Il Tribunale di Ferrara si interroga sulla portata della clausola di pagamento c.d. «a prima richiesta» prevista in un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto da un consumatore, ripercorrendo le correnti giurisprudenziali in materia e svolgendo una approfondita analisi di vessatorietà.
È nulla, poiché vessatoria anche ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, lett. t), Codice del Consumo, la clausola di pagamento «a prima richiesta» di un contratto di fideiussione omnibus stipulato con un consumatore che consenta al creditore di interrompere la decadenza di cui ai sensi dell’articolo 1957 c.c. mediante richiesta stragiudiziale, occorrendo invece intraprendere tempestiva domanda giudiziale. La questione dibattuta in aula di giustizia La vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale di Ferrara trae origine dall'opposizione, da parte del fideiussore, ad un decreto ingiuntivo emesso a favore della cessionaria del credito vantato nei confronti di una società in nome collettivo. Il fideiussore chiedeva al Giudice di dichiarare la decadenza del creditore per non avere promosso azioni esecutive nei confronti del debitore principale nel termine semestrale di cui all' articolo 1957 c.c. La pattuizione derogatoria di tale norma doveva ritenersi nulla in quanto clausola vessatoria perché limitatrice della facoltà del consumatore di opporre l'eccezione di estinzione della obbligazione prestata. Resisteva la cessionaria del credito la quale non contestava la qualità di consumatore in capo al fideiussore, precisando di avere acquistato il credito a seguito di plurime operazioni di cessione e di fusioni societarie. Rilevava poi che, secondo il regolamento contrattuale, l'escussione della fideiussione sarebbe potuta avvenire “a semplice richiesta scritta ”. Di qui la ritenuta infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal fideiussore visto che ad interrompere il termine di cui all' articolo 1957 c.c. sarebbe stata sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte del creditore. Pertanto, ad avviso della convenuta, nella specie la banca creditrice non era incorsa in alcuna decadenza tenuto conto della richiesta stragiudiziale di rientro del debito tempestivamente trasmessa. All'esito della prima udienza il giudice sottoponeva all'attenzione delle parti la questione (rilevata d'ufficio) della vessatorietà della clausola di pagamento «a prima richiesta» di cui al contratto di fideiussione in lite. Vessatorietà della pattuizione contrattuale derogatoria del termine semestrale Ricorda, anzitutto, il Tribunale di Ferrara che, ad avviso di consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, la clausola di deroga all' articolo 1957 c.c. è da ritenersi vessatoria ai sensi dell' articolo 33, primo comma, Codice del Consumo poiché genera uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto nei rapporti tra la banca e il fideiussore che rivesta la qualifica di consumatore (cfr. Cass., 27558/2023 ). Lungo questa direttrice, avverte il Giudice, il creditore era tenuto a far valere le proprie ragioni nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione , a pena di decadenza dal beneficio della garanzia fideiussoria. La clausola derogatoria viene quindi dichiarata nulla ex articolo 1419, comma 2, c.c., con conseguente eterointegrazione del contratto di fideiussione mediante applicazione dell' articolo 1957 c.c. L'interruzione del termine decadenziale: due orientamenti giurisprudenziali a confronto Chiarito quanto sopra, il Giudice ripercorre le correnti giurisprudenziali che hanno approfondito il tema afferente alla possibilità di interrompere o meno il termine di cui all' articolo 1957 c.c. , mediante l'invio, da parte del creditore, di una mera richiesta stragiudiziale di pagamento. Secondo una prima impostazione , viene ritenuta sufficiente, per evitare la decadenza, la semplice iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (v. Cass., 5179/2025 ). Pertanto, la clausola di pagamento «a prima richiesta» non sarebbe vessatoria in quanto non priva il fideiussore della possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, bensì si limita a posticipare il momento di esercizio delle eccezioni e a regolare le modalità di escussione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria (cfr. Trib. Pavia, n. 1248/2024 secondo cui «la semplice richiesta scritta della banca può reputarsi unicamente sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia»). Secondo diverso orientamento , la clausola di pagamento c.d. «a prima richiesta», qualora inserita in una fideiussione stipulata tra un consumatore e un professionista, integra invece una clausola abusiva perché comprime significativamente la facoltà del fideiussore-consumatore di opporre eccezioni alla richiesta di immediato adempimento da parte del creditore-professionista (cfr., pur con riferimento al contratto autonomo di garanzia, Cass. 5423/2022 ). Su questa via, la clausola dovrebbe ritenersi nulla ex articolo 33, II comma, lett. t), Codice del Consumo . Vessatorietà della clausola di pagamento «a prima richiesta» Sulla scorta di quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Ferrara ricorda che l'analisi della vessatorietà impone di effettuare una valutazione globale dell'assetto di diritti e obblighi complessivamente realizzato dal regolamento contrattuale e, nel caso di specie, di valutare il combinato disposto tra la clausola di pagamento «a prima richiesta» e la previsione che consente al creditore di conservare la garanzia fideiussoria attraverso una semplice richiesta scritta stragiudiziale. Lungo questa direttrice, viene avvertita una situazione di squilibrio contrattuale particolarmente gravoso per il fideiussore-consumatore in quanto si ritrova potenzialmente vincolato a tempo indeterminato nei confronti della banca, potendo quest'ultima far dipendere la maturazione del credito – e con esso l'aggravio della posizione debitoria connessa all'incremento degli interessi moratori convenzionalmente previsti - esclusivamente dalla volontà del creditore , essendo sufficiente, per impedire l'effetto decadenziale il semplice invio di un atto stragiudiziale. Ciò con il rischio di ridurre le possibilità di recuperare dal debitore principale non escusso il credito posto che l'inadempimento di quest'ultimo è spesso connesso (e sintomatico) alla progressiva maturazione di uno stato di crisi o di insolvenza . Il criterio a cui il giudice deve far ricorso è dunque quello del Codice del Consumo (articolo 35, comma, secondo cui «in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore ») e non quello codicistico ( articolo 1363 c.c. ). Conseguentemente, il creditore ha l'obbligo di esercitare l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale per non fare maturare la decadenza posta a garanzia del consumatore ( Cass., 1724/2016 ). Da qui la nullità anche della clausola di pagamento «a semplice richiesta» scritta del contratto di fideiussione omnibus perché vessatoria , non oggetto di trattativa individuale. Con conseguente disposta revoca, da parte del Tribunale di Ferrara, del decreto ingiuntivo opposto perché la creditrice avrebbe dovuto esercitare apposita azione giudiziale nel termine semestrale. Circostanza, tuttavia, nella specie pacificamente non avvenuta. Qualche recente precedente giurisprudenziale sul tema in discorso Cfr., in senso contrario alla decisione qui annotata, App. Firenze, n. 552/2025 , ove è statuito che: «in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall' articolo 1957 c.c. , per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a semplice richiesta, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale» ; App. Firenze, Sez. Impresa, n. 1622/2024 , alla cui stregua: «la Banca d'Italia (quale autorità garante) ha ritenuto legittima la previsione dello schema ABI relativa all'obbligo, per il fideiussore, di 'pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta del creditore', clausola che deve essere interpretata quale legittima deroga non totale, ma parziale all' articolo 1957 c.c. e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia rispettato con la proposizione di una domanda giudiziale»; Trib. Marsala, n. 642/2024 , secondo cui: «se le parti convengono che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” da parte creditore, la richiesta di pagamento inviata in via stragiudiziale può essere considerata valida ai sensi dell' articolo 1957 c.c. : ragionando diversamente, la garanzia perderebbe il suo significato, essendo incompatibile l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione, che può essere indifferentemente rivolta contro il debitore principale o contro il solo fideiussore o contro entrambi, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione» . Sulla rinuncia alla decadenza, cfr. Cass., 3989/2025 , ove stabilito che: «la decadenza sancita dall' articolo 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria».
Giudice Martinelli Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, N.Z., in qualità di garante della società S. S.n.c. di D.G. e R.A. , ha convenuto in giudizio F.S. S.R.L. , al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 635/2020, emesso dal Tribunale di Ferrara in data 30 giugno 2020, per l'importo di euro 100.000,00. L'attrice, nello specifico, ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex articolo 650 c.p.c. - dando seguito all'avviso emesso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n. 156/2023 r.g. es. imm., in applicazione dei principi affermati in Cass., S.U., 9479/2023 - al fine di far accertare l'abusività della clausola di cui all'articolo 6 del contratto di fideiussione, con conseguente applicazione ex articolo 1419, II comma c.c. dell'articolo 1957 c.c., e dichiarare la decadenza del creditore per non aver promosso azioni esecutive nei confronti del debitore principale nel termine semestrale indicato dalla citata norma. In particolare, l'attrice ha dedotto: a) di essersi costituita, nel 2003, fideiussore della S. S.n.c. di D.G. e R.A. a favore della U.B.D. S.p.a. - sino alla concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 - sulla base di un contratto di fideiussione omnibus che all'articolo 6 prevede una deroga all' articolo 1957 c.c. ; b) che nelle fideiussioni sottoscritte tra un professionista e una persona fisica con la qualifica di consumatore tale clausola è nulla ai sensi dell'articolo 33, II comma, lett. t) e 36 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), in quanto limitatrice delle facoltà del consumatore di opporre l'eccezione di estinzione della obbligazione prestata; c) di aver sottoscritto il contratto in qualità di consumatore, essendo del tutto estranea all'attività d'impresa svolta dalla società in favore della quale ha concesso la garanzia e non essendo l'interesse perseguito configurabile come professionale; d) che dalla documentazione prodotta non vi sarebbe traccia del fatto che la clausola di cui all'articolo 6 sia stata oggetto di una trattativa individuale, come richiesto all'articolo 34, IV comma, necessaria per escluderne la vessatorietà; e) che, stante la nullità dell'articolo 6, trova applicazione l' articolo 1957 c.c. , in virtù di quanto disposto dall' articolo 1419, II comma c.c. , con conseguente decadenza dalla garanzia patrimoniale per non aver il creditore agito giudizialmente nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. La convenuta si è costituita tempestivamente, non contestando né la ricostruzione fattuale, né la qualità di consumatore in capo alla N.Z., precisando di aver acquistato il credito azionato da A.N.O. SRL , che a sua volta lo ha acquisito in seguito a plurime operazioni di cessione di crediti e di fusioni societarie. Ha, tuttavia, rilevato che il regolamento contrattuale prevede all'articolo 7 che l'escussione possa avvenire a semplice richiesta scritta ; conseguentemente ne ha derivato - in base ad un sillogismo giuridico radicato nell'interpretazione giurisprudenziale costante, secondo il quale è sufficiente ad interrompere il termine decadenziale di cui all' articolo 1957 c.c. la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte del creditore - l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. La difesa di parte convenuta ha, dunque, concluso che, avendo inviato una richiesta scritta stragiudiziale di rientro del debito, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 2 agosto 2007, la banca non sarebbe decaduta, con ciò risultando pienamente fondato il provvedimento monitorio. Alla prima udienza, tenutasi il 29 gennaio 2025, il Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo formulata dalla parte attrice, e ha eccepito d'ufficio - sottoponendola alla attenzione delle parti ai sensi dell' articolo 101 c.p.c. - la vessatorietà della clausola di pagamento a prima richiesta contenuta nel contratto di fideiussione, concedendo i termini di cui all' articolo 183, VI comma, c.p.c. (ove prendere posizione sul punto). Nella prima memoria depositata, parte convenuta ha negato la natura vessatoria della clausola, richiamando giurisprudenza di merito fondata sulla constatazione che non vi sarebbe una limitazione del garante nel sollevare tutte le eccezioni attribuite dalla legge e dal contratto, quanto una mera posticipazione temporale. Parte attrice non ha depositato alcuna memoria. 1. IN ORDINE ALLA VESSATORIETA' DELL'articolo 6 DELLA FIDEIUSSIONE Risulta da giurisprudenza costante della Suprema Corte che la clausola di deroga all' articolo 1957 c.c. costituisca una clausola vessatoria, ai sensi dell' articolo 33, I comma, del Codice del Consumo , determinando uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto nei rapporti tra la banca e il fideiussore che rivesta la qualifica di consumatore (ex multis Cass., 27558/2023 : È vessatoria, ai sensi dell' articolo 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all' articolo 1957, comma 1, c.c. , in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro ildebitore principale inadempiente ; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Cagliari, 13 marzo 2024; Trib. Firenze, 4 ottobre 2023, n. 2807 ; Trib. Padova, 3 ottobre 2019; Trib. Milano, 12 luglio 2019, n. 6991 ; Trib. Treviso, 7 giugno 2018, n. 1185). La circostanza, per altro, non è contestata dalla parte convenuta. Ne deriva la nullità della clausola in esame, ai sensi dell' articolo 1419, II comma c.c. , con conseguente eterointegrazione del contratto di fideiussione mediante applicazione dell' articolo 1957 c.c. Il creditore era, dunque, tenuto a far valere le proprie ragioni nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, a pena di decadenza dal beneficio della garanzia fideiussoria. 2. IN ORDINE AGLI EFFETTI DELL'articolo 7 DELLA FIDEIUSSIONE Parte convenuta ha richiamato l'efficacia dell'articolo 7 (la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta ), ritenendo pertanto sufficiente, ai fini dell'interruzione del termine di cui all' articolo 1957 c.c. , l'invio di una mera richiesta stragiudiziale di pagamento, richiesta formalizzata in data 2 agosto 2007 (doc. 5 del fascicolo monitorio). 2.1 La prospettazione di parte si fonda su un granitico orientamento giurisprudenziale che ritiene che la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all' articolo 1957 c.c. , che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria … non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante ( Cass., 5179/2025 ). Tuttavia, il Giudice, alla prima udienza, ha d'ufficio sollevato l'eccezione di vessatorietà della clausola di pagamento a prima richiesta , in forza della quale il fideiussore si impegna a pagare quanto richiesto dal creditore immediatamente e senza possibilità di sollevare eccezioni, salvo poi agire in regresso e far valere eventuali pretese in un momento successivo all'adempimento, secondo la struttura tipica delle clausole cd. solve et repete . Analoghe considerazioni - ovvero, in diversa ottica, di corretta interpretazione - dovrebbero poi svilupparsi intorno al sillogismo giurisprudenziale secondo il quale la clausola a prima richiesta determinerebbe - in concorso originario o derivato, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola derogatrice dell' articolo 1957 c.c. - l'effetto per cui il termine decadenziale previsto dalla disposizione sarebbe connesso alla mera richiesta scritta e non anche all'esercizio dell'azione giudiziaria. 2.2 Al riguardo non risulta ancora essersi consolidata una posizione interpretativa univoca, mancando, peraltro, una pronuncia delle Sezioni Unite sul punto. Secondo un primo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, richiamato da parte convenuta, la clausola esaminata non è vessatoria, in quanto non priva il fideiussore della possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, bensì si limita a posticipare il momento di esercizio delle eccezioni e a regolare le modalità di escussione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria ( Trib. Pavia, n. 1248/2024 : La semplice richiesta scritta della banca può reputarsi unicamente sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, come detto, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, senza incidere sulla facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni. Quale patto solo parzialmente derogativo dell' articolo 1957 c.c. , in punto di forma della istanza da rivolgere, comunque, al debitore (o anche al fideiussore) entro il termine di decadenza stabilitodalla legge, la clausola suddetta non rientrerebbe nell'elenco di quelle che si presumono vessatorie, ai sensi dell' articolo 33 Cod. Consumo ). Porterebbe ad aderire alla tesi della non vessatorietà, altresì, la considerazione secondo la quale, trattandosi di una fideiussione, caratterizzata strutturalmente dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, la clausola in questione non escluderebbe in via definitiva la possibilità per il fideiussore di sollevare le eccezioni relative al rapporto principale, ma ne determinerebbe unicamente una posticipazione temporale, rinviando l'esercizio delle relative difese al momento successivo al pagamento. Di diverso avviso è un secondo orientamento, secondo il quale la clausola di pagamento a prima richiesta , qualora inserita in un contratto di fideiussione stipulato tra un consumatore e un professionista, integra una clausola abusiva, ai sensi dell'articolo 33, II comma, lett. t), che stabilisce una presunzione di vessatorietà delle clausole che hanno per oggetto o l'effetto di sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi . In particolare, secondo tale ricostruzione (cfr. Trib. Alessandria, n. 2140/2021; Trib. Varese, n. 772/2024), la clausola in questione risulta vessatoria in quanto idonea a comprimere significativamente la facoltà del fideiussore-consumatore di opporre eccezioni alla richiesta di immediato adempimento da parte del creditore-professionista, rientrando pertanto nel perimetro applicativo della citata presunzione normativa. In particolare, il Tribunale piemontese ha richiamato un precedente della Suprema Corte che ha implicitamente accertato, seppure in via indiretta, la vessatorietà della clausola di pagamento a prima richiesta in un contratto di fideiussione ordinaria, sancendone tale qualifica nel contesto del contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. 5423/2022 : In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli articolo 33,34,35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'articolo 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato articolo 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni ). La Corte di Cassazione, pur non affrontando espressamente il tema nel contesto di un contratto di fideiussione, ha riconosciuto - in modo ancora più penetrante - che in un contratto autonomo di garanzia la clausola a prima richiesta , nella misura in cui limita o esclude la possibilità per il consumatore di opporre eccezioni, può integrare una clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 33, II comma lett. t), e come tale risultare nulla. Pertanto, è ragionevole concludere, con un argomento a fortiori, che tale clausola certamente debba ritenersi vessatoria nel contesto di una fideiussione tipica, ove essa è solo una clausola aggiuntiva e non strettamente funzionale alla causa concreta del contratto atipico. Significativa sul punto anche una dettagliata e persuasiva ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 140 octies, V comma D.Lgs. n. 206 del 2005, del Tribunale di Torino (Tribunale Torino, 15 marzo 2024), il quale, giustificando l'irrilevanza dei limiti sostanziali e limiti processuali nel contesto di tutela del consumatore - posto che lo squilibrio prescinde dal profilo sostanziale o processuale che lo genera - ha riconosciuto espressamente la natura vessatoria della clausola in esame (vessatorietà per altro riconosciuta dalla stessa Banca). 2.3 La vessatorietà ricorre, dunque, non solo in relazione alla lett. t), ma in ultima analisi anche sotto il profilo generale dell'articolo 33, I comma perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto . Anzitutto il presente Tribunale ricorda che il giudizio di vessatorietà non può esaurirsi in una valutazione astratta della singola clausola, bensì deve svolgersi secondo un apprezzamento concreto dello squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dall'intero rapporto contrattuale, tenendo conto altresì della natura dei beni i servizi oggetto del contratto, di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione dello stesso e di tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende (articolo 4, Direttiva 93/13/CEE). In tale prospettiva, l'analisi della vessatorietà impone di effettuare una valutazione globale dell'assetto di diritti e obblighi complessivamente realizzato dal regolamento contrattuale e, nel caso di specie, di valutare il combinato disposto tra la clausola di pagamento a prima richiesta e la previsione che consente al creditore di conservare la garanzia fideiussoria attraverso una semplice richiesta scritta stragiudiziale, già richiamata nei passaggi precedenti. L'effetto cumulativo di tali previsioni determina una situazione di squilibrio contrattuale particolarmente gravoso per il fideiussore-consumatore in quanto, in primo luogo, si ritrova potenzialmente vincolato a tempo indeterminato nei confronti della banca, potendo quest'ultima far dipendere la maturazione del credito - e con esso l'aggravio della posizione debitoria connessa all'incremento degli interessi moratori convenzionalmente previsti - esclusivamente dalla volontà del creditore, essendo sufficiente, per impedire l'effetto decadenziale il semplice invio di un atto stragiudiziale. Ciò oltretutto, riducendo, il più delle volte, le possibilità di recuperare dal debitore principale non escusso il credito, posto che l'inadempimento di quest'ultimo è spesso connesso (e sintomatico) alla progressiva maturazione di uno stato di crisi o di insolvenza. Il tutto non compensato da alcun vantaggio contrattuale posto a favore del consumatore. 2.4 Né, sul piano ermeneutico, deve trascurarsi che tutte le pronunce della Corte di Cassazione che hanno trattato il tema si fondano sull'applicazione dell' articolo 1363 c.c. , che rimanda alla volontà delle parti e alla necessità di leggere la singola clausola alla luce dell'intero regolamento contrattuale, ma non si riferiscono a fideiussioni prestate da un consumatore nei confronti di un professionista (cfr. Cass. 22346/2017 : In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta , l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all' articolo 1957, comma 1, c.c. , deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall' articolo 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio ; Cass., 660/2025 , Cass., 7159/2025 , Cass. 13078/2008 ). Trattasi, infatti, di cause nelle quali alternativamente erano coinvolte solo persone giuridiche, quali società o enti pubblici, oppure, pur trattandosi di persone fisiche, avevano prestato fideiussione nel contesto dello svolgimento di una attività professionale e di cause antecedenti il superamento della teoria del professionista di rimbalzo (superamento avvenuto con la sentenza Cass. 747/2020 , di recepimento delle indicazioni della Corte di Giustizia, in forza della quale deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento ). Chiarita la cornice all'interno della quale si è formata la giurisprudenza di legittimità citata, è facile e congruente richiamare l'attenzione sul diverso criterio ermeneutico al quale deve fare ricorso il Giudice nell'ipotesi di contratto di fideiussione concluso tra consumatore e professionista: non quello codicistico, bensì quello di cui all' articolo 35, II comma, del Codice del Consumo : in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore . Ne deriva allora che, anche se non si ritenesse la clausola a prima richiesta come una clausola nulla, l'interpretazione conforme alla tutela consumeristica imporrebbe di escludere che dalla clausola - solve et repete - possa anche derivarsi la sufficienza della missiva scritta per impedire l'effetto decadenziale di cui all' articolo 1957 c.c. , piuttosto che dall'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del debitore principale. Come detto, nel caso di specie, non si tratta neppure di esaminare il contenuto della clausola in sé, quanto di inferire gli ulteriori effetti prodotti dalla stessa, effetti che, come detto, sono stati rinvenuti dalla S.C. attraverso un richiamo alle norme di interpretazione del contratto del codice civile e finalizzato ad attribuire un significato alla volontà delle parti, ma che, nel caso di rapporti tra professionista e consumatore, non possono che fondarsi sul criterio interpretativo citato: quello più favorevole al consumatore. Nel caso di specie tale occhiale non può che inferire dall'obbligo di pagamento a prima richiesta la permanenza degli effetti protettivi decadenziali di cui all' articolo 1957 c.c. , con obbligo del creditore di esercitare l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale per non far maturare la decadenza posta a garanzia del consumatore. Incidentalmente, si rileva altresì la non condivisibile applicazione del principio più volte richiamato della Suprema Corte in relazione ad un contratto in cui l' articolo 1957 c.c. sia stato espressamente derogato ed applicato ex post solo a seguito della dichiarazione di nullità della clausola vessatoria. Appare, infatti, del tutto illogico ricostruire una volontà negoziale di attribuzione degli effetti della clausola a prima richiesta connessa alla previsione di cui all' articolo 1957 c.c. - ovvero la sufficienza della richiesta scritta per eludere l'effetto decadenziale - allorché quest'ultima disposizione era stata dalle parti espressamente derogata. In conclusione, in virtù della accertata vessatorietà della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta di cui all'articolo 7 del contratto di fideiussione (ma analoghe considerazioni deriverebbero dalla interpretazione della stessa secondo il principio di cui all'articolo 35, II CdC), non oggetto di trattativa individuale, si accerta che, ai fini dell'interruzione del termine di cui all' articolo 1957 c.c. , era necessario che il creditore esercitasse un'apposita azione giudiziale nel termine semestrale: circostanza pacificamente non avvenuta ( Cass., 1724/2016 : L' articolo 1957 c.c. , nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, termine pacificamente non rispettato ). Pertanto, la creditrice è decaduta definitivamente dal beneficio della garanzia fideiussoria, con conseguente infondatezza della pretesa azionata con il ricorso monitorio. 3. IN ORDINE ALLE SPESE DI LITE Posto che la domanda attorea è risultata fondata sulla base di una eccezione sollevata dal Giudice e, per altro, non coltivata dalla stessa parte interessata (la quale non ha depositato le memorie assegnate) e dato atto del predetto contrasto giurisprudenziale, si ritiene sussistano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 743/2024, così provvede: 1) DICHIARA la nullità degli articolo 6 e 7 della fideiussione omnibus sottoscritta da N.Z. a favore della S.M. s.n.c. di D.G. e R.A. , ai sensi degli articolo 33, I comma e II comma, lett. t), e 36 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consum o); 2) DICHIARA la decadenza del creditore F.S. S.R.L. dalla garanzia fideiussoria rilasciata da N.Z., per il mancato rispetto del disposto previsto dall 'articolo 1957 c.c .; 3) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 635/2020 emesso dal Tribunale di Ferrara nei confronti di N.Z. in data 30 giugno 2020; 4) DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio; 5) RESPINGE nel resto.