È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025, n. 177, la legge n. 108/2025 di conversione del decreto-legge fiscale n. 84/2025, che prevede importanti novità in vari ambiti fiscali, tra cui il ravvedimento speciale per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, nuove regole sugli accessi fiscali, nonché sulla tassazione dei redditi da lavoro e d’impresa.
Esaminiamole insieme. Ravvedimento speciale per il CPB 2025-2026 (articolo 12-ter) I contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il 2025-2026 possono regolarizzare la propria posizione fiscale tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva. Quest’ultima può essere versata in un’unica soluzione ( dal 1° gennaio al 15 marzo 2026 ) oppure in un massimo di 10 rate mensili, con interessi a partire dal 15 marzo 2026. Il mancato pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro la scadenza della successiva non fa decadere automaticamente dalla rateazione; in caso di decadenza, però, non è previsto alcun rimborso per le somme già versate. Il nuovo ravvedimento speciale si applica a chi, avendo applicato gli ISA, aderisce nei termini di legge al CPB, sanando le annualità fiscali dal 2019 al 2023 (solo il 2023 per chi aveva già aderito al concordato precedente). I termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2028 per le annualità oggetto di regolarizzazione. Obbligo di motivazione per gli accessi fiscali (articolo 13-bis) Gli accessi ispettivi presso le sedi delle attività devono ora essere motivati, indicando le precise circostanze che giustificano il controllo, sia nell’autorizzazione sia nei verbali. L’adeguamento segue la sentenza CEDU del 6 febbraio 2025 che ha dichiarato illegittime le ispezioni senza autorizzazione giudiziaria . La norma si applica solo gli atti successivi all’entrata in vigore della legge di conversione. Rottamazione-quater (articolo 12-bis) I giudizi pendenti relativi a debiti inclusi nella “rottamazione-quater” o nella riammissione alla stessa possono essere estinti dimostrando il pagamento della prima (o unica) rata , senza attendere la conclusione integrale del piano di pagamento. L’estinzione è dichiarata dal giudice su richiesta delle parti coinvolte, una volta verificato il versamento. Enti del Terzo Settore (articolo 8 e 14) Per conformarsi alla comfort letter della Commissione europea, viene eliminato il riferimento all’autorizzazione UE per le misure fiscali a favore del Terzo Settore e delle imprese sociali. Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 . IVA: novità per split payment e logistica (articolo 9-10) Dal 1° luglio 2025, lo split payment non si applica più alle operazioni con società quotate FTSE-MIB, mentre viene esteso al settore trasporti e logistica. Dichiarazioni fiscali e versamenti (articolo 12 e 13) Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP è spostato dal 31 ottobre 2024 all’ 8 novembre 2024 . Non è previsto il rimborso delle somme versate a titolo di ravvedimento operoso. Per il 2025, i termini per il versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 slittano al 21 luglio (anziché 30 giugno) e, con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA e forfetari , al 20 agosto 2025. Trattamento fiscale delle spese e redditi da lavoro autonomo (articolo 1) Vengono rafforzate le regole sulla tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per lavoratori dipendenti e autonomi . Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute all’estero sono deducibili anche se pagate con mezzi non tracciabili, mentre le spese di rappresentanza devono essere sempre pagate con strumenti tracciabili. Per il periodo d’imposta 2024: le plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società che svolgono attività artistica o professionale sono considerate redditi diversi; gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni sono qualificati come redditi di capitale, e non di lavoro autonomo. Reddito da usufrutto Si precisa che il reddito dalla concessione di usufrutto su immobili è considerato “ reddito diverso ” se il titolare mantiene un diritto reale sul bene; diversamente, si tratta di plusvalenza se viene meno ogni diritto reale. Semplificazioni per il reddito d’impresa (articolo 2-5) Sono previste semplificazioni per: il calcolo e il riporto delle perdite (ora collegato ai conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi); la deduzione del costo del lavoro, eliminando alcuni vincoli relativi alle società collegate; le regole per le società estere controllate (CFC), che si allineano alle direttive UE e consentono nuove opzioni per la tassazione e il credito d’imposta; la proroga al 31 ottobre 2025 per la documentazione sui disallineamenti da ibridi. IMU: proroghe e novità per lo sport (articolo 6 e 6-bis) Per il 2025, i Comuni potranno deliberare le aliquote IMU entro il 15 settembre e sono sanate le delibere adottate in ritardo tra il 1° marzo e il 18 giugno 2025 . Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, l’esenzione IMU dipende dai corrispettivi medi fissati dai Comuni; in attesa della pubblicazione, l’esenzione si applica automaticamente agli enti iscritti nel registro nazionale . Altre novità Biodiesel: proroga di sei anni delle agevolazioni, con limiti e controlli in base alla normativa UE. Accise: le nuove regole per la produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione del relativo decreto attuativo, e non dal 2026.
Legge 30 luglio 2025, n. 108; in G.U. del 1 agosto 2025, n. 177