«Il deposito dei beni nel magazzino dell'esercizio commerciale, seppure non consenta, in difetto di consegna materiale ad un compratore e dunque di effettiva messa in vendita dei beni, di ritenere la frode in commercio consumata, configura comunque il tentativo».
Il caso trae origine dall'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pavia nei confronti dell'amministratrice di una società che aveva detenuto all'interno di un magazzino mascherine e dispositivi di protezione con marchio CE contraffatto , in luogo non accessibile al pubblico. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza di assoluzione contestando la violazione di legge in relazione all'errata applicazione degli articoli 54 e 515 c.p. , specificamente riguardo alla detenzione per la vendita di beni con marchio CE contraffatto. Il ricorrente sosteneva che la mera detenzione , in luogo non accessibile al pubblico, di mascherine e dispositivi di protezione dotati di marchio CE contraffatto costituisca condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita, integrando così il reato di tentata frode in commercio . La Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso, chiarendo che il marchio CE ha natura di marchio amministrativo , finalizzato a garantire la conformità del prodotto alle disposizioni dell'Unione Europea in tema di sicurezza e qualità. La contraffazione di tale marchio e la relativa detenzione di prodotti con marchio CE falsificato, anche in assenza di effettiva consegna al consumatore, rappresentano una condotta penalmente rilevante secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte. La detenzione dei beni nel magazzino , sebbene non configuri una frode in commercio consumata per mancanza di consegna effettiva, integra comunque il tentativo di frode in commercio , trattandosi di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla vendita. Nel caso di specie, la Corte ha infatti, affermato che: «il c.d marchio CE è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento. La funzione del marchio 'CE' è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE». Cosicché, proseguono i giudici: « l'apposizione del marchio contraffatto CE sui beni vendut i, proprio perché questo garantisce la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall'acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte, configura il reato di frode in commercio ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore, il reato di tentativo di frode in commercio ». La Corte ha quindi, annullato la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio, sottolineando la necessità di applicare i principi giurisprudenziali ormai pacifici.
Presidente Di Nicola - Relatore Gai Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica impugna la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pavia, nei confronti di H.L. in relazione al reato di cui agli articolo 54 - 515 cod.pen. perché, quale legale rappresentante della società G. Market s.s., deteneva all'interno del magazzino, in luogo non accessibile al pubblico, n. 104 mila mascherine chirurgiche, n. 61 visiere protettive e n. 1000 mascherine protettive, tutte recanti la marcatura CE contraffatta, compiendo in tal modo atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti un bene di diversa qualità da quella dichiarata. Deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'errata applicazione dell' articolo 54-515 cod.pen. con riferimento alla detenzione per la vendita di beni con marchio contraffatto CE, condotta integrante il reato di tentata frode in commercio. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'esclusione dalla lista testimoniale di R.C. , ausiliario di P.G. erroneamente ritenuto consulente, in assenza di formale nomina, testimone che avrebbe riferito sulla contraffazione. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. La difesa ha depositato memoria scritta. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. L'impugnazione del Pubblico Ministero, in data 12/12/2023, è stata trasmessa alla Corte di cassazione, con ordinanza della Corte d'appello di Milano, trattandosi di sentenza di assoluzione inappellabile ai sensi dell' articolo 593 comma 3 cod.proc.pen. vigente all'epoca della sentenza impugnata e dell'impugnazione, trattandosi di reato per il quale è prevista la pena alternativa della reclusione o della multa. Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall' articolo 568 c.p.p. , comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall' articolo 568 c.p.p. , comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1 , n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pi. Sez. 3 , n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4 , n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092). Ancora di recente si è ribadito che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell' articolo 568, comma 5, cod. proc. pen. , a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis , consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 42678 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 - 02). Ciò detto, va dapprima disattesa la prospettazione difensiva svolta nella memoria con cui si chiede l'inammissibilità dell'impugnazione per erronea conversione e deduce la violazione dell' articolo 568 comma 5 cod.proc.pen. nonché l'erronea valutazione che la Corte d'appello di Milano avrebbe compiuto, argomentata con riferimento ai devoluti motivi. Il giudizio di convertibilità e di ammissibilità dell'impugnazione va, infatti, compiuto dal giudice dell'impugnazione a cui gli atti sono stati trasmessi, non di meno la circostanza che la Corte d'appello di Milano abbia compiuto una valutazione nel merito dell'impugnazione, ancorchè non richiesta, non può influire sulla valutazione che deve compiere il giudice che riceve l'impugnazione trasmessa ai fini della ricorrenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Nel merito il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione della legge penale è fondato. Il c.d marchio CE è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento. La funzione del marchio CE è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE. (testualmente Sez. 2, n. 36228 del 18/8/2009, Wang, n.m.). In tali ipotesi, pertanto, l'apposizione del marchio contraffatto CE sui beni venduti, proprio perché questo garantisce la sussistenza dei requisiti aprioristicamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che possono essere scelti dall'acquirente in ragione della loro origine e provenienza controllata alla fonte, configura il reato di frode in commercio ovvero, nel caso in cui il bene non sia stato ancora consegnato al consumatore, il reato di tentativo di frode in commercio (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, Lia, Rv. 275932; Sez. 3, n. 33397 del 20/6/2018, Feng, n.m.). Quanto alla destinazione alla vendita, si è affermato che il deposito dei beni nel magazzino dell'esercizio commerciale gestito dalla ricorrente, seppure non consenta, in difetto di consegna materiale ad un compratore e dunque di effettiva messa in vendita dei beni, di ritenere la frode in commercio consumata, configura comunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il tentativo in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco, costituendo la provvista del venditore rispetto al prodotto esposto nel negozio, alla alienazione della merce ai potenziali acquirenti (Sez. 3, n. 1980 del 25/06/2014 - dep.16/01/2015, Tongiani, Rv. 261806; Sez. 3, n. 44340 del 30/09/2015 - dep.03/11/2015, Olivieri, Rv. 265237). Tali principi sono stati disattesi dal giudice del merito e la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa persona fisica per nuovo giudizio. Anche il secondo motivo è fondato. L'esito della interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttrici titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ai sensi dell' articolo 359 cod. proc. pen. , né di prova documentale ex articolo 234 cod. proc. pen. , ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazione delle regole del contraddittorio, vertendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi (Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Basti, Rv. 276559 - 01). La Corte ha, altresì, precisato che l'esperto può essere qualificato come ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell' articolo 348, ultimo comma, cod. proc. pen. , rispetto al quale non opera il divieto di cui all' articolo 195, comma 4, cod. proc. pen. , da cui l'erronea esclusione della testimonianza di R.C. . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di pavia, in diversa persona fisica.