Legge di Bilancio 2025: al via il reverse charge negli appalti come strumento di lotta all’evasione fiscale

Tra le diverse novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, assume rilevanza quella attinente all’applicazione del reverse charge nell’ambito degli appalti, la cui opzione è divenuta operativa a far data dal 30 luglio 2025.

Si tratta di un regime speciale di inversione contabile e, come si desume dalla formula “ reverse charge ”, implica un trasferimento dell'obbligo tributario da un soggetto ad un altro , nella fattispecie, dal soggetto che emette la fattura a colui che la riceve (dal fornitore al cliente). La disciplina è contenuta all'interno dell'articolo 1, commi 57-63 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. Legge di Bilancio 2025) e trova applicazione nell'ambito degli appalti, subappalti, affidamento a soggetti consorziati e agli altri rapporti negoziali comunque denominati. Si tratta, pertanto, di una applicazione limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge , non vi è, dunque, una applicazione indiscriminata. Il meccanismo “opzionale” è, inoltre, circoscritto alle imprese che operino nel settore dei trasporti e movimentazione merci, nonché nell'ambito delle imprese di logistica. Il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto che «per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore , che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore». Il reverse charge rientra tra gli strumenti di lotta all'evasione fiscale in ambito Iva e, allo stesso, ha il compito di responsabilizzare i soggetti che operino in settori di particolare rilevanza, come nel caso, ad esempio, dei trasporti. Ci si trova, tuttavia, ancora in una fase transitoria , ovvero, di sperimentazione in quanto, il comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l'efficacia della disposizione di cui alla citata lettera aquinquies ) al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Nell'attesa che trovi attuazione l'istituto in commento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E ha istituito il codice tributo «per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ». È stato, inoltre, approvato il modello di comunicazione dell'opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazioni, merci e servizi di logistica come previsto dalla predetta legge di bilancio 2025: la comunicazione, il cui modello è reperibile sul sito dell'Agenzia, deve essere adottata dal committente per rendere noto all'agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione unitamente al prestatore.