Il boss al 41-bis può consegnare personalmente giocattoli e dolci al figlioletto

Inutili le obiezioni sollevate dal Ministero della Giustizia. Censurato il divieto imposto in origine dal magistrato di sorveglianza. Rilevanti le peculiarità del caso, avendo il detenuto sottolineato che il figlio è ancora infante e che la consegna diretta del giocattolo da parte sua servirebbe a rassicurarlo, facendogli apprezzare l’incontro con il genitore praticamente sconosciuto.

A dare il “la” alla vicenda giudiziaria è il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza respinge l’istanza con cui un detenuto – un esponente di spicco di un clan camorristico –, sottoposto al cd. “carcere duro”, ha chiesto di consegnare personalmente un giocattolo al proprio bambino , di appena 2 anni, durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio. Questa decisione viene però censurata dal Tribunale di sorveglianza, che, accogliendo il reclamo proposto dal detenuto, dispone che la direzione del carcere gli consenta di acquistare alimenti e giocattoli da consegnare personalmente al figlioletto durante i colloqui visivi effettuati con lui senza vetro divisorio. Per il Tribunale, « le esigenze di sicurezza indicate dal magistrato di sorveglianza e consistenti nella possibilità che il detenuto inserisca biglietti scritti nel giocattolo durante la consegna non sono fondate , in quanto il pericolo di una tale condotta è praticamente nullo, dal momento che il detenuto viene perquisito prima del colloquio e viene in possesso dell’oggetto, preconfezionato o comunque di piccole dimensioni, subito prima del colloquio. Inoltre, essendo il colloquio sottoposto a controllo audiovisivo, gli agenti di Polizia penitenziaria possono intervenire in caso di movimenti sospetti», mentre «il divieto» di consegnare il giocattolo al figlio «si risolve in una compromissione del diritto del detenuto alla salvaguardia dei rapporti familiari e con il minore, finalizzata anche alla sua rieducazione». A portare la questione in Cassazione è il Ministero della Giustizia, che, richiamando l’articolo 41- bis dell’ordinamento penitenziario, pone in rilievo «l’imposizione», per il detenuto sottoposto al carcere duro, «di limiti e trattamenti a tutela di imprescindibili esigenze di sicurezza sociale », pur « bilanciati con i diritti del detenuto ». Tra questi limiti «vi è il divieto di procedere allo scambio di oggetti durante i colloqui, oggetti che devono essere consegnati ai familiari dalla Polizia penitenziaria, al termine del colloquio stesso». Applicando questi principi alla vicenda in esame, « il Tribunale di sorveglianza ha effettuato in modo erroneo il bilanciamento » necessario, «in quanto non ha tenuto conto del fatto che anche i rumori prodotti dallo scartare gli oggetti o dal mangiare gli alimenti consegnati, da parte del bambino che li manipola, rendono difficoltoso l’ascolto del colloquio, consentendo così lo scambio di messaggi pericolosi o criptici con gli altri familiari presenti», sostiene il Ministero della Giustizia, aggiungendo poi che «altri Tribunali di sorveglianza hanno disposto che il detenuto possa consegnare personalmente l’oggetto al minore, ma che questi possa scartarlo o utilizzarlo solo a colloquio concluso». Prima di prendere in esame la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione richiamano l’articolo 41- bis , sottolineando che esso «prevede la sospensione dell’applicazione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario, qualora sussistano gravi motivi di sicurezza pubblica , nei confronti di detenuti condannati per delitti di associazione di tipo mafioso o commessi per agevolare analoghe associazioni, al fine di evitare il mantenimento o il ripristino dei collegamenti con le associazioni stesse. Una delle restrizioni specificamente stabilite è il divieto di consegna di beni durante i colloqui autorizzati », con relativa prescrizione che i colloqui si svolgano « in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti ». In particolare, una circolare ad hoc del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria «autorizza il detenuto ad acquistare oggetti e generi alimentari per i propri familiari, ma stabilisce che essi devono essere trattenuti dal personale di custodia, che provvede alla loro consegna ai destinatari solo al termine del colloquio visivo». In questo quadro, però, « i colloqui con i minori infradodicenni sono stati oggetto di una particolare tutela , in quanto la circolare autorizza il detenuto sottoposto al regime differenziato ad effettuarli senza vetro divisorio, ma rimane vietata la consegna diretta di beni anche a tali soggetti». Oggetto del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia è la compatibilità di quest’ultimo divieto con i diritti del detenuto che, anche se ristretto in regime differenziato, deve poter mantenere le relazioni familiari , essendo prescritta dall’ordinamento penitenziario «una particolare cura nel mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie». Anche per i Giudici di Cassazione, ovviamente, «il mantenimento del rapporto familiare, pur nel rispetto delle restrizioni ordinarie o differenziate imposte dal regime detentivo, costituisce un diritto per il detenuto e per i suoi familiari e rappresenta un momento fondamentale per il reinserimento sociale del condannato. Il rispetto di tale diritto è particolarmente necessario nel rapporto tra il detenuto e un familiare infradodicenne, il cui diritto ad un corretto sviluppo psichico e affettivo è senza dubbio condizionato dall’assenza fisica del genitore ristretto in carcere, e dalla possibilità di incontrarlo solo in un ambiente innaturale, quale l’istituto penitenziario. L’autorizzazione ad effettuare il colloquio con tali soggetti senza il vetro divisorio è finalizzato, appunto, a consentire una migliore relazione affettiva con il minore , potendo l’incontro essere accompagnato dal contatto fisico. Anche la consegna di un giocattolo o di un dolciume è funzionale al miglioramento delle relazioni del detenuto con il familiare minorenne , costituendo ciò la dimostrazione del persistere di un sentimento di affettività e vicinanza, e il poter effettuare tale consegna direttamente, durante il colloquio, aumenta tale potere dimostrativo, instaurando, nel momento della consegna, una più stretta relazione interpersonale, e rendendo più significativo l’incontro tra il detenuto e il minore». Corretta, quindi, l’affermazione secondo cui « anche l’acquisto e la consegna di doni per i familiari costituisce un diritto soggettivo del detenuto ristretto al regime penitenziario differenziato , in quanto esercizio del suo diritto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari». In particolare, «la consegna diretta di tali beni al minore infradodicenne, durante il colloquio, costituisce una speciale estrinsecazione di tale diritto perché, migliorando e rendendo più partecipati i rapporti con il genitore detenuto, salvaguarda altresì il diritto del minore ad una sana crescita psicoaffettiva». E «tale diritto appare necessitare di una particolare tutela nel presente caso, in cui il bambino, stante la sua tenera età, può avere difficoltà ad individuare la figura paterna, essendo il padre assente dalla sua vita quotidiana», precisano i giudici di terzo grado. Correttamente il Ministero della Giustizia sostiene che «l’esercizio dei diritti dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza pubblica , che impongono i limiti e le restrizioni trattamentali previste dall’ordinamento penitenziario e dalle circolari Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria», ma « tale bilanciamento non può né deve risolversi », spiegano i magistrati di Cassazione, « nell’annullamento del diritto del detenuto o nell’eliminazione della tutela della sicurezza pubblica , ma deve portare ad individuare una modalità di esercizio del diritto del detenuto che non sia in contrasto con la sicurezza, e non impedisca o metta in pericolo il controllo finalizzato alla sua tutela». Ebbene, analizzando la specifica vicenda, «il Tribunale di sorveglianza ha effettuato in maniera adeguata tale bilanciamento, indicando modalità esecutive della consegna diretta di beni al minore idonee a consentire in modo pieno il controllo sul contenuto dell’incontro del detenuto con il figlio, e ad evitare che la consegna dell’oggetto diventi un modo per veicolare messaggi all’esterno. Ha individuato, infatti, la possibilità di perquisire il detenuto prima dell’incontro , con modalità idonee ad individuare eventuali scritti od oggetti pericolosi, di consegnare al medesimo l’oggetto da consegnare al figlio ancora sigillato e solo al momento del colloquio, così da impedirne la precedente manipolazione, di limitare la consegna a dolciumi o giocattoli di piccole dimensioni, nei quali non sia agevole occultare biglietti o altri scritti. Anche il pericolo, paventato dal Ministero, che il rumore prodotto dal minore nello scartare il giocattolo o nel mangiare il dolciume possa coprire la voce del detenuto, il quale potrebbe così inviare messaggi al familiare rimasto oltre il vetro divisorio senza essere ascoltato e registrato, è stato indirettamente valutato dal Tribunale, che ha ricordato come il controllo audio-video operato durante il colloquio permette all’agente di custodia di scoprire eventuali tentativi di uno scambio non consentito , e di intervenire immediatamente. Peraltro, altri Tribunali di sorveglianza hanno ritenuto evitabile tale pericolo semplicemente aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni, così da migliorare la qualità dell’ascolto e della registrazione del colloquio», osservano i magistrati di Cassazione. Tirando le somme, nonostante le obiezioni sollevate dal Ministero della Giustizia, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è assolutamente corretto , poiché «sono state valutate le esigenze di tutela della sicurezza pubblica alla luce di tutti i pericoli prospettati come possibile conseguenza dell’autorizzazione alla consegna diretta» da parte del detenuto «di un oggetto al figlio minore, ed è stato effettuato il loro bilanciamento con il diritto del detenuto al rapporto affettivo col figlioletto». Rilevanti, poi, anche le peculiarità del caso, «avendo il detenuto sottolineato che il figlio è ancora infante e che la consegna diretta del giocattolo da parte sua servirebbe a rassicurarlo, facendo apprezzare al bambino l’incontro con il genitore praticamente sconosciuto e permettendo al detenuto di tenerlo in braccio per qualche minuto, condotta che il bambino, al momento, rifiuta». In sostanza, « la compromissione del diritto del detenuto al rapporto con il minore , conseguente al divieto di consegna diretta del giocattolo o del dolciume, è stata ritenuta dal Tribunale molto rilevante , in questo specifico caso», anche tenendo presente «l’inutilità di una consegna dell’oggetto al bambino solo alla fine del colloquio, da parte della polizia penitenziaria». Evidente, quindi, «la non congruità del divieto » imposto dal magistrato di sorveglianza poiché destinata a «comportare una compressione rilevante ed ingiustificata del diritto del detenuto alla salvaguardia del rapporto familiare, in quanto le esigenze di sicurezza possono essere validamente tutelate anche consentendo la consegna diretta di beni al figlio minore, di soli 2 anni», chiosano i magistrati di Cassazione.

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma, accogliendo il reclamo proposto da Pa.Pi., detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all' articolo 41-bis Ord. pen. , contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di consegnare personalmente un giocattolo al proprio figlio minorenne, nato il 12/05/2023, durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, ha disposto che la direzione del carcere consenta al predetto detenuto di acquistare alimenti e giocattoli da consegnare personalmente a detto figlio durante i colloqui visivi effettuati con lui senza vetro divisorio. Secondo il Tribunale le esigenze di sicurezza indicate dal magistrato di sorveglianza, consistenti nella possibilità che il detenuto inserisca biglietti scritti nel giocattolo durante la consegna, non sono fondate, in quanto il pericolo di una tale condotta è praticamente nullo, dal momento che il detenuto viene perquisito prima del colloquio e viene in possesso dell'oggetto, preconfezionato o comunque di piccole dimensioni, subito prima di questo. Inoltre, essendo il colloquio sottoposto a controllo audiovisivo, gli agenti possono intervenire in caso di movimenti sospetti, mentre il divieto si risolve in una compromissione del diritto del detenuto alla salvaguardia dei rapporti familiari e con il minore, finalizzata anche alla sua rieducazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea applicazione dell' articolo 41-bis Ord. pen. L' articolo 41-bis Ord. pen. prescrive, per il detenuto sottoposto al regime differenziato, l'imposizione di limiti e trattamenti a tutela di imprescindibili esigenze di sicurezza sociale, che vanno bilanciati con i diritti del detenuto, ma che sono stati ritenuti legittimi dalla giurisprudenza di legittimità. Tra questi limiti vi è il divieto di procedere allo scambio di oggetti durante i colloqui, oggetti che devono essere consegnati ai familiari dalla polizia penitenziaria, al termine del colloquio stesso. Il Tribunale di sorveglianza ha effettuato in modo erroneo tale bilanciamento, in quanto non ha tenuto conto del fatto che anche i rumori prodotti dallo scartare gli oggetti o dal mangiare gli alimenti consegnati, da parte del bambino che li manipola, rendono difficoltoso l'ascolto del colloquio, consentendo così lo scambio di messaggi pericolosi o criptici con gli altri familiari presenti. Altri tribunali di sorveglianza, stante la sussistenza di tale pericolo, hanno respinto analoghi reclami, o hanno disposto che il detenuto possa consegnare personalmente l'oggetto al minore, ma che questi possa scartarlo o utilizzarlo solo a colloquio concluso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorrente, in data 06/06/2025, ha inviato una memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso del pubblico ministero, ribadendo l'indirizzo seguito da alcune pronunce della Corte di cassazione, avendo il magistrato di sorveglianza già escluso il rischio di un disturbo alla registrazione, e avendo il Tribunale di sorveglianza escluso il pericolo di indebiti contatti con l'esterno. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato, e deve perciò essere rigettato. 2. L' articolo 41-bis Ord. pen. prevede la sospensione dell'applicazione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario, qualora sussistano gravi motivi di sicurezza pubblica, nei confronti di detenuti condannati per delitti di associazione di tipo mafioso o commessi per agevolare analoghe associazioni, al fine di evitare il mantenimento o il ripristino dei collegamenti con le associazioni stesse. Una delle restrizioni specificamente stabilite è il divieto di consegna di beni durante i colloqui autorizzati, di fatto stabilito dall' articolo 41-b/s, comma 2-quater, Ord. pen. nella parte in cui prescrive che i colloqui si svolgano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti , e regolato dalla circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2007. L'articolo 7 della circolare, infatti, autorizza il detenuto ad acquistare oggetti e generi alimentari per i propri familiari, ma stabilisce che essi devono essere trattenuti dal personale di custodia, che provvede alla loro consegna ai destinatari solo al termine del colloquio visivo. I colloqui con i minori infradodicenni sono stati oggetto di una particolare tutela, in quanto l'articolo 16 della circolare autorizza il detenuto sottoposto al regime differenziato ad effettuarli senza vetro divisorio, ma rimane vietata la consegna diretta di beni, anche a tali soggetti. Oggetto del ricorso è la compatibilità di quest'ultimo divieto con i diritti del detenuto che, anche se ristretto in regime differenziato, deve poter mantenere le relazioni familiari, essendo prescritto dall' articolo 28 Ord. pen. che deve essere dedicata una particolare cura nel mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie , e dall' articolo 45, comma 2, Ord. pen. che la prevista assistenza alle famiglie dei detenuti è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale . È indubbio, infatti, che il mantenimento del rapporto familiare, pur nel rispetto delle restrizioni ordinarie o differenziate imposte dal regime detentivo, costituisca un diritto per il detenuto e per i suoi familiari, e rappresenti un momento fondamentale per il reinserimento sociale del condannato. Il rispetto di tale diritto è particolarmente necessario nel rapporto tra il detenuto e un familiare infradodicenne, il cui diritto ad un corretto sviluppo psichico e affettivo è senza dubbio condizionato dall'assenza fisica del genitore ristretto in carcere, e dalla possibilità di incontrarlo solo in un ambiente innaturale, quale l'istituto penitenziario: l'autorizzazione ad effettuare il colloquio con tali soggetti senza il vetro divisorio è finalizzato, appunto, a consentire una migliore relazione affettiva con il minore, potendo l'incontro essere accompagnato dal contatto fisico come avviene, infatti, nel presente caso. Anche la consegna di un giocattolo o di un dolciume è funzionale al miglioramento delle relazioni del detenuto con il familiare minorenne, costituendo ciò la dimostrazione del persistere di un sentimento di affettività e vicinanza; il poter effettuare tale consegna direttamente, durante il colloquio, aumenta tale potere dimostrativo, instaurando, nel momento della consegna, una più stretta relazione interpersonale, e rendendo più significativo l'incontro tra il detenuto e il minore. Si deve quindi ritenere corretta l'affermazione, peraltro più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che anche l'acquisto e la consegna di doni per i familiari costituisce un diritto soggettivo del detenuto ristretto al regime penitenziario differenziato, in quanto esercizio del suo diritto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. La consegna diretta di tali beni al minore infradodicenne, durante il colloquio, costituisce una speciale estrinsecazione di tale diritto perché, migliorando e rendendo più partecipati i rapporti con il genitore detenuto, salvaguarda altresì il diritto del minore ad una sana crescita psicoaffettiva. Tale diritto appare necessitare di una particolare tutela nel presente caso in cui il bambino, stante la sua tenera età, può avere difficoltà ad individuare la figura paterna, essendo il padre assente dalla sua vita quotidiana. 3. Il Ministero ricorrente afferma, correttamente, che l'esercizio dei diritti dei detenuti sottoposti al regime di cui all' articolo 41-bis Ord.pen. deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza pubblica, che impongono i limiti e le restrizioni trattamentali previste dall' ordinamento penitenziario e dalle circolari del D.A.P. Tale bilanciamento non può né deve risolversi nell'annullamento del diritto del detenuto o nell'eliminazione della tutela della sicurezza pubblica, ma deve portare ad individuare una modalità di esercizio del diritto del detenuto che non sia in contrasto con la sicurezza, e non impedisca o metta in pericolo il controllo finalizzato alla sua tutela. Il meccanismo di deroga al regime penitenziario ordinario, infatti, è stato più volte giudicato costituzionalmente legittimo quando rispetta una regola di congruità rispetto allo scopo perseguito, cioè la tutela della sicurezza pubblica, cosicché sono da ritenersi illegittimi e non applicabili divieti e restrizioni eccessivi rispetto a tale scopo, che risultino cioè privi di una concreta efficacia nel tutelare la sicurezza, e perciò inutilmente afflittivi (vedi Corte Cost. n. 351/1996 , e le pronunce in essa richiamate). 3.1. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha effettuato in maniera adeguata tale bilanciamento, indicando modalità esecutive della consegna diretta di beni al minore in questione idonee a consentire in modo pieno il controllo sul contenuto dell'incontro del detenuto con il figlio, e ad evitare che la consegna dell'oggetto diventi un modo per veicolare messaggi all'esterno. Ha individuato, infatti, la possibilità di perquisire il detenuto prima dell'incontro, con modalità idonee ad individuare eventuali scritti od oggetti pericolosi, di consegnare al medesimo l'oggetto da consegnare al figlio ancora sigillato e solo al momento del colloquio, così da impedirne la precedente manipolazione, di limitare la consegna a dolciumi o giocattoli di piccole dimensioni, nei quali non sia agevole occultare biglietti o altri scritti. Anche il pericolo, paventato dal ricorrente, che il rumore prodotto dal minore nello scartare il giocattolo o nel mangiare il dolciume possa coprire la voce del detenuto, il quale potrebbe così inviare messaggi al familiare rimasto oltre il vetro divisorio senza essere ascoltato e registrato, è stato indirettamente valutato dal Tribunale, che ha ricordato come il controllo audiovideo operato durante il colloquio permette all'agente di custodia di scoprire eventuali tentativi di uno scambio non consentito, e di intervenire immediatamente; peraltro, altri Tribunali hanno ritenuto evitabile tale pericolo semplicemente aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni, così da migliorare la qualità dell'ascolto e della registrazione del colloquio. L'ordinanza impugnata ha dunque valutato le esigenze di tutela della sicurezza pubblica alla luce di tutti i pericoli prospettati come possibile conseguenza dell'autorizzazione alla consegna diretta di un oggetto al figlio minore, ed ha effettuato il loro bilanciamento con il diritto del detenuto al rapporto affettivo con quest'ultimo con una motivazione logica e non contraddittoria, che non sacrifica in modo eccessivo o ingiustificato nessuna delle due esigenze. 3.2. Il Ministero ricorrente contesta la decisione del Tribunale di sorveglianza sostenendo che il divieto di consegna contenuto nella circolare del D.A.P. del 02/10/2017 non è ingiustificato, dal momento che la consegna dei beni al minore è in ogni caso assicurata e che il diritto del detenuto alla coltivazione dei rapporti familiari non viene compromesso, e che il pericolo di riduzione della capacità di ascolto non è stato valutato, mentre altri tribunali di sorveglianza hanno ritenuto che il rumore dello scarto del bene consegnato al minore può compromettere la qualità dell'ascolto, incidendo così sul controllo connesso. Il ricorso non si confronta con le peculiarità del caso, avendo il detenuto sottolineato che il figlio è ancora infante e la consegna diretta del giocattolo da parte sua servirebbe a rassicurarlo, facendogli apprezzare l'incontro con il genitore praticamente sconosciuto e permettendo quindi a quest'ultimo di tenerlo in braccio per qualche minuto, condotta che il bambino, al momento, rifiuta. La compromissione del diritto del detenuto al rapporto con il minore, conseguente al divieto di consegna diretta, è stata ritenuta dal Tribunale molto rilevante, in questo specifico caso, mentre il ricorso non si pronuncia in merito all'incidenza di tale divieto sui diritti di questo detenuto e di questo minore, e in merito alla inutilità di una consegna dell'oggetto al bambino solo alla fine del colloquio, da parte della polizia penitenziaria. La valutazione dell'ordinanza impugnata, della non congruità del divieto in questione perché, in questo caso, comporta una compressione rilevante ed ingiustificata del diritto del detenuto alla salvaguardia del rapporto familiare, in quanto le esigenze di sicurezza possono essere validamente tutelate anche consentendo la consegna diretta di beni al figlio minore, di soli due anni, è fondata, quindi, su un accertamento oggettivo circa la possibilità di bilanciare i due interessi in gioco. Il ricorso non confuta tale valutazione in termini altrettanto oggettivi, né specifica perché, nel caso concreto, la soluzione suggerita non consenta il pieno controllo delle modalità di svolgimento del colloquio con il minore anche nel momento della consegna del bene, limitandosi ad affermare, senza una motivazione aderente al caso di specie, che il bilanciamento operato tra i due valori in gioco è erroneo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M. Rigetta il ricorso.