Appalto privato: criteri di decorrenza della prescrizione biennale dell’azione di garanzia per vizi e difformità

In tema di appalto privato, la prescrizione biennale dell’azione di garanzia per vizi occulti decorre dalla scoperta effettiva dei difetti, non dalla mera consegna.

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione interviene in materia di appalto privato precisando i criteri di decorrenza della prescrizione biennale dell'azione di garanzia per vizi e difformità ex   articolo 1667 c.c. La vicenda prende avvio dalla decisione di un privato di affidare a una società la posa in opera di lastre di copertura di un immobile destinato allo stoccaggio di foraggi e cereali. I lavori commissionati vengono ultimati e consegnati il 24 agosto 2015. Tuttavia, alcuni mesi dopo, nel giugno 2016, si verifica il distacco di alcune lastre: tale fenomeno viene immediatamente denunciato dalla committente all'impresa esecutrice. A fronte di tale denuncia, la società replicava che i pannelli erano soggetti ad ondulazioni e rigonfiamenti dovuti alle temperature e che il danno presentato era di natura esclusivamente estetica, senza incidere sulla funzionalità o sulla struttura dell'opera. L'impresa sosteneva, inoltre, che la garanzia non sarebbe comunque operante, poiché risultavano decorsi sia i termini di prescrizione che quelli di decadenza previsti dall' articolo 1667 c.c. Il committente si rivolgeva allora al Tribunale di Ancona, chiedendo il risarcimento dei danni per i vizi delle opere , che gli veniva negato. La vicenda proseguiva quindi, in appello: la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado, ritenendo tardiva la richiesta di risarcimento per intervenuta prescrizione biennale ex articolo 1667 c.c., individuando la decorrenza del termine nella data di ultimazione dei lavori (24 agosto 2015) o, in alternativa, nella data di consegna dei pannelli. Il termine, secondo la Corte, sarebbe stato interrotto solo dal ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato il 26 ottobre 2017, senza che vi fosse prova di altri atti interruttivi o di riconoscimento dei vizi da parte della convenuta. La Corte distrettuale rilevava inoltre, che la committente era già a conoscenza dei difetti nel giugno 2016, avendo incaricato un tecnico di accertare le cause, e quindi non si poteva far decorrere il termine di prescrizione dall'ultimazione degli accertamenti tecnici. A fronte di tale decisione, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la prescrizione biennale avrebbe dovuto decorrere dal momento della scoperta dei vizi, non dalla data di consegna dell'opera , in quanto i difetti non erano riconoscibili all'epoca dell'ultimazione dei lavori. La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ribadisce che la distinzione tra consegna e accettazione dell'opera in tema di appalto privato è centrale ai fini della decorrenza della prescrizione della garanzia per vizi: la consegna dell'opera costituisce infatti, un'attività puramente materiale, che si realizza con la messa a disposizione del bene al committente. Non implica, di per sé, alcun gradimento o verifica della conformità e della regolare esecuzione dell'opera stessa. L'accettazione , invece, richiede che il committente manifesti (anche tacitamente, cioè “ per facta concludentia ”) il proprio gradimento rispetto all'opera eseguita. Solo con l' accettazione , l'appaltatore può essere esonerato da responsabilità per vizi e difformità palesi e acquisire il diritto al pagamento del prezzo . La presunzione di accettazione prevista dall' articolo 1665, comma quarto, c.c. , non si verifica automaticamente con la consegna : il giudice deve valutare, caso per caso, se il committente abbia rinunciato alla verifica (accettazione implicita) o se abbia preso in consegna l'opera con riserva di ulteriori controlli. La Cassazione precisa che la consegna e l'accettazione (anche presunta) liberano l'appaltatore solo per i vizi palesi, da far valere in sede di verifica o collaudo. Per i vizi occulti o non immediatamente riconoscibili, l'appaltatore resta obbligato alla garanzia, purché la denuncia sia tempestiva . In caso di vizi non riconoscibili inoltre, la prescrizione della garanzia decorre dal momento della scoperta , che coincide con la piena conoscenza non solo dell'esistenza del difetto, ma anche della sua causa, spesso accertata tramite indagini tecniche. L'ordinanza evidenzia poi, che la semplice denuncia del vizio non è sufficiente a interrompere la prescrizione, occorrendo una chiara prova di atti interruttivi e di un riconoscimento esplicito del difetto da parte dell'appaltatore. La sentenza impone quindi, agli operatori del diritto di valutare con attenzione la distinzione tra consegna e accettazione, la natura dei vizi e il momento della loro conoscibilità, nonché la necessità di documentare ogni atto interruttivo della prescrizione.

Presidente Di Virgilio - Relatore Fortunato Fatti di causa R.P.ha adito il tribunale di Ancona, esponendo aver affidato alla Freg s.r.l. la posa in opera di lastre di copertura di un immobile destinato allo stoccaggio di foraggi e cereali. I lavori erano stati ultimati e consegnati il 24.8.2015 ma nel giugno 2016 si era verificato il distacco di talune lastre, prontamente denunciato all'impresa. La Freg, nel riscontrare la denuncia, ha sostenuto che i pannelli erano soggetti ad ondulazioni e rigonfiamenti a causa delle temperature e che il danno era solo estetico ma non funzionale e strutturale per cui non operava la garanzia, essendo anche decorsi i termini di prescrizione e decadenza ex articolo 1667 c.c. R.P.ha quindi adito il tribunale per ottenere il risarcimento dei danni per i vizi delle opere. La convenuta ha resistito, chiamando in causa l'Ital. Per essere manlevata. All'esito il Tribunale ha respinto la domanda. Su appello dell'attrice, la Corte distrettuale di Ancona ha confermato la decisione, osservando che la richiesta di risarcimento era tardiva, essendo stata avanzata allorquando era ormai decorso il termine biennale di prescrizione previsto dall' articolo 1667 c.c. , decorrente dall'ultimazione dei lavori, in data 24.8.2015, o dalla consegna dei pannelli, rilevando che il termine era stato interrotto con solo il ricorso per ATP in data 26.10.2017, non essendovi prova di atti interruttivi successivi e non avendo la convenuta mai riconosciuto la sussistenza dei difetti. Secondo la pronuncia, l'attrice era a conoscenza dei difetti già nel giugno 2016, avendo incaricato un tecnico per accertare le cause dei danni, non potendo farsi decorrere il termine di prescrizione dall'ultimazione degli accertamenti tecnici. Per la cassazione della sentenza  R.P.ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria. La FREG dei F.lli Giustarini Eugenio e la Roberto S.n.c. ha resistito con controricorso. La Ital.  s.r.l. non ha svolto difese. Ragioni della decisione l primo motivo denuncia la violazione dell' articolo 1667, comma terzo, c.c. , per avere la Corte di merito fatto decorrere il termine biennale di prescrizione della garanzia dalla consegna delle opere, senza tener conto che i vizi non erano conoscibili al momento dell'ultimazione dei lavori, per cui la prescrizione poteva decorrere solo dalla scoperta, avvenuta con il deposito dell'ATP. Il secondo motivo deduce la violazione dell' articolo 1667 c.c. , lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il termine biennale di prescrizione potesse decorrere anche dalla data di consegna dei pannelli, nel 2013, sebbene i vizi non fossero palesi. Il primo motivo è fondato. L' articolo 1667, comma terzo c.c. dispone che la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera appaltata si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera ultimata. Occorre anzitutto distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell'opera: la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia ) il gradimento dell'opera, potendone conseguire solo in tal caso l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità e il diritto al pagamento del prezzo ( Cass. 19019/2017 ; Cass. 15711/2013 ). La presunzione di accettazione dell'opera di cui all' articolo 1665, comma quarto, c.c. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna, comunque effettuata, e non determina la decorrenza dei termini per far valere la garanzia, dovendo il giudice accertare, nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) omettendo di eseguirne la verifica, se abbia anche inteso rinunciare alla verifica nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore siano state esattamente adempiute o abbia  voluto ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (Cass. 3959/1976; Cass. 1283/1965). Ciò premesso, questa Corte ha inoltre costantemente affermato che la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell' articolo 1665, comma terzo, c.c. ), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass. 2991/1962; Cass. 444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970). Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali ( Cass. 1788/2009 ; Cass. 18409/2025 ). Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito ( Cass. 14199/2017 ; Cass. 26233/2013 ; Cass. 18402/2009 ; Cass. 15283/2005 ; Cass. 1655/1986 ; Cass. 3752/1975). La Corte ha invece fatto decorrere la prescrizione dalla ultimazione dei lavori, senza stabilire se il vizio fosse occulto o palese (ossia riconoscibile al momento della consegna) , soggiungendo che, ai fini della conoscenza dei difetti, era sufficiente che il committente avesse incaricato un tecnico per accertarne le cause, senza stabilire se al quel momento fosse già nota l'eziologia dei vizi, potendone conseguire un differimento del dies a quo al momento del deposito della relazione tecnica. È perciò accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, proposto in via gradata. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.