Niente sospensione condizionale della pena per l’automobilista – anziana e bipolare – colpevole di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante dell’orario notturno e, soprattutto, dell’avere provocato un incidente stradale. Per i Giudici questi dettagli certificano l’esistenza di una situazione di disagio che rende probabile una ricaduta nel reato.
Scenario dell’episodio che dà il “la” alla vicenda giudiziaria è la provincia toscana. Lì, difatti, una donna, ubriaca alla guida della propria vettura, si rende colpevole di condotte imprudenti che, per giunta di notte, causano un incidente stradale. Inevitabile, una volta ricostruiti i fatti, la condanna della donna, ritenuta responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza , aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dall’orario notturno, con pena fissata in ben 6mila e 300 euro di ammenda. In Cassazione, però, la difesa punta ad ottenere la sospensione condizionale della pena . In questa ottica, perciò, il legale sottolinea che il Codice Penale «prevede un innalzamento del limite di pena per gli ultrasettantenni , proprio in considerazione della minore pericolosità sociale correlata all’età avanzata» e aggiunge poi che, in questo caso, «il certificato del casellario attesta l’assoluta incensuratezza della donna». Per completare il quadro, infine, il legale parla di « elementi decisivi » ignorati e che, invece, a suo parere, «avrebbero, ove valutati, portato a diversa conclusione sulla prognosi di non recidiva». Per essere precisi, «il riferimento è al positivo percorso terapeutico intrapreso dalla donna, come da relazione psichiatrica, ed al documentato supporto familiare e sociale». Obiettivo della difesa è ottenere almeno la sospensione condizionale della pena. Ma questa ipotesi viene respinta seccamente dai Giudici di Cassazione, i quali, condividendo la linea adottata dal Tribunale, pongono in rilievo «la prognosi sfavorevole sul futuro comportamento della donna ». Per fare chiarezza, poi, i magistrati osservano che «la condotta illecita tenuta dalla donna, in considerazione della sua età e delle sue condizioni personali – soggetto affetto da sindrome bipolare la cui mancanza di collaborazione ha comportato l’impossibilità di elaborare un programma ai fini della iniziale richiesta di messa alla prova, poi rigettata –, appare l’indice di una situazione di disagio e sregolatezza che, in mancanza di elementi dimostrativi di un suo adeguato contenimento, rende probabile una ricaduta nel reato , ricaduta che invece l’efficacia deterrente di condanna a pena non condizionalmente sospesa può valere ad escludere». Per quanto concerne l’incensuratezza della donna, «essa è stata tenuta in considerazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio , rispetto al quale si è operata una valutazione di favore nel momento in cui è stata disposta la conversione della pena detentiva in ammenda».
Presidente Di Salvo – Relatore Dawan Ritenuto in fatto Il difensore di B.G. - imputata del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno - ha proposto ricorso limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2024 dal Tribunale di Lucca, che aveva condannato l'imputata alla pena di euro 6300,00 di ammenda (oltre al pagamento delle spese processuali). 1.1. Il ricorso si affida a tre motivi: 1.2. Con il primo motivo, si deduce violazione degli articolo 163 e 164 cod. pen. Il Tribunale avrebbe sovvertito la ratio dell' articolo 163, comma 3, cod. pen. , che prevede un innalzamento del limite di pena per gli ultrasettantenni, proprio in considerazione della minore pericolosità sociale correlata all'età avanzata. Il Giudice ha illogicamente tramutato l'elemento dell'età in circostanza ostativa alla concessione del beneficio, fondando il diniego su una valutazione apodittica, in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale detto diniego richiede una motivazione specifica ed articolata. Il certificato del Casellario attesta poi l'assoluta incensuratezza dell'imputata; 1.3. Con il secondo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, la quale avrebbe omesso di considerare elementi decisivi che, ove valutati, avrebbero portato a diversa conclusione sulla prognosi di non recidiva. Il riferimento è al positivo percorso terapeutico intrapreso, di cui alla relazione psichiatrica a firma del dott. B., ed al documentato supporto familiare e sociale; 1.4. Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione dell' articolo 165 cod. pen. , per essere la motivazione illogica laddove omette di considerare la possibilità di subordinare la sospensione condizionale a specifiche prescrizioni ex articolo 165 cod. pen. 2.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Premesso che la sospensione condizionale della pena è oggetto di un giudizio discrezionale del giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità unicamente in caso di manifesta illogicità della motivazione o per violazione di legge, il Collegio rileva che, nel caso di specie, il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, che ha trovato fondamento nella prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputata, è congruamente motivato. Il Giudice, invero, ha negato la sospensione condizionale della pena sostenendo, con motivazione non manifestamente illogica, che la condotta illecita tenuta dall'imputata, in considerazione della sua età e delle sue condizioni personali (persona affetta da sindrome bipolare la cui mancanza di collaborazione aveva comportato l'impossibilità di elaborare un programma ai fini della iniziale richiesta di messa alla prova, poi rigettata) appare «l'indice di una situazione di disagio e sregolatezza che, in mancanza di elementi dimostrativi di un suo adeguato contenimento, rende probabile una ricaduta nel reato che invece l'efficacia deterrente di condanna a pena non condizionalmente sospesa può valere ad escludere». Quanto all'incensuratezza invocata all'uopo dalla difesa, si osserva che essa è stata tenuta in considerazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, rispetto al quale peraltro il Giudice ha operato una valutazione di favore nel momento in cui ha disposto la conversione della pena detentiva in ammenda. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.