«In caso di abolitio criminis, il giudice nel pronunciare la sentenza di assoluzione o proscioglimento per tale causa non è tenuto a un preventivo accertamento per verificare l’insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all’imputato, salvo che tali ipotesi non richiedano una mera constatazione e quindi garantiscano ugualmente l’immediatezza della decisione».
L'odierna pronuncia della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione analizza gli effetti dell' abrogazione del reato di abuso d'ufficio ( articolo 323 c.p. ) ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114 , su un procedimento penale a carico di un magistrato amministrativo. La vicenda trae origine da un procedimento penale nei confronti di un magistrato amministrativo, per i reati di cui all'articolo 319- quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e per abuso d'ufficio ( articolo 323 c.p. ), nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di Capo di gabinetto presso la Regione Autonoma della Sardegna. La Corte di Appello di Cagliari aveva assolto la ricorrente dal reato di cui all'articolo 319- quater c.p. «per non aver commesso il fatto» e dal reato di abuso d'ufficio « perché il fatto non è previsto dalla legge come reato », in virtù dell'intervenuta abrogazione dell' articolo 323 c.p. ad opera dell' articolo 1 L. 9 agosto 2024, n. 114 . La difesa dell'imputata proponeva impugnazione, sostenendo l'interesse della ricorrente a ottenere una formula di proscioglimento più ampia (ossia «perché il fatto non sussiste» o «per non averlo commesso»), rilevante nel parallelo procedimento disciplinare sospeso in attesa della definizione del giudizio penale ai sensi degli articolo 652 e 653 c.p.p. . In particolare, le condotte contestate riguardavano l'affidamento di due incarichi dirigenziali a soggetti esterni, in mancanza dei requisiti di legge. Secondo la difesa, la ricorrente si sarebbe limitata a richiedere un parere al Ministero della pubblica amministrazione sulla normativa applicabile, senza incidere sul successivo procedimento che portò al conferimento degli incarichi. Veniva poi, contestata l'assenza del requisito della “doppia ingiustizia” previsto dall'abrogato articolo 323 c.p. , sottolineando che l'ingiusto vantaggio sarebbe stato solo potenziale e legato all'autocertificazione dei titoli dichiarati dai beneficiari degli incarichi. Inoltre, la difesa evidenziava che il conferimento degli incarichi non rientrava tra le competenze del Capo di gabinetto. La difesa richiamava l'orientamento giurisprudenziale che riconosceva la rilevanza dell'interesse a impugnare sentenze di assoluzione non pienamente liberatorie, specie ove permangano riflessi su altri piani, come quello disciplinare o civile. La Cassazione ha rigettato il ricorso ribadendo che, nell'ipotesi di abolitio criminis , il giudice non è tenuto a una valutazione nel merito della sussistenza o meno del fatto storico, dovendo limitarsi all' immediata dichiarazione di proscioglimento con la formula « perché il fatto non è previsto dalla legge come reato », salvo che non emerga dagli atti la manifesta evidenza dell'insussistenza del fatto o della non attribuibilità di questo all'imputato. In tal modo la sentenza rafforza il principio di immediatezza e celerità della decisione penale in caso di abrogazione del reato, escludendo la possibilità di prosecuzione del giudizio al solo fine di ottenere una formula più favorevole. La Corte affronta inoltre il tema dell'efficacia delle diverse formule assolutorie nel giudizio disciplinare e nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento danni. Viene ribadito che solo le sentenze che accertano l'insussistenza del fatto o la non commissione da parte dell'imputato fanno stato in tali ambiti, mentre la formula per sopravvenuta abrogazione attesta unicamente che il reato non è più previsto dalla legge, lasciando impregiudicata la questione del fatto storico . Sulla possibilità di ottenere una formula più favorevole, la Suprema Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili vizi di motivazione, né è consentito l'annullamento con rinvio volto a ottenere una diversa formula, poiché l'immediatezza della causa di proscioglimento preclude ogni ulteriore valutazione . Tale impostazione è ritenuta applicabile anche al caso dell'abolitio criminis in quanto, a fronte di una sentenza di condanna in primo grado (sia pure non definitiva) e di una vicenda articolata con pluralità di concorrenti, non ricorrono i presupposti per un immediato proscioglimento con formula maggiormente liberatoria. La Cassazione, respingendo il ricorso, consolida quindi così i seguenti principi : in caso di abrogazione del reato il giudice deve limitarsi all'immediata declaratoria di proscioglimento; l'interesse all'impugnazione dell'imputato è riconosciuto solo ove la formula abbia effetti sfavorevoli in altri giudizi; non è consentita la prosecuzione del giudizio per ottenere formule più favorevoli, né l'annullamento con rinvio per vizi di motivazione su tale aspetto.
Presidente Ricciarelli - Relatore Di Geronimo Ritenuto in fatto La Corte di appello di Cagliari assolveva la ricorrente dal reato di cui all' articolo 319-quater cod. pen. per non aver commesso il fatto, nonché dal reato di abuso d'ufficio perchè il fatto non è previsto dalla legge ,come reato, stante l'intervenuta abrogazione per effetto dell'articolo1 I. 9 agosto 2024, n. 114. La difesa ha proposto impugnazione esponendo le ragioni sottese alla sussistenza dell'interesse ad ottenere il proscioglimento con una formula più ampia. In particolare, essendo la ricorrente un magistrato amministrativo, era stata sottoposta a procedimento disciplinare a seguito della contestazione del reato di abuso d'ufficio, che sarebbe stato commesso nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di Capo di gabinetto presso la Regione Autonoma della Sardegna, procedimento sospeso in attesa della definizione del giudizio penale. Da ciò conseguirebbe l'interesse della ricorrente a veder riconosciuta la sua piena innocenza, in modo da far valere la sentenza assolutoria con formula più ampia (perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso), nel giudizio disciplinare. La difesa ha richiamato la giurisprudenza che, con riguardo alle ipotesi di assoluzione perché il fatto non costituisce reato , riconosce l'interesse ad impugnare in relazione non solo alle conseguenze di natura morale, ma anche per gli effetti favorevoli previsti dagli articolo 652 e 653 cod. proc. pen. Solo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso attestano, oltre alla insussistenza del reato, anche l'estraneità al fatto storico dell'imputato e, per tale ragione, in relazione a tali cause di proscioglimento deve riconoscersi l'interesse ad impugnare. L'assoluzione per sopravvenuta abrogazione del reato non attesta l'estraneità rispetto al fatto che, pertanto, rimarrebbe sub iudice nel parallelo procedimento disciplinare. Con un unico motivo di ricorso, si censura la violazione degli articolo 125, 129, 530 e 546 cod. proc. pen. , nonché dell' articolo 323 cod. pen. , sul presupposto che la Corte di appello si sarebbe limitata a prendere atto dell'intervenuta abrogazione del reato di abuso d'ufficio, omettendo qualsivoglia valutazione e conseguente motivazione circa la sussistenza del fatto. In tal modo, il giudice d'appello si sarebbe sottratto all'applicazione della regola contemplata all' articolo 129 cod. proc. pen. che impone di dichiarare l'assoluzione nel merito con la formula più favorevole. La difesa evidenzia plurimi elementi che avrebbero consentito l'assoluzione nel merito, sottolineando come la ricorrente, nella complessa vicenda consistente nell'affidamento di due incarichi dirigenziali a soggetti esterni, in mancanza dei requisiti di legge, si sarebbe limitata a chiedere un parere al Ministero della pubblica amministrazione sulla normativa applicabile, senza in alcun modo incidere sul successivo procedimento che conduceva al conferimento degli incarichi. Difetterebbe, inoltre, il requisito della doppia ingiustizia richiesto dall'abrogato articolo 323 cod. pen. , posto che la condotta contestata descriverebbe esclusivamente un ingiusto vantaggio, in favore dei soggetti cui erano conferiti gli incarichi dirigenziali, per effetto della nomina illegittima, essendosi fatta discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato. Peraltro, la configurabilità dell'ingiusto vantaggio risulterebbe tutt'altro che accertata, in quanto gli incarichi erano stati conferiti sulla base dell'autocertificazione dei titoli richiesti e, quindi, qualora tali dichiarazioni fossero risultate non veritiere in fase di controllo, ne sarebbe conseguita non solo la risoluzione dei contratti, ma anche l'obbligo restitutorio di quanto percepito. Con riguardo al profilo della commissione del fatto, la difesa sottolinea come il conferimento degli incarichi dirigenziali non rientrava tra le competenze del Capo di gabinetto, né risultavano condotte afferenti a tale vicenda se non la già menzionata richiesta di parere. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Preliminarmente deve riconoscersi la sussistenza dell'interesse all'impugnazione, dovendo trovare applicazione il principio generale, dettato dall' articolo 593 cod. pen. pen., secondo cui l'imputato può impugnare le sentenze di proscioglimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Al di fuori delle suddette ipotesi, che escludono il rapporto tra l'imputato e il fatto storico in quanto tale e, quindi, inibiscono anche qualsivoglia ulteriore valutazione in ambito civile, amministrativo o disciplinare, le altre sentenze di proscioglimento possono far residuare un interesse all'impugnazione. In particolare, per quanto concerne il profilo dell'incidenza della sentenza di assoluzione ai fini disciplinari, l'articolo 653 cod. proc. pen. prevede che la sentenza penale ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. Nel caso di specie, l'assoluzione per sopravvenuta abrogazione del reato, consentirebbe di far valere in sede disciplinare il giudicato circa l'insussistenza del reato, ma lascia impregiudicato l'accertamento sulla commissione del fatto storico. Sul tema deve darsi atto dell'esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula perché il fatto non costituisce reato , al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria perché il fatto non sussiste , considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli articolo 652 e 653 cod. proc. pen. connettono alla seconda nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 5, n. 29377 del 29/5/2019, Mussari, Rv. 276524-02; Sez.6, n. 49831 del 19/4/2018, Annese, Rv. 274285). Tale principio è estensibile anche all'ipotesi, qual è quella in esame, in cui il proscioglimento sia stato pronunciato con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , dato che anche in tal caso - per le ragioni in precedenza esposte - permane l'interesse dell'imputato ad ottenere una formula maggiormente liberatoria e idonea a far stato anche in sede disciplinare. Superato tale aspetto preliminare, occorre soffermarsi sull'ulteriore profilo attinente alla legittimità del proscioglimento sulla base del motivo già accertato, a fronte della possibile sussistenza di una causa di assoluzione più favorevole. Sul tema, la norma di riferimento è l' articolo 129, cod. proc. pen. che, al primo comma, prescrive l'immediata declaratoria del proscioglimento e, al secondo comma, stabilisce la regola per cui il giudice è tenuto a dare prevalenza alle cause di proscioglimento nel merito, rispetto a quelle di estinzione del reato, solo se dagli atti risulta evidente l'innocenza dell'imputo. Occorre premettere che, nel caso di specie, non si verte nell'ipotesi del concorso tra una possibile causa di assoluzione nel merito e l'accertata estinzione del reato, ipotesi per la quale l' articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. , richiede per l'assoluzione con formula più ampia l'evidenza dell'innocenza. Nel caso in cui concorrano più possibili cause di assoluzione nel merito - qual è l'ipotesi in esame - l' articolo 129, comma 1, cod. proc. pen. si limita a stabilire che il proscioglimento deve essere immediatamente dichiarato. Pur in difetto di un'espressa previsione, analoga a quella contemplata al comma 2 dell' articolo 129, cod. proc. pen. , deve ritenersi che@ quest'ultima regola sia insita nel sistema. A ben vedere, l'obbligo dell'immediata declaratoria di non punibilità contiene in sé l'implicito divieto di proseguire il giudizio al solo fine di addivenire all'eventuale assoluzione con una formula più favorevole, tanto più quan o - come previsto nel comma 1 dell' articolo 129 cod. proc. pen. - non si verte nel concorso tra assoluzione nel merito ed estinzione del reato, bensì tra più ipotesi che conducono ugualmente, sia pur per diverse ragioni, alla assoluzione dell'imputato. Tale principio risulta già affermato, sia pur in risalenti pronunce di questa corte secondo cui, in ipotesi di sopravvenuta abolitio criminis, il giudice, qualora indichi le fonti di prova delle responsabilità dei prevenuti o almeno della loro non estraneità agli illeciti contestati, non deve farsi carico di acquisire la prova certa della responsabilità degli stessi, magari disponendo nuove indagini, ma deve opportunamente decidere allo stato degli atti sulla non evidente e manifesta innocenza degli imputati (Sez.3, n. 5302 del 18/2/1994, Rv. 197798). Ne consegue che, quando risulti che il fatto per cui è stata esercitata l'azione penale non è più previsto dalla legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza di assoluzione o di proscioglimento per tale causa, non è tenuto ad un preventivo accertamento per verificare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato (Sez.6, n. 5309 del 23/3/1992, Valpiani, Rv. 190262). Applicando tali principi al caso di specie, deve sottolinearsi come l'accertamento compiuto in primo grado, conclusosi con la condanna della ricorrente per il reato di abuso d'ufficio, costituisce di per sé un elemento idoneo ad escludere la sussistenza di ragioni idonee a condurre, in via immediata e senza la necessità di ulteriori valutazioni, all'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. A fronte di tale, sia pur non definitivo giudizio, la Corte di appello ha correttamente applicato la regola che impone l'immediata declaratoria dell'assoluzione con la clausola perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , non sussistendo i presupposti evidenti per addivenire ad una diversa e più favorevole formula assolutoria. L'equivalenza tra le formule assolutorie dettata dall' articolo 129, comma 1, cod. proc. pen. e l'obbligo di immediata declaratoria di quella per la quale non occorre alcuna ulteriore valutazione, consentono di affermare il principio per cui quando risulti che il fatto per cui è intervenuta condanna in primo grado non è più previsto dalla legge come reato, il giudice è tenuto all'immediato proscioglimento dell'imputato, non dovendo proseguire il giudizio al fine di accertare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato, a meno che tali ipotesi di proscioglimento non richiedano una mera constatazione e, quindi, garantiscano ugualmente l'immediatezza della decisione. Nel caso di specie, a fronte di una vicenda estremamente articolata e comportante l'esame della posizione di plurimi concorrenti nel reato, rispetto alla quale era già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, deve escludersi la possibilità di un immediato proscioglimento con formula più favorevole che, evidentemente, sarebbe potuta conseguire esclusivamente all'esito di un più approfondito vaglio, in punto di fatto e di diritto, dei motivi di ricorso al fine di addivenire al ribaltamento della pronuncia di condanna. Le argomentazioni esposte consentono anche di escludere che il dedotto vizio di motivazione possa condurre all'annullamento della sentenza impugnata. Nel momento in cui si afferma il principio per cui il principio dettato dall'articolo 129 cod. proc. pen., imponendo l'immediato proscioglimento, non consente la prosecuzione del giudizio al fine di valutare l'assoluzione con formule più favorevoli, ne consegue anche l'impossibilità di disporre l'annullamento con rinvio per vizio della motivazione. Il tema è stato ampiamente esaminato con riguardo ai rapporti tra le cause estintive e il proscioglimento nel merito, nel qual caso la giurisprudenza consolidata ritiene che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato (Sez.U, n. 1653 del 21/10/1993, Feliciangeli, Rv. 192471; Sez.U, n 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274; con riguardo alla prevalenza dell'estinzione rispetto ai dedotti vizi di nullità, si veda Sez.U, n.28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269809). Analogo principio deve essere affermato anche qualora il vizio di motivazione sia dedotto al fine di far valere, nel giudizio di rinvio, una formula assolutoria più favorevole rispetto a quella che è stata già pronunciata, proprio perché l'immediatezza della causa di proscioglimento già rilevata non consentirebbe una rivalutazione nel merito e l'eliminazione dei vizi di motivazione denunciati, al fine di pervenire ad una assoluzione con formula maggiormente liberatoria. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.