Nessun addebito a carico del Comune per la caduta subita dal privato cittadino inciampato su un palo della segnaletica stradale abbandonato lungo il marciapiede. Decisivi due dettagli: l’orario e la visibilità dell’ostacolo.
Il fatto, verificatosi a Roma, risale ad oltre otto anni fa, quando un uomo, in una giornata di inizio gennaio, poco dopo mezzogiorno, mentre camminava su un marciapiede, cadeva rovinosamente per terra, a causa della presenza di un palo della segnaletica stradale lì abbandonato , e riportava serie lesioni. Per il cittadino capitolino non ci sono dubbi sulla responsabilità addebitabile al Comune, a fronte della presenza di un ostacolo imprevisto e frutto di incuria. Consequenziale, quindi, l'istanza risarcitoria avanzata nei confronti di ‘Roma Capitale' e mirata all'ottenimento di oltre 13mila euro come ristoro economico per i danni subiti. Per i giudici di merito, però, nessuna colpa è attribuibile al Comune, a fronte della « condotta improntata a negligenza » tenuta dal soggetto danneggiato, tale «da i ntegrare il caso fortuito e da escludere la responsabilità del custode », cioè dell'ente locale. In particolare, in Appello viene sottolineato che « l'incidente è avvenuto in pieno giorno e in condizioni di normale visibilità, tali da escludere che il privato cittadino, camminando sul marciapiede, non potesse non accorgersi dell'ostacolo ». Tirando le somme, «il capitombolo è avvenuto a causa del comportamento distratto del cittadino», sanciscono i giudici di merito. Con ricorso per cassazione il legale che rappresenta il privato cittadino sosteneva l'errore compiuto in Appello poiché veniva «attribuito rilievo, nell'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, alla visibilità del pericolo , senza tener conto né della natura insidiosa della cosa, né della circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato». Su questa falsariga, poi, «non si può affermare che la responsabilità del custode possa essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di un'insidia (o pericolosità occulta della cosa), così richiedendo al soggetto danneggiato di provare la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso, pervenendo così all'esclusione della responsabilità del custode sull'assunto che l'anomalia del marciapiede potesse (e dovesse) essere rilevata dal soggetto danneggiato», sostiene la difesa, la quale poi aggiunge che «la distrazione del soggetto danneggiato non può integrare prova del caso fortuito» bensì può essere catalogata come «condotta concorrente causativa dell'evento dannoso». Queste obiezioni non convincono però i magistrati di Cassazione, i quali ‘inchiodano' il privato cittadino alle proprie responsabilità, liberando quindi ‘Roma Capitale' da ogni addebito. In generale, « la responsabilità per i danni da beni in custodia ha carattere oggettivo , e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». Di conseguenza, ragionando sull'episodio alla base del contenzioso, «una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la presenza del palo sul marciapiede) e la conseguente caduta accidentale, il custode può andare esente dalla responsabilità solo alle seguenti condizioni : la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito ; il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri : valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile». Applicando tale orientamento alla vicenda in esame, è pacifico, secondo la Cassazione, l'esclusione di ogni addebito a carico del Comune di Roma, «essendosi valutata l'imprudenza o la negligenza del cittadino in relazione alla indubbia piena visibilità del palo segnaletico sul marciapiede, tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno». In sostanza, «in dette condizioni, quindi, è evidente che se il cittadino avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando – nella prospettiva del custode – la astratta prevedibilità della condotta del danneggiato stesso».
Presidente Rubino - Relatore Saija Fatti di causa S.D.M convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Roma Capitale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti - quantificati in €.13.611,77 o in altra somma ritenuta di giustizia - in occasione del sinistro occorsogli in data 11.1.2017 alle ore 12,30 circa, allorché egli, camminando sul marciapiede destro di Via OMISSIS in direzione di Viale OMISSIS, all'altezza del civico 11, cadeva rovinosamente per terra a causa della presenza di un palo della segnaletica stradale che ivi si trovava abbandonato, così riportando lesioni. Si costituì in giudizio Roma Capitale, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Istruita la causa, con sentenza n. 12531/2020, pubblicata il 17.9.2020, il Tribunale rigettò la domanda attorea, ritenendo che la condotta del danneggiato fosse stata improntata a negligenza, tale da integrare il caso fortuito e da escludere la responsabilità del custode ex articolo 2051 c.c. Il D.M propose dunque gravame e nella resistenza di Roma Capitale la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 15.3.2022, lo rigettò, evidenziando che il sinistro era avvenuto in pieno giorno e in condizioni di normale visibilità, tali da escludere che l'appellante, camminando sul marciapiede, non potesse non accorgersi dell'ostacolo: il sinistro, quindi, era avvenuto a causa del comportamento distratto del D.M. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione S. D.M., sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Roma Capitale. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.1 – Con il primo motivo si lamenta “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione dell' articolo 2051 c.c. ”, per aver la Corte d'appello erroneamente attribuito rilievo, nell'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, alla visibilità del pericolo, senza tener conto né della natura insidiosa della cosa, né della circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato. Prosegue il ricorrente: “Non si può, dunque, affermare che la responsabilità del custode possa essere configurata soltanto a fronte del concreto riscontro di un'insidia (o pericolosità occulta della cosa), così richiedendo all'attore di provare la ‘non visibilità del pericolo' e la ‘non prevedibilità dell'evento dannoso', pervenendo così all'esclusione della responsabilità del custode sull'assunto che l'anomalia del marciapiede potesse (e dovesse) essere rilevata dal danneggiato”. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione dell' articolo 2051 c..c.. e dell'articolo 1227 c.c. ”, per aver la Corte d'appello ritenuto che la distrazione del danneggiato integrasse prova del caso fortuito anziché, al più, condotta concorrente causativa dell'evento dannoso. 2.1 – I motivi possono essere valutati unitariamente, stante la connessione, e sono infondati. Invero, è noto che la responsabilità del danneggiante ex articolo 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso ( Cass., Sez. Un., n. 20943/2022 ) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all' articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la presenza del palo sul marciapiede) e la conseguente caduta accidentale (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all' articolo 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024 , anche per richiami; ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025 ): a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima; c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile; d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 2.2 – Rapportando quanto precede alla vicenda per cui è processo, la decisione impugnata si rivela dunque corretta, perché effettivamente coerente con detti principi, essendosi valutata l'imprudenza o la negligenza del D.M. in relazione alla indubbia piena visibilità del palo segnaletico sul marciapiede, tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno; in dette condizioni, quindi, è evidente che se il D.M. avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando – nella prospettiva del custode - la astratta prevedibilità della condotta del danneggiato stesso, come appunto ritenuto dalla Corte romana. 3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013)può darsi atto dell'applicabilità dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall' articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 ). Infine, vista la causa petendi, va disposto l'oscuramento dei dati del ricorrente S. D.M.. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.