Il decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2025, riorganizza la repressione degli illeciti in materia di rifiuti: non si tratta di semplici ritocchi alle sanzioni, ma di una vera riqualificazione delle fattispecie - con nuove ipotesi di reato, aggravanti specifiche e strumenti di accertamento tecnologico - che trasforma comportamenti una volta considerati di lieve entità in condotte penalmente rilevanti.
Questa trasformazione interessa in primo luogo l’articolo 255 del d.lgs. n. 152/2006 (abbandono e deposito di rifiuti) e l’articolo 255-bis (nuova fattispecie di abbandono aggravato per rifiuti non pericolosi). Il testo interviene su Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), Codice della Strada e normative speciali, con l’obiettivo di: reprimere con più severità l’abbandono dei rifiuti e la gestione illecita; contrastare discariche abusive e combustione illecita; potenziare i controlli con strumenti tecnologici e misure antimafia; finanziare la bonifica della Terra dei Fuochi; Nuove sanzioni e fattispecie penali (articolo 1) Rafforzamento del sistema di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (articolo 212) Il nuovo comma 19-ter dell’articolo 212 prevede la sospensione dall’Albo per 15 giorni fino a 2 mesi per chi trasporta rifiuti senza iscrizione, con cancellazione in caso di recidiva e divieto di reiscrizione per 2 anni. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell’articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni. L’articolo 255 c.p.: la rubrica è sostituita dalla seguente: « a bbandono di rifiuti non pericolosi » Con il decreto n. 116/2025 l’articolo 255 viene riscritto e rafforzato: chiunque “abbandona o deposita rifiuti abbandona ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee” è tassativamente sanzionata con un’ammenda compresa tra €1.500 e €18.000; quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nei confronti dei titolari di imprese e dei responsabili di enti la norma prevede (255, comma 1.1), salvo che il fatto costituisca reato più grave, arresto da sei mesi a due anni o ammenda da €3.000 a €27.000. Sanzione amministrativa per rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni L’articolo 255 comma 1- bis prevede che fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento), quando l’abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis ( rifiuti di prodotti da fumo) e 232-ter ( divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. L’accertamento può avvenire — anche senza contestazione immediata — tramite immagini di videosorveglianza installate nei centri abitati, con competenza del Sindaco per l’irrogazione di sanzioni amministrative correlate. L’articolo 255 comma 1- ter prevede difatti che l’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis) L’articolo 255-bis introduce una nuova fattispecie delittuosa: l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi diventa reato quando il fatto determina pericolo per la vita o per l’incolumità, o pericolo di compromissione di acque, aria, suolo, ecosistemi o biodiversità, oppure è commesso in siti potenzialmente contaminati o sulle strade di accesso a tali siti. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 5 anni, con pene più severe per i titolari d’impresa (da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi). Inoltre, se la condotta è realizzata con veicolo, è prevista la sospensione della patente da 2 a 6 mesi. A differenza dell’articolo 255 “base”, l’articolo 255-bis colpisce condotte che, pur riguardando rifiuti non pericolosi, hanno un potenziale impatto sistemico o territoriale. È la risposta normativa ai fenomeni diffusi di abbandoni massivi in zone agricole, aree di cantiere o strade di accesso a siti sensibili: in questi casi la legge dà priorità alla tutela ambientale collettiva rispetto alla valutazione individuale della gravità. Abbandono di rifiuti pe ricolosi (articolo 255-ter) L’articolo 255- ter delinea il reato di abbandono di rifiuti pericolosi, stabilendo pene severe per chi viola specifiche disposizioni in materia ambientale. In particolare, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi abbandona o deposita rifiuti pericolosi, oppure li scarica nelle acque superficiali o sotterranee. Le pene aumentano (da un anno e sei mesi a sei anni) quando l’atto comporta pericolo per la vita, l’incolumità delle persone o per l’ambiente, compromettendo acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna, oppure quando avviene in siti contaminati o potenzialmente contaminati e nelle aree di accesso ad essi. I titolari di imprese e i responsabili di enti che commettono tali condotte sono soggetti a pene più alte, fino a cinque anni e sei mesi di reclusione, e, nei casi aggravati, fino a sei anni e sei mesi. Gestione illecita di rifiuti (articolo 256) Le nuove disposizioni introducono un inasprimento significativo delle pene previste dall’articolo 256, estendendo il sistema sanzionatorio ben oltre la formulazione originaria. L’alinea del comma 1, che inizialmente prevedeva solo l’arresto o l’ammenda, viene sostituito con una pena più severa: reclusione da sei mesi a tre anni; se i fatti hanno riguardato rifiuti pericolosi, la pena sale fino a cinque anni. Inoltre, vengono abrogate le lettere a) e b), semplificando il dispositivo normativo. Ai nuovi commi 1- bis e 1- ter si affianca una cornice di aggravanti: il primo introduce una pena da uno a cinque anni quando l’illecito comporta pericolo per persone o ambiente, come il deterioramento dell’aria, dell’acqua, della biodiversità o la compromissione del suolo, in particolare se si tratta di siti contaminati; se i rifiuti sono pericolosi, la sanzione aumenta da due a sei anni e sei mesi. Il comma 1- ter aggiunge la sospensione della patente da tre a nove mesi per violazioni commesse con veicoli; il nuovo comma 1-quater introduce la confisca del mezzo utilizzato per il reato, salvo terzi estranei. Il comma 4, con riferimento alle fattispecie, viene aggiornato eliminando il vecchio richiamo ai commi 1, 2 e 3 e sostituendolo con “commi 1, 1- bis , 3 e 3- bis ”; infine, il comma 5, relativo al reato di miscelazione illecito, passa a prevedere arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro, in luogo del riferimento alla lettera b) del comma 1. Discariche abusive (articolo 256, commi 3 e seguenti) Il comma 2 viene eliminato, mentre il comma 3 è completamente rivisto: chi realizza o gestisce una discarica abusiva è punito con reclusione da uno a cinque anni, che sale fino a cinque anni e sei mesi se riguarda anche solo parzialmente rifiuti pericolosi. I nuovi commi 3-bis e 3-ter prevedono un ulteriore inasprimento – da due a sei anni, fino a sette anni se si tratta di discariche pericolose, oltre alla confisca dell’area contaminata, salvo uso di terzi estranei, e nel rispetto degli obblighi di bonifica: reclusione da 1 a 5 anni; fino a 7 anni se destinate a rifiuti pericolosi e situate in aree contaminate; confisca dell’area oggetto di discarica abusiva, con obbligo di bonifica. Combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis) Anche l’articolo 256- bis subisce importanti modifiche. Il comma 2 viene riscritto stabilendo che chi tiene condotte in funzione di successiva combustione illecita di rifiuti è soggetto alle stesse pene previste per altri reati ambientali (articolo 255, commi 1 e 1.1). Si introduce inoltre il comma 3-bis, che punisce con reclusione da tre a sei anni la combustione di rifiuti non pericolosi se causano pericolo per persone o ambiente; se i rifiuti sono pericolosi, la pena varia da tre anni e sei mesi a sette anni. Il comma 3-ter prevede un aumento fino alla metà delle pene se all’illecito segue l’incendio. Infine, i riferimenti normativi nei commi successivi vengono aggiornati di conseguenza. Sanzioni per trasporto di rifiuti (articolo 258) L’articolo 258 viene aggiornato sia nelle pene che nelle sanzioni accessorie. La multa prevista dal comma 2 passa da 2.000-10.000 euro a 4.000-20.000 euro. Si introduce inoltre il comma 2-bis: alla violazione fa seguito automaticamente la sospensione della patente — da uno a quattro mesi per rifiuti non pericolosi, da due a otto mesi per i pericolosi — e la sospensione dall’Albo nazionale gestori ambientali: da due a sei mesi per non pericolosi, da quattro a dodici per quelli pericolosi. Il comma 4 accresce la sanzione penale: la pena prevista diventa reclusione da uno a tre anni; inoltre si inserisce il comma 4-bis che prevede la confisca del mezzo usato, salvo terzi estranei. Spedizione illegale di rifiuti (articolo 259) Il comma 1 è riformulato per conformarsi alla normativa europea sui regimi di spedizione dei rifiuti (Regolamenti CE e UE): è punito con reclusione da uno a cinque anni chi effettua una spedizione illegale di rifiuti, con aggravante per spedizioni di rifiuti pericolosi. La rubrica dell’articolo diventa “Spedizione illegale di rifiuti”. Aggravante imprese e delitti colposi (nuovi articolo 259-bis e 259-ter) Si inserisce infine l’articolo 259- bis , che introduce un’aggravante specifica per chi commette i reati ambientali nell’ambito di imprese o attività organizzate: la pena è aumentata di un terzo, e il titolare o responsabile risponde anche per omessa vigilanza, in aggiunta alle sanzioni ex d.lgs. n. 231/2001. Viene anche introdotto l’articolo 259- ter , che dispone una diminuzione delle pene da un terzo a due terzi quando i fatti (articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259) sono commessi per colpa. Modifiche al Codice Penale: esclusa la “particolare tenuità” per i reati ambientali gravi (articolo 2) Il Decreto 116/2025 interviene sull’articolo 131-bis c.p., introducendo una novità dirompente: alcuni gravi reati ambientali non potranno più beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In concreto, ciò significa che, anche in presenza di danno di entità limitata o di condotta episodica, il giudice non potrà escludere la punibilità per: abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-ter); gestione illecita aggravata (articolo 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis); combustione illecita (articolo 256-bis); spedizione illegale di rifiuti (articolo 259). Viene inoltre inasprito l’articolo 452-sexies c.p. (disastro ambientale), prevedendo un aumento della pena fino alla metà quando il fatto comporta pericolo concreto per la vita o per ecosistemi, o avviene in aree contaminate. Arresto obbligatorio in flagranza per i reati ambientali più gravi (articolo 3) L’articolo 382-bis c.p.p., pensato originariamente per le ipotesi di violenza negli stadi, di violenza sulle donne e nei confronti del personale sanitario, viene esteso anche ai reati ambientali più gravi. La novità è sostanziale: per fatti come disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti, abbandono aggravato di rifiuti pericolosi o combustione illecita, l’arresto in flagranza non sarà più facoltativo ma obbligatorio. Criminalità ambientale transnazionale (articolo 4) Il legislatore modifica la Legge 146/2006 inserendo i reati ambientali gravi nell’elenco di quelli che, se commessi in forma transnazionale, consentono l’uso delle misure investigative più invasive (intercettazioni, operazioni sotto copertura, collaborazione internazionale). Applicazione delle misure di prevenzione antimafia ai reati ambientali (articolo 5) Si tratta di un punto molto rilevante per le imprese. Le modifiche al Codice Antimafia vanno ad interessare l’articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e consentono di applicare l’amministrazione giudiziaria anche a chi commette determinati reati ambientali: le parole «di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Responsabilità amministrativa degli enti (articolo 6) Il decreto innalza sensibilmente le sanzioni pecuniarie previste per gli enti in caso di reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. Inoltre: si ampliano i casi in cui possono essere applicate sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la P.A., sospensione licenze, chiusura impianti); è prevista l’interdizione definitiva se l’ente è usato stabilmente per commettere reati ambientali. Modifiche al Codice della Strada: tolleranza zero per chi getta rifiuti dai veicoli (articolo 7) Il Decreto inserisce nel Codice della Strada (articolo 15, comma 1) un’esplicita fattispecie che punisce il depositare o gettare rifiuti non pericolosi dai veicoli in sosta o in movimento (lettera f-bis, riformulata). Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 15 comma 1, lettera f-bis) Cds, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216 a € 866. Inoltre, l’articolo 201 viene integrato con una norma che autorizza l’uso delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade per l’accertamento delle violazioni previste. In pratica, le telecamere stradali potranno rilevare e produrre prova di infrazioni legate allo smaltimento illecito. Accertamento senza contestazione immediata : come per l’articolo 255, la prova digitale raccolta dalle telecamere può essere utilizzata anche successivamente alla condotta, e la competenza alla sanzione amministrativa spetta ai Comuni. Uso della Carta nazionale dell’uso del suolo (articolo 8) Si introduce la possibilità di utilizzare i dati e le immagini della Carta nazionale dell’uso del suolo (AGEA) per monitorare variazioni morfologiche e chimico-fisiche del terreno, a tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies del codice penale.
Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116; in G.U dell'8 agosto 2025, n. 183