Alla morte della zia, i nipoti sono eredi diretti?

Il decesso di una zia che non aveva nè marito, nè genitori e nè figli, dà diritto a due fratelli all’eredità della zia? E quindi a partecipare alle pratiche di successione?

Non avendo lasciato la zia testamento, si apre la sua successione legittima; l'apertura della successione comporta che i soggetti individuati dalla legge (c.d. chiamati all'eredità) possano decidere se accettare o rinunciare. Nel nostro caso soggetto chiamato all'eredità – non avendo la zia un marito, dei genitori e mai avuto figli – risulterebbe ai sensi dell' articolo 570 c.c.  il fratello che, però, le è premorto. Ai sensi degli articoli 467,468 e 469 c.c. scatta, in questo caso, il fenomeno della  rappresentazione in forza del quale quando un soggetto «non può o non vuole accettare l'eredità»  (ed il fratello materialmente «non può» accettare, in quanto è morto prima della sorella), al posto del soggetto premorto  subentrano i suoi discendenti  (e non la moglie). Chiamati all'eredità della zia sono, quindi, esclusivamente i due nipoti, in quanto sono subentrati nella stessa identica posizione che rispetto alla zia aveva il fratello; i nipoti potranno, quindi, decidere  se accettare o rinunciare all'eredità della zia, nello stesso modo in cui avrebbe potuto deciderlo il proprio genitore ove fosse stato vivo . Non rileva che i due nipoti abbiano rinunciato all'eredità del padre, in quanto essi sono eredi diretti della zia. Fonte: IUS/Famiglie