«La mancata consultazione della PEC per ragioni di salute non assume valore scriminante attesa l’evitabilità della condotta attraverso l’adozione delle misure organizzative cui un Avvocato iscritto all’albo ha l’onere di predisporre ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’articolo 20, c. 2 della l. n. 247 del 2012».
La decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) riafferma con chiarezza il principio secondo cui l'A vvocato iscritto all'albo ha l'obbligo di inviare annualmente alla Cassa Forense la comunicazione dei dati reddituali e del volume di affari , a prescindere dall'iscrizione previdenziale. L'omissione di tale comunicazione, disciplinata dall' articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , costituisce illecito disciplinare anche qualora il professionista non sia iscritto alla Cassa ai fini previdenziali. Il CNF richiama infatti, l' articolo 9 della legge 141/1992 e l'articolo 10 del Regolamento dei Contributi, sottolineando che l'obbligo di trasmissione del cosiddetto Modello 5 è generalizzato per tutti gli avvocati. La giurisprudenza di legittimità e del CNF stesso (tra cui le sentenze CNF 242/2022 e CNF 28/2023) ha chiarito che per integrare l'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà della condotta omissiva ( suitas ), non essendo richiesto il dolo specifico o generico, né rileva la buona fede quale causa di esclusione dell'illecito. Ulteriori aspetti di rilievo, ricavati dalla motivazione, riguardano il rigetto dell'eccezione di nullità del procedimento disciplinare per mancata conoscenza derivante da gravi ragioni di salute : la ricezione delle comunicazioni via PEC e l' onere per l'avvocato di organizzarsi per assicurarne la regolare consultazione sono ritenuti elementi idonei a escludere l'esimente invocata. Il CNF evidenzia che, in caso di impedimento, il professionista può ricorrere all'istituto della sospensione volontaria dall'albo previsto dall' articolo 20, comma 2, della legge 247/2012 . Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che l'Avvocato iscritto all'albo è tenuto a organizzarsi per garantire la costante consultazione della propria casella PEC , quale canale ufficiale di comunicazione processuale e disciplinare. La sentenza esamina la deduzione dell'incolpata, che aveva eccepito l'omessa partecipazione al procedimento disciplinare per mancata conoscenza, adducendo gravi ragioni di salute. Il CNF, sul punto, sottolinea che la ricezione delle comunicazioni via PEC da parte degli organi disciplinari integra una presunzione di conoscenza legale , e la mancata consultazione, anche in presenza di condizioni di salute sfavorevoli, non costituisce motivo di esclusione della responsabilità. Infatti, l'adozione di misure organizzative – come la delega, la gestione tramite collaboratori, oppure la sospensione volontaria dall'albo secondo l' articolo 20, comma 2, l. 247/2012 – è un onere imprescindibile per l'avvocato che non possa personalmente accedere alla casella PEC. L'illecito disciplinare non può essere escluso quindi, invocando l'ignoranza soggettiva dovuta a mancata consultazione della posta elettronica certificata. La disciplina vigente pone a carico del professionista l' obbligo di vigilanza attiva sulla casella PEC , considerata la centralità della stessa nei rapporti con le istituzioni forensi e la pubblica amministrazione. La giurisprudenza CNF, anche richiamando precedenti (es. CNF 28/2023), ritiene irrilevante la buona fede o la mera dimenticanza, considerando queste condotte evitabili e quindi colpose. In definitiva, la mancata consultazione della PEC non può mai essere invocata come causa di nullità dei provvedimenti o di esclusione dell'illecito disciplinare, salvo casi di sospensione regolarmente comunicata e autorizzata.
CNF, sentenza n. 32.