Condannato per diffamazione un uomo che ha additato come cocainomane un assessore comunale mediante post su Facebook
Linea dura quella seguita dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto, a fronte di inequivocabili post su Facebook, penalmente responsabile l'autore dei post, colpevole di diffamazione a mezzo stampa per avere offeso reputazione ed onore di un assessore comunale, additato come “cocainomane”. Alla base della motivazione della condanna il riferimento a presunti provvedimenti giudiziari senza però averne verificato la veridicità. Ciò viene infatti, ritenuto dai giudici decisivo e sufficiente a qualificare la condotta come diffamatoria. Secondo la difesa invece, è lampante l’errore compiuto in Appello, ossia il non avere riconosciuto la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica . Questo è il nucleo del ricorso proposto in Cassazione, mirato a contestare la condanna emessa in Appello e focalizzato soprattutto sul riferimento, nei post incriminati, a provvedimenti giudiziari che hanno assolto una terza persona che in passato aveva anch’essa additato l’assessore comunale come abituale consumatore di cocaina. Le suddette eccezioni, però, non convincono i magistrati di Cassazione, i quali, condividendo la valutazione compiuta in Appello, sottolineano l’ inadeguata verifica delle fonti da parte dell’autore dei post dovuta a un insufficiente confronto con la motivazione dei provvedimenti giudiziari citati su Facebook. A rendere più grave tale mancata verifica si rileva un ulteriore dettaglio: l’autore dei post è laureato in Giurisprudenza ed è un usuale lettore di sentenze penali. Di conseguenza, egli avrebbe dovuto avvedersi che l’assoluzione di una terza persona dall’accusa di avere diffamato l’assessore comunale additandolo come cocainomane non era arrivata per inesistenza del fatto diffamatorio. Definitiva, quindi, la condanna, con pena fissata in 15mila euro di multa.
Presidente Catena - Relatore Belmonte Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato C.C. colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa, commessa attraverso la pubblicazione, su due profili del socia/ network Facebook , di post offensivi dell'onore e della reputazione di M.G. - quale responsabile dell'Assessorato alla cultura del Comune di Genova - che veniva indicato come dedito al consumo e spaccio di cocaina e cocainomane . Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Fabrizio Bernardi, che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell' articolo 173 disp.att. cod.proc.pen. Con il primo, deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata, apparente e contraddittoria sul terzo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca e di critica. In particolare, si denuncia che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto che la detta scriminante può essere invocata e riconosciuta indipendentemente dall'essere un giornalista avrebbe, poi, contraddittoriamente, affermato che, nel caso di specie, l'imputato non avrebbe svolto il dovuto controllo delle fonti, ai fini della verità del fatto, pur riconoscendo che le dichiarazioni incriminate trovano fondamento in sentenze precedenti. Con il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e correlati vizi della motivazione, è denunciata la tardività della querela, presentata solo il 14 giugno 219, rispetto agli scritti pubblicati nel gennaio precedente, in assenza di prova che la p.o. ne abbia avuto contezza successivamente. Il terzo motivo lamenta vizi della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse solo in ragione dei precedenti penali, senza considerare elementi positivi prospettati dalla difesa appellante e, comunque, la sproporzione della condanna, fissata nella multa di euro 15.000. Considerato in diritto Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico per omesso confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha posto in rilievo come la verifica delle fonti da parte dell'imputato non sia stata adeguata per ritenere che possa operare la scriminante invocata. Infatti, la Corte di appello, nell'individuare la cifra dell'onere di verifica delle fonti dalle quali è stata tratta, in concreto, la notizia diffamatoria, ha considerato come detta verifica presupponesse un adeguato confronto con la motivazione delle sentenze citate nei post pubblicati, il contenuto delle quali non poteva sfuggire al ricorrente, laureato in giurisprudenza, e lettore abituale di sentenze penali. Invero, dalla lettura delle predette fonti - ha evidenziato la Corte di appello, ma lo aveva già sottolineato il primo giudice, - emergeva che l'assoluzione nei confronti di un terzo soggetto che, come l'odierno imputato, aveva indicato la p.o. come dedita alle droghe, non era intervenuta per l'insussistenza del fatto diffamatorio - ciò che avrebbe potuto legittimare le frasi incriminate per la verità della notizia - quanto, piuttosto, per i dubbi sulla riconducibilità al predetto della condotta diffamatoria o quanto alla prova, non certa e univoca, in merito alla consapevolezza di comunicare con più persone, nella diffusione delle frasi diffamatorie. La Corte di appello ha, dunque, correttamente valutato come insufficientemente assolto dal ricorrente, nel caso di specie, l'onere di verifica delle fonti dalle quali ha tratto la notizia diffamatoria, e parimenti corretta è l'osservazione conclusiva sul punto del Giudice a quo, che ha stigmatizzato come, nell'insistere nella tesi della veridicità dei giudizi espressi sul web, l'imputato ha mancato di citare la fonte dalla quale avrebbe appreso le notiziediffamatorie ingiustificatamente diffuse, né ha saputo indicare le circostanze che gli avrebbero creato il legittimo convincimento della veridicità delle informazioni diffamatorie riportate in danno della parte civile, così da potersi ritenere integrata la c.d. scriminante putativa di cui all' articolo 51 cod. pen. . , per la quale, sussistendo i limiti inerenti a tale scriminante (diritto di critica), si richiede, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma. 1.1. Invero, come è noto, il diritto di critica - esercitabile a prescindere dall'essere un giornalista - rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Carta costituzionale e dall' articolo 10 della Convenzione EDU . Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell' articolo 51 cod. pen. , rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. Si vuole dire che, benchè la nozione di critica rimandi non. solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore, detti limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall' articolo 2 Cost. , onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). La denunciata contraddittorietà della motivazione non trova riscontro nella lettura della sentenza, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. E' parimenti infondato il secondo motivo. In tema di diffamazione tramite internet , ai fini della individuazione del dies a quo rilevante per la tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul web , nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario. (Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, Rv. 252964; Sez. 5, n. 38099 del 29/05/201, Rv. 264999 Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Rv. 281261). 2.2 Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che la persona offesa non ha preso diretta cognizione dei post diffamatori, essendone stata informata da alcuni assessori, che come lui frequentavano, in ragione degli incarichi ricoperti, la sede del Comune di Genova, presso il quale svolgeva la sua attività di manager alla cultura. In tal modo, la persona offesa ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, fornendo congrua dimostrazione della acquisita conoscenza degli atti diffamatori in un'epoca successiva alla loro pubblicazione e, di conseguenza, della tempestività della proposta querela. 3. Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo, c,he omette il dovuto confronto con gli argomenti con i quali la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione del diniego delle attenuanti generiche, evidenziando tra l'altro che l'imputato è gravato da ben due precedenti penali specifici per diffamazione e calunnia e da un precedente per atti persecutori. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge ( articolo 616 cod.proc.pen. ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso ( Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000 ), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.