Non è costituzionalmente illegittimo escludere i condannati per reati ostativi dalle pene sostitutive

«Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’articolo 4- bis, o.p., ma il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena».

Con la sentenza n. 139 del 2025 , la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni si legittimità costituzionale dell' articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall' articolo 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150  (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promossi dalla Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte d'Appello di Firenze. Il GIP del Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli articolo 3 e 27, terzo comma, della Costituzione , «laddove la norma prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all' articolo 609 bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall'applicazione di una sanzione sostitutiva ». La Corte d'Appello di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articolo 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. , dell'articolo 59, primo comma, lettera d), della legge n. 689 del 1981 , come sostituito dall' articolo 71, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 150 del 2022 , nella parte in cui « non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all' articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323 bis, secondo comma, c.p. I fondamentali principi argomentativi della Corte Costituzionale, seppur in un contesto ampio di motivazioni e di prospettazioni, possono essere così sintetizzati. La premessa è rappresentata dal fatto che le pene sostitutive sono delle proprie e vere pene (autentiche) e come tali riconducibili all' articolo 27 Cost. Al riguardo non può non disconoscersi al legislatore un'ampia discrezionalità. Sotto un primo profilo, la Corte esclude che le situazioni ampie e numerose delle preclusioni di cui all' articolo 4- bis ord. pen. , possano essere riconosciuta di per sé confliggenti con la Costituzione e suggerisce che ciò sia possibile solo per quelle sanzioni nelle quali la preclusione possa apparire irragionevole ovvero non proporzionata . Sotto un secondo aspetto, la Corte ritiene che la funzione rieducativa sia coessenziale al volto costituzionale della pena, nell'ordinamento italiano; tanto da non poter essere sacrificata sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione. Tuttavia la Corte esclude che la finalità rieducativa della pena sia sufficiente a superare le preclusioni dell' articolo 4- bis ord. pen. , rispondendo la sanzione anche ad altre finalità. E pertanto necessaria una concreta valutazione che non appartiene alla competenza del giudice della cognizione, ma a quella del giudice dell'esecuzione e che quindi richiede un passaggio in carcere. La Corte Costituzionale sottolinea due elementi importanti: in primis,  che nel corso dell'esecuzione della restrizione per un reato ostativo é necessario assicurare la funzione rieducativa della pena, inoltre che le preclusioni possono essere superate da quelle situazioni marginali nelle quali emerge l'irragionevolezza degli elementi ostativi.