L’interrogatorio “preventivo” dell’indagato, introdotto dalla l. n. 114/2024, non trova applicazione nelle ipotesi di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, in quanto l’articolo 391 c.p.p. disciplina autonomamente la fase cautelare, senza subordinare l’adozione della misura alle condizioni previste dal nuovo comma 1- quater dell’articolo 291 c.p.p.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione che, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso di due indagati sottoposti a fermo nell'ambito di indagini relative a una serie di furti in abitazione commessi nel torinese tra dicembre 2024 e febbraio 2025. La misura della custodia cautelare in carcere, convalidata dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame, era stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte per la mancata acquisizione dell'interrogatorio preventivo , ritenuto obbligatorio ai sensi dell'articolo 291, comma 1- quater , c.p.p., una volta escluso il pericolo di fuga. La Cassazione, con argomentazione puntuale, ha precisato che nei casi di arresto in flagranza o di fermo si applica la disciplina autonoma contenuta nell' articolo 391, commi 3, 4 e 5, c.p.p. , la quale prevede un percorso differenziato rispetto a quanto stabilito dal nuovo articolo 291 c.p.p. , comma 1- quater . In sede di convalida, il giudice procede comunque all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, assicurando così il diritto di difesa. La Suprema Corte ha sottolineato come l' articolo 391 c.p.p. non subordini l'applicazione della misura cautelare alle condizioni introdotte dalla novella del 2024, ma stabilisca una procedura specifica per la gestione delle esigenze cautelari conseguenti ad arresto o fermo; in tale ambito, l'interrogatorio si svolge secondo tempistiche e modalità proprie, garantendo la partecipazione dell'indagato e del suo difensore. Le difese avevano sostenuto che la mancata fissazione dell'interrogatorio preventivo avrebbe leso il principio del contraddittorio, impedendo all'indagato di esporre la propria versione dei fatti e di presentare elementi favorevoli prima dell'adozione della misura. La Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi, evidenziando che per l'arresto e il fermo il legislatore ha predisposto un assetto normativo autonomo e idoneo a tutelare il diritto di difesa, senza necessità di un ulteriore interrogatorio preventivo. La decisione in commento si colloca tra le prime applicazioni della riforma Nordio, confermando che il modello del contraddittorio anticipato previsto dalla l. n. 114/2024 trova il proprio limite nelle situazioni di urgenza , come il fermo o l'arresto in flagranza, per le quali il codice di rito prevede già un procedimento autonomo e pienamente garantista.
Presidente Pezzullo - Relatore Cavallone Ritenuto in fatto 1. Il presente procedimento penale trae origine da una complessa attività di indagine avviata a seguito di una serie di furti in abitazione perpetrati nel territorio della provincia di (OMISSIS) a partire dal gennaio 2024. Le investigazioni sono partite dall'individuazione di un veicolo, una Honda Civic, utilizzato dai ladri, a bordo del quale sono stati repertati profili genotipici che hanno consentito di identificare (OMISSIS) (alias (OMISSIS) Successivi accertamenti, condotti mediante l'utilizzo di apparati di localizzazione satellitare, sistemi di intercettazione ambientale e videoriprese, hanno permesso di riscontrare il coinvolgimento di (OMISSIS) quali complici di (OMISSIS). Gli indagati sono stati sottoposti a fermo e sono stati contestati loro plurimi episodi di furto in abitazione, tentato o consumato, aggravati dalla violenza sulle cose e dall'essere commessi da tre persone, verificatisi in diverse località quali (OMISSIS) tra dicembre 2024 e febbraio 2025. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con ordinanza datata 8 marzo 2025, ha convalidato il fermo operato in data 6 marzo 2024 nei confronti di (OMISSIS). Ha, altresì, applicato la custodia cautelare in carcere a (OMISSIS) in relazione ai reati contestati ai capi da 1 a 10, e a per i reati di cui ai capi da 3 a 10. 3. Il Tribunale di Torino, quale giudice del riesame, con ordinanza del 26 marzo 2025, ha confermato la detta ordinanza. 4. Avverso quest'ultima ordinanza hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione gli avvocati difensori di (OMISSIS) censurando la decisione per vizi di legge e di motivazione. 5. Il ricorso di (OMISSIS) si articola su due motivi principali. 5.1. Col primo deduce l'inefficacia della misura cautelare per mancata acquisizione dei decreti autorizzativi delle conversazioni ambientali. La difesa ha lamentato che il Pubblico Ministero non avrebbe depositato i decreti di autorizzazione delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, decisive per l'identificazione di (OMISSIS) e per la ricostruzione della vicenda. Tale omissione, avvenuta nonostante il sollecito al deposito da parte della difesa tramite PEC prima dell'udienza, avrebbe impedito il controllo di legittimità degli atti e compromesso il diritto di difesa, comportando la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi dell' articolo 309, comma 10, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo il dovere del giudice di acquisire i detti decreti per il controllo di legittimità, avrebbe errato nel ritenere infondata la richiesta difensiva basandosi sull'assunto che l'acquisizione non fosse necessaria laddove gli stessi non fossero stati posti a fondamento della richiesta della misura da parte del Pubblico Ministero. La difesa ha richiamato, a supporto, giurisprudenza di questa Corte. 5.2. Col secondo motivo, la difesa dello (OMISSIS) la nullità dell'ordinanza cautelare per mancata acquisizione dell'interrogatorio preventivo dell'indagato, obbligatorio ai sensi del nuovo articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. , una volta escluso - da parte del medesimo provvedimento impugnato - il pericolo di fuga. La difesa di (OMISSIS) sottolinea che l'omissione dell'interrogatorio preventivo viola il principio del contraddittorio e pregiudica il diritto di difesa dell'indagato, il quale sarebbe stato privato della possibilità di esporre la propria versione dei fatti o produrre elementi a proprio favore. Il Tribunale collegiale avrebbe affermato che la disciplina della nullità per mancato interrogatorio preventivo non si applicherebbe ai casi di arresto o fermo, in quanto l'indagato viene già interrogato dal Giudice per le indagini preliminari prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare. La difesa replica che, in caso di fermo, il soggetto, già sottoposto a massima compressione della libertà , non ha a disposizione il tempo per la difesa previsto nel caso di interrogatorio preventivo (di cinque giorni, ex articolo 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen. ): ciò creerebbe un vulnus al diritto di difesa, sicché si tratterebbe di atto non surrogabile. 6. Il ricorso di (OMISSIS) infine, propone censure analoghe a quelle di cui al secondo motivo del coimputato. Deduce, infatti, la nullità dell'ordinanza per mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo. La difesa ha richiamato una decisione della Suprema Corte (Sent. n. 5548/2025 ) per sostenere che la mancanza dell'interrogatorio non possa essere surrogata dall'interrogatorio di garanzia del fermato, come ritenuto dal provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. 2. La prima censura prospettata dallo (OMISSIS) è da disattendere. In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura, né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta (Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291-01; confronta, in termini analoghi: Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, Rv. 286817-01 e Sez. 1, n. 8806 del 15/02/2005, Ferrini, Rv. 231083-01). Tanto è stato correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato. Del resto, è la stessa parte ricorrente ad ammettere che, nella serata dello stesso giorno 24.03.25, alle ore 20.46, inviava una pec alla Procura procedente, richiedendo il deposito dei decreti autorizzativi del GIP in vista dell'udienza prossima del 26.03.25 : ovvero di aver proposto istanza al Pubblico Ministero, ritenuto dalla stessa parte ricorrente unico legittimo organo detentore degli atti. Dunque, nessuna istanza in tal senso risulta formulata al Tribunale collegiale, che, pertanto, non aveva, per quanto detto, alcun dovere di disporre l'acquisizione dei menzionati decreti a pena di nullità. 3. Anche le censure - prospettate da entrambi i ricorrenti - in ordine all'omesso espletamento del preventivo interrogatorio di garanzia sono infondate. È evidente che, in caso di arresto in flagranza di reato o fermo per il gravemente indiziato di delitto, l' articolo 391 cod. proc. pen. preveda una autonoma disciplina in luogo di quella di cui al menzionato articolo 291 cod. proc. pen. Infatti, secondo l' articolo 391, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. , «il Pubblico Ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio del l'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. [...] Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291». Dunque, l' articolo 391 cod. proc. pen. non subordina alla sussistenza delle condizioni di cui all' articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. l'adozione della misura cautelare, prevedendo, nel caso del fermo o dell'arresto, un distinto iter in cui risulta, comunque, garantito il diritto di difesa, in ragione della possibilità, per l'indagato, di essere sottoposto a interrogatorio dal giudice. Tanto, peraltro, è stato già affermato da questa Corte (si veda Sez. 6, n. 23350 del 4/4/2025, non massimata). 3. Ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà dei detenuti, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell' articolo 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo). P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all 'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen .