di esercizio dell'impianto medesimo, restando, invece, obbligati a contribuire alle spese straordinarie e di conservazione qualora l'impianto conservi, dopo il distacco, la natura di bene di proprietà comune ( Cass civ -sez. II civ.- sentenza n. 26185 del 08-09-2023 ; Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 18131 del 31/08/2020). Ciò presuppone che il condomino distaccandosi non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condòmini. (omissis) di tali pregiudizi deve essere provata dal condomino mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, come tempestivamente ed esaustivamente fatto dalla (omissis) salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi ( Cass. civ., sez. VI, 03/11/2016, n. 22285 ). Ebbene, tornando al motivo di gravame, alla luce di tutto quanto sin qui considerato si può qui concludere nel senso di ritenere del tutto priva di pregio la doglianza sul punto di parte appellante, dacché proprio l'utilizzo di espressioni verbali, semanticamente univoche, nella delibera del 26.09.2016, che accennava appunto all'obbligo di “continuare” nel versamento delle “quote condominiali per intero”, anche da parte dei “condomini distaccati”, ad onta dell'intervenuta dichiarazione di rinuncia e del conseguente effettivo distacco dagli impianti da parte della (omissis) dal sistema di riscaldamento centralizzato, induce a considerare illegittima la citata, univoca parte del deliberato assembleare, non potendo essere chiamati i condomini distaccati se non a partecipare, come detto, alle spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto, oltre che ai costi del c.d. consumo involontario. Depone in tal senso, del resto, anche il fatto, sempre evincibile dal verbale assembleare, che la proposta del condomino (omissis) fatta sempre in costanza dell'assemblea del 26.09.2016, di stabilire “per coloro che hanno già operato e formalizzato il distacco il pagamento di una quota forfettaria del 30% dei consumi a titolo transattivo e per evitare futuri contenzioni alla predetta valutazione”, veniva respinta dalla maggioranza assembleare, la quale ultima confermava contestualmente la validità di “quanto in precedenza deliberato”, ovvero di quanto statuito proprio rispetto al punto 1 capo B dell'O.d.g. In conclusione, il giudice di prime cure correttamente ha annullato il punto 1 capo B della delibera del 26.9.2016 , stante la ammissibilità e fondatezza nel merito della impugnativa espletata da parte della (omissis) odierna appellata, del contestato punto dell'O.d.g.., con rigetto del primo motivo di appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Quanto al secondo motivo di appello, deve ritenersi che la trattazione dello stesso sia assorbita dall'esame del primo motivo di gravame, essendo la norma di riferimento applicabile al caso concreto proprio quella evincibile dall'articolo 1118 comma IV c.c., la cui prima parte così dispone: “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”, fermo, comunque, l'obbligo per il condomino rinunziante di continuare a contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto, la sua conservazione e messa a norma, obbligo contemplato nella seconda parte del comma riferito e mai contestato dalla (omissis) non ravvisandosi peraltro alcun vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata attesa la richiesta dell'attore in primo grado di annullamento del deliberato assembleare. All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata. D. Le spese processuali Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute ( Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. (omissis) del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325 ) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022 , essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il (omissis), ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200 in base al valore della controversia. Sussistono, infine, i presupposti di cui all' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , introdotto dall' articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. P.Q.M. La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dal (omissis) contro (omissis) avverso la sentenza n. 5437/2021 pubblicata dal Tribunale di Napoli il (omissis), ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.