I giudici della Consulta sollevano il lavoratore, che versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, dall’onere della previa impugnazione del licenziamento individuale nel termine decadenziale dei sessanta giorni, purché poi lo stesso lavoratore effettui successivamente un’impugnativa giudiziale.
«È illegittimo l' articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della recezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla recezione della sua comunicazione, mediante deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato» ( Corte Cost. 11 giugno 2025, n. 111 ). Comunicazione del licenziamento, presunzione di conoscenza e incapacità naturale: l'orientamento della giurisprudenza Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito all' articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , che, a fronte della comunicazione del licenziamento, impone al lavoratore l'onere della previa impugnazione di quest'ultimo, nel termine di decadenza di sessanta giorni (Cass., sez. un. civili, ord. 5 settembre 2024). La fattispecie riguardava un licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice, e non impugnato nel termine decadenziale previsto dall'articolo 6, in quanto quest'ultima si trovava in condizioni di incapacità naturale , che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell'atto, ma, sul punto, per i giudici di merito l termine di decadenza era ormai spirato, non essendo peraltro suscettibile di sospensione. Infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che la validità e l'efficacia degli atti recettizi (tra i quali rientra il licenziamento) prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto , laddove il legislatore ha dettato una regola generale contenuta nell' articolo 1335 del codice civile , la quale consente di stabilire la certezza giuridica della loro conoscenza da parte dei destinatati, indipendentemente delle condizioni soggettive di questi ultimi e, in particolare, dalla capacità degli stessi di apprezzarne il contenuto, perché informata al principio dell'affidamento, mentre l' articolo428 del codice civile prevede l'annullabilità soltanto degli atti unilaterali posti in essere dallo stesso incapace naturale (v., per tutte, Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 1987, n. 2197 ; Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2007, n. 5545 ; Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 1082, n. 5563). Nello specifico l' articolo 1335 c.c . introduce una “presunzione di conoscenza ”, per cui le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, mentre spetta a quest'ultimo dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (v., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2002, n. 8073 ; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17417 ; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23920 ; Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2016, n. 17204 ; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3061 ). La Consulta protegge il lavoratore in stato di incapacità naturale: no alla decadenza se non impugna il licenziamento entro sessanta giorni La Corte Costituzionale prende atto della discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, che trova, secondo il costante orientamento degli giudici della Consulta, un limite nella manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, le possono costituire un ostacolo alla stessa tutela giurisdizionale, come nel caso in cui il lavoratore si trovi, in ragione di una patologia p di altra causa perturbatrice a lui non imputabile, in uno stato di incapacità di intendere e di volere (v., per una ricostruzione delle tutele dell'incapace naturale nel processo civile, già Corte cost., 27 luglio 2023, n. 168 ). Lo stato di perturbazione psichica, debitamente documentato, non consente al lavoratore di comprendere la portata dell'atto datoriale, con la difficoltà, in mancanza di una tempestiva impugnazione stragiudiziale, di evitare la consumazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in violazione, pertanto, dell' articolo 24, primo comma, Cost. , in tema di tutela dei propri diritti (cfr. anche per il rilievo dell'incapacità naturale per l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento disciplinare, Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2001, n. 7374 ), nonché di altri diritti costituzionalmente garantiti , sui quali si sono a lungo interrogati gli istessi giudici: il diritto a non essere ingiustamente e irragionevolmente estromesso dal posto di lavoro ( articolo 4 Cost. ), diritto fondamentale insieme alla tutela del lavoro riconosciuta dall' articolo 35 Cost. (v., nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost. 8 novembre 2018, n. 194 ; Corte cost., 1 aprile 2021, n. 59 ). Il lavoratore deve comunque successivamente effettuare un'impugnativa giudiziale I giudici della Consulta, nell'equilibrata ponderazione degli interessi in conflitto, tengono comunque conto della “ certezza” dei rapporti giuridici , che contraddistingue l'istituto della decadenza, la quale opera oggettivamente per il decorso materiale del tempo, nonché delle esigenze fatte proprie dal legislatore, con le modifiche recate dall' articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , dirette a far emergere in tempi brevi il contenzioso sull'atto datoriale, in modo da superare l'incertezza gravante sul datore di lavoro e, contrastare, altresì, la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo (v., nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost. 14 ottobre 2020, n. 212 e Corte cost. 4 giugno 2014, n. 155 ). In tale contesto la Corte conclude per lo slittamento dell'onere di impugnazione , che, comunque, impone al lavoratore di procedere all'impugnazione giudiziale nei successivi duecentoquaranta giorni (sessanta giorni dall'articolo 6 della legge n. 604 del 1996 più centottanta giorni dall' articolo 32 della legge n. 183 del 2010 ), con il deposito del ricorso giudiziale (anche cautelare) o con la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.